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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore DEMONTIS SERGIO, Giudice IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4126/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 CF_Ricorrente_2Difeso da Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - IO - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064769150000 TARES
Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 31.3.2023 all'Agenzia delle Entrate IO, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, notificatagli l'1.2.2023 e fondata su quattro prodromici avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palermo e relativi a Tares 2013 e Tari dal 2014 al 2016, dell'importo complessivo di € 10.180,88, inclusi interessi, sanzioni e altri accessori. Nel chiedere l'annullamento della cartella impugnata, la parte ricorrente eccepiva la nullità della medesima per omessa notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e per vizio nel calcolo degli oneri accessori, operato considerando anche le somme dovute a titolo di sanzione. Costituitasi il 13.12.2023, l'Agenzia convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestata validità della cartella impugnata per ommessa notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, osservando l'attinenza della questione esclusivamente al rapporto tra la parte ricorrente e l'ente impositore. In ogni caso, al riguardo dichiarava di chiamare in causa, ai sensi degli artt. 39 del d.lgs. 112/1999 e 14, comma 4, del d.lgs. 546/1992, il Comune di Palermo onde “essere garantita per tutto, per avventura, fosse tenuta a corrispondere in favore del ricorrente stesso per le causali dedotte in questo giudizio”. Relativamente al secondo motivo di ricorso, poi, obiettava a quanto dedotto da parte ricorrente osservando che il calcolo degli oneri di riscossione era stato compiuto nel pieno rispetto delle previsioni di legge al riguardo. Concludeva, quindi, chiedendo, “in via preliminare”, di “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'AdER” e, “nel merito”, di “ritenere e dichiarare la legittimità del procedimento di riscossione e, quindi, la validità della cartella di pagamento” impugnata. Quindi, “in via subordinata”, per l'ipotesi di accoglimento delle “istanze di parte ricorrente”, chiedeva di “condannare l'Ente impositore […] a rimborsare all'AdER le somme di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio”. Con memoria depositata il 20.11.2025, parte ricorrente rilevava la tardività della costituzione in giudizio della convenuta Agenzia delle Entrate, con conseguente impossibilità per la stessa di chiamare in causa un terzo, e insisteva in quanto già dedotto e richiesto con il ricorso introduttivo. All'udienza pubblica del 9.12.2025, fissata per la trattazione, le parti costituite hanno insistito in quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti, dopo di che la causa è stata posta in decisione. Motivi della decisione Va in primo luogo esaminata l'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia delle Entrate IO secondo cui la stessa sarebbe priva di legittimazione passiva con riferimento all'eccepita nullità dell'impugnata cartella di pagamento per omessa notificazione dei prodromici avvisi di accertamento. L'assunto dell'Agenzia resistente si fonda sul rilievo secondo cui la questione sollevata dal ricorrente, relative alla mancata notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'impugnata cartella, attiene al rapporto tributario tra lo stesso Ricorrente e l'Ente impositore, al quale l'agente della riscossione è estraneo Al riguardo, premesso che al caso di specie non è applicabile, ratione temporis, la previsione dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. 546/1992, se l'assunto fosse fondato, andrebbe inevitabilmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo in esame, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO. L'assunto, però, tenuto conto che il ricorrente ha specificamente eccepito la nullità della cartella impugnata e ha chiesto l'annullamento della medesima, è infondato. Infatti – nel contesto antecedente all'introduzione nel sistema della previsione di cui al menzionato comma 6 bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992, ossia per tutti i giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 5.1.2024 –, è assolutamente pacifico e condivisibile il principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. V, 28 aprile 2017, n. 10528). Dunque, nei casi come quello in esame, l'agente della riscossione può potenzialmente essere convenuto (anche) in via esclusiva dal destinatario della cartella. Non c'è dubbio alcuno, pertanto, che lo stesso è dotato di legittimazione passiva. Inoltre, sotto altro profilo, ove lo stesso intenda chiamare in causa l'ente impositore deve farlo costituendosi nel rispetto delle previsioni di legge, e quindi entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, e solo dopo essere stato all'uopo autorizzato dal giudice. Consegue a ciò che, ammesso e non concesso che vi sia in atti prova della chiamata in causa dell'Ente impositore da parte dell'Agenzia delle Entrate IO, tale chiamata sarebbe comunque inammissibile sia perché la predetta Agenzia si è costituita oltre il termine di legge sia perché la stessa non ha richiesto né tanto meno ottenuto la prescritta autorizzazione del giudice. Passando a considerare il primo motivo di ricorso, lo stesso è fondato. E invero, non è stata fornita prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, con conseguente nullità della medesima che, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata. Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione, non implicanti l'avvenuto adempimento del non contestato debito tributario, in uno con il rilievo che non risulta versato il contributo unificato dovuto per l'instaurazione della controversia, ne giustificano la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata e compensa tra le parti le spese di lite. Palermo, 9 dicembre 2025 Il Presidente est. Giuliano Castiglia
