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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8606/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. a causa della malattia Pt_1 professionale denunciata (ernie discali lombari) e già riconosciuta, presenta postumi invalidanti nella misura del 12% o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l' a corrispondere in favore del ricorrente le prestazioni CP_1 previste per legge in relazione al danno biologico del 12% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, da sommare ad altra patologia già unificata e non oggetto del presente giudizio, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
L' ha chiesto: Dichiarare la cessazione della materia del contendere. CP_1
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente, “preso atto della collegiale concorde eseguita tardivamente, ampiamente decorso il termine di cui all'art. 104 DPR 1124 del 1965 (a distanza di sette mesi dall'invio del ricorso amministrativo in opposizione), aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, previa condanna alle spese per soccombenza virtuale”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dall , la visita medica collegiale del 06.12.2024 si CP_1
è conclusa in maniera concorde (con il consenso del medico di parte) con il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 9% (per un totale del 16%, tenendo conto di menomazioni preesistenti già riconosciute), per cui è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite devono essere compensate, non essendovi soccombenza virtuale dell . CP_1
1 Al riguardo, si deve infatti rilevare che, in primo luogo, pur essendo tardiva la visita collegiale del 06.12.2024 rispetto al termine di 60 giorni ex art. 104 DPR 1124/1965 (decorrente dalla data di invio del ricorso in opposizione, trasmesso il 06.05.2024), altrettanto vale anche per tale ricorso, che è stato proposto ben oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento impugnato del
10.01.2024, con il quale veniva comunicata la liquidazione dei postumi in misura pari al 7% (per un totale del 14%, tenendo conto delle già citate menomazioni preesistenti già riconosciute).
In secondo luogo, soprattutto, si deve rilevare che il ricorso risulta notificato all solo in CP_1 data 10.03.2025, ampiamente dopo la data della visita medica collegiale. Ciò esclude in radice la soccombenza virtuale dell' , in quanto l'interesse ad agire era venuto meno circa tre mesi CP_2 prima della data di notifica del ricorso (notifica che, pertanto, non doveva essere effettuata).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 15/07/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 17/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8606/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. a causa della malattia Pt_1 professionale denunciata (ernie discali lombari) e già riconosciuta, presenta postumi invalidanti nella misura del 12% o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l' a corrispondere in favore del ricorrente le prestazioni CP_1 previste per legge in relazione al danno biologico del 12% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, da sommare ad altra patologia già unificata e non oggetto del presente giudizio, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
L' ha chiesto: Dichiarare la cessazione della materia del contendere. CP_1
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente, “preso atto della collegiale concorde eseguita tardivamente, ampiamente decorso il termine di cui all'art. 104 DPR 1124 del 1965 (a distanza di sette mesi dall'invio del ricorso amministrativo in opposizione), aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, previa condanna alle spese per soccombenza virtuale”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dall , la visita medica collegiale del 06.12.2024 si CP_1
è conclusa in maniera concorde (con il consenso del medico di parte) con il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 9% (per un totale del 16%, tenendo conto di menomazioni preesistenti già riconosciute), per cui è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite devono essere compensate, non essendovi soccombenza virtuale dell . CP_1
1 Al riguardo, si deve infatti rilevare che, in primo luogo, pur essendo tardiva la visita collegiale del 06.12.2024 rispetto al termine di 60 giorni ex art. 104 DPR 1124/1965 (decorrente dalla data di invio del ricorso in opposizione, trasmesso il 06.05.2024), altrettanto vale anche per tale ricorso, che è stato proposto ben oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento impugnato del
10.01.2024, con il quale veniva comunicata la liquidazione dei postumi in misura pari al 7% (per un totale del 14%, tenendo conto delle già citate menomazioni preesistenti già riconosciute).
In secondo luogo, soprattutto, si deve rilevare che il ricorso risulta notificato all solo in CP_1 data 10.03.2025, ampiamente dopo la data della visita medica collegiale. Ciò esclude in radice la soccombenza virtuale dell' , in quanto l'interesse ad agire era venuto meno circa tre mesi CP_2 prima della data di notifica del ricorso (notifica che, pertanto, non doveva essere effettuata).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 15/07/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 17/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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