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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott.ssa Benedetta O. THELLUNG de COURTELARY Presidente Dott.ssa Maria DELLE DONNE Consigliere rel. Dott.ssa Lilia PAPOFF Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4758 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza cartolare del 30 settembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di eredi nata a [...] C.F._2 Persona_1 in Campania, il 16.6.1918 e deceduta a Napoli il 21.9.2007, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Astolfo DI AMATO, Sergio DI AMATO, Alessio DI AMATO, Alessandro LIMATOLA e Lydia Pisanti come da procura in atti;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE E (c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dagli avvocati della Consulenza Legale interna Giuliana Manto, Francesco Amico e GI Anzalone;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
nel 2011, citava, insieme con altri, dinanzi al Tribunale di Roma, la Persona_1 per chiederne il risarcimento del danno patito per omessa e negligente vigilanza nei confronti CP_1 dell'agenzia di cambio di Napoli gestita dagli agenti e e da e Per_2 Persona_3 Per_3
Alessandro Imperato;
con atto di intervento volontario ex art. 105 cod.proc.civ., depositato in data 13 giugno 2011, intervenivano nel giudizio e , anche nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 nelle more deceduta;
Persona_1 essi sostenevano che tra il 1990 ed il 1996 avevano intrattenuto rapporto di intermediazione mobiliare con lo per l'investimento dei propri risparmi in titoli finanziari, che la Parte_3 CP_1 con provvedimenti nn. 33 e 9916 del 22 aprile 1996 aveva sospeso cautelarmente l'agenzia i cambio e la Sim ad essa correlata, che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società di fatto composta da e per l'esercizio dell'attività di intermediazione Per_3 Parte_4 mobiliare e dei soggetti partecipanti allo che avevano ottenuto l'insinuazione al Parte_3 passivo del fallimento dei propri crediti, che il fallimento aveva liquidato loro il 2% e Persona_3
l'1% di quanto richiesto;
la costituitasi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della CP_1 domanda attorea, eccepiva la prescrizione del credito risarcitorio;
il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8962/2014, accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava la pretesa risarcitoria;
La Corte d'Appello di Roma, investita del gravame dagli odierni ricorrenti, in proprio e nella veste di eredi di con la sentenza n. 1952/2020, ha confermato la pronuncia del Persona_1
Tribunale, dopo avere accertato che con la domanda di insinuazione al passivo avevano chiesto la restituzione delle somme corrisposte ai e non il risarcimento del danno, e ritenuto, Persona_3 quindi, che, in applicazione della decisione di questa Corte n. 27118/2018, la domanda di restituzione di somme, in esecuzione di un accordo rimasto inadempiuto, oggetto della domanda di insinuazione al passivo, non fosse idonea ad estendere gli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti di altri soggetti non tenuti alla restituzione di dette somme;
e , nella qualità indicata, hanno proposto ricorso per la Parte_1 Parte_2 cassazione della suddetta sentenza, formulando tre motivi ed ha resistito con controricorso la CP_1
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 15.276/23 ha così statuito:
“1) con il primo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. 97 l. fall. e 59 e 72 l. fall. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 6/2006»; in particolare, sostengono che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non interrotto il termine di prescrizione del diritto invocato nei confronti della attraverso la CP_1 domanda di insinuazione al passivo fallimentare;
a risultare erronea sarebbe la seguente statuizione: «dall'esame delle domande di insinuazione al passivo, non risulta essere stata introdotta un'azione di risarcimento del danno, atteso che tutte le domande risultano impostate come richieste di restituzione somme»;
2) con il secondo motivo imputano alla Corte d'Appello l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., «per essersi completamento omesso di valutare il contenuto delle domande di insinuazione al passivo del presentate in date 24 e 26.6.1996 dai Sig.ri Controparte_2 Pt_1 Parte_2 e, conseguentemente, di accertare la reale natura del credito ivi reclamato»;
3) con il terzo motivo censurano la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. ed in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. e 97 l. fall.»;
4) il ricorso merita accoglimento;
4.1) la questione sulla quale si incentrano i motivi primo e terzo, benché da prospettive diverse, è quella della estensibilità degli effetti interruttivi della domanda di insinuazione al passivo nei confronti dei terzi tenuti non già a restituire le somme affidate alla società fallita a fini di investimento, ma a rispondere, a titolo risarcitorio, del mancato o inefficace controllo sull'operato della società fiduciaria;
detta questione è stata espressamente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 13143 del 27/04/2022, seguita da Cass. 11/07/2022, n.21902; Cass. 14/12/2022, n. 36518; le Sezioni unite hanno ritenuto totalmente infondato sostenere che si possa distinguere il credito fatto valere nei confronti della società fiduciaria con la domanda di insinuazione al passivo da quello risarcitorio fatto valere nei confronti del terzo per legge tenuto a sorvegliare l'operato della fallita, sulla scorta dei seguenti argomenti che pare utile richiamare: - l'attività svolta dalle società fiduciarie: i) è regolata secondo lo schema della fiducia germanistica;
ii) presuppone che la società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni, sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà; iii) è sussumibile nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza;
-i fiducianti sono gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati;
-l'eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti non comporta una lesione all'integrità del patrimonio sociale: se la società fiduciaria ha gestito malamente il capitale conferito e non è in grado di riversarlo ai mandanti, perché divenuta insolvente, risponde stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, «Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato»; -insinuandosi nel passivo il fiduciante non fa valere un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società così da impedire nel terzo l'assunzione della veste del coobbligato solidale, con il consequenziale venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'ammissione al passivo: «la domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito»; - quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, l'obbligazione fatta valere dai fiducianti insinuati al passivo della società fiduciaria è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella del soggetto chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza;
- l'effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo fallimentare si estende al terzo coobbligato non perché sia ravvisabile una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto per l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno;
-non rileva ai fini dell'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale, atteso che detto problema non riguarda la configurabilità del fatto dannoso imputabile (anche) al terzo, ma incide solo sull'assetto quantitativo della fattispecie, vale a dire sulla possibile determinazione dell'entità patrimoniale ancora esigibile nei confronti del terzo corresponsabile ove vi sia stato - aliunde - un recupero anche parziale;
4.2) deve pertanto trarsi la conclusione che, trattandosi, nel senso dianzi sottolineato, dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia alla quale organo di vigilanza, in dipendenza CP_1 dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310, comma 1°, cod.civ. anche alla verso la quale l'insinuato fa valere un credito risarcitorio per omessa CP_1 vigilanza;
5) il secondo motivo è assorbito 6) vanno accolti per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo, il secondo è assorbito, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: in caso di fallimento della società fiduciaria l'ammissione allo stato passivo determina per i creditori ammessi l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura;
tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, 1° comma, cod.civ. si estende anche al coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente”.
