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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2447/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401469370 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12276/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto tempestivamente notificato il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per i motivi indicati in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, perché dagli atti di causa emerge che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nei confronti della ricorrente per le annualità dal 2018 al 2023, sulla base dell'attribuzione di una autonoma utenza TARI riferita alla medesima unità immobiliare già assoggettata a imposizione in capo al coniuge, componente dello stesso nucleo familiare e titolare dell'utenza effettiva.
2. Tale circostanza risulta documentalmente comprovata dalla certificazione anagrafica prodotta in giudizio, attestante la convivenza stabile dei coniugi e l'unicità del nucleo familiare, nonché dall'esistenza di un codice utenza già attivo e regolarmente riferito all'immobile in questione.
3. L'atto impositivo si fonda, invece, sull'erronea attribuzione alla ricorrente di distinti codici utente e contrattuali, mai richiesti né sottoscritti dalla stessa, con conseguente duplicazione della pretesa tributaria in relazione al medesimo presupposto oggettivo e soggettivo. In tal modo, l'amministrazione ha dato luogo a una indebita duplicazione dell'imposizione, in contrasto con i principi che regolano la tassa sui rifiuti, la quale colpisce l'utenza domestica in quanto tale e non i singoli componenti del nucleo familiare considerati isolatamente.
4. Tale erronea imputazione soggettiva risulta ancor più evidente alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di istanza di autotutela, tempestivamente inoltrata all'ente gestore, con la quale veniva rappresentata in modo chiaro e circostanziato la situazione anagrafica e tributaria del nucleo familiare, chiedendo l'annullamento dell'atto e lo sgravio delle somme indebitamente richieste.
5. A fronte di tale istanza, tuttavia, l'amministrazione non ha fornito alcun riscontro né ha proceduto a una verifica della fondatezza delle deduzioni difensive, lasciando così irrisolto un errore che risulta agevolmente riscontrabile sulla base dei dati anagrafici disponibili.
6. Nel giudizio in esame, inoltre, il Comune di Roma Capitale, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, né ha depositato controdeduzioni idonee a contrastare le allegazioni della parte ricorrente o a dimostrare la legittimità dell'attribuzione alla stessa di una distinta utenza TARI.
7. Tale mancata costituzione assume rilievo, poiché priva la Corte di qualsiasi elemento difensivo utile a superare il quadro probatorio offerto dalla ricorrente, che risulta coerente, puntuale e documentalmente supportato.
8. In assenza di contestazioni specifiche e di elementi contrari, deve pertanto ritenersi che l'avviso di accertamento impugnato sia stato emesso in violazione dei presupposti soggettivi del tributo, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria avanzata nei confronti della ricorrente per le annualità oggetto di contestazione.
9. Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la declaratoria di non debenza delle somme richieste.
10. Quanto alle spese di giudizio, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti. In particolare, la mancata costituzione del Comune di Roma Capitale, unitamente alla natura dell'errore riscontrato e alla possibilità di definizione della controversia in sede amministrativa mediante l'istanza di autotutela rimasta priva di riscontro, giustifica una regolamentazione delle spese improntata a criteri di equità, ai sensi dei principi generali in materia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei confronti di Roma capitale nei sensi di cui in motivazione e, per l'effettro, annulla l'atto impugnato, rigettando nel resto e compensando le spese tra le parti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2447/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401469370 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12276/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto tempestivamente notificato il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per i motivi indicati in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, perché dagli atti di causa emerge che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nei confronti della ricorrente per le annualità dal 2018 al 2023, sulla base dell'attribuzione di una autonoma utenza TARI riferita alla medesima unità immobiliare già assoggettata a imposizione in capo al coniuge, componente dello stesso nucleo familiare e titolare dell'utenza effettiva.
2. Tale circostanza risulta documentalmente comprovata dalla certificazione anagrafica prodotta in giudizio, attestante la convivenza stabile dei coniugi e l'unicità del nucleo familiare, nonché dall'esistenza di un codice utenza già attivo e regolarmente riferito all'immobile in questione.
3. L'atto impositivo si fonda, invece, sull'erronea attribuzione alla ricorrente di distinti codici utente e contrattuali, mai richiesti né sottoscritti dalla stessa, con conseguente duplicazione della pretesa tributaria in relazione al medesimo presupposto oggettivo e soggettivo. In tal modo, l'amministrazione ha dato luogo a una indebita duplicazione dell'imposizione, in contrasto con i principi che regolano la tassa sui rifiuti, la quale colpisce l'utenza domestica in quanto tale e non i singoli componenti del nucleo familiare considerati isolatamente.
4. Tale erronea imputazione soggettiva risulta ancor più evidente alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di istanza di autotutela, tempestivamente inoltrata all'ente gestore, con la quale veniva rappresentata in modo chiaro e circostanziato la situazione anagrafica e tributaria del nucleo familiare, chiedendo l'annullamento dell'atto e lo sgravio delle somme indebitamente richieste.
5. A fronte di tale istanza, tuttavia, l'amministrazione non ha fornito alcun riscontro né ha proceduto a una verifica della fondatezza delle deduzioni difensive, lasciando così irrisolto un errore che risulta agevolmente riscontrabile sulla base dei dati anagrafici disponibili.
6. Nel giudizio in esame, inoltre, il Comune di Roma Capitale, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, né ha depositato controdeduzioni idonee a contrastare le allegazioni della parte ricorrente o a dimostrare la legittimità dell'attribuzione alla stessa di una distinta utenza TARI.
7. Tale mancata costituzione assume rilievo, poiché priva la Corte di qualsiasi elemento difensivo utile a superare il quadro probatorio offerto dalla ricorrente, che risulta coerente, puntuale e documentalmente supportato.
8. In assenza di contestazioni specifiche e di elementi contrari, deve pertanto ritenersi che l'avviso di accertamento impugnato sia stato emesso in violazione dei presupposti soggettivi del tributo, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria avanzata nei confronti della ricorrente per le annualità oggetto di contestazione.
9. Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la declaratoria di non debenza delle somme richieste.
10. Quanto alle spese di giudizio, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti. In particolare, la mancata costituzione del Comune di Roma Capitale, unitamente alla natura dell'errore riscontrato e alla possibilità di definizione della controversia in sede amministrativa mediante l'istanza di autotutela rimasta priva di riscontro, giustifica una regolamentazione delle spese improntata a criteri di equità, ai sensi dei principi generali in materia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei confronti di Roma capitale nei sensi di cui in motivazione e, per l'effettro, annulla l'atto impugnato, rigettando nel resto e compensando le spese tra le parti.