CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. FA EC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 151/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandro Grimaldi, lo rappresenta e difende,
appellato
e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza: Parte_1
1) dichiarare la separazione con addebito di colpa al;
CP_1
2) confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, confermando le Persona_1
ulteriori disposizioni relative alle modalità di gestione dei tempi di permanenza;
3) assegnare l'abitazione coniugale sita in Burcei in favore della Pt_1
4) porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della non inferiore CP_1 Pt_1
ad € 500,00 mensili.
Vinte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio
nell'interesse di : Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis CP_1
reiectis:
A) in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in appello limitatamente alla domanda di addebito della separazione al sig. ed al riconoscimento in favore della CP_1
di un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili, in quanto carente delle Parte_1
indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c. circa la forma dell'appello, espressamente richiamato dall'art. 473 bis.30 c.p.c.
B) nel merito, ed in via subordinata, rigettare l'appello ex adverso proposto limitatamente alla domanda di addebito della separazione al sig. ed al riconoscimento in favore CP_1
della di un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili, in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto;
C) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre Spese
Generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si
Pagina 2 dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 10.07.2020 dopo aver premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 03.02.2002 con e che dalla loro unione erano nati, CP_1
rispettivamente, il 03.09.2004 e il 25.09.2009 i figli e aveva chiesto al Per_2 Per_1
Tribunale di Cagliari di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge.
Secondo la ricorrente, difatti, il si era mostrato totalmente indifferente alle esigenze CP_1
familiari, come poteva evincersi dalle ripetute assenze dalla casa coniugale, dall'instaurazione di una relazione extraconiugale con un'altra donna, nonché dai comportamenti ingiuriosi e violenti tenuti nei confronti suoi e dei figli con i quali, oltretutto, l'uomo non aveva più
intrattenuto alcun tipo di rapporto.
inoltre, aveva chiesto l'affidamento esclusivo dei figli e l'assegnazione Parte_1
dell'abitazione familiare (di cui possedeva, a seguito di convenzione matrimoniale, la nuda proprietà - mentre il l'usufrutto) dove conviveva con questi ultimi. CP_1
La ricorrente, infine, aveva richiesto di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle una somma non inferiore a 500,00 euro mensili quale contributo al proprio mantenimento e a quello dei figli.
Con comparsa depositata il 15.01.2021 si era costituito in giudizio e aveva CP_1
aderito alla domanda di separazione, ma aveva chiesto il rigetto della domanda di addebito e di affidamento esclusivo domandando, invece, l'affidamento condiviso dei figli e l'imposizione a suo carico di un contributo pari a 250,00 euro al mese per il loro mantenimento (125,00 euro per ciascun figlio) e alcunché in favore della moglie
Pagina 3 Con ordinanza del 03.03.2021 il Presidente f.f. aveva autorizzato i coniugi a vivere separati e aveva disposto che corrispondesse a la somma di 150,00 euro a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli minori, affidati in via esclusiva alla madre e a cui aveva,
altresì, assegnato la casa familiare.
Con sentenza non definitiva n. 2398 del 22.07.2021 il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale fra i coniugi e, con separata ordinanza del 07.01.2022, aveva disposto la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di addebito formulata da alla Parte_1
regolamentazione delle questioni economiche tra i coniugi, con particolare riguardo alle determinazioni da assumere in ordine al mantenimento dei figli e , quest'ultimo CP_1 Per_2
ormai divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
1.2 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prove testimoniali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 2149 pubblicata il
07.10.2024, aveva rigettato la domanda di addebito, affidato il figlio minore in via Per_1
esclusiva alla madre disponendo, inoltre, che le decisioni di maggiore importanza Parte_1
relative alla vita del minore, alle sue condizioni di vita, salute, educazione e istruzioni venissero assunte esclusivamente dalla madre, e posto a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1
l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei medesimi. CP_1
A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva, innanzitutto, osservato che l'infedeltà del resistente, scoperta dalla nel 2019, si era inserita nel contesto di una crisi coniugale già Pt_1
in corso, come peraltro affermato dalla medesima sin dall'atto introduttivo, ove aveva evidenziato che l'unione della coppia era stata felice solo per un primo periodo, oltre che provato dalla circostanza, emersa nella successiva fase istruttoria, che il aveva già CP_1
Pagina 4 intrapreso una relazione extraconiugale nel 2013, relazione che aveva determinato la ad Pt_1
allontanarlo dall'abitazione familiare, salvo poi decidere in seguito di perdonarlo.
Negli stessi termini il Tribunale si era espresso con riferimento alla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, sottolineando in primo luogo la genericità delle allegazioni della e, in secondo luogo, confermando che neppure in questo caso poteva dimostrarsi la Pt_1
causalità determinante delle condotte ascritte al rispetto alla crisi matrimoniale. CP_1
Con riferimento, invece, all'affidamento dei figli, il Tribunale aveva accolto le istanze della ricorrente e, confermando i precedenti provvedimenti provvisori e urgenti, aveva ritenuto provato il persistente inadempimento del resistente ai doveri genitoriali di cui agli artt. 147 e
315 bis c.c., nonché l'inadeguatezza e il totale disinteresse del in ordine alla sua qualità CP_1
di responsabile genitoriale.
Infine, quanto alla regolamentazione economica, il Tribunale aveva determinato, alla luce dei redditi percepiti dalle parti e del fatto che entrambi i figli erano interamente a carico della madre, in euro 400,00 la somma complessivamente dovuta dal per il mantenimento dei CP_1
medesimi, da elargire mensilmente, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando, con un Parte_1
unico articolato motivo, il rigetto della domanda di addebito della separazione proposta nei confronti del marito e la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di assegnazione CP_1
del domicilio coniugale, pur sussistendo tutte le condizioni di legge.
La in particolare, ha lamentato che il Tribunale nella sua motivazione non considera Pt_1
i fatti di causa e le deduzioni difensive, giacché concentra la propria attenzione esclusivamente
sulla violazione dell'obbligo di fedeltà, pacificamente provata […], ed ignora tutte le altre
Pagina 5 deduzioni difensive relative al comportamento maltrattante ed ingiurioso del posto in CP_1
essere nei confronti della ma anche nei confronti dei figli della coppia che ha Pt_1
volutamente e progressivamente ignorato negli ultimi anni di convivenza, aggiungendo poi che
l'elemento da valutare era il comportamento maltrattante del , connotato da una CP_1
violenza psicologica, cui si accompagnava un comportamento manipolatorio, ben evidenziato
anche dai Servizi Sociali, di cui il tradimento realizzato, tra l'altro, con una parente prossima
della coppia, non è che ulteriore elemento da valutare.
A detta dell'appellante, difatti, anche la violazione del dovere di cura della prole può
giustificare, quale espressione dei doveri coniugali, il riconoscimento dell'addebito di colpa al coniuge responsabile di tale condotta;
violazione che, nel caso di specie, era stata confermata tanto dallo stesso Collegio giudicante in sentenza, nella parte in cui aveva disposto l'affidamento esclusivo per inadeguatezza della figura paterna, quanto dal continuo disinteresse mostrato dall'uomo nei confronti dei figli e comprovato dalle mancate corresponsioni delle somme da lui dovute per il loro mantenimento, oltre che, infine, dalle relazioni dei competenti
Servizi Sociali in atti.
inoltre, ha osservato che, la sentenza impugnata ha omesso di confermare Parte_1
l'assegnazione del domicilio coniugale […], pur sussistendo tutte le condizioni di legge, senza
alcuna motivazione e con evidente contraddizione rappresentata dall'affidamento ed il
collocamento del minore presso la madre, determinando un ulteriore ed evidente danno in capo
all'appellante.
Infine, in sede di conclusioni, l'appellante ha chiesto di porre a carico del marito un assegno di mantenimento non inferiore a 500,00 euro mensili.
ha resistito eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'atto di appello in CP_1
Pagina 6 ordine alla domanda di addebito della separazione, nonché del riconoscimento in favore della
sig.ra di un contributo al mantenimento dell'importo di € 500,00 mensili, in quanto Parte_1
carente delle indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c., contestando tanto l'omessa
individuazione nell'atto di appello dello specifico capo della decisione impugnato, quanto
l'omessa indicazione delle censure proposte dall'appellante alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, delle conseguenti violazioni di
legge in cui sarebbe incorso il predetto giudice, e la loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata.
In secondo luogo, ha contestato la novità delle deduzioni difensive offerte dalla ricorrente nell'atto di appello, sottolineando che per la prima volta in questa sede aveva dedotto, quale causa determinante della crisi coniugale e, perciò, alla base della domanda di addebito, la violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte sua. A riprova di ciò, il resistente ha evidenziato che unicamente la violazione dell'obbligo di fedeltà era stata oggetto di accertamenti istruttori e che nemmeno in sede di comparsa conclusionale l'appellante si fosse premurata di menzionare la condotta maltrattante del quale causa della crisi coniugale. CP_1
Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale alla già Pt_1
affidataria in via esclusiva del figlio il nulla ha eccepito, rimettendosi alla Per_1 CP_1
decisione del Giudicante.
Da ultimo, in ordine alla richiesta di porre un assegno di mantenimento pari a 500,00 euro mensili in favore della il resistente ha osservato che la medesima debba dichiararsi Pt_1
inammissibile per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c o, in subordine, rigettata
nel merito avuto riguardo all'autonomia, sotto un profilo economico, della , così Parte_1
come accertato e ritenuto nel giudizio di prime cure.
Pagina 7 La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello avanzata dal resistente per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
A tal proposito, si rileva come, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che qui si condivide, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo
quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare
motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare
questi ultimi nel merito (si veda per tutte (Cass. Civ., sez. 3, 7 ottobre 2015 n. 20124).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie posto che, benché raccolte in un unico motivo, è possibile individuare con immediatezza le doglianze prospettate dalla parte appellante in ordine ai diversi punti della motivazione oggetto di gravame.
2.2. Fatta questa premessa, si osserva come la censura sollevata da in merito al Parte_1
rigetto della domanda di addebito della separazione al marito è infondata.
Il fatto che la coppia non fosse più affiatata e fosse solo formalmente legata dal vincolo matrimoniale già prima dell'inizio della relazione extraconiugale del resistente, in realtà,
emergeva chiaramente dalla narrazione degli stessi fatti operata dalla nel ricorso per Pt_1
separazione.
invero, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio aveva sostenuto non Parte_1
solo che “l'unione tra le parti è stata felice per breve tempo connotata da un apparente e
comune progetto di vita”, ma anche che “nel corso del tempo il rapporto matrimoniale è mutato
connotato da una progressiva indifferenza del alle esigenze affettive della moglie”, CP_1
allegando che “il non solo è frequentemente assente dal domicilio coniugale con CP_1
pretestuosi impegni di lavoro che in realtà se, non occasionalmente, lo obbligano ad assentarsi
Pagina 8 per giornate dal domicilio familiare, ma intrattiene una relazione con altra donna che la Pt_1
ha accertato personalmente”, aggiungendo poi che “la ha per troppo tempo tollerato Pt_1
comportamenti del connotati da ingiurie nei suoi confronti e da episodi di violenza CP_1
immotivata anche nei confronti dei figli, fino a determinarsi a proporre querela a seguito di un
ennesimo episodio” e, infine, che “nonostante l'evidenza dei fatti la sempre guidata dalla Pt_1
volontà di garantire ai propri figlioli e specialmente ad e un ragionevole Parte_2
rapporto con il padre, ha tentato di raggiungere un'intesa finalizzata a porre in essere una
separazione consensuale”.
La stessa appellante, in definitiva, aveva dato atto che l'affectio coniugalis era cessata da tempo ed in maniera progressiva.
L'anteriorità della irreversibile crisi matrimoniale rispetto all'accertata relazione extraconiugale del resistente, in ogni caso, aveva trovato conferma nella relazione dei competenti servizi sociali datata 18 giugno 2020, dalla quale emergeva che la Pt_1
rimproverava al marito di “non essere entrato nella vita familiare”.
In questo quadro, dunque, si può fondatamente ritenere che l'infedeltà di non CP_1
fosse stata la vera causa del naufragio della vita coniugale delle parti, in quanto l'unione tra medesime era in crisi già da prima, connotata, com'era, da un deterioramento dei rapporti risalente nel tempo che aveva finito con il logorare progressivamente il matrimonio verosimilmente per l'incapacità dei coniugi di dar vita ad un solido progetto di vita insieme.
La Suprema Corte, del resto, ha affermato che l'infedeltà coniugale, pur costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, non è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile qualora si accerti, attraverso un indagine rigorosa ed una valutazione
Pagina 9 complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta meramente formale (Cass. civ. sez. 1 ord. N. 11394 del 29.04.2024).
La appellante, in verità, ha censurato la sentenza impugnata assumendo che il Tribunale
avrebbe ignorato tutte le altre deduzioni difensive relative al comportamento maltrattante ed
ingiurioso del posto in essere nei confronti della ma anche nei confronti dei figli CP_1 Pt_1
della coppia, ma la allegazione di tali circostanze era stata estremamente generica e non può
ritenersi adeguatamente dimostrata, essendo emerso in causa unicamente un rapporto di conflittualità tra le parti, mera conseguenza di uno stato di crisi preesistente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, il rigetto della domanda di addebito della separazione deve essere confermato.
2.3 Deve, invece, ritenersi fondata e dunque trovare accoglimento l'istanza di assegnazione della casa familiare sita in Burcei, già disposta in sede di provvedimenti presidenziali e non confermata nel provvedimento oggetto di gravame.
Come correttamente lamentato dall'appellante, infatti, in considerazione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre e delle condizioni di disabilità dell'ormai Per_1 Parte_1
maggiorenne , il quale necessita di costante sostegno prontamente offerto dalla madre, Per_2
appare di primario interesse per i figli che l'assegnazione della casa familiare sia disposta in favore della madre con loro convivente.
Per quanto sopra esposto, in riforma del provvedimento impugnato, la casa coniugale deve essere assegnata a Parte_1
2.4 Come si è accennato, all'ultimo punto delle sue conclusioni, la ricorrente ha chiesto che
Pagina 10 sia posto a carico del un assegno di mantenimento non inferiore a 500,00 euro, senza CP_1
tuttavia aver argomentato alcunché a sostegno della propria pretesa, né aver rivolto alcuna critica mirata alla decisione appellata.
Tale domanda, pertanto, deve essere rigettata.
2.5 Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 2149 del
7.10.2024 del Tribunale di Cagliari, assegna a la casa familiare sita in Burcei, via Parte_1
Monserrato n. 7;
2) dichiara le spese delle spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 9 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA EC
Pagina 11