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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2704/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - Arturo Perugini 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 179730/2024 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'avviso di Accertamento Tari annualità 2021 notificato in data 21/10/2024 dal Comune di Lamezia Terme. Il credito di cui all' avviso di accertamento, argomentava la ricorrente, era stato oggetto di un'altra causa presso la Corte di Giustizia Tributaria di
NZ (R.G. 578/2022) che si è conclusa con sentenza n°458/2023, in cui veniva accolto parzialmente il ricorso ed annullato il prodromico avviso bonario sempre per l'annualità del 2021.
Si costituiva il Comune resistente il quale, in accoglimento della sentenza, dava atto di aver (già in data
30/01/2025) annullato l'avviso di accertamento per cui è causa, come da comunicazione inviata alla controparte con Prot. 8378 del 30/01/2025. In tal senso richiedeva la cessazione della materia del contendere posto che l'atto impositivo ha cessato ogni efficacia giuridica, determinando una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario, nonché dei principi generali che regolano l'interesse ad agire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
È infatti circostanza non contestata che nelle more del giudizio di primo grado l'avviso di accertamento all'origine del presente procedimento sia stato annullato in autotutela dall'Ufficio. Conseguentemente, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D.Lgs. 546/1992.
In questa sede, peraltro, la ricorrente si oppone alla compensazione delle spese del giudizio. La Corte
Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge: "la previsione della compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere... si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore;
privilegio tanto più intrinsecamente irragionevole, in quanto riferito all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato". In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l'automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell'autotutela operata dall'Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all'organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio.
Nel caso di specie, non si ravvisa un tardivo esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Ufficio, vista la non coincidenza soggettiva dei giudizi (quello precedente esteso ad altre annualità) e non si comprende nemmeno il momento esatto del passaggio in giudicato della sentenza, se antecedente cioè la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento o l'iscrizione a ruolo, condotta che ha comportato per parte contribuente un aggravio di costi ricollegato alle attività richieste al difensore. Tenuto altresì conto che la proposizione del ricorso avverso l'avviso bonario non sospende la riscossione del tributo nei termini prescrizionali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2704/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - Arturo Perugini 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 179730/2024 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'avviso di Accertamento Tari annualità 2021 notificato in data 21/10/2024 dal Comune di Lamezia Terme. Il credito di cui all' avviso di accertamento, argomentava la ricorrente, era stato oggetto di un'altra causa presso la Corte di Giustizia Tributaria di
NZ (R.G. 578/2022) che si è conclusa con sentenza n°458/2023, in cui veniva accolto parzialmente il ricorso ed annullato il prodromico avviso bonario sempre per l'annualità del 2021.
Si costituiva il Comune resistente il quale, in accoglimento della sentenza, dava atto di aver (già in data
30/01/2025) annullato l'avviso di accertamento per cui è causa, come da comunicazione inviata alla controparte con Prot. 8378 del 30/01/2025. In tal senso richiedeva la cessazione della materia del contendere posto che l'atto impositivo ha cessato ogni efficacia giuridica, determinando una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario, nonché dei principi generali che regolano l'interesse ad agire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
È infatti circostanza non contestata che nelle more del giudizio di primo grado l'avviso di accertamento all'origine del presente procedimento sia stato annullato in autotutela dall'Ufficio. Conseguentemente, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D.Lgs. 546/1992.
In questa sede, peraltro, la ricorrente si oppone alla compensazione delle spese del giudizio. La Corte
Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge: "la previsione della compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere... si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore;
privilegio tanto più intrinsecamente irragionevole, in quanto riferito all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato". In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l'automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell'autotutela operata dall'Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all'organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio.
Nel caso di specie, non si ravvisa un tardivo esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Ufficio, vista la non coincidenza soggettiva dei giudizi (quello precedente esteso ad altre annualità) e non si comprende nemmeno il momento esatto del passaggio in giudicato della sentenza, se antecedente cioè la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento o l'iscrizione a ruolo, condotta che ha comportato per parte contribuente un aggravio di costi ricollegato alle attività richieste al difensore. Tenuto altresì conto che la proposizione del ricorso avverso l'avviso bonario non sospende la riscossione del tributo nei termini prescrizionali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese.