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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
97/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONINO MUSCARÀ il quale dà atto che l'immobile è stato rilasciato il 1° marzo 2025 dopo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Chiede pertanto di precisare le conclusioni e di discutere oralmente la causa.
IL GIUDICE preso atto di quanto sopra, invita il difensore a precisare le conclusioni.
L'avv. MUSCARÀ chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi in virtù della soccombenza virtuale.
IL GIUDICE dispone procedersi con la discussione orale della causa
La parte oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 97/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonino C.F._1
Muscarà presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) C.F._2
RESISTENTE avente per OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 28 gennaio 2025 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso di essere proprietario di un Controparte_1 immobile sito nel Comune di Capo d'Orlando (ME), Via Tripoli n. 112, posto al piano terra, identificato al catasto al foglio di mappa 21, part. 371 sub. 26, ne chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile occupato senza alcun valido titolo.
Fissata l'udienza di comparizione, all'odierna udienza parte attrice ha dichiarato che l'immobile è stato rilasciato il 1° marzo 2025 e ha chiesto che la causa fosse decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale. 2. – In premessa deve dichiararsi la contumacia di che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere per il sopravvenuto rilascio dell'immobile in data 1° marzo 2025.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e di causalità.
Devono dunque essere poste a carico di Controparte_1
Infatti, va qualificata come azione non di restituzione, ma di rivendicazione quella volta ad ottenere la condanna al rilascio di un immobile illegittimamente occupato,
“con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (Cass. Civ., S.U., n. 7305/2014). E, nella specie,
[...] ha pacificamente dimostrato il titolo di proprietà in forza del quale Parte_1 richiedeva il rilascio, i.e. il contratto di acquisto dell'8 giugno 1993, lasciando presumere il possesso ultraventennale del bene alla data del deposito del ricorso.
Esse vanno liquidate in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm.
ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Non essendo state documentate, non possono essere riconosciute le spese per il prodromico procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 97/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citato, Controparte_1 non si è costituito;
2) dichiara cessata la materia del contendere stante il sopravvenuto rilascio dell'immobile in data 1° marzo 2025; 3) condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 3.063,90 (di cui € 2.906,00 per compensi Parte_1
e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
97/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONINO MUSCARÀ il quale dà atto che l'immobile è stato rilasciato il 1° marzo 2025 dopo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Chiede pertanto di precisare le conclusioni e di discutere oralmente la causa.
IL GIUDICE preso atto di quanto sopra, invita il difensore a precisare le conclusioni.
L'avv. MUSCARÀ chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi in virtù della soccombenza virtuale.
IL GIUDICE dispone procedersi con la discussione orale della causa
La parte oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 97/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonino C.F._1
Muscarà presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) C.F._2
RESISTENTE avente per OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 28 gennaio 2025 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso di essere proprietario di un Controparte_1 immobile sito nel Comune di Capo d'Orlando (ME), Via Tripoli n. 112, posto al piano terra, identificato al catasto al foglio di mappa 21, part. 371 sub. 26, ne chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile occupato senza alcun valido titolo.
Fissata l'udienza di comparizione, all'odierna udienza parte attrice ha dichiarato che l'immobile è stato rilasciato il 1° marzo 2025 e ha chiesto che la causa fosse decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale. 2. – In premessa deve dichiararsi la contumacia di che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere per il sopravvenuto rilascio dell'immobile in data 1° marzo 2025.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e di causalità.
Devono dunque essere poste a carico di Controparte_1
Infatti, va qualificata come azione non di restituzione, ma di rivendicazione quella volta ad ottenere la condanna al rilascio di un immobile illegittimamente occupato,
“con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (Cass. Civ., S.U., n. 7305/2014). E, nella specie,
[...] ha pacificamente dimostrato il titolo di proprietà in forza del quale Parte_1 richiedeva il rilascio, i.e. il contratto di acquisto dell'8 giugno 1993, lasciando presumere il possesso ultraventennale del bene alla data del deposito del ricorso.
Esse vanno liquidate in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm.
ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Non essendo state documentate, non possono essere riconosciute le spese per il prodromico procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 97/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citato, Controparte_1 non si è costituito;
2) dichiara cessata la materia del contendere stante il sopravvenuto rilascio dell'immobile in data 1° marzo 2025; 3) condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 3.063,90 (di cui € 2.906,00 per compensi Parte_1
e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi