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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 333/2022
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel.est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 27/05/2025 , udita la relazione del Giudice relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 333 dell'anno 2022
Tra
Parte_1
avv.RINALDI FRANCESCO
Parte attrice ricorrente
Contro
Controparte_1 avv. GAGGI FRANCESCA
Parte convenuta resistente con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Sulle seguenti conclusioni;
conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito:
P a g . 1 | 6 1) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione abitativa presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale e con diritto di visita del padre e possibilità̀ di tenerli con sé liberamente secondo quanto già stabilito in separazione;
2) confermare in €.
1.000 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, l'assegno da corrispondersi dal padre alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli, cui va aggiunto il 50% delle spese straordinarie
3) assegnare alla ricorrente per l'intero l'assegno unico relativo ai figli
4) confermare per il resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Vinte le spese di giudizio.” conclusioni di parte resistente : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, in totale accoglimento della presente domanda e attese le causali di cui agli atti e verbali di causa:
-pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato civilmente a Massa il 9.10.2011 trascritto al n.70, parte I Serie A, anno 2011 nei registri dello stato civile di Massa;
-affidare congiuntamente i bambini ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con protocollo di visita a favore del padre e come segue: il padre potrà avere con sé i figli a week end alternati prelevandoli alle ore 18,00 del sabato e riconsegnandoli alla madre alle ore 18,00 della domenica, ovvero dalle ore 21,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
il padre potrà avere con sé i figli nel pomeriggio del martedì e giovedì prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli dalla madre alle ore 21.
Quanto alle festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza
- accertato altresì il drastico peggioramento delle condizioni economiche e accertato altresì il drastico peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente a partire dalle misure di contenimento anti Covid 19, fatto peraltro notorio, e per l'effetto ridurre il contributo al mantenimento da versarsi a carico del ricorrente a favore della sig.ra per i tre figli Pt_1 nella misura complessiva di €.450,00, pari ad €.150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese extra secondo il protocollo del CNF. vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2022, adiva l'intestato Tribunale affinché Parte_1 fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile con , celebrato a Massa Controparte_1 in data 9.10.2011, atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di Massa, al n. 70 parte I, serie A, anno 2011. Chiedeva, inoltre, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, nati dall'unione coniugale, (nata a [...] il [...]), (nato a Per_1 Per_2 AN il 16.7.2015) e (nato a [...] il [...]), nonché di confermare il contributo Per_3 al mantenimento di € 1000,00 e le altre condizioni assunte in sede di separazione consensuale.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e al regime di affidamento dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre. Chiedeva, invece, la riduzione del contributo al mantenimento, in considerazione del peggioramento delle proprie condizioni economiche, conseguenti alla contrazione dei redditi in concomitanza con la pandemia da Covid 19, fermo l'obbligo del 50% delle spese straordinarie.
P a g . 2 | 6 All'udienza presidenziale del 31.5.2022, erano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti come di seguito:
- Affido condiviso della prole a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre “disponendo che il padre tenga con sé i bambini nel pomeriggio del martedì e giovedì prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli dalla madre dopo cena ed inoltre a week-end alternati dal sabato sera alla domenica sera. Si dispone il criterio dell'alternanza per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali. Riserva alla disponibilità e accordo delle parti l'organizzazione di eventuali vacanze estive, preso atto che come dichiarato dalle parti non ci sono stati problemi sotto questo profilo.”
- obbligo di corrispondere, da parte di un contributo al mantenimento Controparte_1 per i figli di complessivi € 450,00, oltre alla metà delle spese straordinarie. Dopo il passaggio alla fase di merito, il fascicolo era riassegnato alla scrivente con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022.
Con ordinanza del 12.7.2023 era richiesto alle parti il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e delle ultime tre buste paga.
All'udienza del 4.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e, concessi i termini ex art. 190 (20 giorni per memorie conclusionali), la causa era trattenuta in decisione.
***
Ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (domanda che è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dal solo resistente): è agli atti il decreto di omologa della separazione consensuale nel procedimento N.R.G. 1735/2019 emesso in data 8.10.2019 dal Tribunale di Massa e non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nei sei mesi antecedenti la proposizione della domanda o in esito al tentativo di conciliazione.
Affidamento e regime delle frequentazioni:
Non vi sono ragioni per non confermare l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, come da concorde richiesta delle parti e come già statuito in sede di omologa della separazione consensuale, risultando detto assetto rispondente all'interesse della prole.
Deve trovare accoglimento in questa sede la disciplina delle frequentazioni con il genitore non collocatario come proposta dal resistente. In proposito, si osserva che detta articolazione risponde al principio dell'alternanza e offre una regolamentazione del diritto di visita funzionale a garantire la serenità della prole, considerata l'età dei minori (oggi di 14, 10 e 7 anni). D'altro canto, tale regime precisa quanto già indicato in sede di separazione e disposto con provvedimenti presidenziali all'udienza del 31.5.22, non risultando motivi, allo stato, per discostarsene. Conseguentemente, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato (dopo pranzo) fino alla domenica sera (ore 21.00 con cena presso il padre), nonché i pomeriggi del martedì e del giovedì, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli alla madre dopo cena (ore 21.00); durante le vacanze estive (dopo il termine dell'anno scolastico) e pasquali i genitori seguiranno il principio dell'alternanza annuale (alternando il Natale – 26 dicembre e il 31 dicembre – 1° gennaio;
la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, partendo, in caso di disaccordo, dalla madre). Quanto alle vacanze estive (dopo la fine del periodo scolastico), appare opportuna una regolamentazione in caso di disaccordo tra le parti: il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, concordati con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
in ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, il periodo di 15 giorni continuativi viene individuato dal 1° al 15 agosto di ciascun anno.
P a g . 3 | 6 Contributo al mantenimento:
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha prodotto busta paga del febbraio 2023, da Pt_1 cui emerge che la stessa è stata assunta a far data dal 16/02/21 da e percepisce CP_2 uno stipendio mensile netto di € 752. Ha inoltre prodotto contratto di locazione abitativa agevolata, stipulato l'11.10.19, registrato il 6.11.19 (di durata triennale, tacitamente rinnovabile), nonché, infine, schermate di home banking che evidenziano pagamento a mezzo pos di € 207,82 in data 29.5.23 (acquisto presso Lidl) e di € 25,85 del 26.5.23 (acquisto presso farmacia Ferrarini). Con comparsa conclusionale, ha poi prodotto – tardivamente -lettera di licenziamento del 2.5.24 e verbale di conciliazione, da cui risulta percezione da parte della di € 4000 da parte di Pt_1 CP_3
Espone di sostenere un esborso per canone di locazione di € 600 mensili – rispetto al quale non sono prodotti documenti comprovanti l'effettivo pagamento -, nonché di sostenere interamente le spese mediche della prole, per attività sportive della figlia (mentre il padre si occupa di Per_1 quelle inerenti all'attività sportiva svolta da ), oltre, nella loro interezza, quelle per Per_2 la vita sociale dei tre figli. Evidenzia, infine, di pagare € 200 ogni dieci giorni per l'acquisto di generi alimentari per le esigenze della famiglia.
Il resistente, che ha riferito di aver svolto lavori saltuari e di essere in difficoltà economica, ha invece prodotto 730/2023 (riferito al 2022) da cui risulta reddito complessivo di € 579 e 730/2022 (redditi 2021) da cui risulta reddito complessivo di € 2569; due notule (n. 2 del 3.7.23 e n. 3 del 7.8.23) di “rimborso spese” per un lordo di € 625 destinate a Controparte_4 contratto di collaborazione con AN XE SR del 2.8.19 (con previsione di compenso a provvigione) e recesso di AN XE datato 30.3.2020; pignoramento dell'immobile di via Farini n. 2, Carrara;
contratto di collaborazione occasionale con recante data del CP_4 29.5.23 (con previsione di compenso di € 500 per i primi sei mesi;
€ 800 dal settimo al dodicesimo mese;
€ 1000 dal tredicesimo mese in poi, oltre 20% degli acconti provvigionali spettanti a sui contratti conclusi dal procacciatore). CP_4
La controparte ha infine prodotto con memoria conclusionale di replica visura camerale di costituita il 26.3.25 e attiva dal 18.4.25, avente a oggetto attività Controparte_5 di ristorazione, di cui il è socio per il 33,33% (€ 100 di capitale conferito), unitamente CP_1 a tali e , contestando che lo stesso sia in difficoltà economica Persona_4 Persona_5 e asserendo che, oltre a tale attività, gestisca un esercizio di alimentari.