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore DEMONTIS SERGIO, Giudice IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4126/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 CF_Ricorrente_2Difeso da Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - IO - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064769150000 TARES
Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 31.3.2023 all'Agenzia delle Entrate IO, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, notificatagli l'1.2.2023 e fondata su quattro prodromici avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palermo e relativi a Tares 2013 e Tari dal 2014 al 2016, dell'importo complessivo di € 10.180,88, inclusi interessi, sanzioni e altri accessori. Nel chiedere l'annullamento della cartella impugnata, la parte ricorrente eccepiva la nullità della medesima per omessa notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e per vizio nel calcolo degli oneri accessori, operato considerando anche le somme dovute a titolo di sanzione. Costituitasi il 13.12.2023, l'Agenzia convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestata validità della cartella impugnata per ommessa notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, osservando l'attinenza della questione esclusivamente al rapporto tra la parte ricorrente e l'ente impositore. In ogni caso, al riguardo dichiarava di chiamare in causa, ai sensi degli artt. 39 del d.lgs. 112/1999 e 14, comma 4, del d.lgs. 546/1992, il Comune di Palermo onde “essere garantita per tutto, per avventura, fosse tenuta a corrispondere in favore del ricorrente stesso per le causali dedotte in questo giudizio”. Relativamente al secondo motivo di ricorso, poi, obiettava a quanto dedotto da parte ricorrente osservando che il calcolo degli oneri di riscossione era stato compiuto nel pieno rispetto delle previsioni di legge al riguardo. Concludeva, quindi, chiedendo, “in via preliminare”, di “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'AdER” e, “nel merito”, di “ritenere e dichiarare la legittimità del procedimento di riscossione e, quindi, la validità della cartella di pagamento” impugnata. Quindi, “in via subordinata”, per l'ipotesi di accoglimento delle “istanze di parte ricorrente”, chiedeva di “condannare l'Ente impositore […] a rimborsare all'AdER le somme di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio”. Con memoria depositata il 20.11.2025, parte ricorrente rilevava la tardività della costituzione in giudizio della convenuta Agenzia delle Entrate, con conseguente impossibilità per la stessa di chiamare in causa un terzo, e insisteva in quanto già dedotto e richiesto con il ricorso introduttivo. All'udienza pubblica del 9.12.2025, fissata per la trattazione, le parti costituite hanno insistito in quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti, dopo di che la causa è stata posta in decisione. Motivi della decisione Va in primo luogo esaminata l'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia delle Entrate IO secondo cui la stessa sarebbe priva di legittimazione passiva con riferimento all'eccepita nullità dell'impugnata cartella di pagamento per omessa notificazione dei prodromici avvisi di accertamento. L'assunto dell'Agenzia resistente si fonda sul rilievo secondo cui la questione sollevata dal ricorrente, relative alla mancata notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'impugnata cartella, attiene al rapporto tributario tra lo stesso Ricorrente e l'Ente impositore, al quale l'agente della riscossione è estraneo Al riguardo, premesso che al caso di specie non è applicabile, ratione temporis, la previsione dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. 546/1992, se l'assunto fosse fondato, andrebbe inevitabilmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo in esame, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO. L'assunto, però, tenuto conto che il ricorrente ha specificamente eccepito la nullità della cartella impugnata e ha chiesto l'annullamento della medesima, è infondato. Infatti – nel contesto antecedente all'introduzione nel sistema della previsione di cui al menzionato comma 6 bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992, ossia per tutti i giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 5.1.2024 –, è assolutamente pacifico e condivisibile il principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. V, 28 aprile 2017, n. 10528). Dunque, nei casi come quello in esame, l'agente della riscossione può potenzialmente essere convenuto (anche) in via esclusiva dal destinatario della cartella. Non c'è dubbio alcuno, pertanto, che lo stesso è dotato di legittimazione passiva. Inoltre, sotto altro profilo, ove lo stesso intenda chiamare in causa l'ente impositore deve farlo costituendosi nel rispetto delle previsioni di legge, e quindi entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, e solo dopo essere stato all'uopo autorizzato dal giudice. Consegue a ciò che, ammesso e non concesso che vi sia in atti prova della chiamata in causa dell'Ente impositore da parte dell'Agenzia delle Entrate IO, tale chiamata sarebbe comunque inammissibile sia perché la predetta Agenzia si è costituita oltre il termine di legge sia perché la stessa non ha richiesto né tanto meno ottenuto la prescritta autorizzazione del giudice. Passando a considerare il primo motivo di ricorso, lo stesso è fondato. E invero, non è stata fornita prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, con conseguente nullità della medesima che, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata. Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione, non implicanti l'avvenuto adempimento del non contestato debito tributario, in uno con il rilievo che non risulta versato il contributo unificato dovuto per l'instaurazione della controversia, ne giustificano la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata e compensa tra le parti le spese di lite. Palermo, 9 dicembre 2025 Il Presidente est. Giuliano Castiglia