§ 2 — e , in proprio e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo:” - in
[...] accoglimento della domanda proposta con atto di intervento del 13.6.2011 condannare la CP_1 al risarcimento del danno, anche in via equitativa, dei seguenti importi indicati, per cui si agisce, da cui sono stati scalati, per ciascuna posizione, gli importi liquidati dal I,II,III riparto del Fallimento:- Ing. : Euro 598.755,33 oltre interessi come di seguito indicati;
- Ing. Parte_1 Pt_2 : Euro3.982.229.05 oltre interessi come di seguito indicati;
- Ing.ri GI e
[...] Pt_2 n.q. di eredi della Sig.ra Euro 2.047.865,29, oltre interessi come di
[...] Persona_4 seguito indicati - ovvero quelle diverse somme ritenute di Giustizia, anche in via equitativa. a) In ogni caso oltre la rivalutazione monetaria con l'applicazione dei coefficienti dei prezzi al consumo ISTAT FOI oggi in vigore riferito all'Aprile 1996 e agli interessi compensativi al 3% annuo da detta data sulla semisomma tra gli importi originari e quelli rivalutati, tenendosi altresì conto, ai predetti fini del computo della rivalutazione e degli interessi compensativi, delle rispettive date dei pagamenti effettuati dalla curatela del fallimento, ricevuti dagli attori in riassunzione, in occasione dei riparti fallimentari;
b) Regolare le spese e competenze per le fasi di merito dell'intero giudizio, condannando al pagamento in favore degli attori in riassunzione, oltre accessori di Legge;
c) Condannare CP_1 la al pagamento delle spese e competenze del giudizio di legittimità, in favore dei CP_1 risparmiatori essendo stata accertata la responsabilità della nei loro confronti. d) e) disporsi CP_1 CTU ove ritenuta necessaria”
Ha resistito eccependo che il principio di diritto indicato dalla Cassazione era riferibile CP_1 esclusivamente a società fiduciaria, estranea alla fattispecie in esame;
che aveva proposto revocazione avverso la pronuncia di legittimità da cui traeva origine il giudizio di rinvio;
che mancava la prova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti in riassunzione;
che , quanto all'omessa vigilanza CP_1 era estranea la situazione della SIM con la quale gli attori in riassunzione non avevano avuto rapporti, tenutisi solo con Ha poi illustrato i criteri per la valutazione della propria Parte_4 responsabilità, argomentando sui due rilievi formulati dagli attori e contestava la sussistenza del nesso di causalità, anche con riguardo alla prova dei versamenti effettuati. Replicava, quindi, tutte le difese già svolte nelle precedenti fasi di giudizio.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3- Rileva preliminarmente la Corte che è incontroversa tra le parti la declaratoria di inammissibilità della revocazione proposta da avverso l'ordinanza n. 15276/23 (da cui promana il presente CP_1 giudizio di rinvio), sicchè questo profilo non ha più rilevanza in questa sede. Va, poi, premesso un principio fondamentale, quello secondo il quale l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (v. Cass. N. 5253/24). Orbene, nel caso in esame pone in dubbio – nei diversi atti difensivi – che il principio di CP_1 diritto , come sopra testualmente riportato, contenuto nella ordinanza dalla quale scaturisce il presente giudizio di rinvio sia effettivamente applicabile al caso in esame ove non vi è società fiduciaria, elemento dirimente preso in considerazione dalla Corte di Cassazione. Invero, come emerge anche dal provvedimento relativo alla detta revocazione, è stato affermata l'applicabilità ad un rapporto di mandato la regula iuris affermata dalle Sezioni Unite della medesima Corte in tema di fiducia cum amico n. 13143/22 , seguito tra le varie dalle decisioni n. 21902/22 e 36518/22. Dunque, questo Collegio non può che prendere atto della indicazione formulata dalla Corte di Cassazione e ritenere, di conseguenza (e in accoglimento dell'originario appello proposto dagli attori oggi ricorrenti in riassunzione), idonea – quale atto interruttivo della prescrizione nei confronti di 'insinuazione al passivo fallimentare, il tutto anche nei confronti del coobbligato solidale CP_1 ex art. 1310 C.C. Queste considerazioni conducono a dover, quindi, esaminare il merito della controversia.
§3.1 – La prima questione che si pone, invero, attiene alla posizione dei con riguardo alla Pt_2 dichiarata qualità di eredi della madre Persona_1 A tale proposito, però, va pure chiarito che sebbene l'intestazione dell'atto in riassunzione contenga come indicazione la posizione dei detti due ricorrenti come eredi – e non viene citata la posizione “in proprio” – quest'ultima è da ritenersi sussistente alla luce delle conclusioni finali (pagg. 20 e 21) ove sono indicati chiaramente gli importi rivendicati in modo separata per le posizioni “in proprio” e poi quali eredi. Ciò posto, – nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio – ha contestato la idoneità della CP_1 dichiarazione di atto notorio allegata all'atto di intervento ex art. 105 CPC in primo grado, deducendo che non sarebbe stata fornita prova della detta qualità di eredi. I ricorrenti in riassunzione invero risultano già titolari di quale posizione giuridica alla luce della stessa sentenza pronunciata dalla Cassazione e da cui promana questo giudizio di rinvio: ciò a dimostrazione che, sebbene la detta dichiarazione ex L. n. 445/00 non è di per sé sufficiente a dimostrare tale qualità, deve la stessa ritenersi idonea allo scopo qualora non vi sia una specifica contestazione di tale qualità a cura della controparte (v. Cass. N. 25860/24; Cass. N. 8073/20). Invero, anche analizzando il fascicolo di primo grado (v. pag. 62 della comparsa CONSOB) emerge che hanno formulato richieste risarcitorie con riguardo a titoli Parte_1 Parte_2
“CCT” della loro dante causa, sicchè non può che affermarsi la non contestazione riguardo alla loro qualità che, dunque, non può più essere posta in dubbio in questa sede, essendo peraltro – come detto
– vincolante anche sotto questo profilo la sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata tra le parti con il ruolo dei due anche quali eredi. Pt_2
§3.2 – Occorre, a questo punto, delibare nel merito la vicenda.
Rileva la Corte che in ordine alla responsabilità della per omessa vigilanza in relazione CP_1
alla condotta dell'agente che abbia male operato nei confronti degli investitori che ad esso si sono rivolti si è già espressa – con riguardo proprio alla vicenda oggetto di giudizio che ha coinvolto un numero assai rilevante di investitori – più volte questa Corte di appello, con pronunce che sono state anche confermate in sede di legittimità.
In particolare, meritano di essere citate le sentenze nn. 9067/18 e 1070/19 quanto ai giudizi di legittimità e le sentenze nn. 5470/20 e 6297/21 quanto a questa Corte, con la precisazione che la prima risulta confermata in sede di legittimità (v. Cass. N. 30734/22). Più di recente questo Ufficio ha affermato (v. Corte di appello di Roma n. 4337/22) principi ai quali
Cont questo Collegio intendere dare continuità anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. .
Dunque, Premesso, dunque, che in astratto è ben possibile una responsabilità della per omessa CP_1
vigilanza in relazione alle condotte dell'agente che abbia male operato nei confronti degli investitori che ad esso si fossero rivolti, è necessario verificare, come ha spiegato sempre la S.C. se, attraverso un giudizio di controfattualità, il danno lamentato dai predetti investitori si sarebbe verificato in caso di adeguata e tempestiva vigilanza nei confronti dell'agente.
Per far ciò, occorre naturalmente verificare, in relazione alle singole operazioni ed ai tempi delle stesse, se effettivamente una tempestiva attività di vigilanza avrebbe impedito il verificarsi dei danni lamentati dagli attori.
Sul punto, già la S.C., sempre con riferimento alla illecita attività dello studio ha avuto Persona_3
modo di affermare, in punto di prova del danno, la necessità “di una dettagliata disamina, effettuata singolarmente, della posizione di ognuno di essi (attori) mercè l'indicazione specifica delle perdite occorse nell'arco temporale entro il quale fosse predicabile il ritardo della nel dispiegare CP_1
l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, detratte tutte le somme percepite in qualunque sede dagli stessi attori a ristoro del pregiudizio subito e con la chiara indicazione delle ragioni per le quali, in applicazione del congegno del giudizio contro fattuale, il sollecito intervento della avrebbe CP_1
impedito il verificarsi del danno. E naturalmente, nel far ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto anzitutto individuare il preciso momento in cui potesse collocarsi l'esordio della condotta omissiva della non potendo esso essere automaticamente ancorato, com'è ovvio, alla apprensione della CP_1
notizia in discorso, occorrendo viceversa valutare quale fosse il tempo necessario, secondo il parametro di diligenza applicabile, ad effettuare le opportune verifiche e ad adottare così
conseguentemente, causa cognita, le necessarie misure” (Cass. 9067/2018).
Orbene, occorre allora dapprima verificare la idoneità stessa della produzione documentale offerta dagli attori a dimostrare il danno lamentato, per poi procedere eventualmente alla ulteriore verifica della esistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva attribuita a e il danno medesimo. CP_1 Al riguardo, va rilevato come gli attori vorrebbero attribuire valore di prova legale alle domande di insinuazione al passivo formulate nelle diverse procedure concorsuali aperto nei confronti dell'agente investitore, nonché alla ricevute dal medesimo rilasciate in occasione delle presunte consegne di denaro finalizzate a favorire l'acquisto di prodotti finanziari, in realtà non verificatosi.
Al riguardo, e prendendo le mosse proprio dalla rilevanza e dalla opponibilità a terzo rispetto CP_1
alle altre parti, della detta documentazione, la S.C. proprio decidendo in un giudizio sulla medesima vicenda, pur se interessante altri risparmiatori, ha ben spiegato come “il documento in discorso è stato valutato dal Giudice di Appello non ai fini del collegamento negoziale ma ai fini dell'accertamento del fatto storico rappresentato dal versamento di somme di denaro a partire dal maggio 1994. La
disposizione dell'art. 2704 c.c. , che stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici” (Cass. 1070/2019).
Ciò detto, è ormai acquisito, alla stregua dei numerosi precedenti e delle pronunce della stessa S.C.
che ha esaminato la presente vicenda, seppur in quanto interessante altri investitori, che la Corte del rinvio, avendo quella precedente conferito rilevanza alla sola circostanza dei versamenti di denaro effettuati a decorrere dal maggio 1994, “dovrà, invece, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico fra la condotta della ed il danno lamentato dalla ricorrente, verificare, sulla CP_1
scorta dell'enunciato contro fattuale, se la condotta doverosa avrebbe evitato il detto danno. In questo quadro, dovrà essere esaminato il fatto relativo alle condotte distrattive a decorrere dal maggio 1994,
la cui rilevanza è stata pretermessa con riferimento ai versamenti effettuati in epoca antecedente”
(Cass. N. 1070/2019).
Peraltro, la possibilità di “retrocedere” al 1993 – quando cioè l'ispettore avrebbe espresso Per_5
valutazione in ordine alla necessità, già allora, di un approfondimento della vigilanza – è stata innanzitutto esclusa da Cass. N. 9067/18 (v. pag. 41 della sentenza) e, ancora in questa sede, non può che ribadirsi quanto già statuito in quel giudizio, atteso che si tratta di una circostanza acquisita attraverso dichiarazioni di nell'ambito del procedimento penale, senza alcun Persona_3
serio e concreto riscontro, sicchè anche tale orientamento va condiviso in questa fattispecie.
In sostanza, sulla base di tali pronunce, oltre che di quelle intervenute in sede penale a carico degli imputati, deve ritenersi ormai per acquisito che la quanto meno dal maggio 1994, avrebbe CP_1
avuto il dovere di esercitare la specifica vigilanza sulle condotte poste in essere ai danni degli ignari investitori, così avendo essa violato i precisi precetti dettagliatamente richiamati dai ricorrenti e fatti propri in gran parte dei precedenti Giudici Ciò che il Collegio deve quindi effettuare in questa sede,
è la valutazione della incidenza delle condotte ascritte alla rispetto alle singole operazioni CP_1
inerenti le somme di denaro messe a disposizione dagli attori a favore della SIM e dello studio
[...]
e società ad esso ricollegabili per la esecuzione di operazioni di investimento in realtà Per_3
risultate mai eseguite in violazione degli impegni pure assunti e senza alcuna restituzione delle somme stesse, sia con riferimento a quelle erogate dal maggio 1994 che a quelle erogate in precedenza e mai restituite, dovendosi in definitiva il danno ritenere concretizzato sia nella consegna del denaro dopo il maggio 1994 che nella mancata restituzione di quello consegnato in epoca precedente, in quanto possibilmente distratto.
Orbene, esaminando le singole posizioni, corre obbligo evidenziare come la tesi degli attori oggi ricorrenti in riassunzione tragga le mosse dalla ritenuta sussistenza della prova del danno dalle ricevute di avvenuta consegna delle somme di denaro, dalle domande di insinuazione allo stato passivo delle procedure concorsuali, dai provvedimenti di ammissione e in taluni casi da confusi brogliacci.
Quanto a : Parte_1
egli ha affermato di aver proceduto, successivamente al maggio 1994, alla consegna di denaro per eseguire i seguenti investimenti mai in realtà eseguiti:
1) Lire 186.200.000 per l'acquisto di titoli BTP emessi il 1.8.94 con scadenza 1.8.97, come da ricevuta rilasciata il 13.9.94 (doc. 2e); 2) Lire 40.693.620 un versamento “in conto titoli” come da ricevuta del 9.2.96 (doc. 2f)
Risulta agli atti che il predetto è stato ammesso al passivo del fallimento di per Parte_4
la complessiva somma di Euro 12.341,94 percepita (tanto da averla detratta, poi, nella domanda finale dal maggior importo richiesto), mentre non ha percepito un indennizzo dal Fondo di Garanzia
perché negato.
La per contestare la fondatezza della domanda risarcitoria, sostiene che controparte non CP_1 avrebbe fornito alcuna prova degli avvenuti pagamenti, non assumendo alcuna rilevanza le ricevute ex adverso prodotte in quanto ad esso non opponibili e, soprattutto, perché non riconducibili allo studio in quanto una sottoscritta da altro soggetto (tale ). Persona_3 Parte_5
Inoltre, sempre a detta della non sarebbe possibile ricavare, dalla documentazione offerta, a CP_1
quali operazioni comunque si dovrebbe fare riferimento anche all'esito di detto indennizzo, senza trascurarsi anche il pagamento di presunte cedole e di operazioni di rivendita di vari titoli.
Il tutto, a causa proprio della confusa documentazione contabile acquisita anche dal fallimento.
Ritiene il Collegio che la difesa dalla non sia condivisibile proprio in applicazione del CP_1
principio dettato dalla S.C..
Le ricevute prodotte dalla parte attrice, infatti, dimostrano il fatto storico della avvenuta consegna delle somme di denaro in favore del laddove, peraltro, la ulteriore contestazione Persona_3
inerente la dedotta provenienza estranea delle firme apposte su di esse, risulta essere formulata in modo generico , senza tener conto che, a prescindere dalla sottoscrizione a chi sia riferibile,
certamente la ricevuta proviene dal perché il timbro riporta tale studio , profilo non Persona_3
colto da CP_1
Resta, quindi, superata anche ogni questione relativa alla rilevanza meramente endoprocedimentale delle istanze di ammissione al passivo fallimentare e finanche della opponibilità del relativo provvedimento di ammissione alla quale terza estranea, come dalla stessa eccepito. CP_1
Deve, dunque, dirsi provato il danno relativo alla consegna del denaro nel periodo successivo al maggio 1994, momento dal quale risulta ormai acclarato che la appellata avrebbe dovuto esercitare in modo certo il proprio potere, o meglio dovere di sorveglianza impedendo al ed alle Persona_3 societa' al medesimo facenti capo, di procedere al rastrellamento di somme di denaro da parte di investitori.
Diverso si ritiene, invece, per quanto riguarda le operazioni antecedenti Con riferimento ad esse,
infatti, come richiesto dalla S.C., va accertato se le distrazioni avvenute nel periodo incriminato,
abbiano intaccato le somme a suo tempo erogate dagli investitori ed ai medesimi non restituiti.
Ritiene la Corte che al riguardo, tuttavia, non sia stata fornita alcuna prova da parte di Pt_1
della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva della ed il lamentato
[...] CP_1
danno, sia in quanto non era certamente compito di essa prevenire possibili reati da parte del
[...]
sia in quanto non era riscontrabile alcuna negligenza a suo carico e, sia perché sarebbe Per_3
stato necessario fornire la prova della evoluzione in concreto delle singole operazioni per il periodo precedente al maggio 1994 e del reale valore che eventualmente il avrebbe sottratto. Persona_3
Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire la priva del momento della effettiva distrazione delle dette somme rispetto alla richiesta di restituzione di esse da parte dell'investitore. Si evidenzia, infatti, che non è affatto chiaro e provato se effettivamente le relative somme siano state o meno addirittura distratte dalla società di intermediazione nel periodo precedente al maggio 1994.
Per tale ragione, il risarcimento non può che essere limitato alle somme consegnate nel periodo successivo al maggio 1994, previa detrazione di quanto da incamerato all'esito Parte_1
del riparto in sede fallimentare.
Va, peraltro, escluso ogni profilo di concorso di colpa dell'attore come pure eccepito dalla CP_1
atteso che anche a voler considerare la professionalità del predetto , comunque egli ha riposto fiducia in una società che all'epoca godeva di assoluto prestigio a livello nazionale e non vi erano stati mai motivi di dubitare della serietà delle operazioni di investimento che egli aveva delegato ad effettuare per suo conto. Del resto, se la ha dubitato della possibilità per sé stessa, che pure era preposta CP_1
alla vigilanza, di rendersi conto della illiceità della attività svolta dalla SIM e dai suoi soci, a maggior ragione alcuna colpa poteva essere e può essere ritenuta sussistente a carico di . Parte_1 Si aggiunga, poi, che la prospettata “colpa” in concorso appare , dal punto di vista logico-giuridico,
difficilmente compatibile con l'acclarata responsabilità dei due per una condotta Persona_3
fraudolenta, sicchè avrebbe dovuto allegare e provare la colpa di chi ha subito artifici e CP_1
raggiri.
Né può avere alcuna rilevanza, in tal senso, il rigetto della richiesta di indennizzo al Fondo di
Garanzia, vista la apoditticità della prospettazione di anche sotto questo profilo. CP_1
Da tali considerazioni, dunque, emerge che il danno configurabile è pari ai due versamenti eseguiti –
come sopra indicati ( Euro 96.847,14 (lire 186.200,00) ed Euro 211.589,10 (lire 409.693.620) –
detratto dall'importo totale quanto ottenuto in sede fallimentare (euro 12.341,94).
Il totale complessivo è pari ad Euro 296.094,30.
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Quanto a : Parte_2
egli ha affermato di aver proceduto, successivamente al maggio 1994, alla consegna di denaro per eseguire i seguenti investimenti mai in realtà eseguiti:
1) Lire 288.610.000 per l'acquisto di titoli BTP emessi il 1.8.94 con scadenza 1.8.97, come da ricevuta rilasciata il 13.9.94 (doc. 3f);
2) Lire 6.754.238.484 un versamento “in conto titoli” come da ricevuta del 9.2.96 (doc. 3g).
Vanno, anche per questa posizione, ribaditi tutti i principi già sopra esposti con riguardo a Parte_1
essendo le due situazioni del tutto sovrapponibili.
[...]
L'importo ottenuto in sede fallimentare è pari ad Euro 82.108,00 che andrà, quindi, detratto dalla sommatoria dei due importi versati (Euro 149.054,63+3.488.273,06= euro 3.637.327,69).
Residua, quindi, a titolo risarcitorio la somma di Euro 3.555.219,69.
********
Venendo alla posizione dei due ricorrenti in riassunzione, quali eredi della di loro madre, rileva il
Collegio che proprio per le premesse sopra riportate a proposito nel nesso di causalità anche temporale, nulla può essere riconosciuto a titolo risarcitorio. Infatti, gli importi rivendicati attengono – come risulta pacifico e per tabulas – a versamenti del 1.3.85
e del 10.12.93, quindi antecedenti al maggio 1994 cui si è fatto riferimento quale “notizia” idonea ad integrare la possibilità per CONSOB di intervenire.
Anche per questa posizione non vi è alcuna precisazione né tanto meno prova circa il riflesso di distrazioni di denaro successive da parte dei responsabili intermediari su questi investimenti ante maggio 1994, tenuto anche conto che i titoli (come emerge anche qui per tabulas” sono stati smobilitati, sicchè davvero non è dato comprendere quale sia il nesso per questa posizione.
Di qui il rigetto di tale domanda dei ricorrenti.
§3.3. – Stabiliti, dunque, i sopra riportati importi in via capitale, trattandosi di debito di valore vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria dalla data di accertamento dell'illecito a seguito della operata ispezione e sospensione della attività di intermediazione adottato dalla alla presente CP_1
sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata non potendosi certamente riconoscere quelli di cui al D.L.vo 231/02.
§3.4 – Per le spese di tutti i gradi di giudizio la Corte ritiene di compensare integralmente le spese, in ragione del fatto che, sebbene la domanda degli odierni ricorrenti sia unica per le posizioni in proprio e per quella da aventi causa, per quest'ultimo profilo sussiste una totale soccombenza e che per le altre in proprio le domande hanno trovato solo parziale accoglimento.
