Sentenza 27 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 27/06/2011, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01195/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2009, proposto da UA RA, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tafarella, con domicilio eletto presso il suo studio stio in Palermo, via P.Pe di Villafranca n. 91;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Dipartimento P.S - Direzione Centrale Risorse Umane Servizio Trattamento Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio C/o Ministero Economia e Finanza;
per l'annullamento
del Decreto n. 2067/08 R del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, servizio trattamento di pensione e previdenza, divisione III, adottato in data 24.10.2008 (all. 1 fascicolo ricorrente), con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente per ottenere il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio della seguente infermità: “Cardiopatia ischemica: pregresso IMA inferiore con esiti di plastica della parete inferiore per aneurisma post-infartuale e plastica della valvola mitrale con moderata riduzione della funzione contrattile in buon compenso emodinamico” ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo – giusta Verbale n. 231 del 16.5.2007 della C.M.O. di Palermo – alla 5° categoria, misura massima, conoscibile al 25.9.2007 (istanza presentata in data 9.11.2006);
della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane, servizio sovrintendenti assistenti e agenti, Divisione I, sezione stato giuridico, n. 333-D/42966/Parz., datata 11 novembre 2008, notificata anch’essa in data 4.12.2008 (all. 2 del fascicolo del ricorrente), con cui è stato comunicato il mancato riconoscimento della causa di servizio, nonché l’impossibilità a dare corso alla riutilizzazione in servizio nella Polizia di Stato nella forma parziale prevista dal D.P.R. 738/1981 (art. 1 e ss.), con conseguente collocazione in aspettativa per infermità ai sensi degli artt. 68 e 70 del D.P.R. 3/57;
nonché per l’annullamento quali atti presupposti non autonomamente impugnabili, ma richiamati e posti a fondamento dei provvedimenti sopra indicati:
del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 613/2008, reso in data 29.4.2008, con il quale il Comitato di verifica non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità (all. 3 fascicolo del ricorrente);
del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 21913/08 reso in data 23.9.2008, con il quale il Comitati di Verifica, a seguito delle osservazioni ritualmente prodotte dal Sig. RA, ha confermato il precedente parere negativo (cfr. richiamo a pg. 2 del cit. all 1);
chiedendo altresì la declaratoria
della ascrivibilità a causa di servizio della patologia sopra descritta ed il relativo diritto del ricorrente ad essere riutilizzato in servizio nella forma parziale così come previsto dal D.P.R: 738/1981 (artt. 1 e ss.), nonché del diritto al beneficio dell’indennità una tantum prevista dall’art. 7 del D.P.R. 738/1981 e/o dell’equo indennizzo per la menomazione dell’integrità fisica conseguente a infermità dipendente da causa di servizio ex art. 2 del D.P.R. n. 461/2001;
con la condanna
delle Amministrazioni resistenti alla erogazione dei benefici connessi alla ascrivibilità a causa di servizio della patologia in questione, così come sopra indicati, con ogni accessorio dalla data della domanda al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 22.4.2011 UA RA, premesso che – in servizio presso la Polizia di Stato sin dal 1975 ed attualmente Sovritendente capo – in data 2 maggio del 2006 , dopo avere accusato alcuni disturbi fisici, si era sottoposto ad accertamenti clinici presso la Casa di Cura “La Maddalena”; che in un primo tempo gli era stata diagnosticata una crisi del dotto tireoglosso da eliminare mediante intervento chirurgico; che dopo le indagini pre-operatorie si era appurato che aveva subito un pregresso infarto miocardio acuto e veniva evidenziato un aneurisma della parte inferiore del ventricolo sinistro; che, dopo essere stata prescritta una idonea terapia farmacologica, in data 23 maggio 2006 si era sottoposto ad ulteriori controlli specialistici presso la Casa di Cura “Villa Maria Eleonora”, all’esito dei quali era stato sottoposto ad intervento chirurgico in data 26 maggio 2006; che, dimesso in data 31 maggio 2006, aveva fruito di un periodo di convalescenza concesso dal medico curante sino al 27 agosto 2006, allorquando – su richiesta della Questura di Palermo – era stato sottoposto a visita medica presso la C.M.O di Palermo e dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio; che in data 9 novembre 2006 aveva inoltrato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra detta infermità; che in data 16 maggio 2007 la C.M.O. aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ed idoneo in modo parziale agli altri servizi; che in data 18 maggio 2007 era stato collocato d’ufficio in aspettativa sino al riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità descritta; che in pari data aveva presentato istanza per ottenere il riconoscimento dell’indennità speciale una tantum ex art. 7 del D.P.R. 738/1981 ed equo indennizzo ex art. 2, comma 3 del D.P.R. 46172001; che in data 29 aprile 2008 il Comitato di Verifica per le cause di servizio si era pronunciato non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio; che egli, nel termine di 10 giorni dalla notifica, avvenuta in data 5 agosto 2008, aveva prodotto delle osservazioni in merito; che, tuttavia, il Comitato di Verifica aveva confermato il proprio parere; che il Ministero dell’Interno, uniformandosi ai predetti pareri, aveva rigettato l’istanza del ricorrente, il quale era stato quindi posto in aspettativa per infermità; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1) violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 3 dalla L. 241/90 e 64, comma 3 del D.P.R. 1092/1973 sotto più profili – eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del D.P.R. n. 461/2001 e art. 3 L. 241/90 – eccesso di potere per erroneo presupposto – travisamento dei fatti e violazione di norme tecniche.
Con memoria depositata il 29.3.2011 si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo la correttezza del proprio operato, la prevalenza del parere reso dal Comitato di Verifica su quello reso dalla C.M.O.; la natura discrezionale tecnica del potere esercitato; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.
All’udienza pubblica del 26.5.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
Come correttamente osservato dal ricorrente, “il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l’ambiente nel quale l’attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l’insorgere della malattia. Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l’infermità sia costituita da un infarto, in quanto è del tutto pacifico che l’insorgenza di tale malattia, ancorché in presenza di un substrato endogeno-costituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente nel determinismo dell’infarto (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18/01/2010, n. 309; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 14/11/2007, n. 2716; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 23.12.1991, n. 485).
Nel caso di specie, al di là della generica affermazione di avere preso in considerazione tutti i precedenti di servizio del RA, non risulta che il Comitato di Verifica abbia esaminato e valutato la possibile incidenza sulla insorgenza della malattia dell’attività svolta negli anni 2004-2005 consistente in diversi servizi di ordine pubblico nelle ore notturne, con attività di straordinario di circa 25 ore in media al mese “per potere evadere l’enorme mole di lavoro dell’ufficio”, non fruendo del congedo ordinario spettantegli nell’anno 2004 e di parte di quello spettantegli per l’anno 2005 (si veda, in particolare, quanto risulta dall’attestazione della Questura di Palermo del 30.6.2009 versata in atti).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, gli atti con esso impugnati devono essere annullati, fatta salva la successiva attività provvedimentale della P.A. nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo al tipo di vizio riscontrato da cui non consegue l’accertamento della spettanza del bene della vita richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2011
IL SEGRETARIO