Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3362/2021 all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , difesi e rappresentati, anche
[...] C.F._2
disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Luigi Della Monica
( ) e Giuseppe La Venuta ( , C.F._3 C.F._4
giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in
Napoli Via Toledo 139 Napoli.
APPELLANTI
E alla via Toledo n. 373 (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratrice in carica elettivamente Controparte_2
domiciliata in Napoli alla via S. Arcangelo a Baiano n. 19 presso lo studio dell'avv. Francesco Manzo ( ), che lo rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
APPELLATO Pag. 1 a 11
Per gli appellanti: riformare integralmente la sentenza emessa
n.1894/2021 dal Tribunale di Napoli in data 26.02.2021; Condannare il resistente appellato alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: 1) in linea del tutto preliminare perché l'On. Collegio voglia dichiarare improcedibile e impossibile il presente appello per violazione degli artt. 342 e 348/bis c.p.c., vigenti ratione temporis; 2) nel merito, perché l'On. Collegio voglia rigettare l'appello in quanto improcedibile ed inammissibile per intervenuta decadenza degli odierni appellanti alla presentazione della impugnativa di delibera, per non avere gli stessi né iniziato il processo, né inviato la comunicazione di inizio della mediazione obbligatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla partecipazione all'assemblea; 3) nella non creduta ipotesi di non accettazione della declaratoria preliminare di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello, perché lo stesso sia rigettato anche nel merito, con piena conferma della sentenza di primo grado n°1894/2021 del Tribunale di
Napoli; 4) perché parte appellante sia condannata al pagamento delle spese processuali, in favore del appellato e con attribuzione CP_1
al procuratore antistatario;
5) perché gli appellanti siano condannati al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. e da liquidarsi a favore del;
6) Controparte_3
perché parte appellante sia condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, in base all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002; 7) perché venga accolta ogni altra richiesta formulata in comparsa di costituzione e nella presente conclusionale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione, notificato il 21.09.17, e Parte_1
, proprietari di unità abitative site nell'edificio Parte_2
Pag. 2 a 11 condominiale in Napoli alla Via Toledo n. 373, convennero in giudizio il
Condominio di detto edificio, chiedendo la declaratoria di nullità delle delibere adottate dall'assemblea condominiale, cui essi avevano partecipato, tenutasi in data 06.06.2017 in seconda convocazione, con il loro voto dissenziente.
1.1. Premisero che detta assemblea aveva ad oggetto il seguente ordine del giorno:
1) Ratifica della cessazione della carica Amministratore, per revoca giudiziale a seguito ricorso condomino 2) Ratifica nomina nuovo Pt_3
amministratore e relativo compenso. Nomina già avvenuta con verbale del
9 maggio 2017. Ristrutturazione portone dello stabile. Approvazione preventivi. Delibere consequenziali;
4) Azione nei confronti dei condòmini che sostano con auto e moto nel cortile dello stabile, nonostante diffida del comune e dei vigili del fuoco delibere consequenziali;
5) Azione dei condomini morosi. Delibere consequenziali;
Dedussero che essi avevano lamentato i seguenti vizi: a) mancanza nel verbale assembleare del conteggio dei millesimi e delle unità abitative, costituenti il fabbricato, con conseguente ostacolo alla verifica della formazione delle maggioranze di legge;
b) mancata nomina del presidente, del segretario ed omessa verifica del regolare invio degli avvisi di convocazione;
c) inversione della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno operata anteponendo la discussione del 4° punto.
1.1. Costituitosi, il , eccepì, in via Controparte_4
preliminare, la decadenza degli attori dal diritto di impugnazione delle delibere, essendo decorso il termine di trenta giorni per l'impugnazione, decorrente, per gli appellanti che erano stati presenti all'assemblea, dalla data di adozione delle delibere e scadente il 07.07.2017, mentre l'amministratore aveva ricevuto la comunicazione dell'introduzione del procedimento di mediazione, ex D.lvo 28/2010, da parte degli attori, Pag. 3 a 11 presso l'organismo , solo in data 24.07.2017 e, nel merito, CP_5
ne chiese il rigetto per infondatezza.
1.2. Il Tribunale rigettò la domanda proposta da e Parte_1
, contro il alla Via Toledo Parte_2 Controparte_1
n. 373, e li condannò al pagamento delle spese processuali, oltre alla sanzione ex art. 96 IV co c.pc.
Ai fini che rilevano, il Tribunale, dopo avere premesso che il procedimento di mediazione era obbligatorio solo per le delibere annullabili, ritenne che, tra quelle poste all'ordine del giorno dell'assemblea del 06.06.2017, in relazione all'oggetto, quella di cui al punto nr. 4 era l'unica soggetta al regime della nullità, mentre tutte le altre erano soggette al regime dell'annullabilità, per cui, per le delibere in questione, di cui ai punti nr.1, 2, 3 e 5, il termine di impugnazione era soggetto al termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Termine che, ex art. 5 co.6 D.lgs, 28/2010, ratione temporis vigente, era interrotto, per una sola volta, dalla comunicazione dell'istaurazione della procedura di mediazione alla controparte. Rilevò il tribunale che, nel caso in esame, il termine di decadenza decorreva dal
06.06.2017 e che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione, che avrebbe dovuto pervenire al condominio entro il
06.07.2017, era, invece, pervenuta all'amministratore del Condominio, a mezzo PEC, solo in data 24.07.2017, quando ormai la decadenza era già maturata.
Quanto alla delibera di cui al punto nr. 4, ritenne il tribunale che l'eccepita nullità fosse insussistente, poichè adottata con le corrette maggioranze, in quanto le doglianze sulla regolarità della delega, conferita dai Parte_4
al condomino , e della subdelega, da questi conferita al
[...] _1
allontanandosi dall'assemblea, erano infondate. Parte_5
Aggiunse che, peraltro, la delibera di cui al punto n. 4 era stata adottata in Pag. 4 a 11 ossequio al verbale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, con cui si diffidava l'amministratore ed i proprietari degli immobili, facenti parte del di via Toledo nr. 373, a sgomberare ad horas il cortile del CP_1
fabbricato.
§.
2. La sentenza n. 1894/2021 del 26.02.2021 è stata impugnata da
[...]
e . Parte_1 Parte_2
2.1. Gli appellanti lamentano: a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto resa ultra petitum– sul vizio della procedura di mediazione. b) nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 6
Dlgs. 28\2010; c) nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. art
1137c.c.; d) nullità cella sentenza per falsa applicazione dell'art. 1120c.c..
2.2. Sostengono, con i primi due motivi, di avere ottemperato al disposto normativo di attivazione della procedura di mediazione e che l'errore procedurale dell'organismo di mediazione della tardiva comunicazione alla controparte, non poteva essere loro addebitata. Affermano che il tribunale, avendo ritenuto che la condizione di procedibiltà non era stata validamente assolta, avrebbe dovuto autorizzare le parti alla rinnovazione della procedura di mediazione.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti sostengono che la nullità, da essi invocata, della delibera di cui al punto nr.4, discendeva dalla nullità della sub delega, conferita dal condomino al condomino _1
, allorquando il primo, allontanandosi dall'assemblea, aveva Pt_5
delegato verbalmente il secondo, sia per sé stesso che per i propri deleganti condomini Padri Pii Operai, in dispregio al disposto dell'art. 67 disp. att. c.c., ratione temporis vigente, che prevede che la delega in assemblea debba rivestire la forma scritta ad substantiam.
2.4. Infine con il quarto motivo, in merito al punto nr. 4 dell'ordine del giorno, lamentano un errore di percezione del primo giudice, che aveva ritenuto che il cortile del fabbricato fosse destinato all'aereazione delle Pag. 5 a 11 unità immobiliari, laddove esso, da tempo immemorabile, era coperto da lastre di vetro.
Gli appellanti concludono chiedendo: “riformare integralmente la sentenza”.
2.5. Si è costituito il che ha chiesto, in via preliminare, la CP_1
declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità dell'appello, per violazione degli artt. 342 e 348/bis c.p.c.. Nel merito il rigetto dello stesso, perché infondato in fatto e diritto, con condanna alle spese processuali, da attribuire al difensore antistatario, e con ogni altra conseguenza di legge.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 06.03.3025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex artt. 342,
348 bis e 348 ter c.p.c. in quanto del tutto generica nella sua formulazione nonché infondata, in quanto l'atto di appello proposto consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado, a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass.
Sez. Un. n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente, quindi, che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto
a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in Pag. 6 a 11 condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n.
7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 24262/2020).
3.2. Ciò premesso, quanto ai primi due motivi di doglianza, relativi alla decadenza dal potere di impugnare le deliberazioni annullabili, gli appellanti sostanzialmente si dolgono che il Tribunale abbia dichiarato la decadenza, malgrado essi avessero tempestivamente avviato la procedura di mediazione, facendo ricadere su di essi le conseguenze del ritardo con cui l'Organismo di Mediazione aveva comunicato l'avvio alla controparte.
La censura è priva di pregio.