Si è, in sostanza, determinata una reciproca soccombenza idonea a giustificare la detta compensazione integrale.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle originarie domande attrici, accerta e dichiara la responsabilità
extracontrattuale della e la condanna al pagamento in favore degli originari attori CP_1
delle seguenti somme : a) in proprio : Euro 296.094,30. Parte_1
b) in proprio: Euro 3.555.219,69. Parte_2
Oltre – per entrambi gli attori - rivalutazione monetaria dall'aprile 1996 alla presente statuizione ed interessi compensativi sulla predetta somma via via rivalutata sempre dalla suddetta data alla presente statuizione;
2) Respinge le altre domande attrici;
3) Dispone la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott.ssa Benedetta O. THELLUNG de COURTELARY Presidente Dott.ssa Maria DELLE DONNE Consigliere rel. Dott.ssa Lilia PAPOFF Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4758 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza cartolare del 30 settembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di eredi nata a [...] C.F._2 Persona_1 in Campania, il 16.6.1918 e deceduta a Napoli il 21.9.2007, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Astolfo DI AMATO, Sergio DI AMATO, Alessio DI AMATO, Alessandro LIMATOLA e Lydia Pisanti come da procura in atti;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE E (c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dagli avvocati della Consulenza Legale interna Giuliana Manto, Francesco Amico e GI Anzalone;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
nel 2011, citava, insieme con altri, dinanzi al Tribunale di Roma, la Persona_1 per chiederne il risarcimento del danno patito per omessa e negligente vigilanza nei confronti CP_1 dell'agenzia di cambio di Napoli gestita dagli agenti e e da e Per_2 Persona_3 Per_3
Alessandro Imperato;
con atto di intervento volontario ex art. 105 cod.proc.civ., depositato in data 13 giugno 2011, intervenivano nel giudizio e , anche nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 nelle more deceduta;
Persona_1 essi sostenevano che tra il 1990 ed il 1996 avevano intrattenuto rapporto di intermediazione mobiliare con lo per l'investimento dei propri risparmi in titoli finanziari, che la Parte_3 CP_1 con provvedimenti nn. 33 e 9916 del 22 aprile 1996 aveva sospeso cautelarmente l'agenzia i cambio e la Sim ad essa correlata, che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società di fatto composta da e per l'esercizio dell'attività di intermediazione Per_3 Parte_4 mobiliare e dei soggetti partecipanti allo che avevano ottenuto l'insinuazione al Parte_3 passivo del fallimento dei propri crediti, che il fallimento aveva liquidato loro il 2% e Persona_3
l'1% di quanto richiesto;
la costituitasi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della CP_1 domanda attorea, eccepiva la prescrizione del credito risarcitorio;
il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8962/2014, accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava la pretesa risarcitoria;
La Corte d'Appello di Roma, investita del gravame dagli odierni ricorrenti, in proprio e nella veste di eredi di con la sentenza n. 1952/2020, ha confermato la pronuncia del Persona_1
Tribunale, dopo avere accertato che con la domanda di insinuazione al passivo avevano chiesto la restituzione delle somme corrisposte ai e non il risarcimento del danno, e ritenuto, Persona_3 quindi, che, in applicazione della decisione di questa Corte n. 27118/2018, la domanda di restituzione di somme, in esecuzione di un accordo rimasto inadempiuto, oggetto della domanda di insinuazione al passivo, non fosse idonea ad estendere gli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti di altri soggetti non tenuti alla restituzione di dette somme;
e , nella qualità indicata, hanno proposto ricorso per la Parte_1 Parte_2 cassazione della suddetta sentenza, formulando tre motivi ed ha resistito con controricorso la CP_1
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 15.276/23 ha così statuito:
“1) con il primo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. 97 l. fall. e 59 e 72 l. fall. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 6/2006»; in particolare, sostengono che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non interrotto il termine di prescrizione del diritto invocato nei confronti della attraverso la CP_1 domanda di insinuazione al passivo fallimentare;
a risultare erronea sarebbe la seguente statuizione: «dall'esame delle domande di insinuazione al passivo, non risulta essere stata introdotta un'azione di risarcimento del danno, atteso che tutte le domande risultano impostate come richieste di restituzione somme»;
2) con il secondo motivo imputano alla Corte d'Appello l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., «per essersi completamento omesso di valutare il contenuto delle domande di insinuazione al passivo del presentate in date 24 e 26.6.1996 dai Sig.ri Controparte_2 Pt_1 Parte_2 e, conseguentemente, di accertare la reale natura del credito ivi reclamato»;
3) con il terzo motivo censurano la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. ed in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. e 97 l. fall.»;
4) il ricorso merita accoglimento;
4.1) la questione sulla quale si incentrano i motivi primo e terzo, benché da prospettive diverse, è quella della estensibilità degli effetti interruttivi della domanda di insinuazione al passivo nei confronti dei terzi tenuti non già a restituire le somme affidate alla società fallita a fini di investimento, ma a rispondere, a titolo risarcitorio, del mancato o inefficace controllo sull'operato della società fiduciaria;
detta questione è stata espressamente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 13143 del 27/04/2022, seguita da Cass. 11/07/2022, n.21902; Cass. 14/12/2022, n. 36518; le Sezioni unite hanno ritenuto totalmente infondato sostenere che si possa distinguere il credito fatto valere nei confronti della società fiduciaria con la domanda di insinuazione al passivo da quello risarcitorio fatto valere nei confronti del terzo per legge tenuto a sorvegliare l'operato della fallita, sulla scorta dei seguenti argomenti che pare utile richiamare: - l'attività svolta dalle società fiduciarie: i) è regolata secondo lo schema della fiducia germanistica;
ii) presuppone che la società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni, sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà; iii) è sussumibile nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza;
-i fiducianti sono gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati;
-l'eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti non comporta una lesione all'integrità del patrimonio sociale: se la società fiduciaria ha gestito malamente il capitale conferito e non è in grado di riversarlo ai mandanti, perché divenuta insolvente, risponde stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, «Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato»; -insinuandosi nel passivo il fiduciante non fa valere un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società così da impedire nel terzo l'assunzione della veste del coobbligato solidale, con il consequenziale venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'ammissione al passivo: «la domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito»; - quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, l'obbligazione fatta valere dai fiducianti insinuati al passivo della società fiduciaria è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella del soggetto chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza;
- l'effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo fallimentare si estende al terzo coobbligato non perché sia ravvisabile una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto per l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno;
-non rileva ai fini dell'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale, atteso che detto problema non riguarda la configurabilità del fatto dannoso imputabile (anche) al terzo, ma incide solo sull'assetto quantitativo della fattispecie, vale a dire sulla possibile determinazione dell'entità patrimoniale ancora esigibile nei confronti del terzo corresponsabile ove vi sia stato - aliunde - un recupero anche parziale;
4.2) deve pertanto trarsi la conclusione che, trattandosi, nel senso dianzi sottolineato, dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia alla quale organo di vigilanza, in dipendenza CP_1 dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310, comma 1°, cod.civ. anche alla verso la quale l'insinuato fa valere un credito risarcitorio per omessa CP_1 vigilanza;
5) il secondo motivo è assorbito 6) vanno accolti per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo, il secondo è assorbito, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: in caso di fallimento della società fiduciaria l'ammissione allo stato passivo determina per i creditori ammessi l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura;
tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, 1° comma, cod.civ. si estende anche al coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente”.
§ 2 — e , in proprio e nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo:” - in
[...] accoglimento della domanda proposta con atto di intervento del 13.6.2011 condannare la CP_1 al risarcimento del danno, anche in via equitativa, dei seguenti importi indicati, per cui si agisce, da cui sono stati scalati, per ciascuna posizione, gli importi liquidati dal I,II,III riparto del Fallimento:- Ing. : Euro 598.755,33 oltre interessi come di seguito indicati;
- Ing. Parte_1 Pt_2 : Euro3.982.229.05 oltre interessi come di seguito indicati;
- Ing.ri GI e
[...] Pt_2 n.q. di eredi della Sig.ra Euro 2.047.865,29, oltre interessi come di
[...] Persona_4 seguito indicati - ovvero quelle diverse somme ritenute di Giustizia, anche in via equitativa. a) In ogni caso oltre la rivalutazione monetaria con l'applicazione dei coefficienti dei prezzi al consumo ISTAT FOI oggi in vigore riferito all'Aprile 1996 e agli interessi compensativi al 3% annuo da detta data sulla semisomma tra gli importi originari e quelli rivalutati, tenendosi altresì conto, ai predetti fini del computo della rivalutazione e degli interessi compensativi, delle rispettive date dei pagamenti effettuati dalla curatela del fallimento, ricevuti dagli attori in riassunzione, in occasione dei riparti fallimentari;
b) Regolare le spese e competenze per le fasi di merito dell'intero giudizio, condannando al pagamento in favore degli attori in riassunzione, oltre accessori di Legge;
c) Condannare CP_1 la al pagamento delle spese e competenze del giudizio di legittimità, in favore dei CP_1 risparmiatori essendo stata accertata la responsabilità della nei loro confronti. d) e) disporsi CP_1 CTU ove ritenuta necessaria”
Ha resistito eccependo che il principio di diritto indicato dalla Cassazione era riferibile CP_1 esclusivamente a società fiduciaria, estranea alla fattispecie in esame;
che aveva proposto revocazione avverso la pronuncia di legittimità da cui traeva origine il giudizio di rinvio;
che mancava la prova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti in riassunzione;
che , quanto all'omessa vigilanza CP_1 era estranea la situazione della SIM con la quale gli attori in riassunzione non avevano avuto rapporti, tenutisi solo con Ha poi illustrato i criteri per la valutazione della propria Parte_4 responsabilità, argomentando sui due rilievi formulati dagli attori e contestava la sussistenza del nesso di causalità, anche con riguardo alla prova dei versamenti effettuati. Replicava, quindi, tutte le difese già svolte nelle precedenti fasi di giudizio.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3- Rileva preliminarmente la Corte che è incontroversa tra le parti la declaratoria di inammissibilità della revocazione proposta da avverso l'ordinanza n. 15276/23 (da cui promana il presente CP_1 giudizio di rinvio), sicchè questo profilo non ha più rilevanza in questa sede. Va, poi, premesso un principio fondamentale, quello secondo il quale l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (v. Cass. N. 5253/24). Orbene, nel caso in esame pone in dubbio – nei diversi atti difensivi – che il principio di CP_1 diritto , come sopra testualmente riportato, contenuto nella ordinanza dalla quale scaturisce il presente giudizio di rinvio sia effettivamente applicabile al caso in esame ove non vi è società fiduciaria, elemento dirimente preso in considerazione dalla Corte di Cassazione. Invero, come emerge anche dal provvedimento relativo alla detta revocazione, è stato affermata l'applicabilità ad un rapporto di mandato la regula iuris affermata dalle Sezioni Unite della medesima Corte in tema di fiducia cum amico n. 13143/22 , seguito tra le varie dalle decisioni n. 21902/22 e 36518/22. Dunque, questo Collegio non può che prendere atto della indicazione formulata dalla Corte di Cassazione e ritenere, di conseguenza (e in accoglimento dell'originario appello proposto dagli attori oggi ricorrenti in riassunzione), idonea – quale atto interruttivo della prescrizione nei confronti di 'insinuazione al passivo fallimentare, il tutto anche nei confronti del coobbligato solidale CP_1 ex art. 1310 C.C. Queste considerazioni conducono a dover, quindi, esaminare il merito della controversia.
§3.1 – La prima questione che si pone, invero, attiene alla posizione dei con riguardo alla Pt_2 dichiarata qualità di eredi della madre Persona_1 A tale proposito, però, va pure chiarito che sebbene l'intestazione dell'atto in riassunzione contenga come indicazione la posizione dei detti due ricorrenti come eredi – e non viene citata la posizione “in proprio” – quest'ultima è da ritenersi sussistente alla luce delle conclusioni finali (pagg. 20 e 21) ove sono indicati chiaramente gli importi rivendicati in modo separata per le posizioni “in proprio” e poi quali eredi. Ciò posto, – nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio – ha contestato la idoneità della CP_1 dichiarazione di atto notorio allegata all'atto di intervento ex art. 105 CPC in primo grado, deducendo che non sarebbe stata fornita prova della detta qualità di eredi. I ricorrenti in riassunzione invero risultano già titolari di quale posizione giuridica alla luce della stessa sentenza pronunciata dalla Cassazione e da cui promana questo giudizio di rinvio: ciò a dimostrazione che, sebbene la detta dichiarazione ex L. n. 445/00 non è di per sé sufficiente a dimostrare tale qualità, deve la stessa ritenersi idonea allo scopo qualora non vi sia una specifica contestazione di tale qualità a cura della controparte (v. Cass. N. 25860/24; Cass. N. 8073/20). Invero, anche analizzando il fascicolo di primo grado (v. pag. 62 della comparsa CONSOB) emerge che hanno formulato richieste risarcitorie con riguardo a titoli Parte_1 Parte_2
“CCT” della loro dante causa, sicchè non può che affermarsi la non contestazione riguardo alla loro qualità che, dunque, non può più essere posta in dubbio in questa sede, essendo peraltro – come detto
– vincolante anche sotto questo profilo la sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata tra le parti con il ruolo dei due anche quali eredi. Pt_2
§3.2 – Occorre, a questo punto, delibare nel merito la vicenda.
Rileva la Corte che in ordine alla responsabilità della per omessa vigilanza in relazione CP_1
alla condotta dell'agente che abbia male operato nei confronti degli investitori che ad esso si sono rivolti si è già espressa – con riguardo proprio alla vicenda oggetto di giudizio che ha coinvolto un numero assai rilevante di investitori – più volte questa Corte di appello, con pronunce che sono state anche confermate in sede di legittimità.
In particolare, meritano di essere citate le sentenze nn. 9067/18 e 1070/19 quanto ai giudizi di legittimità e le sentenze nn. 5470/20 e 6297/21 quanto a questa Corte, con la precisazione che la prima risulta confermata in sede di legittimità (v. Cass. N. 30734/22). Più di recente questo Ufficio ha affermato (v. Corte di appello di Roma n. 4337/22) principi ai quali
Cont questo Collegio intendere dare continuità anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. .
Dunque, Premesso, dunque, che in astratto è ben possibile una responsabilità della per omessa CP_1
vigilanza in relazione alle condotte dell'agente che abbia male operato nei confronti degli investitori che ad esso si fossero rivolti, è necessario verificare, come ha spiegato sempre la S.C. se, attraverso un giudizio di controfattualità, il danno lamentato dai predetti investitori si sarebbe verificato in caso di adeguata e tempestiva vigilanza nei confronti dell'agente.
Per far ciò, occorre naturalmente verificare, in relazione alle singole operazioni ed ai tempi delle stesse, se effettivamente una tempestiva attività di vigilanza avrebbe impedito il verificarsi dei danni lamentati dagli attori.
Sul punto, già la S.C., sempre con riferimento alla illecita attività dello studio ha avuto Persona_3
modo di affermare, in punto di prova del danno, la necessità “di una dettagliata disamina, effettuata singolarmente, della posizione di ognuno di essi (attori) mercè l'indicazione specifica delle perdite occorse nell'arco temporale entro il quale fosse predicabile il ritardo della nel dispiegare CP_1
l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, detratte tutte le somme percepite in qualunque sede dagli stessi attori a ristoro del pregiudizio subito e con la chiara indicazione delle ragioni per le quali, in applicazione del congegno del giudizio contro fattuale, il sollecito intervento della avrebbe CP_1
impedito il verificarsi del danno. E naturalmente, nel far ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto anzitutto individuare il preciso momento in cui potesse collocarsi l'esordio della condotta omissiva della non potendo esso essere automaticamente ancorato, com'è ovvio, alla apprensione della CP_1
notizia in discorso, occorrendo viceversa valutare quale fosse il tempo necessario, secondo il parametro di diligenza applicabile, ad effettuare le opportune verifiche e ad adottare così
conseguentemente, causa cognita, le necessarie misure” (Cass. 9067/2018).
Orbene, occorre allora dapprima verificare la idoneità stessa della produzione documentale offerta dagli attori a dimostrare il danno lamentato, per poi procedere eventualmente alla ulteriore verifica della esistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva attribuita a e il danno medesimo. CP_1 Al riguardo, va rilevato come gli attori vorrebbero attribuire valore di prova legale alle domande di insinuazione al passivo formulate nelle diverse procedure concorsuali aperto nei confronti dell'agente investitore, nonché alla ricevute dal medesimo rilasciate in occasione delle presunte consegne di denaro finalizzate a favorire l'acquisto di prodotti finanziari, in realtà non verificatosi.
Al riguardo, e prendendo le mosse proprio dalla rilevanza e dalla opponibilità a terzo rispetto CP_1
alle altre parti, della detta documentazione, la S.C. proprio decidendo in un giudizio sulla medesima vicenda, pur se interessante altri risparmiatori, ha ben spiegato come “il documento in discorso è stato valutato dal Giudice di Appello non ai fini del collegamento negoziale ma ai fini dell'accertamento del fatto storico rappresentato dal versamento di somme di denaro a partire dal maggio 1994. La
disposizione dell'art. 2704 c.c. , che stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici” (Cass. 1070/2019).
Ciò detto, è ormai acquisito, alla stregua dei numerosi precedenti e delle pronunce della stessa S.C.
che ha esaminato la presente vicenda, seppur in quanto interessante altri investitori, che la Corte del rinvio, avendo quella precedente conferito rilevanza alla sola circostanza dei versamenti di denaro effettuati a decorrere dal maggio 1994, “dovrà, invece, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico fra la condotta della ed il danno lamentato dalla ricorrente, verificare, sulla CP_1
scorta dell'enunciato contro fattuale, se la condotta doverosa avrebbe evitato il detto danno. In questo quadro, dovrà essere esaminato il fatto relativo alle condotte distrattive a decorrere dal maggio 1994,
la cui rilevanza è stata pretermessa con riferimento ai versamenti effettuati in epoca antecedente”
(Cass. N. 1070/2019).
Peraltro, la possibilità di “retrocedere” al 1993 – quando cioè l'ispettore avrebbe espresso Per_5
valutazione in ordine alla necessità, già allora, di un approfondimento della vigilanza – è stata innanzitutto esclusa da Cass. N. 9067/18 (v. pag. 41 della sentenza) e, ancora in questa sede, non può che ribadirsi quanto già statuito in quel giudizio, atteso che si tratta di una circostanza acquisita attraverso dichiarazioni di nell'ambito del procedimento penale, senza alcun Persona_3
serio e concreto riscontro, sicchè anche tale orientamento va condiviso in questa fattispecie.
In sostanza, sulla base di tali pronunce, oltre che di quelle intervenute in sede penale a carico degli imputati, deve ritenersi ormai per acquisito che la quanto meno dal maggio 1994, avrebbe CP_1
avuto il dovere di esercitare la specifica vigilanza sulle condotte poste in essere ai danni degli ignari investitori, così avendo essa violato i precisi precetti dettagliatamente richiamati dai ricorrenti e fatti propri in gran parte dei precedenti Giudici Ciò che il Collegio deve quindi effettuare in questa sede,
è la valutazione della incidenza delle condotte ascritte alla rispetto alle singole operazioni CP_1
inerenti le somme di denaro messe a disposizione dagli attori a favore della SIM e dello studio
[...]
e società ad esso ricollegabili per la esecuzione di operazioni di investimento in realtà Per_3
risultate mai eseguite in violazione degli impegni pure assunti e senza alcuna restituzione delle somme stesse, sia con riferimento a quelle erogate dal maggio 1994 che a quelle erogate in precedenza e mai restituite, dovendosi in definitiva il danno ritenere concretizzato sia nella consegna del denaro dopo il maggio 1994 che nella mancata restituzione di quello consegnato in epoca precedente, in quanto possibilmente distratto.
Orbene, esaminando le singole posizioni, corre obbligo evidenziare come la tesi degli attori oggi ricorrenti in riassunzione tragga le mosse dalla ritenuta sussistenza della prova del danno dalle ricevute di avvenuta consegna delle somme di denaro, dalle domande di insinuazione allo stato passivo delle procedure concorsuali, dai provvedimenti di ammissione e in taluni casi da confusi brogliacci.
Quanto a : Parte_1
egli ha affermato di aver proceduto, successivamente al maggio 1994, alla consegna di denaro per eseguire i seguenti investimenti mai in realtà eseguiti:
1) Lire 186.200.000 per l'acquisto di titoli BTP emessi il 1.8.94 con scadenza 1.8.97, come da ricevuta rilasciata il 13.9.94 (doc. 2e); 2) Lire 40.693.620 un versamento “in conto titoli” come da ricevuta del 9.2.96 (doc. 2f)
Risulta agli atti che il predetto è stato ammesso al passivo del fallimento di per Parte_4
la complessiva somma di Euro 12.341,94 percepita (tanto da averla detratta, poi, nella domanda finale dal maggior importo richiesto), mentre non ha percepito un indennizzo dal Fondo di Garanzia
perché negato.
La per contestare la fondatezza della domanda risarcitoria, sostiene che controparte non CP_1 avrebbe fornito alcuna prova degli avvenuti pagamenti, non assumendo alcuna rilevanza le ricevute ex adverso prodotte in quanto ad esso non opponibili e, soprattutto, perché non riconducibili allo studio in quanto una sottoscritta da altro soggetto (tale ). Persona_3 Parte_5
Inoltre, sempre a detta della non sarebbe possibile ricavare, dalla documentazione offerta, a CP_1
quali operazioni comunque si dovrebbe fare riferimento anche all'esito di detto indennizzo, senza trascurarsi anche il pagamento di presunte cedole e di operazioni di rivendita di vari titoli.
Il tutto, a causa proprio della confusa documentazione contabile acquisita anche dal fallimento.
Ritiene il Collegio che la difesa dalla non sia condivisibile proprio in applicazione del CP_1
principio dettato dalla S.C..
