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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
ET ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5475/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA0
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662172034 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3893/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2023 la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017; Roma Capitale ai fini della determinazione dell'IMU, ha effettuato una stima di alcuni beni immobili appartenenti alla Società ed a essa pervenuti a seguito di incorporazione, stabilendone il valore commerciale e, conseguentemente, al calcolo dell'IMU. La ricorrente eccepiva l'irregolarità della sottoscrizione e la genericità del richiamo ai parametri OMI per il calcolo del valore ritenuti non attendibili. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Roma si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di Primo Grado di Roma – dopo avere osservato: a) che, l'eccezione basata sulla nullità della notifica a mezzo pec non inserita in pubblici registri era infondata;
b) che, anche altri rilievi apparivano infondati – rigettava il ricorso e condannava ad € 1.500,00 per spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva il Comune di Roma ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che questa Corte con la Sentenza n. 622/2024, Sez. 9^ ha affermato, rispetto l'area ove insistono gli immobili oggetto del presente accertamento, che, anzitutto, è mancata, come in questo giudizio, l'allegazione degli atti ritenuti idonei per procedere con il metodo sintetico comparativo (è mancata, in buona sostanza, la specificazione degli atti richiamati).
Per giunta, il Comune di Roma ha richiamato prevalentemente i valori OMI che, come è noto, la Suprema
Corte di Cassazione ritiene insufficienti ai fini dell'accertamento di valore (cass. n. 22475/2024).
Inoltre, circa l'intervento edilizio effettuato in Indirizzo_1, si è verificato, per altri immobili, che l'IMU non era dovuta per essere tali immobili in ristrutturazione, senza rilascio della attestazione di fine lavori e senza una sua utilizzabilità, rientrando così anche l'immobile di cui trattasi nella stessa tipologia di quelli che insistono nella medesima area edilizia oggetto di ristrutturazione. Viene altresì invocata la decisione della C.G.T. 1° grado Sez. 7^ n. 15092/2024 secondo cui dopo le opere di messa in sicurezza eseguite sulle tre facciate dell'area di Indirizzo_1, sono effettivamente iniziate le opere di rifacimento ma non ancora ultimate nel periodo relativo alla pretesa tributaria azionata nella specie, con la conseguenza di una situazione generale di inagibilità di tutta la zona, che non consentiva la utilizzabilità degli immobili ivi insistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo appare evidente la totale infondatezza della pretesa impositiva.
Le spese vanno compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. . Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice est. Dott. Nominativo_1 presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
ET ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5475/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA0
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662172034 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3893/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2023 la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017; Roma Capitale ai fini della determinazione dell'IMU, ha effettuato una stima di alcuni beni immobili appartenenti alla Società ed a essa pervenuti a seguito di incorporazione, stabilendone il valore commerciale e, conseguentemente, al calcolo dell'IMU. La ricorrente eccepiva l'irregolarità della sottoscrizione e la genericità del richiamo ai parametri OMI per il calcolo del valore ritenuti non attendibili. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Roma si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di Primo Grado di Roma – dopo avere osservato: a) che, l'eccezione basata sulla nullità della notifica a mezzo pec non inserita in pubblici registri era infondata;
b) che, anche altri rilievi apparivano infondati – rigettava il ricorso e condannava ad € 1.500,00 per spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva il Comune di Roma ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che questa Corte con la Sentenza n. 622/2024, Sez. 9^ ha affermato, rispetto l'area ove insistono gli immobili oggetto del presente accertamento, che, anzitutto, è mancata, come in questo giudizio, l'allegazione degli atti ritenuti idonei per procedere con il metodo sintetico comparativo (è mancata, in buona sostanza, la specificazione degli atti richiamati).
Per giunta, il Comune di Roma ha richiamato prevalentemente i valori OMI che, come è noto, la Suprema
Corte di Cassazione ritiene insufficienti ai fini dell'accertamento di valore (cass. n. 22475/2024).
Inoltre, circa l'intervento edilizio effettuato in Indirizzo_1, si è verificato, per altri immobili, che l'IMU non era dovuta per essere tali immobili in ristrutturazione, senza rilascio della attestazione di fine lavori e senza una sua utilizzabilità, rientrando così anche l'immobile di cui trattasi nella stessa tipologia di quelli che insistono nella medesima area edilizia oggetto di ristrutturazione. Viene altresì invocata la decisione della C.G.T. 1° grado Sez. 7^ n. 15092/2024 secondo cui dopo le opere di messa in sicurezza eseguite sulle tre facciate dell'area di Indirizzo_1, sono effettivamente iniziate le opere di rifacimento ma non ancora ultimate nel periodo relativo alla pretesa tributaria azionata nella specie, con la conseguenza di una situazione generale di inagibilità di tutta la zona, che non consentiva la utilizzabilità degli immobili ivi insistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo appare evidente la totale infondatezza della pretesa impositiva.
Le spese vanno compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. . Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice est. Dott. Nominativo_1 presidente Dott.ssa Giuliana Passero