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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 249 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.11.2025, depositata in data
14.11.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 6/2025, pubblicata in data 2.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Salvatore Vetere, nel cui studio, in Cosenza, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(già ); CP_1 CP_2
- APPELLATO CONTUMACE =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 23.10.2025: “- in via preliminare ed istruttoria ammettere le richieste istruttorie già formulate in primo grado dalla ricorrente e di seguito riportate e trascritte e mai rinunciate dalla stessa;
- nel merito - e salvo gravame - accogliere la domanda di corresponsione, a carico del resistente ed in favore della ricorrente odierna appellante, di un assegno di mantenimento di almeno €. 700,00 mensili con rivalutazione annuale secondo indici
Istat come per legge o di quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.”; con istanza depositata in data 13.11.2025 l'appellante ha così modificato le conclusioni: “Chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni onde emettersi,ad esito,declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti”;
Per il p.m.: “Accoglimento dei motivi d'appello, e previa attività istruttoria, assegno mantenimento”.
PREMESSA IN FATTO
La vicenda oggetto di giudizio è così adeguatamente sunteggiata nella sentenza del
Tribunale di Cosenza impugnata:
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario, Parte_1 in data 24.09.1978, in San Marco NT (CS), successivamente trascritto nei registri di Stato Civile del comune di San Marco NT in data 25.09.1978, con
, dalla cui unione è nato il figlio , il Controparte_3 Persona_1
09.05.1980, che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale, sita in San Marco
NT (CS) alla Via G. Saragat N.65, alla ricorrente unitamente ai mobili ed agli arredi che la compongono e disporre in favore di un assegno Parte_1 di mantenimento, da parte del coniuge, pari ad € 700,00 rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il primo giorno di ogni mese.
non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica.”. Controparte_3
Sentita la ricorrente all'udienza del 6.6.2024, il giudice, alla medesima udienza, sulla richiesta della difesa di parte ricorrente tesa ad ottenere un rinvio per la decisione con assegnazione di termine per note, rinviava la causa per discussione all'udienza del
21.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
2 All'esito di detta udienza, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 6/2025, pubblicata in data 2.1.2025, dichiarava la separazione dei coniugi e rigettava la Controparte_4 domanda di condanna del resistente al versamento di un mantenimento in favore della ricorrente, compensando le spese.
A simile conclusione il Tribunale perveniva ritenendo che la ricorrente avesse rinunciato alle istanze istruttorie articolate nel ricorso, avendo espressamente richiesto, alla prima udienza, che la causa fosse decisa, di talché – essendo tardive le istanze istruttorie (ri)proposte negli scritti conclusivi – “la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione del tenore di vita coniugale, nè ha dimostrato di versare in una condizione di maggiore debolezza economica rispetto al coniuge che possa giustificare l'attribuzione dell'assegno”, atteso che “la contumacia del convenuto integra comportamento neutro, non equivalente a non contestazione, e che l'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione è priva di efficacia probatoria”.
Avverso il capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda tesa al riconoscimento dell'assegno separativo, ha proposto appello Parte_1 articolando le seguenti censure:
1) Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 473-bis.22 e 473-bis.28 c.p.c.: il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere rinunciate le richieste istruttorie, omettendo di considerare che il difensore, alla prima udienza del 6.6.2024, aveva insistito in tutte le proprie richieste;
peraltro, il giudice, a quell'udienza, ometteva di adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, fissando direttamente l'udienza di discussione e applicando l'art. 473-bis.28, invece che l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., quale disposizione che regola il caso in cui il giudice ritenga la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria: tale viziato iter avrebbe compromesso il diritto di difesa della ricorrente;
2) Contraddittorietà della motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria nella misura in cui la mancata comparizione del convenuto sarebbe stata considerata in due capi della pronuncia ma con valutazioni opposte;
la contumacia, infatti, sarebbe stata reputata rilevante ai fini della prova delle circostanze relative all'intollerabilità della convivenza, mentre, al contrario, sarebbe stata considerata comportamento neutro, non equivalente a non contestazione, con riferimento ai presupposti dell'assegno separativo;
3 3) Erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.: il Tribunale avrebbe preteso l'assolvimento di un onere della prova più gravoso di quello spettante alla ricorrente, che non sarebbe tenuta a dare dimostrazione specifica e diretta della propria impossidenza.
Conclude nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Nonostante la ritualità della notifica l'appellato ha omesso di costituirsi, sicché CP_3 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il p.m., nel rassegnare le proprie conclusioni, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, previa idonea istruttoria.
Celebrata in forma cartolare l'udienza del 23.10.2025, dopo il passaggio della causa in riserva, con istanza depositata in data 13.11.2025, l'appellante ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
Con ordinanza del 13.11.2025, dichiarata la contumacia dell'appellato, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che, con istanza depositata in data 13.11.2025 e, quindi, dopo la scadenza del termine per il deposito di note di trattazione per l'udienza del 23.10.2025, fissata per la discussione, l'appellante ha dato atto dell'intervenuto accordo tra le parti, depositando la relativa transazione, nella quale “dichiara di Parte_1 rinunziare al giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro iscritto al N.
