Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 447/2024
Oggi 17/01/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Emanuele Dalla Valle per la parte ricorrente;
• l'avv. Guarino per CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 17/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 447 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 27/02/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE Parte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DALLA VALLE
EMANUELE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.24 propone opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 422 2023 00026902 58, emesso dall di Verona, con cui viene ingiunto il CP_1 pagamento della somma per complessivi € 43.155,63, a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2016. L'opponente ne contesta la fondatezza – risultando iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed alla relativa Cassa professionale dall'anno 2004 ed avendo egli regolarmente versato i contributi alla pure nell'anno 2016, sebbene la stessa con delibera del Pt_2
2019 avesse inteso disconoscere i predetti versamenti per un'accertata (successivamente alla pronuncia delle sezioni Unite della Suprema Corte del 2017) incompatibilità di detti versamenti con
1 lo svolgimento della professione di dottore commercialista - ed eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito opposto e chiede dichiararsi la nullità, annullabilità ed illegittimità dello stesso.
L chiede rigettarsi il ricorso, sostenendo che all'esito di controlli incrociati con anagrafe CP_1 tributaria e banche dati previdenziali veniva accertato che il ricorrente aveva denunziato all'erario la percezione di redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni inquadrabili nel novero dell'art. 53 co.1 del T.U.I.R. - esposti nel quadro RE del Modello Unico PF anno 2017 (periodo d'imposta 2016) con codice ateco 69.20.11 Servizi forniti da commercialisti (all. 2) - omettendo la compilazione del quadro RR relativo alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione
Separata, evitandone così il relativo pagamento, senza essere iscritto per tale annualità ad alcuna cassa professionale.
In particolare, secondo l'ente previdenziale, il ricorrente esercitava in tale annualità attività professionale autonoma produttiva di reddito nella misura di euro 518.455,00, non assoggettata ad alcuna forma di contribuzione obbligatoria (all. 2), e nella dichiarazione reddituale relativa all'anno d'imposta 2017 l'opponente aveva omesso la compilazione del quadro RR allegato al Modello
Unico, nel quale vanno indicati i contributi dovuti e/o versati all qualora i redditi derivanti CP_1 dall'esercizio di attività professionale non siano stati assoggettati a contribuzione in favore di casse private. In punto eccezione di prescrizione rilevava che il dies a quo per la decorrenza del termine era da individuarsi non già nel giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo della contribuzione (come sostenuto dal ricorrente) bensì dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, prima della quale l non era in grado di conoscere l'esistenza del credito. CP_1
In prima udienza le parti hanno insistito in tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto, richiamando giurisprudenza in materia, e la causa, vertendo su questioni documentali e interpretative, è stata discussa all'udienza odierna nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza al momento della lettura.
* * *
1. Appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e trattasi di questione che assorbe e supera anche le ulteriori questioni sollevate dalle parti: il termine di prescrizione è pacificamente quinquennale nel caso in esame ed il contrasto tra le parti verte, nello specifico, sul dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione.
2 2. Può ritenersi sufficientemente consolidato l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Sez. lav. 31.10.18 n.27950; Cass. Sez.
6 - L Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019, Rv. 654526 – 01; Cass
Sez. L - Ordinanza n. 24186 del 09/09/2024, Rv. 672240 – 01; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 24584 del 13/09/2024, Rv. 672465 - 01; le quali si pongono in linea di continuità con le pronunce 29.5.17
n.13463 e 24.7.18 n.19640 in materia di contributi calcolati in percentuale sul reddito) che afferma il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo;
le più recenti pronunce sembrano aver stabilmente superato il precedente orientamento, rinvenibile ancora in Cass. ord. 20.4.16 n.7836, che aveva ritenuto che, nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata, la prescrizione potesse decorrere, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si può allora ritenere, in termini generali, che il dies a quo della prescrizione si individui nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione (che, nel caso in esame, per l'anno di imposta 2016 cadevano nel successivo mese di giugno dell'anno 2017), senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giuridico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale.
Facendo piana applicazione dei superiori principi la pretesa creditoria dell'ente previdenziale si
è prescritta ben prima della notifica dell'avviso di addebito all'opponente, perfezionatasi in data
19.1.24 ovvero ben oltre il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, L. n.
335/1995 per i contributi in materia previdenziale.
