Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6190 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Anna Luisa Monaco
APPELLANTE
E
( ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonia Monteasi C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da non è fondato e va rigettato per le ragioni che la Parte_1
motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso sulla base dell'unico motivo sostanzialmente formulato dovendosi ritenere infondata – conformemente a quanto argomentato dal primo giudice –
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta nel giudizio di primo grado.
Invero è incontestato tra le parti (ed è la stessa originaria parte attrice a riconoscerlo nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado) che il buono postale oggetto del presente giudizio, emesso in data 13-08-2001, apparteneva alla serie AA2 istituita con
D.M. 29-03-2001.
I buoni di tale serie – come dedotto dall'appellante – avevano un rendimento del 40% lordo al compimento del settimo anno dalla data di emissione. Ai sensi dell'art. 8 del
E' incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo e da ultimo proprio il D.M. 19-12-2000) è quello decennale.
L'originaria parte attrice ha dedotto, in sintesi, che poichè sul retro del buono non erano indicate le caratteristiche essenziali della serie (nella specie AA2) ed in particolare la scadenza dello stesso da cui desumere la decorrenza della prescrizione, non era stata posta in grado di esercitare tempestivamente il proprio diritto alla riscossione del buono.
L'assunto, sostanzialmente fatto proprio dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata, è condivisibile.
Questo Tribunale ha in altre precedenti pronunce rilevato come l'art. 8 del menzionato decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa al fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – deve considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Nel caso di specie, tuttavia, a differenza che in altri casi esaminati, il BFP a termine in oggetto non presentava alcun elemento idoneo a rappresentare alle originarie parti istanti le sue caratteristiche (e quindi non solo il rendimento ma soprattutto la durata e perciò la scadenza da cui far decorrere la prescrizione decennale). Vi è sul retro soltanto un generico riferimento al “decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione” ma nemmeno viene esplicitamente indicato quale sia questo decreto ministeriale.
Le originarie parti istanti hanno dedotto l'inadempimento, da parte di , Parte_1
agli obblighi informativi previsti dallo stesso D.M. del 19-12-200 (cfr. art. 8) e l'attuale appellante, cui incombeva il relativo onere, non ha dimostrato di aver consegnato alle originarie parti attrici il foglio informativo e nemmeno di aver esposto nei locali di sua pertinenza un avviso relativo alle caratteristiche della serie AA2 acquistata così restando effettivamente inadempiente agli obblighi informativi (non astratti e generali ma personali) su di essa gravanti.
In sintesi le originarie parti istanti – a causa della mancanza anche della indicazione della serie del buono acquistato - non sono state in alcun modo messe nelle condizioni di capire quando il titolo scadeva e quando perciò iniziava a decorrere la prescrizione decennale.
Del tutto inconferente è il richiamo operato dall'appellante alla necessità, per ogni cittadino, di conoscere la legge e le norme anche secondarie.
Nel caso di specie, proprio per la totale assenza delle caratteristiche ed in particolare della data di scadenza sul buono e per l'assenza di qualsiasi riferimento allo specifico D.M. di emissione, non è esigibile, soprattutto per i piccoli risparmiatori (quali di regola sono i soggetti che acquistano buoni simili), l'esercizio di una particolare diligenza che obblighi a cercare sulla G.U. non tanto e non solo il D.M. 19-12-2000 che disciplina in modo astratto all'art. 8 la decorrenza della prescrizione ma proprio il D.M. di emissione del buono (si ripete neppure indicato sul buono medesimo) da cui ricavare la concreta scadenza dello stesso, onde, a distanza di alcuni anni dall'acquisto, comprendere quale sia la data di decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado non può perciò ritenersi prescritto alla data del 13-08-2018 e la sentenza impugnata va confermata.
La natura della controversia e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4135/2024 del Giudice di Pace di Napoli;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) pone a carico dell'appellante, soccombente, ed a favore dell'Erario, importo pari al contributo unificato versato
Così deciso in Napoli lì 15 aprile 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco