Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
pervia sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento, prot. 0119312 del 25.10.2024, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto a carico della ricorrente l’applicazione del regime di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011;
- degli atti non comunicati a seguito dell’accesso con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha richiesto l’iscrizione al Registro delle Imprese del provvedimento di applicazione del regime di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 (prot. -OMISSIS- del 25.10.2024) e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio Calabria ha disposto la predetta iscrizione (prot. CCIAA GEN -OMISSIS- del 28.10.2024) risultanti dalla visura camerale;
- delle comunicazioni effettuate alle stazioni appaltanti tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia con le quali vengono informate dell’adozione delle misure preventive di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 e in particolare di quelle destinate alla Regione Calabria, al Comune di Vibo Valentia e alle Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- di tutti gli atti di presupposto, connessi e derivanti da quelli sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 25/11-2/12/2024 e depositato il 2/12/2024, la -OMISSIS- (costituita in data 12.08.2020 ed esercente servizi di progettazione di ingegneria integrata, il cui direttore tecnico è l’Ing. -OMISSIS-, marito della sig.ra -OMISSIS-, socio unico) ha premesso, in fatto, di essere titolare, giusta cessione del 5.11.2021, del ramo di azienda della società -OMISSIS-, (P.IVA -OMISSIS-), destinataria di informazione antimafia interdittiva n. 76035 del 14 giugno 2019, annullata da questo Tribunale, giusta sentenza n. 711 del 9 dicembre 2020, passata in giudicato per mancata impugnazione.
1.1 L’interdittiva antimafia da ultimo menzionata (n. 76035 del 14 giugno 2019) veniva adottata nei confronti della -OMISSIS- in considerazione, tra le altre circostanze:
a) delle vicende societarie inerenti la -OMISSIS- (P.IVA -OMISSIS-) destinataria di una prima interdittiva antimafia, adottata in data 18.12.2012 (annullata da questo Tribunale con sentenza n. 112/2014, non appellata) e di una seconda interdittiva dell’8.05.2019 (annullata con sentenza n. 714 del 9.12.2020, non appellata). In data 20 giugno 2016, la -OMISSIS- (P.IVA -OMISSIS-) cedeva il ramo di azienda alla -OMISSIS-, ridenominata -OMISSIS- (P.IVA -OMISSIS-), destinataria dell’interdittiva n. 76035 del 14 giugno 2019;
b) delle vicende inerenti al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. (operazione -OMISSIS- ) avviato della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nell’ambito del quale venivano coinvolti:
- l’ing. -OMISSIS-, indagato e, successivamente, imputato per violazione dell’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), artt. 81, 110 e 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), tutti aggravati dall’art. 7 della L. 203/91;
- il sig. -OMISSIS-, rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 353 e 416 c.p., con l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203/1991, imprenditore operante nel medesimo ambito territoriale del fratello -OMISSIS-;
c) dei vincoli parentali intercorrenti con:
- la moglie, sig.ra -OMISSIS-, avente, a sua volta, legami parentali e cointeressenze con soggetti ritenuti, a vario titolo, vicini alla criminalità organizzata della Piana di Gioia Tauro, in particolare, coinvolti nell'operazione -OMISSIS- di cui al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A.;
- il fratello -OMISSIS-, direttore tecnico della -OMISSIS- (P.I. IVA -OMISSIS-) e socio con il 49% della -OMISSIS- in liquidazione (P. IVA -OMISSIS-), notato e controllato con soggetti con pregiudizi per turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere con l'aggravante dell'art. 7 1. 203/91, ed altro coniuge convivente della sig.ra -OMISSIS-, inserita in un contesto familiare gravemente controindicato per reati significativi ai fini della prevenzione antimafia.
1.2 In data 7.07.2023 la Prefettura di Reggio Calabria ha inviato alla -OMISSIS-, odierna ricorrente, preavviso di interdittiva antimafia ex art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011.