3. In senso contrario l richiama i principi generali in materia di prescrizione dettati dal CP_1 codice civile di cui all'art. 2935 c.c., che prevede la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ed all'art. 2941 c.c., ai sensi del quale invece il decorso del termine viene escluso laddove vi sia un occultamento doloso del debito da parte del creditore, evidenziando che l'art. 2941 n. 8) c.c. prevede che la prescrizione resti sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”; richiama sul punto gli orientamenti della Corte di Cassazione, che ha affermato:
- che tale causa di sospensione ricorre quando sia stato posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione e tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (v. Cass. n. 10592/1998, Cass. 26355/2005 concernente un'ipotesi in cui
3 un artigiano non aveva comunicato all la variazione di indirizzo nonché Cass. 9113/2007 CP_1 secondo cui “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare
l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”);
- che il comportamento semplicemente omissivo del debitore non ha di regola efficacia sospensiva della prescrizione salvo che l'omissione abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore è tenuto per legge (cfr. Cass. n.11348 e Cass. 2030/2010);
- che, nel caso in esame, l'iscrizione alla gestione separata, secondo quanto previsto dai co. 26
e 27 dell'art. 2 cit., costituiva certamente un atto dovuto e un comportamento obbligatorio proprio in quanto finalizzato a portare a conoscenza dell un fatto, ossia l'esercizio di un'attività di lavoro CP_1 autonomo comportante l'assoggettamento dei relativi redditi a contribuzione, produttivo appunto del diritto dello stesso ente previdenziale al versamento dei contributi;
- che, quindi, nella fattispecie, non si doveva individuare il dies a quo del termine prescrizionale nel giorno in cui si sarebbe dovuto versare il saldo della contribuzione, che presuppone l'iscrizione del contribuente alla gestione separata (cfr. Cass. 20 aprile 2016 n. 7836), bensì nel giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferiscono tali contributi (dichiarazione che venne presentata dal ricorrente con la compilazione del quadro RR solamente in data 15.5.20: doc. 2
): la prescrizione non sarebbe dunque maturata poiché, prima della presentazione all'Agenzia CP_1 delle Entrate della dichiarazione reddituale, l non era in grado di conoscere l'esistenza del CP_1 credito e conseguentemente nemmeno di esercitare il proprio diritto, circostanze queste ostative del decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c.
Osserva l'ente previdenziale che la giurisprudenza “ha avuto modo di affermare (si legga in tale senso Cass. n. 6677/2019 e, da ultimo, Cass. n. 8419/2021) che, in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, dovendosi precisare che il termine
“doloso” in tale contesto normativo equivale a “volontario”, essendo bastevole ad integrare quella nozione legale di dolo la coscienza e volontà di porre in essere comportamenti atti a celare il debito contributivo all'ente e che gli rendono di fatto impossibile l'esercizio del proprio diritto, quale è, per
4 l'appunto, la volontariamente omessa compilazione del quadro RR che determina l'insorgenza in capo all della legittima convinzione dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva. CP_1
4. La tesi dell circa la conoscenza o conoscibilità del presupposto impositivo da cui, a suo CP_1 dire, sarebbe derivata l'impossibilità di esercitare il diritto, non può essere condivisa proprio per la peculiare specificità del caso in esame, per come manifestatosi nel caso concreto.
Al riguardo, giova difatti sottolineare, in aderenza alle considerazioni svolte dall'opponente, che:
l'opponente è un dottore commercialista iscritto ininterrottamente dall'anno 2004 all'albo dei dottori commercialisti ed alla propria Cassa professionale ed ha regolarmente versato, anche nell'anno 2016 oggetto del presente giudizio, i contributi previdenziali alla propria non è Pt_2 vero, a differenza da quanto sostenuto dall , che nell'anno 2016 aveva prodotto con la propria CP_1 attività professionale autonoma un reddito di € 518.455 non assoggettato ad alcuna forma di contribuzione obbligatoria: il reddito imponibile in tale annualità, difatti, ammontava a € 91.936 (v. doc. 1 , Rigo RE21) e l'odierno opponente aveva effettivamente versato i relativi contributi CP_1 previdenziali come richiesti dalla Cassa professionale per € 38.002 (v. doc. 5 ric.) ritenendo sensatamente di non essere tenuto alla compilazione del quadro dichiarativo RR relativo alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione Separata (cosa poi prontamente rimediata poco dopo la comunicazione della delibera 20.12.19 della Cassa previdenziale professionale, con presentazione della dichiarazione reddituale in data 15.5.20 e con successivo “riscatto” volontario dell'annualità contributiva 2016 oggetto di disconoscimento dalla cassa professionale: doc. nn.9-
11);
in quell'anno aveva ragionevolmente ritenuto di non poter essere iscritto alla Gestione
Separata, essendo da sempre iscritto all'Albo dei Commercialisti ed alla Cassa Dottori
Commercialisti, a fronte dell'interpretazione autentica (disposta dall'art. 18, comma 12, del DL
98/2011, convertito con Legge 111/2011), dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 (invocato dall ), il quale statuisce che sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione CP_1 separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato CP_1 all'iscrizione ad appositi albi;
il ricorrente non aveva “dolosamente” occultato alcun debito con l , poiché solo alla fine CP_1 dell'anno 2019 veniva avviata e decisa in maniera totalmente contrastante tra l'Ordine professionale di appartenenza (organismo ontologicamente deputato a tale tipo di verifiche) e la propria Cassa previdenziale (investita univocamente di tale ruolo solo in esito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2017) la questione sulle condizioni di compatibilità di svolgimento della professione e quella di amministratore di società di capitali: il primo disponeva, già dalla fase
5 preistruttoria, l'archiviazione del procedimento per accertata compatibilità (doc. 6 ric.); la seconda, al contrario, ravvisando una pretesa e supposta incompatibilità, provvedeva (con delibera comunicata al ricorrente in data 20.12.19: doc. 6) a non “riconoscere” l'annualità 2016 ai fini previdenziali ed assistenziali (ovviamente senza cancellare il ricorrente dalla doc. 6 cit.); Pt_2
nel delineato quadro, nel quale il ricorrente, iscritto sia all'Albo sia alla aveva Pt_2 effettivamente provveduto a dichiarare i propri redditi e a pagarli unitamente ai relativi contributi previdenziali calcolati dalla propria Cassa professionale di appartenenza per l'anno 2016 (v. doc. 5
e 17) - intervenendo, come detto, solamente in data 20.12.19 la delibera della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti avente ad oggetto il “disconoscimento” dei contributi versati dall'opponente per l'anno 2016 – non si ritiene davvero possibile invocare la situazione di
“occultamento doloso” nel senso innanzi precisato (né, tanto meno, una condotta “elusiva” del reddito imponibile ai fini previdenziali da parte del ricorrente per l'anno di imposta 2016).
5. Dalle svolte argomentazioni discende allora che:
alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali (v. supra punto n.2), la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre generalmente dal momento in cui scadono i termini per il saldo dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo;
il decorso del predetto termine prescrizionale può però essere escluso per il ricorrere di peculiari circostanze del caso concreto, ove vi sia un “occultamento doloso” del debito da parte del creditore, in quanto l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede che la prescrizione resti sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”;
il termine “doloso” va inteso quale “coscienza e volontà” di porre in essere comportamenti atti a celare il debito contributivo all'ente previdenziale e che rendono di fatto impossibile all CP_1
l'esercizio del proprio diritto, quale si può verificare per la “volontariamente omessa” compilazione del quadro RR che determina l'insorgenza in capo all della legittima convinzione Pt_3 dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva;
in materia di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata “non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo…”:
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01; conf. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024, Rv. 672687 – 01);
6 la congiunta valutazione delle peculiarità del caso in esame, già superiormente sottolineate al punto n.4), convince del fatto che l'odierno opponente non avesse inteso volontariamente omettere la compilazione del quadro RR (relativo alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione
Separata) celando il proprio debito contributivo all'ente previdenziale;
non vi è spazio nel caso in scrutinio per applicare la causa di sospensione del decorso del termine prescrizionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2941 n.8) c.c.;
la prescrizione quinquennale contributiva segue la decorrenza ordinaria di legge dal termine per il saldo del versamento delle contribuzioni, individuato dal legislatore al 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta al quale le stesse si riferiscono: nel caso di specie al 30.6.17;
non risultano efficacemente intervenuti atti interruttivi del predetto termine quinquennale entro il
30.6.22, dovendosi pertanto ritenere prescritto il diritto di credito vantato dall'ente previdenziale.
6. Ogni altra e diversa questione è assorbita o superata e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, venendo compensate nella misura della metà a fronte della peculiarità del caso in esame, dei precedenti orientamenti giurisprudenziali e della oggettiva situazione di incertezza per l'ente rispetto alla debenza dei contributi da parte dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione proposta dichiara privo di efficacia esecutiva l'avviso di addebito impugnato dichiarando non dovuti gli importi nello stesso determinati poiché i relativi crediti si sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale;
2) dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite - liquidate nel loro intero ammontare in euro 3.800,00 per compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. forf. 15%
- e condanna l a rifondere alla parte ricorrente la quota residua di metà, che si quantifica in CP_1 euro 1.900,00, oltre accessori indicati ed oltre ad € .43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Dalla Valle dichiaratosi antistatario.
Verona, 17 gennaio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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