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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 582/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 16 gennaio 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati Parte_4 Parte_5 presso l'Avv. Ernesto Maria Cirillo, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luca Silvestri, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, P.zza A. Diaz, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marazza, unitamente all᾿Avv.
, per procura in calce alla memoria di costituzione;
Controparte_2 convenuto OGGETTO: superminimo individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ individuale” operati dalla in danno CP_3 Controparte_1 dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, la cui quantificazione sarà oggetto di
1 separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla Controparte_1 in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
3) Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis e comma 2 DM n. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 16 gennaio 2025,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano al Tribunale di Milano, Parte_4 Parte_5 in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti dipendenti della convenuta società:
dal 17.7.1995, 7° livello;
Parte_1
dal 1°.7.1995, 7° livello;
Parte_2
dal 1°.10.1990, 6° livello;
Parte_3
dal 17.7.1995, attualmente 7°livello, ma nel 2018 era nel Parte_4
6° livello;
dal 18.11.1991, 6° livello. Parte_5
2 I ricorrenti avevano goduto di un superminimo individuale di diverso importo, risultante dalle buste paga prodotte. Tale superminimo, dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 1° febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti di
[...]
CP_1
Da gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
- € 818,35 mensili;
Parte_1
- € 508,08 mensili;
Parte_2
- € 446,29 mensili;
Parte_3
- € 418,41 mensili;
Parte_4
- € 331,83 mensili. Parte_5
In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017,
[...] non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere CP_1 ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà resa manifesta era stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente. In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali avevano anche concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 1° luglio 2018, di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta. Quindi, per i lavoratori inquadrati nel livello 7° e 6° del CCNL era stato previsto un aumento retributivo di € 27,58 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 27,58 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l' ”, di € Controparte_4
13,79, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (7° liv); un aumento retributivo di € 24,60 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 24,60 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l'“ ”, di € 12,30, erogato a partire dal Controparte_4
1° luglio 2018 (6° liv.). In occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio
2018, per la prima volta, aveva riconosciuto l'aumento Controparte_1 contrattuale di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6°, ma dall'altro aveva proceduto contestualmente ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale del
“Sovraminimo Individuale”. La voce “Sovraminimo Individuale” era stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma € 27,58 per il 7° liv., di € 24,60 per il 6° liv. in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 13,78 per il 7° liv., di € 12,30 per il 6° liv. pari all'importo dell'E.R.S. Complessivamente, quindi, aveva provveduto a ridurre Controparte_1 da febbraio a giugno 2018 il Superminimo Individuale per i lavoratori del 7° liv. di
3 € 27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 41,37 mensili (totale € 68,95 mensili), per i lavoratori del 6° liv. di € 24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 mensili (totale € 61,50 mensili). Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevano le domande sopra trascritte. Si costituiva hiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Riferiva innanzitutto la società che tutti i precedenti indicati nel ricorso attendessero ancora una definitiva pronunzia di legittimità. In via preliminare, la società eccepiva l'inammissibilità del ricorso in relazione alla voce ERS per non avere i ricorrenti impugnato l'Accordo istitutivo della voce economica che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., gli emolumenti che incidono sul calcolo del TFR. Nel merito, riteneva che i ricorrenti non avessero subìto Controparte_1 alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci che componevano la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituiva il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
All'udienza del 9 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2
va accolto Parte_3 Parte_4 Parte_5 poiché fondato. Non va innanzitutto condivisa l'eccezione di circa Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che i ricorrenti non avrebbero impugnato in parte qua l'accordo del 23 novembre 2017. I ricorrenti, invero, non contestano l'accordo. Di esso invero chiedono l'applicazione, contestando piuttosto la sua interpretazione (ed applicazione) da parte datoriale. I ricorrenti, cioè, si dolgono del fatto per cui avrebbe Controparte_1 inteso darne un'interpretazione del testo negoziale non conforme ai canoni di legge, con esiti economicamente distorti, avendo proceduto all'assorbimento del superminimo di cui i lavoratori godevano a fronte dell'aumento previsto sotto la voce ERS. A tali fini, quindi, il contenuto del ricorso deve ritenersi completo senza difetti di onere allegatorio o probatorio, come invece sostenuto da Controparte_1
in aggiunta a quello che si dirà nel § 3.
[...]
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali.
4 In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, n. 434, Controparte_1
11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc.
). CP_1
Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Queste pronunzie hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Contr l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Contr somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 1 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
5 Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.).
Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n.
2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204).
6 E' pacifico che la convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato come assorbibile (come ribadito più volte da non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi e ciò Controparte_1 fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria al suo comportamento precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (sebbene la voce sia stata espressamente qualificata come “assorbibile”: memoria, § 50), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, la legge prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto contrattale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta omissiva (tacita) assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificata la condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
7 Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di tale accordo non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può Contr valorizzare la sola introduzione dell circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento, ragione per la quale non è costruttivo dedurre, come fa che comunque le Controparte_1 retribuzioni dei lavoratori non abbiano subìto alcun decremento, poiché l'argomentazione non si pone sul piano del rispetto dell'articolo 2103 c.c., bensì dell'indagine sulla esistenza e vigenza di norme regolative dei rapporti di lavoro.
5. L'E.R.S. (“Elemento Retributivo Separato”), per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, è stato riconosciuto ai lavoratori con decorrenza dal 1° luglio 2018, con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso parametrato, nel quantum, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dai cedolini di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Contr somma tra l'aumento contrattuale e l L'accordo del 23 novembre 2017 (doc. 2 fasc. ric.) così prevede a p. 4: «ERS - Con decorrenza 1° luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura effettivamente “non assorbibile”, non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del
8 superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è CP_4 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo Controparte_1 individuale da febbraio 2018 e dovendosi quindi disporre la condanna della società a ricostituire i superminimi nella stessa misura goduta fino a gennaio 2018, oltre che a restituire le somme per l'effetto illegittimamente trattenute. I ricorrenti si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto.
7. Quanto agli interessi applicabili alle somme dovute ai lavoratori, l'art. 1284, comma 4, c.c. non si applica ai crediti di lavoro, per i quali vige una disciplina speciale di fonte legale dettata dall'art. 429, comma 3, c.p.c. (che prevede la liquidabilità d'ufficio degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria), che attribuisce ad essi un trattamento privilegiato volto a preservarne il potere di acquisto. In quanto norma di carattere speciale, l'art. 429, comma 3, c.p.c. prevale sulla disciplina generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. e non è cumulabile con questa.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta di e, Controparte_1 quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio Controparte_1
2018; 2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale”
9 nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e con rivalutazione monetaria;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 9 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 16 gennaio 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati Parte_4 Parte_5 presso l'Avv. Ernesto Maria Cirillo, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luca Silvestri, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, P.zza A. Diaz, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marazza, unitamente all᾿Avv.
, per procura in calce alla memoria di costituzione;
Controparte_2 convenuto OGGETTO: superminimo individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ individuale” operati dalla in danno CP_3 Controparte_1 dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, la cui quantificazione sarà oggetto di
1 separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla Controparte_1 in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
3) Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis e comma 2 DM n. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 16 gennaio 2025,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano al Tribunale di Milano, Parte_4 Parte_5 in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti dipendenti della convenuta società:
dal 17.7.1995, 7° livello;
Parte_1
dal 1°.7.1995, 7° livello;
Parte_2
dal 1°.10.1990, 6° livello;
Parte_3
dal 17.7.1995, attualmente 7°livello, ma nel 2018 era nel Parte_4
6° livello;
dal 18.11.1991, 6° livello. Parte_5
2 I ricorrenti avevano goduto di un superminimo individuale di diverso importo, risultante dalle buste paga prodotte. Tale superminimo, dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 1° febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti di
[...]
CP_1
Da gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
- € 818,35 mensili;
Parte_1
- € 508,08 mensili;
Parte_2
- € 446,29 mensili;
Parte_3
- € 418,41 mensili;
Parte_4
- € 331,83 mensili. Parte_5
In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017,
[...] non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere CP_1 ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà resa manifesta era stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente. In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali avevano anche concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 1° luglio 2018, di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta. Quindi, per i lavoratori inquadrati nel livello 7° e 6° del CCNL era stato previsto un aumento retributivo di € 27,58 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 27,58 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l' ”, di € Controparte_4
13,79, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (7° liv); un aumento retributivo di € 24,60 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 24,60 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l'“ ”, di € 12,30, erogato a partire dal Controparte_4
1° luglio 2018 (6° liv.). In occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio
2018, per la prima volta, aveva riconosciuto l'aumento Controparte_1 contrattuale di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6°, ma dall'altro aveva proceduto contestualmente ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale del
“Sovraminimo Individuale”. La voce “Sovraminimo Individuale” era stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma € 27,58 per il 7° liv., di € 24,60 per il 6° liv. in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 13,78 per il 7° liv., di € 12,30 per il 6° liv. pari all'importo dell'E.R.S. Complessivamente, quindi, aveva provveduto a ridurre Controparte_1 da febbraio a giugno 2018 il Superminimo Individuale per i lavoratori del 7° liv. di
3 € 27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 41,37 mensili (totale € 68,95 mensili), per i lavoratori del 6° liv. di € 24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 mensili (totale € 61,50 mensili). Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevano le domande sopra trascritte. Si costituiva hiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Riferiva innanzitutto la società che tutti i precedenti indicati nel ricorso attendessero ancora una definitiva pronunzia di legittimità. In via preliminare, la società eccepiva l'inammissibilità del ricorso in relazione alla voce ERS per non avere i ricorrenti impugnato l'Accordo istitutivo della voce economica che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., gli emolumenti che incidono sul calcolo del TFR. Nel merito, riteneva che i ricorrenti non avessero subìto Controparte_1 alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci che componevano la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituiva il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
All'udienza del 9 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2
va accolto Parte_3 Parte_4 Parte_5 poiché fondato. Non va innanzitutto condivisa l'eccezione di circa Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che i ricorrenti non avrebbero impugnato in parte qua l'accordo del 23 novembre 2017. I ricorrenti, invero, non contestano l'accordo. Di esso invero chiedono l'applicazione, contestando piuttosto la sua interpretazione (ed applicazione) da parte datoriale. I ricorrenti, cioè, si dolgono del fatto per cui avrebbe Controparte_1 inteso darne un'interpretazione del testo negoziale non conforme ai canoni di legge, con esiti economicamente distorti, avendo proceduto all'assorbimento del superminimo di cui i lavoratori godevano a fronte dell'aumento previsto sotto la voce ERS. A tali fini, quindi, il contenuto del ricorso deve ritenersi completo senza difetti di onere allegatorio o probatorio, come invece sostenuto da Controparte_1
in aggiunta a quello che si dirà nel § 3.
[...]
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali.
4 In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, n. 434, Controparte_1
11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc.
). CP_1
Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Queste pronunzie hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Contr l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Contr somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 1 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
5 Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.).
Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n.
2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204).
6 E' pacifico che la convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato come assorbibile (come ribadito più volte da non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi e ciò Controparte_1 fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria al suo comportamento precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (sebbene la voce sia stata espressamente qualificata come “assorbibile”: memoria, § 50), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, la legge prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto contrattale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta omissiva (tacita) assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificata la condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
7 Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di tale accordo non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può Contr valorizzare la sola introduzione dell circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento, ragione per la quale non è costruttivo dedurre, come fa che comunque le Controparte_1 retribuzioni dei lavoratori non abbiano subìto alcun decremento, poiché l'argomentazione non si pone sul piano del rispetto dell'articolo 2103 c.c., bensì dell'indagine sulla esistenza e vigenza di norme regolative dei rapporti di lavoro.
5. L'E.R.S. (“Elemento Retributivo Separato”), per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, è stato riconosciuto ai lavoratori con decorrenza dal 1° luglio 2018, con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso parametrato, nel quantum, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dai cedolini di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Contr somma tra l'aumento contrattuale e l L'accordo del 23 novembre 2017 (doc. 2 fasc. ric.) così prevede a p. 4: «ERS - Con decorrenza 1° luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura effettivamente “non assorbibile”, non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del
8 superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è CP_4 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo Controparte_1 individuale da febbraio 2018 e dovendosi quindi disporre la condanna della società a ricostituire i superminimi nella stessa misura goduta fino a gennaio 2018, oltre che a restituire le somme per l'effetto illegittimamente trattenute. I ricorrenti si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto.
7. Quanto agli interessi applicabili alle somme dovute ai lavoratori, l'art. 1284, comma 4, c.c. non si applica ai crediti di lavoro, per i quali vige una disciplina speciale di fonte legale dettata dall'art. 429, comma 3, c.p.c. (che prevede la liquidabilità d'ufficio degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria), che attribuisce ad essi un trattamento privilegiato volto a preservarne il potere di acquisto. In quanto norma di carattere speciale, l'art. 429, comma 3, c.p.c. prevale sulla disciplina generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. e non è cumulabile con questa.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta di e, Controparte_1 quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio Controparte_1
2018; 2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale”
9 nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e con rivalutazione monetaria;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 9 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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