Le ricevute prodotte dalla parte attrice, infatti, dimostrano il fatto storico della avvenuta consegna delle somme di denaro in favore del laddove, peraltro, la ulteriore contestazione Persona_3
inerente la dedotta provenienza estranea delle firme apposte su di esse, risulta essere formulata in modo generico , senza tener conto che, a prescindere dalla sottoscrizione a chi sia riferibile,
certamente la ricevuta proviene dal perché il timbro riporta tale studio , profilo non Persona_3
colto da CP_1
Resta, quindi, superata anche ogni questione relativa alla rilevanza meramente endoprocedimentale delle istanze di ammissione al passivo fallimentare e finanche della opponibilità del relativo provvedimento di ammissione alla quale terza estranea, come dalla stessa eccepito. CP_1
Deve, dunque, dirsi provato il danno relativo alla consegna del denaro nel periodo successivo al maggio 1994, momento dal quale risulta ormai acclarato che la appellata avrebbe dovuto esercitare in modo certo il proprio potere, o meglio dovere di sorveglianza impedendo al ed alle Persona_3 societa' al medesimo facenti capo, di procedere al rastrellamento di somme di denaro da parte di investitori.
Diverso si ritiene, invece, per quanto riguarda le operazioni antecedenti Con riferimento ad esse,
infatti, come richiesto dalla S.C., va accertato se le distrazioni avvenute nel periodo incriminato,
abbiano intaccato le somme a suo tempo erogate dagli investitori ed ai medesimi non restituiti.
Ritiene la Corte che al riguardo, tuttavia, non sia stata fornita alcuna prova da parte di Pt_1
della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva della ed il lamentato
[...] CP_1
danno, sia in quanto non era certamente compito di essa prevenire possibili reati da parte del
[...]
sia in quanto non era riscontrabile alcuna negligenza a suo carico e, sia perché sarebbe Per_3
stato necessario fornire la prova della evoluzione in concreto delle singole operazioni per il periodo precedente al maggio 1994 e del reale valore che eventualmente il avrebbe sottratto. Persona_3
Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire la priva del momento della effettiva distrazione delle dette somme rispetto alla richiesta di restituzione di esse da parte dell'investitore. Si evidenzia, infatti, che non è affatto chiaro e provato se effettivamente le relative somme siano state o meno addirittura distratte dalla società di intermediazione nel periodo precedente al maggio 1994.
Per tale ragione, il risarcimento non può che essere limitato alle somme consegnate nel periodo successivo al maggio 1994, previa detrazione di quanto da incamerato all'esito Parte_1
del riparto in sede fallimentare.
Va, peraltro, escluso ogni profilo di concorso di colpa dell'attore come pure eccepito dalla CP_1
atteso che anche a voler considerare la professionalità del predetto , comunque egli ha riposto fiducia in una società che all'epoca godeva di assoluto prestigio a livello nazionale e non vi erano stati mai motivi di dubitare della serietà delle operazioni di investimento che egli aveva delegato ad effettuare per suo conto. Del resto, se la ha dubitato della possibilità per sé stessa, che pure era preposta CP_1
alla vigilanza, di rendersi conto della illiceità della attività svolta dalla SIM e dai suoi soci, a maggior ragione alcuna colpa poteva essere e può essere ritenuta sussistente a carico di . Parte_1 Si aggiunga, poi, che la prospettata “colpa” in concorso appare , dal punto di vista logico-giuridico,
difficilmente compatibile con l'acclarata responsabilità dei due per una condotta Persona_3
fraudolenta, sicchè avrebbe dovuto allegare e provare la colpa di chi ha subito artifici e CP_1
raggiri.
Né può avere alcuna rilevanza, in tal senso, il rigetto della richiesta di indennizzo al Fondo di
Garanzia, vista la apoditticità della prospettazione di anche sotto questo profilo. CP_1
Da tali considerazioni, dunque, emerge che il danno configurabile è pari ai due versamenti eseguiti –
come sopra indicati ( Euro 96.847,14 (lire 186.200,00) ed Euro 211.589,10 (lire 409.693.620) –
detratto dall'importo totale quanto ottenuto in sede fallimentare (euro 12.341,94).
Il totale complessivo è pari ad Euro 296.094,30.
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Quanto a : Parte_2
egli ha affermato di aver proceduto, successivamente al maggio 1994, alla consegna di denaro per eseguire i seguenti investimenti mai in realtà eseguiti:
1) Lire 288.610.000 per l'acquisto di titoli BTP emessi il 1.8.94 con scadenza 1.8.97, come da ricevuta rilasciata il 13.9.94 (doc. 3f);
2) Lire 6.754.238.484 un versamento “in conto titoli” come da ricevuta del 9.2.96 (doc. 3g).
Vanno, anche per questa posizione, ribaditi tutti i principi già sopra esposti con riguardo a Parte_1
essendo le due situazioni del tutto sovrapponibili.
[...]
L'importo ottenuto in sede fallimentare è pari ad Euro 82.108,00 che andrà, quindi, detratto dalla sommatoria dei due importi versati (Euro 149.054,63+3.488.273,06= euro 3.637.327,69).
Residua, quindi, a titolo risarcitorio la somma di Euro 3.555.219,69.
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Venendo alla posizione dei due ricorrenti in riassunzione, quali eredi della di loro madre, rileva il
Collegio che proprio per le premesse sopra riportate a proposito nel nesso di causalità anche temporale, nulla può essere riconosciuto a titolo risarcitorio. Infatti, gli importi rivendicati attengono – come risulta pacifico e per tabulas – a versamenti del 1.3.85
e del 10.12.93, quindi antecedenti al maggio 1994 cui si è fatto riferimento quale “notizia” idonea ad integrare la possibilità per CONSOB di intervenire.
Anche per questa posizione non vi è alcuna precisazione né tanto meno prova circa il riflesso di distrazioni di denaro successive da parte dei responsabili intermediari su questi investimenti ante maggio 1994, tenuto anche conto che i titoli (come emerge anche qui per tabulas” sono stati smobilitati, sicchè davvero non è dato comprendere quale sia il nesso per questa posizione.
Di qui il rigetto di tale domanda dei ricorrenti.
§3.3. – Stabiliti, dunque, i sopra riportati importi in via capitale, trattandosi di debito di valore vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria dalla data di accertamento dell'illecito a seguito della operata ispezione e sospensione della attività di intermediazione adottato dalla alla presente CP_1
sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata non potendosi certamente riconoscere quelli di cui al D.L.vo 231/02.
§3.4 – Per le spese di tutti i gradi di giudizio la Corte ritiene di compensare integralmente le spese, in ragione del fatto che, sebbene la domanda degli odierni ricorrenti sia unica per le posizioni in proprio e per quella da aventi causa, per quest'ultimo profilo sussiste una totale soccombenza e che per le altre in proprio le domande hanno trovato solo parziale accoglimento.
Si è, in sostanza, determinata una reciproca soccombenza idonea a giustificare la detta compensazione integrale.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle originarie domande attrici, accerta e dichiara la responsabilità
extracontrattuale della e la condanna al pagamento in favore degli originari attori CP_1
delle seguenti somme : a) in proprio : Euro 296.094,30. Parte_1
b) in proprio: Euro 3.555.219,69. Parte_2
Oltre – per entrambi gli attori - rivalutazione monetaria dall'aprile 1996 alla presente statuizione ed interessi compensativi sulla predetta somma via via rivalutata sempre dalla suddetta data alla presente statuizione;
2) Respinge le altre domande attrici;
3) Dispone la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE