Versione
1 gennaio 1993
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1 ottobre 1993
1 ottobre 1993
Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I 1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
(( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 . ))
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
(( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 . ))
Commentario • 1
- 1. Interpello del 03/04/2023 n. 272 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e InternazionaleAgenzia delle Entrate · 3 aprile 2023 · 1.4558703
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 272/2023 OGGETTO: Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiarazione prevista dall'articolo 45-bis, comma 1, lett. b), punto i), del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 15 marzo 2011. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO XXXXX (di seguito, anche "Società" o "Istante") è una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea appartenente al Gruppo X. La società intrattiene rapporti commerciali con diverse aziende europee ed extra europee (soggetti indipendenti) che, tra …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 2971Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Piero F. De Pietro Presidente 2. dr. Stefania Basso Consigliere 3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 16.9.25 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n.14/2025 r. g. sez. lav., vertente tra Parte_1 rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall' Avv. GIANNI EMILIO IACOBELLI; E Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dagli Avv. CARLO …Leggi di più...
- diritto del lavoro·
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