1.2 A conclusione del procedimento, in data 25.10.2024, la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto la misura amministrativa della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, ritenendo sussistenti, a carico dell’odierna istante, tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale ed induttivamente desumibili dal quadro indiziario appresso sintetizzato:
a) la società è cessionaria di ramo di azienda della -OMISSIS-, (P.IVA -OMISSIS-), destinataria di informazione antimafia interdittiva n. 76035 del 14 giugno 2019, annullata con sentenza di questo Tribunale n. 711 del 9 dicembre 2020;
b) l’Ing. -OMISSIS-, direttore tecnico della società, risulta:
- coinvolto nel procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. (operazione cd. "-OMISSIS-") avviato della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nell’ambito del quale è imputato per violazione dell’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), artt. 81,110 e 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), la cui aggravante, ex art. 7 della L. 203/91, è stato oggetto di diverse pronunce favorevoli. Il procedimento risulta allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria con udienza fissata in data 11.10.2024;
- sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari n. -OMISSIS- RGNR DDA nell’ambito dell’operazione di polizia -OMISSIS- poiché ritenuto responsabile di frode nelle pubbliche forniture aggravato dall’art. 416 bis c.p., associazione per delinquere e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, misura revocata il 25.06.2020;
c) il sig. -OMISSIS-, fratello dell’Ing. -OMISSIS-, risulta rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 353 e 416 c.p., con l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203/1991, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. (operazione cd. -OMISSIS- ) Sottoposto al divieto di esercitare attività imprenditoriale per 12 mesi in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR DDA, denominato -OMISSIS- poiché ritenuto responsabile di turbata libertà degli incanti, misura successivamente oggetto di revoca;
d) il sig. -OMISSIS-, fratello dell’Ing. -OMISSIS-, direttore tecnico della -OMISSIS- (P.I. IVA -OMISSIS-) e socio con il 49% della -OMISSIS- in liquidazione (P. IVA -OMISSIS-), è stato notato e controllato con soggetti con pregiudizi penali, tra cui turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere con l'aggravante dell'art. 7 L. n. 203/91. Coniuge convivente della sig.ra -OMISSIS-, inserita in un contesto familiare gravemente controindicato per reati significativi ai fini della prevenzione antimafia.
d) l’amministratore unico, sig.ra -OMISSIS- (moglie dell’Ing. -OMISSIS-), presenta vincoli parentali e cointeressenze con soggetti ritenuti, a vario titolo, vicini alla criminalità organizzata della Piana di Gioia Tauro, in particolare, coinvolti nell'operazione cd. -OMISSIS- di cui al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A.
Dopo aver descritto il quadro indiziario sopra sintetizzato e dato conto dei contributi partecipativi resi della società nel corso del procedimento, la Prefettura di Reggio Calabria, a sostegno del provvedimento in epigrafe, ha conclusivamente richiamato le valutazioni rese dal cd. Gruppo Interforze, in occasione della riunione del 05 settembre 2024, secondo cui “l’occasionalità” del tentativo di infiltrazione mafiosa « viene ravvisata da una analisi dei pregiudizi a carico di -OMISSIS-, marito della titolare -OMISSIS- e direttore tecnico dell’impresa in argomento, nonché dei precedenti del cognato -OMISSIS-. Sono state altresì prese in considerazione le pronunce favorevoli e, nello specifico, le sentenze assolutorie nel procedimento scaturito dall’Operazione di Polizia “-OMISSIS-” nei confronti dei parenti di -OMISSIS- e le pronunce depositate in sede di contraddittorio nei confronti di -OMISSIS- che escludono l’aggravante di cui all’art. 7. Il gruppo ritiene pertanto utile avviare l’attività di monitoraggio dell’impresa, dato la possibilità di attivazione delle “Misure amministrative di prevenzione collaborativa” ora previste dall’art. 94 bis del Codice Antimafia, […] per la durata di un anno, anche con la nomina di un esperto ai sensi del comma 2 della norma citata ”».
2. La società -OMISSIS- ha, dunque, impugnato il provvedimento applicativo della summenzionata misura amministrativa, affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo di diritto.
- “ Nullità dell’atto amministrativo per elusione di giudicato (art. 21 septies L. 241/1990) - Eccesso di potere – Violazione di legge ex artt. 91, 92 e 94 bis D.lgs 159/2011 ”;
La valutazione circa la pretesa sussistenza, a carico della -OMISSIS-, cessionaria del ramo di azienda della -OMISSIS-, di tentativi di infiltrazione mafiosa, ancorché riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, riposerebbe, sostanzialmente, sugli stessi elementi avevano già indotto la Prefettura di Reggio Calabria ad esprimere, a carico della cedente -OMISSIS-, la valutazione interdittiva di cui all’informativa antimafia del 14.06.2019, quest’ultima annullata da questo Tribunale con sentenza n. 711/2020, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Sarebbe stato addebitato, nella sostanza, il medesimo quadro indiziario composto dai precedenti del direttore tecnico, Ing. -OMISSIS- e del fratello -OMISSIS-, avuto riguardo ai procedimenti penali -OMISSIS- e -OMISSIS- , e dai vincoli familiari “controindicati” addebitati tanto al sig. -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, quanto all’amministratore unico sig.ra -OMISSIS-.
Di talché, nel reiterare la valutazione interdittiva nei confronti della società ricorrente, la Prefettura di Reggio Calabria avrebbe violato ovvero eluso il giudicato di cui alla sentenza n. 711/2020, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.
In ogni caso, la contestata valutazione circa la sussistenza di occasionali situazioni di agevolazione, da parte della ricorrente, nei confronti della criminalità organizzata sarebbe affetta da grave deficit motivazionale in quanto la Prefettura di Reggio Calabria, in disparte il formale richiamo contenuto nel corpo del provvedimento impugnato, non avrebbe, nella sostanza, apprezzato la significativa valenza in bonam partem delle circostanze di fatto valorizzate dall’interessata nel corso del procedimento avuto specifico riguardo:
- agli sviluppi del procedimento cd. -OMISSIS-, nell’ambito del quale l’Autorità giudiziaria penale ha escluso, per ben sei volte, a carico dell’Ing. -OMISSIS-, la contestazione di cui all’art. 7 L. n. 203/91;
- alla circostanza che il sig. -OMISSIS-, diversamente da quanto riferito, non è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti);
- all’assenza di cointeressenze economico-lavorative e di frequentazioni di natura personale tra la sig.ra -OMISSIS- e gli affini del fratello, i cui pregiudizi penali, nell’ambito del procedimento cd. -OMISSIS-, si sono comunque definiti con l’assoluzione per non aver commesso il fatto e la restituzione di tutti i beni;
- alla circostanza che il sig. -OMISSIS- si sarebbe, per motivi familiari, trasferito da anni fuori regione, laddove svolgerebbe attività di lavoro dipendente;
- all’assunzione da parte della società ricorrente, fin dal marzo del 2023, ancor prima di ricevere il preavviso di interdittiva, di un rigoroso modello ex L. n. 231/2001, caratterizzato da un apposito codice di condotta antimafia e dalla nomina di un professionista esterno all’impresa, quale Responsabile della relativa attuazione.
Il quadro indiziario già ritenuto non idoneo da questo Tribunale, giusta sentenza n. 711/2020, a supportare la valutazione interdittiva di cui all’informativa del 14.06.2019, in assenza di elementi indizianti ulteriori e diversi e viepiù in ragione della valorizzazione, nel corso del procedimento ex art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, di circostanze di fatto favorevoli, non avrebbe potuto, logicamente e ragionevolmente, supportare la contestata prognosi di agevolazione occasionale della criminalità organizzata da parte della società ricorrente.
Ciò tanto più in ragione del notevole lasso di tempo intercorrente tra l’adozione dell’informativa annullata (14.06.2019) nei confronti della cedente il ramo di azienda -OMISSIS-, la comunicazione di avvio di un nuovo procedimento interdittivo nei confronti della cessionaria -OMISSIS- (7.07.2023) e la conclusione dello stesso, mediante l’adozione della misura amministrativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, risalente al 25.10.2024.
Tenuto conto della natura non interdittiva della misura di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, oggetto di gravame, non comportante alcuna limitazione all’esercizio dell’attività di impresa, la Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe potuto disporne la diffusione con le forme e le modalità che l’art. 91 comma 7 bis citato D.lgs. riserva esclusivamente alle informative antimafia di segno interdittivo. Avuto riguardo alla misura in discussione, infatti, il Legislatore ha previsto la sola annotazione in un'apposita sezione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (oltre alla comunicazione alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione).
