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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente
dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice
geom. Emilio Zola Esperto
geom. Davide Casaleggio Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 445 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024
promossa da
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Nuoro alla Via Matteotti n. 14, presso lo studio dell'Avv. Oliviero Denti,
c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo
- ricorrente -
contro
, c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Nuoro alla Via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio dell'Avv.
Gianfranco Mureddu, c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 - convenuto -
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate all'udienza del 19.3.2025 come all'udienza del
22.1.2025): «chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese
di lite».
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate all'udienza del 19.3.2025 come all'udienza del
22.1.2025): «si associa alla richiesta della dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
con condanna delle spese di lite a favore del convenuto».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza parziale non definitiva n. 568/2024, la Sezione Agraria di questo Tribunale ha deciso,
rigettandole, sulle domande avanzate in via principale dalla ricorrente e ha rimesso in istruttoria la causa, in ordine alla domanda subordinata, per verificare la sanatoria della morosità del convenuto,
assegnando a quest'ultimo il c.d. termine di grazia previsto dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 150/2011.
2. All'udienza del 22.1.2025, la ricorrente ha dato atto che il convenuto ha sanato la morosità. Alla
medesima udienza le parti hanno dichiarato essere cessata la materia del contendere e ciascuna parte ha chiesto la condanna dell'altra al pagamento delle spese di lite.
3. Alla luce delle concordi conclusioni delle parti sul punto, è necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4. Non rimane che pronunciarsi sulle spese di lite. Ebbene, se le domande della ricorrente avanzate in via principale sono state rigettate, è pur vero che era sussistente l'allegata morosità del convenuto, da quest'ultimo non contestata, e che, sotto questo profilo, il convenuto ha contribuito ingiustamente a dar causa al presente giudizio.
V'è, dunque, una situazione di reciproca soccombenza virtuale, apprezzabile alla stregua dell'art. 92
c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nuoro,
composta da dott. Tiziana Longu Presidente
2 dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice
geom. Emilio Zola
geom. Davide Casaleggio
pronuncia la seguente sentenza:
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) motivazioni nel termine di 30 gg.
Nuoro, 19.3.2025
Il Giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente
dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice
geom. Emilio Zola Esperto
geom. Davide Casaleggio Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 445 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024
promossa da
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Nuoro alla Via Matteotti n. 14, presso lo studio dell'Avv. Oliviero Denti,
c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo
- ricorrente -
contro
, c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Nuoro alla Via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio dell'Avv.
Gianfranco Mureddu, c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 - convenuto -
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate all'udienza del 19.3.2025 come all'udienza del
22.1.2025): «chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese
di lite».
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate all'udienza del 19.3.2025 come all'udienza del
22.1.2025): «si associa alla richiesta della dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
con condanna delle spese di lite a favore del convenuto».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza parziale non definitiva n. 568/2024, la Sezione Agraria di questo Tribunale ha deciso,
rigettandole, sulle domande avanzate in via principale dalla ricorrente e ha rimesso in istruttoria la causa, in ordine alla domanda subordinata, per verificare la sanatoria della morosità del convenuto,
assegnando a quest'ultimo il c.d. termine di grazia previsto dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 150/2011.
2. All'udienza del 22.1.2025, la ricorrente ha dato atto che il convenuto ha sanato la morosità. Alla
medesima udienza le parti hanno dichiarato essere cessata la materia del contendere e ciascuna parte ha chiesto la condanna dell'altra al pagamento delle spese di lite.
3. Alla luce delle concordi conclusioni delle parti sul punto, è necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4. Non rimane che pronunciarsi sulle spese di lite. Ebbene, se le domande della ricorrente avanzate in via principale sono state rigettate, è pur vero che era sussistente l'allegata morosità del convenuto, da quest'ultimo non contestata, e che, sotto questo profilo, il convenuto ha contribuito ingiustamente a dar causa al presente giudizio.
V'è, dunque, una situazione di reciproca soccombenza virtuale, apprezzabile alla stregua dell'art. 92
c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nuoro,
composta da dott. Tiziana Longu Presidente
2 dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice
geom. Emilio Zola
geom. Davide Casaleggio
pronuncia la seguente sentenza:
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) motivazioni nel termine di 30 gg.
Nuoro, 19.3.2025
Il Giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
3