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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 896/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 896/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI LUCA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA A. FUSCO 104 C/O STUDIO AVV. ANTIGNANI
00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Cassino n. 807 del 20.10.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo. “Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 17.11.2020, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che tra e la società (C.F./P.IVA: CP_1 Parte_1
), con sede legale in Via Principe Umberto Angolo Via Trento n. 838 – 03039 SORA P.IVA_1
(FR), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – full time, dal 10.10.2019 al 26.08.2020, inquadrabile nella Mansione di
Aiuto Cuoco – 6 Livello –CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO, ovvero nell'altra categoria e/o
CCNL di settore ritenuti di giustizia;
2. condannare la società convenuta (C.F./P.IVA: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Via Principe Umberto Angolo Via Trento n. 838 – 03039 SORA (FR), in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della OR , della somma CP_1 lorda pari a €30.220,62#, ovvero dell'altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di Differenze
Retributive per €11.974,25#, 13/ma mensilità per €1.243,68#, 14/ma mensilità per €1.243,68#, ferie non godute per €1.243,51#, , TFR per €1.3030,88# e Lavoro Straordinario per €13.484,62#, nonché di ogni altra ragione indicata nel presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della sua richiesta, la stessa in sintesi esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 10.10.2019 al 25.08.2020; di aver svolto le mansioni di aiuto cuoco, ascrivibili al livello 6° del C.C.N.L. applicabile;
di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale pari a 12 ore settimanali, ma di aver concretamente osservato un orario di lavoro a tempo pieno, maturando anche un rilevante monte ore a titolo di lavoro straordinario>; di essere creditrice della 13ma e 14ma mensilità, del TFR, come anche delle ferie maturate e mai godute. “
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
“Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso del
17.11.2020, così provvede: dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento della somma pari ad euro 24.720,62 per CP_1
i titoli di cui in motivazione al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, e, per l'effetto, condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento di quanto sopra, Parte_1 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza del credito sino a quella dell'effettivo soddisfo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.513,00, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali al 15 % ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Lamenta la parte appellante che la sentenza impugnata è fondata su una motivazione non condivisibile in quanto contrastante con le norme di diritto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché con i principi giurisprudenziali in materia . Rileva che contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata la società aveva specificamente contestato tutte le avverse pretese e chiedeva l'integrale riforma dell'impugnato provvedimento.
Nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 30.9.25 . La causa è stata quindi rinviata all' udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili stante la mancata costituzione della parte appellata ( e la mancata prova della notifica)
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 7.10.2025
La Presidente
AR AN AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 896/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI LUCA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA A. FUSCO 104 C/O STUDIO AVV. ANTIGNANI
00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Cassino n. 807 del 20.10.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo. “Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 17.11.2020, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che tra e la società (C.F./P.IVA: CP_1 Parte_1
), con sede legale in Via Principe Umberto Angolo Via Trento n. 838 – 03039 SORA P.IVA_1
(FR), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – full time, dal 10.10.2019 al 26.08.2020, inquadrabile nella Mansione di
Aiuto Cuoco – 6 Livello –CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO, ovvero nell'altra categoria e/o
CCNL di settore ritenuti di giustizia;
2. condannare la società convenuta (C.F./P.IVA: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Via Principe Umberto Angolo Via Trento n. 838 – 03039 SORA (FR), in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della OR , della somma CP_1 lorda pari a €30.220,62#, ovvero dell'altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di Differenze
Retributive per €11.974,25#, 13/ma mensilità per €1.243,68#, 14/ma mensilità per €1.243,68#, ferie non godute per €1.243,51#, , TFR per €1.3030,88# e Lavoro Straordinario per €13.484,62#, nonché di ogni altra ragione indicata nel presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della sua richiesta, la stessa in sintesi esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 10.10.2019 al 25.08.2020; di aver svolto le mansioni di aiuto cuoco, ascrivibili al livello 6° del C.C.N.L. applicabile;
di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale pari a 12 ore settimanali, ma di aver concretamente osservato un orario di lavoro a tempo pieno, maturando anche un rilevante monte ore a titolo di lavoro straordinario>; di essere creditrice della 13ma e 14ma mensilità, del TFR, come anche delle ferie maturate e mai godute. “
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
“Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso del
17.11.2020, così provvede: dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento della somma pari ad euro 24.720,62 per CP_1
i titoli di cui in motivazione al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, e, per l'effetto, condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento di quanto sopra, Parte_1 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza del credito sino a quella dell'effettivo soddisfo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.513,00, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali al 15 % ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Lamenta la parte appellante che la sentenza impugnata è fondata su una motivazione non condivisibile in quanto contrastante con le norme di diritto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché con i principi giurisprudenziali in materia . Rileva che contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata la società aveva specificamente contestato tutte le avverse pretese e chiedeva l'integrale riforma dell'impugnato provvedimento.
Nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 30.9.25 . La causa è stata quindi rinviata all' udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili stante la mancata costituzione della parte appellata ( e la mancata prova della notifica)
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 7.10.2025
La Presidente
AR AN AR