La diffusione del provvedimento impugnato nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all’art. 91 comma 7 bis Codice Antimafia, siccome disposta dalla Prefettura di Reggio Calabria, sarebbe, dunque, illegittima al pari della conseguente annotazione nel cd. registro delle imprese a cura della Camera di Commercio di Reggio Calabria.
3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituiti con atto di mera forma, corredata da corposa documentazione.
4. Con ordinanza n. 249 del 19.12.2024, il Collegio ha rigettato la richiesta di tutela cautelare in quanto, per un verso, la ricorrente aveva già dato esecuzione alla misura amministrativa in constatazione e, per altro verso, i nocumenti specificatamente dedotti a sostegno dell’istanza ex art. 55 c.p.a., siccome derivanti dall’intervenuta comunicazione della misura nelle forme di cui all’art. 91, comma 7 bis, citato D.lgs. – prima facie illegittima - si erano, comunque, già verificati e non avrebbero potuto essere emendati.
Quanto all’impugnazione del supposto e non conosciuto provvedimento con cui la Camera di Commercio, a ciò compulsata dalla Prefettura di Reggio Calabria, ha disposto l’annotazione del provvedimento ex art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 nel cd. Registro delle imprese, il Collegio ha rilevato, ex art. 73 c.p.a., possibili profili di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rinviando la trattazione della quaestio iuris alla fase di merito.
5. In data 3.02.2025, parte ricorrente ha chiesto la sollecita definizione del ricorso nel merito, allegando all’istanza di prelievo la nota prot. n. 119320 - oggetto di gravame – con la quale la Prefettura di Reggio Calabria, in data 25.10.2024, ha trasmesso il provvedimento impugnato alle amministrazioni di cui all’art. 91 comma 7 bis D.lgs. n. 159/2011, ivi inclusa la Camera di Commercio di Reggio Calabria, ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza.
6. In occasione della pubblica udienza del 7 maggio 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato documentazione, oltre ad aver ribadito e meglio argomentato le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato, sia pure nei termini appresso indicati.
8. Priva di pregio è la dedotta nullità dell’impugnata misura amministrativa per violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 711/2020.
8.1 La valutazione circa l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’informativa antimafia prot. 0076035 del 14 giugno 2019, adottata dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della -OMISSIS- (-OMISSIS-), riposa, effettivamente, su un quadro indiziario sostanzialmente sovrapponibile a quello in forza del quale la medesima Prefettura, a distanza di oltre 5 anni, ha ritenuto sussistenti, a carico della società ricorrente, tentativi di infiltrazione mafiosa, sia pur dovuti a situazione di agevolazione occasionale (cfr. capi 1.1 e 1.2 della presente decisione).
9. La sostanziale medesimezza del quadro indiziario, siccome già sindacato da questo Tribunale con la sentenza di annullamento n. 711/2020, non è, tuttavia, tale determinare la nullità il provvedimento amministrativo per cui è causa.
Ciò in considerazione, per un verso, dell’alterità soggettiva tra la -OMISSIS- (-OMISSIS-), parte del giudizio definito con la sentenza n. 711/2020, e la -OMISSIS- (-OMISSIS-), odierna ricorrente e, per altro verso, della natura del vizio di legittimità sindacato da questo Tribunale e, quindi, dell’efficacia conformativa del giudicato annullatorio.
A tale ultimo proposito, con la sentenza n. 711/2020, questo Tribunale ha annullato l’informativa antimafia n. 76035 del 14.06.2019, rivolta alla -OMISSIS- (-OMISSIS-), per deficit istruttorio e motivazionale, ritenendo sindacabile la mancata valutazione in bonam partem , da parte della Prefettura, dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale con cui, nel 2017 e nel 2018, era stata annullata la misura interdittiva del divieto di esercitare per un anno la professione, posta a carico dell’Ing. -OMISSIS-, per assenza di gravi indizi di colpevolezza, a cui avevano fatto seguito l’annullamento senza rinvio della stessa misura interdittiva applicata ai sigg. -OMISSIS- (v. Cass. Pen. n. -OMISSIS-/2017) e -OMISSIS- (v. Cass. Pen. n. -OMISSIS-/2017), rese nell’ambito del procedimento -OMISSIS- , nonché i provvedimenti di dissequestro delle società gravitanti nell’orbita delle rispettive famiglie (v. Cass. Pen. n. -OMISSIS-/2017 e Cass. Pen. n. -OMISSIS-/2018).