Tanto premesso, dal decreto di omologa, depositato in data 8.10.19 (su ricorso del 1.8.19 depositato il 14.8.19) emerge che i coniugi si erano accordati per il versamento da parte del di € 1000 -omnicomprensivi anche delle spese straordinarie- non soggetti a CP_1 rivalutazione ISTAT.
Precisato che “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020) e che la rivalutazione ISTAT è prevista ex lege, si osserva che, a fronte di una richiesta di riduzione dell'assegno concordato tra le parti, non vi è prova di modifiche della situazione economica del resistente. Invero, il ricorso è stato proposto congiuntamente prima che il concludesse il contratto di collaborazione con AN XE SR (contratto del 2.8.19, a CP_1
P a g . 4 | 6 fronte di un ricorso predisposto il giorno precedente e depositato il 14.8.19). Deve poi evidenziarsi che il ha sempre svolto, per sua stessa ammissione, lavori saltuari, CP_1 sostanzialmente sovrapponibili a quello per conto di AN XE (tuttora è procacciatore di affari a provvigione). Peraltro, seppur non si possa tenere conto del documento tardivamente allegato solo in sede di precisazione delle conclusioni -come pure della lettera di licenziamento della anch'essa tardiva - (Cass. 30/11/2020, n. 27234; Cass. 13/04/2012, n. 5876; Cass. Pt_1 11319/2005; Cass. 8547/2003; Cass. 6094/2018) è significativo che il abbia taciuto la CP_1 costituzione di una nuova società, attiva nel campo della ristorazione.
D'altra parte, anche la ricorrente non ha prodotto la documentazione fiscale richiesta, di talché, sebbene non contestati dal gli esborsi che ella indica come sostenuti, è presumibile che CP_1 anche la disponga di maggiori entrate rispetto a quelle esposte. Pt_1
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, non può che trovare conferma quanto disposto in sede di separazione, non risultando alcuna sostanziale modifica delle condizioni economiche delle parti, con la precisazione che l'importo deve prevedersi per le sole spese ordinarie, trovando applicazione, per ragioni di uniformità di trattamento, quanto alle spese straordinarie, da porsi al 50% in capo a ciascun genitore, il protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
Deve pertanto prevedersi la somma di € 250 per ciascun figlio (complessivi € 750), soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra individuate, a carico del da corrispondersi entro il 10 di ogni mese. Del resto, un contributo inferiore CP_1 va considerato inidoneo a garantire un adeguato mantenimento di e Per_1 Per_2 Per_3 anche in considerazione dell'incremento delle rispettive esigenze, notoriamente connesso all'aumentare dell'età.
L'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce poi: “L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari CP_6 misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell'art. 2 co.1, l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, CP_ inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi.” La circolare n. 23/22 specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario […] lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Questo Collegio ritiene di aderire a tale impostazione, sul presupposto che essa “è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che CP_ emergano nella fase di richiesta all' Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso” potendo detto assegno
“essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo […] con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma
P a g . 5 | 6 nell'esclusivo interesse della prole” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 in parte motiva).
In ragione di ciò, pertanto, deve disporsene l'attribuzione in favore della ricorrente.
Visto l'esito della lite, si giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 333 dell'anno 2022, ogni ulteriore istanza, eccezione, azione e difesa disattesa, sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Massa il 9.10.2011 tra e Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e a Per_1 Per_2 Persona_6 entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3. DISPONE a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole minore da parte di il versamento di € 750 mensili (€ 250 per ogni figlio), somma Controparte_1 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi a Parte_1 entro il 10 di ogni mese;
4. PONE le spese straordinarie al 50% a carico di entrambi i genitori come protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
5. DISPONE che l'assegno unico universale sia assegnato interamente a
[...] ; Parte_1
6. REGOLA il regime delle frequentazioni come in parte motiva;
7. COMPENSA integralmente le spese di lite.
8. MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Massa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza e per quant'altro di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 6 | 6