249/2025 R.G.A.C. inteso ad ottenere la riforma della sentenza N. 6/2025 del tribunale
Civile di Cosenza depositata in data 3/1/2025” e di essere pervenuta a tale decisione “in quanto ha avviato la pratica presso gli uffici competenti dell' intesa ad ottenere CP_5 il trattamento pensionistico dovutole per legge trovandosi nelle condizioni per usufruire di tale beneficio”. Risulta che la rinuncia sia stata accettata dall'appellato (circostanza, questa, peraltro irrilevante, atteso che il non si è costituito in giudizio) e che le CP_3 parti abbiano previsto la compensazione delle spese.
A fronte di tale intervenuto accordo, la difesa dell'appellante ha chiesto che la causa fosse rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni perché fosse, all'esito, emessa sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere.
4 Tanto premesso, la Corte ritiene superfluo, in ragione della contumacia del convenuto, rimettere la causa sul ruolo, avendo l'unica parte costituita già formulato le proprie conclusioni, benché dopo il passaggio in riserva della causa all'esito dell'udienza del
23.10.2025.
Quindi, va dato atto che le parti hanno consensualmente definito la vertenza sulla scorta delle pattuizioni in principio riassunte, sostanzialmente fondate non su una reciproca concessione (come si richiede per una transazione), bensì su un ripensamento da parte dell'appellante, che ha rinunciato all'appello e alle relative spese.
In mancanza di un interesse dell'appellante alla pronuncia di merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili.
Occorre precisare che la difesa dell'appellante nella citata istanza depositata il
13.11.2025 ha anche dedotto che “nelle more del giudizio di cui in premessa il Sig. con decreto della Controparte_6 Controparte_7
– Area 2° EE.LL ed Elettorale – Protocollo N. 37674 emesso in
[...] data 24/03/2025 (che si allega in copia alla presente) e del quale costituisce parte integrante, è stato autorizzato a cambiare il proprio nome in “ ””. CP_1
Effettivamente risulta allegato all'accordo tra le parti la citata autorizzazione al cambio di nome, di talché la presente sentenza viene emessa tenendo conto del mutamento.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di (già Parte_1 CP_1
) avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 6/2025, pubblicata in CP_2 data 2.1.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara irripetibili le spese sostenute dall'appellante nel presente grado;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
5 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 14.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 249 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.11.2025, depositata in data
14.11.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 6/2025, pubblicata in data 2.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Salvatore Vetere, nel cui studio, in Cosenza, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(già ); CP_1 CP_2
- APPELLATO CONTUMACE =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 23.10.2025: “- in via preliminare ed istruttoria ammettere le richieste istruttorie già formulate in primo grado dalla ricorrente e di seguito riportate e trascritte e mai rinunciate dalla stessa;
- nel merito - e salvo gravame - accogliere la domanda di corresponsione, a carico del resistente ed in favore della ricorrente odierna appellante, di un assegno di mantenimento di almeno €. 700,00 mensili con rivalutazione annuale secondo indici
Istat come per legge o di quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.”; con istanza depositata in data 13.11.2025 l'appellante ha così modificato le conclusioni: “Chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni onde emettersi,ad esito,declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti”;
Per il p.m.: “Accoglimento dei motivi d'appello, e previa attività istruttoria, assegno mantenimento”.
PREMESSA IN FATTO
La vicenda oggetto di giudizio è così adeguatamente sunteggiata nella sentenza del
Tribunale di Cosenza impugnata:
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario, Parte_1 in data 24.09.1978, in San Marco NT (CS), successivamente trascritto nei registri di Stato Civile del comune di San Marco NT in data 25.09.1978, con
, dalla cui unione è nato il figlio , il Controparte_3 Persona_1
09.05.1980, che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale, sita in San Marco
NT (CS) alla Via G. Saragat N.65, alla ricorrente unitamente ai mobili ed agli arredi che la compongono e disporre in favore di un assegno Parte_1 di mantenimento, da parte del coniuge, pari ad € 700,00 rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il primo giorno di ogni mese.
non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica.”. Controparte_3
Sentita la ricorrente all'udienza del 6.6.2024, il giudice, alla medesima udienza, sulla richiesta della difesa di parte ricorrente tesa ad ottenere un rinvio per la decisione con assegnazione di termine per note, rinviava la causa per discussione all'udienza del
21.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
2 All'esito di detta udienza, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 6/2025, pubblicata in data 2.1.2025, dichiarava la separazione dei coniugi e rigettava la Controparte_4 domanda di condanna del resistente al versamento di un mantenimento in favore della ricorrente, compensando le spese.
A simile conclusione il Tribunale perveniva ritenendo che la ricorrente avesse rinunciato alle istanze istruttorie articolate nel ricorso, avendo espressamente richiesto, alla prima udienza, che la causa fosse decisa, di talché – essendo tardive le istanze istruttorie (ri)proposte negli scritti conclusivi – “la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione del tenore di vita coniugale, nè ha dimostrato di versare in una condizione di maggiore debolezza economica rispetto al coniuge che possa giustificare l'attribuzione dell'assegno”, atteso che “la contumacia del convenuto integra comportamento neutro, non equivalente a non contestazione, e che l'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione è priva di efficacia probatoria”.
Avverso il capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda tesa al riconoscimento dell'assegno separativo, ha proposto appello Parte_1 articolando le seguenti censure:
1) Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 473-bis.22 e 473-bis.28 c.p.c.: il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere rinunciate le richieste istruttorie, omettendo di considerare che il difensore, alla prima udienza del 6.6.2024, aveva insistito in tutte le proprie richieste;
peraltro, il giudice, a quell'udienza, ometteva di adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, fissando direttamente l'udienza di discussione e applicando l'art. 473-bis.28, invece che l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., quale disposizione che regola il caso in cui il giudice ritenga la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria: tale viziato iter avrebbe compromesso il diritto di difesa della ricorrente;
2) Contraddittorietà della motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria nella misura in cui la mancata comparizione del convenuto sarebbe stata considerata in due capi della pronuncia ma con valutazioni opposte;
la contumacia, infatti, sarebbe stata reputata rilevante ai fini della prova delle circostanze relative all'intollerabilità della convivenza, mentre, al contrario, sarebbe stata considerata comportamento neutro, non equivalente a non contestazione, con riferimento ai presupposti dell'assegno separativo;
3 3) Erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.: il Tribunale avrebbe preteso l'assolvimento di un onere della prova più gravoso di quello spettante alla ricorrente, che non sarebbe tenuta a dare dimostrazione specifica e diretta della propria impossidenza.
Conclude nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Nonostante la ritualità della notifica l'appellato ha omesso di costituirsi, sicché CP_3 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il p.m., nel rassegnare le proprie conclusioni, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, previa idonea istruttoria.
Celebrata in forma cartolare l'udienza del 23.10.2025, dopo il passaggio della causa in riserva, con istanza depositata in data 13.11.2025, l'appellante ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
Con ordinanza del 13.11.2025, dichiarata la contumacia dell'appellato, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che, con istanza depositata in data 13.11.2025 e, quindi, dopo la scadenza del termine per il deposito di note di trattazione per l'udienza del 23.10.2025, fissata per la discussione, l'appellante ha dato atto dell'intervenuto accordo tra le parti, depositando la relativa transazione, nella quale “dichiara di Parte_1 rinunziare al giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro iscritto al N.
249/2025 R.G.A.C. inteso ad ottenere la riforma della sentenza N. 6/2025 del tribunale
Civile di Cosenza depositata in data 3/1/2025” e di essere pervenuta a tale decisione “in quanto ha avviato la pratica presso gli uffici competenti dell' intesa ad ottenere CP_5 il trattamento pensionistico dovutole per legge trovandosi nelle condizioni per usufruire di tale beneficio”. Risulta che la rinuncia sia stata accettata dall'appellato (circostanza, questa, peraltro irrilevante, atteso che il non si è costituito in giudizio) e che le CP_3 parti abbiano previsto la compensazione delle spese.
A fronte di tale intervenuto accordo, la difesa dell'appellante ha chiesto che la causa fosse rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni perché fosse, all'esito, emessa sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere.
4 Tanto premesso, la Corte ritiene superfluo, in ragione della contumacia del convenuto, rimettere la causa sul ruolo, avendo l'unica parte costituita già formulato le proprie conclusioni, benché dopo il passaggio in riserva della causa all'esito dell'udienza del
23.10.2025.
Quindi, va dato atto che le parti hanno consensualmente definito la vertenza sulla scorta delle pattuizioni in principio riassunte, sostanzialmente fondate non su una reciproca concessione (come si richiede per una transazione), bensì su un ripensamento da parte dell'appellante, che ha rinunciato all'appello e alle relative spese.
In mancanza di un interesse dell'appellante alla pronuncia di merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili.
Occorre precisare che la difesa dell'appellante nella citata istanza depositata il
13.11.2025 ha anche dedotto che “nelle more del giudizio di cui in premessa il Sig. con decreto della Controparte_6 Controparte_7
– Area 2° EE.LL ed Elettorale – Protocollo N. 37674 emesso in
[...] data 24/03/2025 (che si allega in copia alla presente) e del quale costituisce parte integrante, è stato autorizzato a cambiare il proprio nome in “ ””. CP_1
Effettivamente risulta allegato all'accordo tra le parti la citata autorizzazione al cambio di nome, di talché la presente sentenza viene emessa tenendo conto del mutamento.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di (già Parte_1 CP_1
) avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 6/2025, pubblicata in CP_2 data 2.1.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara irripetibili le spese sostenute dall'appellante nel presente grado;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
5 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 14.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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