Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Maiorano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e Questura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del provvedimento prot. n° -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi il 7 gennaio 2021, notificato al ricorrente il 19 gennaio 2021, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata, ex art. 103 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, dalla datrice di lavoro agricola Signora -OMISSIS-, in data 23 giugno 2020;
- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e della Questura di Brindisi;
Vista l’ordinanza cautelare n. 164 del 24 marzo 2021, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata, in via incidentale, dalla parte ricorrente;
Visto il decreto n. 33 del 10 giugno 2021, con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo T.A.R. ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e udito l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 19 febbraio 2021 e depositato in giudizio il 22 febbraio 2021, il ricorrente, cittadino extracomunitario dello Sri Lanka, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone che, il 23 giugno 2020, la sua datrice di lavoro agricola, Sig.ra -OMISSIS- ha trasmesso alla Prefettura di Brindisi la richiesta/dichiarazione di emersione del lavoro subordinato irregolare, versando il previsto contributo forfettario di € 500,00 e che il 30 giugno 2020, ha inviato comunicazione di assunzione del lavoratore impiegato nel settore agricolo ma che la suddetta domanda è stata rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della predetta Prefettura, con provvedimento del 7 gennaio 2021, notificato il 19 gennaio 2021, in considerazione del parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro poichè da accertamenti esperiti su Punto Fisco Agenzia Entrate il reddito del datore di lavoro è risultato insufficiente.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Illegittimità del decreto della Prefettura di Brindisi;
II) Violazione degli artt. 7 e 10-bis, L. n. 241 del 1990 e ss.mm. - difetto di istruttoria - insufficiente e contraddittoria motivazione.
4. In data 23 febbraio 2021, si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e la Questura di Brindisi, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. 164 del 24 marzo 2021 pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 23 marzo 2021, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso introduttivo del giudizio non appare assistito dal necessario fumus boni iuris atteso che:
- l'art. 9 comma 1 del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020 prevede, testualmente, che “L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui” e che il successivo comma 4, ultimo capoverso, dispone che per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione I.V.A., ma “prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti”, e che l’Impresa -OMISSIS-dell’istante -OMISSIS- ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2019, un volume d'affari I.V.A. pari ad € 236.852,00 ma un totale di acquisti pari a € 232.757,00 (così residuando un utile pari a € 4.095,00 e, quindi, palesemente inadeguato in quanto inferiore a quello prescritto come necessario per la regolarizzazione anche di un solo dipendente);
- la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. è prevista in favore del solo istante (e non anche dei soggetti che siano lato sensu interessati al suo accoglimento) e, in ogni caso, nel caso di specie, la stessa è stata trasmessa, oltre che all’istante -OMISSIS-, anche all’extracomunitario ricorrente presso il medesimo indirizzo a cui è stato regolarmente notificato il provvedimento finale di diniego oggetto di impugnazione e, comunque, trattati di provvedimento vincolato il contenuto concreto non avrebbe potuto essere diverso (cfr.: art. 21 octies comma 2 Legge n. 241/1990) ”.
6. Con memoria depositata il 15 marzo 2021, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. Con una memoria difensiva depositata in giudizio il 27 settembre 2024, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata articolata ordinanza cautelare n. 164/2021, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la motivazione sopra riportata.
9.1. E’ privo di giuridico fondamento il primo motivo di ricorso con cui la difesa del ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché l’extracomunitario ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa sull’emersione dal lavoro irregolare, anche con riguardo alla capacità economica del datore di lavoro.
Rileva, in proposito, il Tribunale che l’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), ai commi 5, 6 e 15, prevede che il Decreto Interministeriale stabilisce i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
L'art. 9 comma 1 del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U. n. 137 del 29 maggio 2020) stabilisce, testualmente, che “ L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui ” e il successivo comma 4, ultimo capoverso, dispone che per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione I.V.A., ma “ prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti ”.
Pertanto, il D.M. 27 maggio 2020 esige, per il lavoro subordinato (da regolarizzare), che il reddito imponibile o il fatturato, al netto degli acquisti, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non siano inferiori a 30.000 euro annui e che se la dichiarazione di emersione riguarda più lavoratori (come nella specie) la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e può essere accettata limitatamente ai lavoratori per i quali, in ordine cronologico, i requisiti reddituali risultino congrui.
Nel caso de quo, è esibita solo la dichiarazione I.V.A. 2020, per l'anno d'imposta 2019, da cui risulta un volume d'affari I.V.A. (del datore di lavoro agricolo in questione) pari ad € 236.852,00 ma un totale di acquisti pari a € 232.757,00 (residuando quindi un utile pari a € 4.095,00, palesemente inadeguato, perchè inferiore a quello prescritto come necessario per la regolarizzazione anche di un solo dipendente).
Pertanto, il provvedimento impugnato è pienamente legittimo e la motivazione adeguata, espressa anche “ per relationem ”, avendo le risultanze istruttorie evidenziato, chiaramente, il difetto del requisito reddituale in capo all'impresa agricola datrice di lavoro del ricorrente.
Il requisito della titolarità di un reddito in capo al datore di lavoro nella misura indicata dal citato art. 9, rappresenta un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura di regolarizzazione dello straniero, infatti la titolarità di tali redditi ha lo scopo di fornire la prova dell'effettività e/o della sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale, dimostrando la serietà della proposta di lavoro e della garanzia dei livelli retributivi e previdenziali a favore del lavoratore.
Pertanto l'Amministrazione resistente ha correttamente rilevato che le osservazioni, trasmesse in via amministrativa dal legale della Signora -OMISSIS- alla Prefettura di Brindisi, non sono idonee in quanto, da verifiche effettuate presso le Amministrazioni competenti, il reddito di impresa relativo all'anno di imposta 2019 risulta essere insufficiente al fine della dimostrazione del requisito reddituale per l'ammissibilità della domanda ex art. 103, comma 1 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 .
9.2. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto emanato in dedotta violazione degli artt. 7 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm, censura incentrata sull’assunto che il preavviso di diniego sarebbe basato su diverso motivo ostativo.
Osserva, in proposito, il Collegio che il provvedimento impugnato ha natura vincolata, sicchè il contenuto dispositivo concreto non avrebbe potuto essere diverso e, comunque, la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm. è prevista in favore del solo istante (e non anche dei soggetti che siano lato sensu interessati al suo accoglimento), pertanto al lavoratore, non istante, alcun preavviso di diniego andava comunicato.
Nonostante ciò, nel caso de quo , la comunicazione dei motivi ostativi è stata trasmessa, sia all’istante (Signora -OMISSIS-) che al cittadino extracomunitario (odierno) ricorrente presso il medesimo indirizzo a cui è stato regolarmente notificato il provvedimento finale di diniego oggetto di impugnazione.
In particolare, dopo la trasmissione dell’istanza di emersione ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi, la Prefettura ha proceduto all’acquisizione preliminare dei pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ognuno per quanto di competenza e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha espresso parere negativo, oggetto di comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990 e ss.mm. (notificata sia al datore di lavoro che al lavoratore presso gli indirizzi dagli stessi indicati rispettivamente nell’istanza) con atto del 18 settembre 2020 prot. -OMISSIS-, con la seguente motivazione: “da accertamenti del nucleo Carabinieri Ispettorato Territoriale di Brindisi in data17/07/2017 I° accesso risulta disconoscimento rapporto di lavoro”.
A seguito di osservazioni inviate dal legale della Signora -OMISSIS- e trasmesse dalla Prefettura di Brindisi, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha trasmesso una nuova comunicazione ai sensi dell’art 10-bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm., in data 26 novembre 2020 ai medesimi indirizzi della precedente, con la seguente motivazione “Da verifica effettuata su punto fisco agenzia entrate il reddito è insufficiente”. Come dimostrato da documentazione depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, questa comunicazione risulta regolarmente ricevuta dal datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario è risultato, da quanto comunicato dal servizio postale, “trasferito” trattandosi di persona priva di titolo di soggiorno o residenza, di fatto irreperibile.
In data 7 gennaio 2021 la Prefettura di Brindisi, decorsi i termini previsti per legge, ha proceduto all’emissione del decreto di rigetto dell’istanza di emersione che è stato inviato con le consuete raccomandate A/R agli stessi indirizzi utilizzati per le predette comunicazioni ex art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990 e la consegna è avvenuta regolarmente ad entrambi gli interessati, anche al lavoratore ricorrente che precedentemente è risultato trasferito.
10. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere respinto.
11.Ricorrono, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali dello straniero ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.