TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/09/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2047/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
APERTO ORE 13:00
Il giorno 16/09/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Giuseppe Montana in sostituzione dell'avv. Luigi Troia il quale discute la causa insistendo preliminarmente nelle richieste istruttorie formulate e non ammesse, in subordine riportandosi ai propri atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 2047 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luigi Troja in virtù di procura in calce, ex art 83 c.p.c, all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Porto Empedocle nella via Roma n 42,
attrice/ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., corrente in nella via Donato Bramante n 42 CP_1 convenuto/resistente (contumace)
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , Parte_1 premetteva di aver originariamente proposto, avanti l'intestato Tribunale, ricorso ex artt.669 bis e 700 c.p.c., esponeva che l'alloggio popolare alla stessa assegnato in virtù di contratto di locazione del 14.04.2010 con lo
I.A.C.P. della Provincia di era afflitto da gravissimi vizi e difetti CP_1
[infiltrazioni, muffe, condense, crollo parziale del soffitto] che lo rendevano invivibile e insalubre;
Tanto veniva accertato e comprovato da consulenza tecnica disposta in quel giudizio;
L'indicato giudizio RG 2934/2019, si concludeva con ordinanza di accoglimento del ricorso, per la fondatezza della domanda, sul presupposto dell'esistenza del fumus boni iuris, rappresentato dal rapporto contrattuale deducibile dalla locazione abitativa e del periculum in mora. Quest'ultimo veniva ravvisato nel pericolo di grave pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto alla salute e all'incolumità degli occupanti.
Il Giudice di prime cure valutava, altresì, a supporto dell'accoglimento del ricorso, l'esito della CTU accertativa delle infiltrazioni, individuate nella
“mancanza di porzioni strutturali dell'intradosso del solaio” interno all'appartamento della ricorrente e nel “diffuso critico stato d'uso e manutenzione” del manto bituminoso costituito da larghe strisce di manufatto posto a copertura del terrazzo sovrastante;
manto bituminoso privo di copertura aggiunta…da ritenersi inadatto alla sua funzione di protezione dell'appartamento sottostante da qualsiasi, anche minima infiltrazione ed umidità”, ciò induceva il giudice a ordinare la convenuta di eseguire i lavori indicati nella CTU.
Si doleva che l'TE convenuto non avesse provveduto, con azioni concrete, ad eliminare le cause ostative all'abitabilità dell'appartamento tanto che era stata costretta a sgomberare l'alloggio in questione.
Chiedeva, dunque, che l'adito Tribunale, ritenuta la responsabilità dell'TE convenuto ex art. 2049, 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043
c.c. pronunciasse sentenza di condanna al risarcimento dei danni
3 patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal rimborso dei canoni di locazione previsti in contratto, a far data dal mese di Novembre 2019, quantificati in € 1040,00; al risarcimento danni per mancato godimento del canone agevolato in materia di edilizia residenziale pubblica, quantificato in € 5000,00; al risarcimento danni per il deterioramento dei beni mobili rimasti all'interno dell'alloggio quantificato in € 5000,00; oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali correlati ad una compromissione del diritto alla salute e del diritto all'abitazione quantificati in € 5000,00.
Con vittoria di spese e compensi di causa e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Fatta esperire la procedura di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita con espletamento di prova per testi richiesta da parte attrice, precisate le conclusioni all'udienza del
28.05.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 13.05.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termini per deposito di note conclusive.
In quell'udienza si provvedeva a mutare il rito trattandosi di rapporti locatizi e dunque rinviata all'odierna udienza per la discussione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dello Controparte_2
che non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della
[...] notifica dell'atto di citazione effettuata a mezzo presso il CP_3
Tribunale di Agrigento in data 5.07.2021 facendone consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti.
Ciò posto si osserva che la domanda risarcitoria può essere parzialmente accolta.
Ed in effetti, per quanto riguarda la domanda di ripetizione dei canoni di locazione indebitamente versati, era onere dell'assegnatario – attore in ripetizione – allegare e provare, in primo luogo, il canone da corrispondere per l'intero alloggio e l'entità delle somme versate, onde consentire la quantificazione dell'eventuale indebito. Tale onere di allegazione, prima ancora che probatorio, non è stato in alcun modo assolto, atteso che in alcuno degli atti e dei documenti di parte attrice vi è menzione della
4 misura del canone corrisposto, difettando, pertanto, l'elemento su cui commisurare la pretesa restitutoria azionata.
Non risultano, poi provati i danni patrimoniali relativi al presunto danneggiamento dei mobili localizzati negli ambienti interessati dalle infiltrazioni.
La documentazione fotografica allegata da parte attrice non si è dimostrata idonea a rappresentare i danni del mobilio che, al contrario, appare integro.
Al contempo va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno, nella forma del danno emergente, per impossibilità di fruire del canone agevolato in materia di edilizia residenziale pubblica.
Sul punto nessuna prova è stata fornita da parte attrice di aver sopportato un esborso maggiore rispetto al canone dovuto allo IACP, anzi, contrariamente alle prospettazioni di parte attrice i testi ( figlia e genero) riferivano che l'attrice, a far data dal mese di Novembre 2019 si trasferiva a casa delle figlie che la ospitavano a periodi alterni.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la domanda proposta in giudizio va qualificata ai sensi degli artt 2043-2059 c,c, così come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle ormai celebri pronunce del 2008. Nell'ambito delle stesse ha, infatti affermato che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 Cass. SSUU n. 26972/2008.
Ha altresì precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e cioè secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la
5 legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attribuiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario, delle prime non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudica (Cass n.
26972/2008).
Peraltro proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della persona quali il diritto alla salute, alla libertà personale ed alla vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass n.
22190/2009).
Dunque, avendo l'attrice allegato il danno alla salute, diritto costituzionalmente garantito subito per effetto della condotta omissiva della convenuta, esso risulta ammissibile, tuttavia occorre verificare se sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana ovvero il danno, il fatto illecito, l'elemento soggettivo ed il nesso di causalità.
Ebbene, il fatto, ovvero l'omesso intervento dell'TE (IACP) , sia prima della instaurazione del giudizio, sia successivamente risulta documentalmente provato.
Tale omesso intervento protrattosi per un lungo lasso di tempo, nonostante la notifica dell'atto di precetto per obblighi di fare e ripetuti solleciti, permettono altresì di ritenere esistente il requisito dell'elemento soggettivo della colpa in capo all' I.A.C.P.
Tuttavia, giova osservare che la certificazione medica versata in atti ( test dott. ) non appare sufficiente a comprovare che lo stato Persona_1
6 ambientale in cui versava l'appartamento abbia determinato l'insorgenza della patologia descritta nel referto (“deficit ostruttivo di lieve entità….”) ovvero il suo aggravamento.
Va dunque esclusa la risarcibilità del danno alla salute correlato alla patologia lamentata, non essendovi prova del nesso causale tra la stessa e le condizioni ambientali insalubri.
Nondimeno, merita apprezzamento la circostanza che l'attrice, essendo stata costretta a vivere in un ambiente insalubre (come descritto nella relazione del CTU ) abbia subito e risentito di negative conseguenze sul suo fisico e sulla sua condizione esistenziale (legata a situazioni giuridiche soggettive di spessore costituzionalmente garantito quale è il diritto alla salute).
Non vi è dubbio, invero, che una condizione di limitata utilizzabilità dell'abitazione può interferire sul normale svolgimento della vita domestica-familiare.
L'abitazione rappresenta, infatti, il centro presso il quale si svolgono le attività realizzatrici della persona ed è, per l'individuo, un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo
(Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 404), che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato (Corte Cost. 28 luglio 1983, n. 252; Corte Cost. 25 febbraio 1988, n. 217). Non può sottacersi la giurisprudenza costituzionale secondo cui il "diritto all'abitazione" rientra "fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico" ed è da ricomprendere "fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della
Costituzione". (Corte cost., 14.12.2001, n. 410; Corte cost., 21.11.2000, n.
520; Corte cost., 25.7.1996, n. 309).
E' di tutta evidenza che la presenza grave di infiltrazioni, muffe, condense, hanno reso l'alloggio inagibile, insalubre e invivibile, tale da compromettere la salute dell' attrice.
Per le esposte motivazioni va riconosciuto il risarcimento del danno in via equitativa quantificato in € 5000,00 a ristoro del compromesso stato di salute, consistito in disagi, prolungato sconvolgimento delle normali
7 abitudini di vita che dovrebbero essere garantite nell'habitat domestico, quale spazio fondamentale di protezione e tutela della persona, fino al soddisfo, somma già rivalutata e comprensiva di interessi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo..
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per metà, ponendo il restante mezzo a carico CP_ dell convenuto e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
55/2014 in favore dell'Erario essendo l'attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2047/2021, in parziale accoglimento della domanda formulata da . Parte_1
Condanna l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
5000,00 già comprensiva di rivalutazione, con applicazione dei soli interessi legali dalla pronuncia all'effettivo soddisfo;
Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento della metà delle spese di lite, in favore dell'erario che liquida nella complessiva somma di € 1600,00.
Cosi deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
8
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
9
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
APERTO ORE 13:00
Il giorno 16/09/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Giuseppe Montana in sostituzione dell'avv. Luigi Troia il quale discute la causa insistendo preliminarmente nelle richieste istruttorie formulate e non ammesse, in subordine riportandosi ai propri atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 2047 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luigi Troja in virtù di procura in calce, ex art 83 c.p.c, all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Porto Empedocle nella via Roma n 42,
attrice/ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., corrente in nella via Donato Bramante n 42 CP_1 convenuto/resistente (contumace)
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , Parte_1 premetteva di aver originariamente proposto, avanti l'intestato Tribunale, ricorso ex artt.669 bis e 700 c.p.c., esponeva che l'alloggio popolare alla stessa assegnato in virtù di contratto di locazione del 14.04.2010 con lo
I.A.C.P. della Provincia di era afflitto da gravissimi vizi e difetti CP_1
[infiltrazioni, muffe, condense, crollo parziale del soffitto] che lo rendevano invivibile e insalubre;
Tanto veniva accertato e comprovato da consulenza tecnica disposta in quel giudizio;
L'indicato giudizio RG 2934/2019, si concludeva con ordinanza di accoglimento del ricorso, per la fondatezza della domanda, sul presupposto dell'esistenza del fumus boni iuris, rappresentato dal rapporto contrattuale deducibile dalla locazione abitativa e del periculum in mora. Quest'ultimo veniva ravvisato nel pericolo di grave pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto alla salute e all'incolumità degli occupanti.
Il Giudice di prime cure valutava, altresì, a supporto dell'accoglimento del ricorso, l'esito della CTU accertativa delle infiltrazioni, individuate nella
“mancanza di porzioni strutturali dell'intradosso del solaio” interno all'appartamento della ricorrente e nel “diffuso critico stato d'uso e manutenzione” del manto bituminoso costituito da larghe strisce di manufatto posto a copertura del terrazzo sovrastante;
manto bituminoso privo di copertura aggiunta…da ritenersi inadatto alla sua funzione di protezione dell'appartamento sottostante da qualsiasi, anche minima infiltrazione ed umidità”, ciò induceva il giudice a ordinare la convenuta di eseguire i lavori indicati nella CTU.
Si doleva che l'TE convenuto non avesse provveduto, con azioni concrete, ad eliminare le cause ostative all'abitabilità dell'appartamento tanto che era stata costretta a sgomberare l'alloggio in questione.
Chiedeva, dunque, che l'adito Tribunale, ritenuta la responsabilità dell'TE convenuto ex art. 2049, 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043
c.c. pronunciasse sentenza di condanna al risarcimento dei danni
3 patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal rimborso dei canoni di locazione previsti in contratto, a far data dal mese di Novembre 2019, quantificati in € 1040,00; al risarcimento danni per mancato godimento del canone agevolato in materia di edilizia residenziale pubblica, quantificato in € 5000,00; al risarcimento danni per il deterioramento dei beni mobili rimasti all'interno dell'alloggio quantificato in € 5000,00; oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali correlati ad una compromissione del diritto alla salute e del diritto all'abitazione quantificati in € 5000,00.
Con vittoria di spese e compensi di causa e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Fatta esperire la procedura di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita con espletamento di prova per testi richiesta da parte attrice, precisate le conclusioni all'udienza del
28.05.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 13.05.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termini per deposito di note conclusive.
In quell'udienza si provvedeva a mutare il rito trattandosi di rapporti locatizi e dunque rinviata all'odierna udienza per la discussione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dello Controparte_2
che non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della
[...] notifica dell'atto di citazione effettuata a mezzo presso il CP_3
Tribunale di Agrigento in data 5.07.2021 facendone consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti.
Ciò posto si osserva che la domanda risarcitoria può essere parzialmente accolta.
Ed in effetti, per quanto riguarda la domanda di ripetizione dei canoni di locazione indebitamente versati, era onere dell'assegnatario – attore in ripetizione – allegare e provare, in primo luogo, il canone da corrispondere per l'intero alloggio e l'entità delle somme versate, onde consentire la quantificazione dell'eventuale indebito. Tale onere di allegazione, prima ancora che probatorio, non è stato in alcun modo assolto, atteso che in alcuno degli atti e dei documenti di parte attrice vi è menzione della
4 misura del canone corrisposto, difettando, pertanto, l'elemento su cui commisurare la pretesa restitutoria azionata.
Non risultano, poi provati i danni patrimoniali relativi al presunto danneggiamento dei mobili localizzati negli ambienti interessati dalle infiltrazioni.
La documentazione fotografica allegata da parte attrice non si è dimostrata idonea a rappresentare i danni del mobilio che, al contrario, appare integro.
Al contempo va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno, nella forma del danno emergente, per impossibilità di fruire del canone agevolato in materia di edilizia residenziale pubblica.
Sul punto nessuna prova è stata fornita da parte attrice di aver sopportato un esborso maggiore rispetto al canone dovuto allo IACP, anzi, contrariamente alle prospettazioni di parte attrice i testi ( figlia e genero) riferivano che l'attrice, a far data dal mese di Novembre 2019 si trasferiva a casa delle figlie che la ospitavano a periodi alterni.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la domanda proposta in giudizio va qualificata ai sensi degli artt 2043-2059 c,c, così come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle ormai celebri pronunce del 2008. Nell'ambito delle stesse ha, infatti affermato che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 Cass. SSUU n. 26972/2008.
Ha altresì precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e cioè secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la
5 legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attribuiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario, delle prime non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudica (Cass n.
26972/2008).
Peraltro proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della persona quali il diritto alla salute, alla libertà personale ed alla vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass n.
22190/2009).
Dunque, avendo l'attrice allegato il danno alla salute, diritto costituzionalmente garantito subito per effetto della condotta omissiva della convenuta, esso risulta ammissibile, tuttavia occorre verificare se sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana ovvero il danno, il fatto illecito, l'elemento soggettivo ed il nesso di causalità.
Ebbene, il fatto, ovvero l'omesso intervento dell'TE (IACP) , sia prima della instaurazione del giudizio, sia successivamente risulta documentalmente provato.
Tale omesso intervento protrattosi per un lungo lasso di tempo, nonostante la notifica dell'atto di precetto per obblighi di fare e ripetuti solleciti, permettono altresì di ritenere esistente il requisito dell'elemento soggettivo della colpa in capo all' I.A.C.P.
Tuttavia, giova osservare che la certificazione medica versata in atti ( test dott. ) non appare sufficiente a comprovare che lo stato Persona_1
6 ambientale in cui versava l'appartamento abbia determinato l'insorgenza della patologia descritta nel referto (“deficit ostruttivo di lieve entità….”) ovvero il suo aggravamento.
Va dunque esclusa la risarcibilità del danno alla salute correlato alla patologia lamentata, non essendovi prova del nesso causale tra la stessa e le condizioni ambientali insalubri.
Nondimeno, merita apprezzamento la circostanza che l'attrice, essendo stata costretta a vivere in un ambiente insalubre (come descritto nella relazione del CTU ) abbia subito e risentito di negative conseguenze sul suo fisico e sulla sua condizione esistenziale (legata a situazioni giuridiche soggettive di spessore costituzionalmente garantito quale è il diritto alla salute).
Non vi è dubbio, invero, che una condizione di limitata utilizzabilità dell'abitazione può interferire sul normale svolgimento della vita domestica-familiare.
L'abitazione rappresenta, infatti, il centro presso il quale si svolgono le attività realizzatrici della persona ed è, per l'individuo, un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo
(Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 404), che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato (Corte Cost. 28 luglio 1983, n. 252; Corte Cost. 25 febbraio 1988, n. 217). Non può sottacersi la giurisprudenza costituzionale secondo cui il "diritto all'abitazione" rientra "fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico" ed è da ricomprendere "fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della
Costituzione". (Corte cost., 14.12.2001, n. 410; Corte cost., 21.11.2000, n.
520; Corte cost., 25.7.1996, n. 309).
E' di tutta evidenza che la presenza grave di infiltrazioni, muffe, condense, hanno reso l'alloggio inagibile, insalubre e invivibile, tale da compromettere la salute dell' attrice.
Per le esposte motivazioni va riconosciuto il risarcimento del danno in via equitativa quantificato in € 5000,00 a ristoro del compromesso stato di salute, consistito in disagi, prolungato sconvolgimento delle normali
7 abitudini di vita che dovrebbero essere garantite nell'habitat domestico, quale spazio fondamentale di protezione e tutela della persona, fino al soddisfo, somma già rivalutata e comprensiva di interessi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo..
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per metà, ponendo il restante mezzo a carico CP_ dell convenuto e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
55/2014 in favore dell'Erario essendo l'attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2047/2021, in parziale accoglimento della domanda formulata da . Parte_1
Condanna l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
5000,00 già comprensiva di rivalutazione, con applicazione dei soli interessi legali dalla pronuncia all'effettivo soddisfo;
Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento della metà delle spese di lite, in favore dell'erario che liquida nella complessiva somma di € 1600,00.
Cosi deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
8
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
9