Art. 12.
In deroga alla norma contenuta nell' art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , la visita sanitaria degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro imbarco, e' effettuata a termini delle disposizioni del presente decreto.
Alla Commissione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, quando si tratti della visita di invalidi di guerra, partecipa con diritto a voto, un medico designato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
In caso di parita' di voti prevale quello del presidente della Commissione.
In deroga alla norma contenuta nell' art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , la visita sanitaria degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro imbarco, e' effettuata a termini delle disposizioni del presente decreto.
Alla Commissione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, quando si tratti della visita di invalidi di guerra, partecipa con diritto a voto, un medico designato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
In caso di parita' di voti prevale quello del presidente della Commissione.