La pretermissione dei provvedimenti giudiziari della Corte di Cassazione e del Tribunale del Riesame, adottati rispettivamente nel 2017 e nel 2018, ad avviso del Tribunale, rendeva illegittima - per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria - la nota informativa del 14.06.2019.
9.1 Orbene, nel reiterare, sulla scorta del medesimo quadro indiziario, la valutazione circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, sia pure di natura occasionale, nei confronti della -OMISSIS- (-OMISSIS-), cessionaria del ramo di azienda dell’impresa interdetta nel 2019, la Prefettura di Reggio Calabria, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non ha affatto pretermesso la valutazione di siffatti provvedimenti favorevoli resi dell’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti tanto dell’Ing. -OMISSIS- quanto del sig. -OMISSIS- nell’ambito dei procedimenti penali -OMISSIS- e -OMISSIS- , così come non ha omesso di rilevare la sopravvenuta assoluzione dei familiari dell’amministratore unico, sig.ra -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS-.
Siffatte pronunce giurisdizionali, di segno favorevole, sono state, piuttosto, esaminate nell’ambito del più ampio quadro indiziario, per come sopra sintetizzato, ed hanno determinato, nel 2024, la Prefettura di Reggio Calabria a ritenere, in un valutazione complessiva e di insieme di tutti gli elementi istruttori, che il tentativo di infiltrazione mafiosa contestato, nel 2019, a carico della -OMISSIS- rivesta, nel 2024, a carico della cedente -OMISSIS-, natura occasionale, e, come tale, “meriti” l’applicazione della più tenue, in quanto non interdittiva, misura amministrativa in contestazione.
10. Nel riesercizio del potere valutativo del medesimo quadro indiziario posto a base dell’informativa del 2019, la Prefettura di Reggio Calabria non ha, dunque, violato le prescrizioni conformative di cui alla sentenza n. 711/2020 – a cui stricto iure non era vincolata in quanto afferenti ad una società diversa dall’odierna ricorrente - avendo piuttosto rinnovato siffatta valutazione, emendabile semmai in termini di deficit motivazionale, per come pure prospettato dalla ricorrente.
Da qui l’infondatezza della dedotta nullità, per violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 711/2020, della misura amministrativa della collaborazione preventiva disposta nei confronti dell’odierna ricorrente.
11. Coglie, invece, nel segno la censura relativa al deficit motivazionale in cui è incorsa la Prefettura nel rivalutare il complessivo quadro indiziario emergente tanto dagli accertamenti disposti dalle forze dell’ordine quanto dagli apporti partecipativi resi dalla ricorrente nel corso del procedimento, avviato in data 7 luglio 2023; tale quadro, per come già più volte evidenziato, è in effetti sovrapponibile al coacervo degli elementi istruttori sottesi all’informativa del 2019, annullata da questo Tribunale, ad esclusione:
- delle pronunce liberatorie rese dall’Autorità giudiziaria penale nei confronti del sig. -OMISSIS-, fratello dell’amministratore unico della società odierna ricorrente (cfr. dispositivo delle sentenze Tribunale Palmi del 4.06.2020 e Corte Appello RC n. -OMISSIS-, in atti);
- dell’adozione, da parte della ricorrente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ii "Modello Organizzativo") ai sensi del D.lgs. 231/2001, giusto verbale dell’Assemblea Ordinaria del 24.03.2023.
12. L’apprezzamento della fondatezza del dedotto deficit motivazionale, così come dei motivi di gravame articolati avverso la nota prot. n. 119320 con la quale la Prefettura di Reggio Calabria, in data 25.10.2024, ha trasmesso il provvedimento impugnato alle amministrazioni di cui all’art. 91 comma 7 bis D.lgs. n. 159/2021, ivi inclusa la Camera di Commercio di Reggio Calabria, passa dalla sia pur breve ricognizione di quali siano le disposizioni normative in evidenza e della relativa ratio legis .
Soccorre, a tale proposito, innanzitutto la disposizione di cui all’art. 92 comma 2 ter D.lgs. n. 159/2011, a norma del quale, a valle del contraddittorio stimolato ai sensi del precedente comma 2 bis, « il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria », in via evidentemente alternativa:
« a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa . […]».
Qualora, dunque, gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, il Prefetto, in luogo della penalizzante informativa antimafia di cui all’art. 84 comma 3 citato D.lgs., dispone le misure amministrative di prevenzione collaborativa analiticamente disciplinate nel successivo art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, le quali sono prive degli effetti interdittivi di cui al precedente art. 94, propri dell’informativa antimafia.
Tenuto conto dell’occasionalità dei tentativi di condizionamento mafioso e, dunque, della prognosi circa la possibilità che l’impresa si schermi definitivamente rispetto a possibili interferenze da parte della criminalità organizzata, l’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 prevede l’attivazione di un monitoraggio – che può estrinsecarsi in varie forme, tutte analiticamente indicate nella disposizione in esame - per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, al termine del quale « il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia » (così art. 94 bis comma 4 D.lgs. n. 159/2011).
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza del 19/07/2022, n. 180, nel tratteggiare l’istituto di cui all’art. 94 bis D.lgs. 159/2011, ha evidenziato come il Legislatore abbia, in definitiva, « introdotto la possibilità, per l'impresa sospettata di agevolazione mafiosa solo occasionale, di evitare l'informazione e i suoi effetti interdittivi, e di continuare ad operare, sia pur risultando sottoposta a vigilanza e assumendo l'impegno di adoperarsi per una bonifica, sì da superare gli elementi di "compromissione" riscontrati ».
13. Stante l’assenza di effetti interdittivi, le misure di prevenzione collaborativa in parola « sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione » (così art. 94 bis comma 5).
Tali misure, quindi, non sono – e non possono essere - oggetto delle “comunicazioni” che l’art. 91 comma 7 bis D.lgs. n. 159/2011 prevede avuto riguardo alle informative antimafia.
Siffatte comunicazioni sono, infatti, funzionali all’adozione, da parte delle amministrazioni destinatarie, degli ulteriori provvedimenti di competenza conseguenti proprio a quegli effetti interdittivi (art. 94) dell’informativa antimafia che, nel caso delle alternative misure amministrative di cui all’art. 94 bis, come sopra già evidenziato, sono del tutto assenti.
14. Venendo al caso in esame, la Prefettura di Reggio Calabria, dopo aver descritto il quadro indiziario, nei termini sopra sintetizzati, ha disposto a carico dell’impresa ricorrente le misure amministrative in contestazione ritenendo che l’occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della stessa sia desumibile « da una analisi dei pregiudizi a carico di -OMISSIS-, marito della titolare -OMISSIS- e direttore tecnico dell’impresa in argomento, nonché dei precedenti del cognato -OMISSIS-» in uno alle «pronunce favorevoli e, nello specifico, le sentenze assolutorie nel procedimento scaturito dall’Operazione di Polizia “-OMISSIS-” nei confronti dei parenti di -OMISSIS- e le pronunce depositate in sede di contraddittorio nei confronti di -OMISSIS- che escludono l’aggravante di cui all’art. 7 ».
Detto altrimenti, ad avviso dell’amministrazione, i pregiudizi penali dell’Ing. -OMISSIS-, del fratello -OMISSIS- e dei familiari dell’amministratore unico, sig.ra -OMISSIS-, tenuto conto dei positivi sviluppi degli stessi – parte dei quali peraltro già noti all’amministrazione fin dall’adozione dell’informativa del 2019, annullata da questo Tribunale – sarebbero sintomatici di un tentativo di infiltrazione mafioso di natura episodica (occasionale) e non anche strutturale, quanto alle dinamiche di funzionamento dell’impresa.
Trattasi, per come censurato dalla società ricorrente, di una motivazione del tutto apodittica, illogica ed irragionevole.
Ed invero, a distanza di 5 anni dall’adozione, a carico della cedente il ramo di azienda, dell’informativa antimafia risalente al 2019, la Prefettura non ha fin qui evidenziato, a carico della cessionaria, odierna ricorrente, concreti ed obiettivi elementi di fatto univocamente sintomatici di una condizionabilità, sia pure occasionale, da parte della criminalità organizzata, non essendo all’uopo sufficiente, in assenza dell’esplicitazione di ulteriori e più precise circostanze, l’asettica indicazione della mera pendenza del procedimento penale cd. -OMISSIS- , tanto più se si considera la contraddittoria valorizzazione, da parte della stessa amministrazione, degli esiti favorevoli desumibili da tutte le pronunce fin qui rese dall’A.G. penale.
15. In ragione dei principi generali fin qui esposti, deve, altresì, essere accolta la domanda di annullamento della nota prefettizia n. -OMISSIS- del 25.10.2024.
Ed invero, per come correttamente dedotto dall’istante, tenuto conto degli effetti non interdittivi della misura amministrativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, oggetto di gravame, la Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe potuto disporne la comunicazione alle amministrazioni di cui all’art. 91 comma 7 bis citato D.lgs., ivi inclusa la Camera di Commercio di Reggio Calabria alla quale, quindi, non avrebbe potuto essere richiesta l’annotazione nel cd. registro imprese (così nota prefettizia n. -OMISSIS- del 25.10.2024).
16. Per come già evidenziato in sede di ordinanza cautelare, la domanda di annullamento dell’annotazione (prot. CCIAA GENE -OMISSIS- del 28.10.2024) del provvedimento in questione nel cd. registro delle imprese, effettuata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, in adesione alla richiesta della Prefettura, sfugge invece alla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario.
Ed invero, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa in materia, le controversie concernenti l'iscrizione e la mancata iscrizione di un'impresa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, al pari delle controversie inerenti le annotazioni da effettuarsi nel Registro in questione, rientrano pacificamente nella cognizione del giudice ordinario, trattandosi di attività accertativa semplice riferita all'esistenza o meno dei requisiti di legge, che, in quanto attività sostanzialmente vincolata, non comporta l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell'Ente camerale (cfr. Cassazione civile sez. un., 23/02/2022, n. 6028; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 16 luglio 2021, n. 707; n. 706/2021; T.A.R. Veneto, sez. III, 20/4/2021 n. 519; Cons. Stato sez. V, 13/11/2019 n. 7801; Cons. Stato sez. VI, 2/5/2016 n. 1670).
17. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, sia pure nei termini sopra indicati.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento, prot. 0119312 del 25.10.2024, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto a carico della ricorrente l’applicazione del regime di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 e della nota n. -OMISSIS- del 25.10.2024 con cui il Capo Ufficio Staff della Prefettura di Reggio Calabria ha disposto la trasmissione del provvedimento in questione ai sensi dell’art. 91 comma 7 bis D.lgs. n. 159/2021, anche ai fini dell’annotazione dello stesso nel cd. registro imprese.
È, invece, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, la domanda di annullamento dell’annotazione (prot. CCIAA GENE -OMISSIS- del 28.10.2024) del provvedimento in questione nel cd. registro delle imprese, effettuata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.
18. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto annulla il provvedimento, prot. 0119312 del 25.10.2024, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto a carico della ricorrente l’applicazione del regime di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 nonché la nota n. -OMISSIS- del 25.10.2024 con cui il Capo Ufficio Staff della Prefettura di Reggio Calabria ha disposto la trasmissione del provvedimento in questione, ai sensi dell’art. 91 comma 7 bis D.lgs. n. 159/2021, anche ai fini dell’annotazione dello stesso nel registro imprese.
Dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario la domanda di annullamento dell’annotazione (prot. CCIAA GENE -OMISSIS- del 28.10.2024) del provvedimento in questione nel cd. registro delle imprese, effettuata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche e giuridiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.