Invero come ha condivisibilmente ritenuto il primo giudice, il mero avvio della procedura di mediazione non è sufficiente ad interrompere la decadenza dal potere di impugnare la delibera annullabile, ma è necessario che tale avvio sia altresì comunicato alla controparte. Ciò, come ha evidenziato il primo giudice, emerge con chiarezza dal dato letterale della norma e non v'è spazio per l'interpretazione. Peraltro, la necessità della comunicazione alla controparte -ai fini della interruzione della decadenza- dell'istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 5 co. 6 Dlgv
28/2010, ratione temporis vigente, è stata ribadita, in tema di equa riparazione, anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 2273/2019). Ne consegue che la decisione del primo giudice va sul punto confermata, costituendo un dato normativo ineluttabile che l'effetto interruttivo della Pag. 7 a 11 prescrizione e della decadenza è ricollegato, dalla norma in esame, alla comunicazione data alla controparte dell'avvio della procedura di mediazione.
Non ha poi alcun fondamento normativo la tesi, proposta dagli appellanti, che il giudice, riscontrato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, dovesse autorizzare la rinnovazione della procedura di mediazione, atteso che, in tale evenienza, la sanzione prevista dal Dlvo
28/2020 è quella della improcedibilità della domanda.
3.3. Quanto alla delibera adottata sul quarto capo all'ordine del giorno, intitolato “Azione nei confronti dei condomini che sostano con auto e moto nel cortile dello stabile nonostante diffide del e dei Vigili del Fuoco. CP_6
Delibere consequenziali”, gli attori sostengono che la stessa sia stata assunta con una maggioranza inferiore a quella prescritta in materia di innovazioni dall'art. 1136 co. 5 c.c., in virtù di un erroneo calcolo dei millesimi, operato in sede assembleare. Nel verbale di assemblea era infatti scritto che la delibera veniva approvata con 734,51 millesimi, mentre i millesimi a favore della stessa erano in realtà 599,78, essendosi erroneamente computati quelli di padre che, intervenuto Per_2
all'adunanza anche su delega dell'ente si era allontanato Parte_4
prima del voto, rilasciando una non consentita sub-delega in favore del condomino Parte_6
La tesi è priva di fondamento, in quanto, la delega rilasciata dal Rago al
è stata riportata per iscritto nel verbale dell'assemblea e, dunque, Pt_5
può dirsi che la delega rilasciata dal Rago avesse la forma scritta, essendo stata documentata nel verbale dell'assemblea condominiale.
L'art. 67 disp. att c.c., come modificato dalla legge 220/2012, prevede che
“Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”. La ratio della norma è quella di garantire trasparenza e certezza nella rappresentanza dei condomini. Pag. 8 a 11 Orbene occorre osservare, anzitutto, che la forma scritta per la delega è prescritta ai soli fini dell' “intervenire” nell'assemblea e, dunque, ciò porta ad escludere di per sé, in base al solo dato letterale della norma, che la forma scritta sia necessaria nel caso in cui la delega venga rilasciata dal condominio che sia “già intervenuto” all'assemblea e se ne allontani, indicando, all'assemblea stessa chi sia il suo delegato.
In ogni caso, la circostanza che il rilascio della delega, da parte del condomino che si allontani dall'assemblea, risulti documentato per iscritto nel verbale, soddisfa, ad avviso della Corte, il requisito formale prescritto dall'art. 67 disp. att. c.c.. Atteso che la noma non prevede particolari vincoli nella redazione scritta dell'atto e la circostanza che la delega sia verbalizzata in assemblea, essendo stata rilasciata dinanzi all'assemblea stessa, non pone dubbi sulla paternità della delega e sulla veridicità del suo contenuto. La doglianza veicolata con il terzo motivo di gravame è, pertanto, infondata.
Quanto all'eccepita inammissibilità di una subdelega, quale sarebbe quella rilasciata dal quale delegato dei condomini _1 Parte_4
in favore del , l'appellante non ha censurato adeguatamente la Pt_5
decisione del primo giudice, il quale ha, condivisibilmente, evidenziato che il divieto di subdelega (rispondente al brocardo delegatus delegari non potest) sussiste solo in ambito pubblicistico e che nessuna norma civilistica, se non l'autonomia privata, pone divieti alla subdelega. Gli appellanti, nulla hanno argomentato a confutazione di tale motivazione.
3.4. Infondata è, infine, anche la censura relativa all'erronea percezione del primo giudice circa la funzione dell'area cortilizia del fabbricato. La doglianza non coglie nel segno. Invero il primo giudice non ha affatto affermato che il cortile del fabbricato di via Toledo 373 avesse funzione di aereazione delle unità immobiliari, ma ha semplicemente premesso, nell'esaminare la doglianza sollevata dagli attori, che le aree cortilizie Pag. 9 a 11 hanno varie funzioni, alcune principali, tra cui quella di aereazione, ed altre secondarie, tra cui quella di consentire ai condomini il parcheggio e la sosta dei veicoli. Quindi il tribunale ha accertato che tale funzione accessoria del cortile e dell'androne del fabbricato di via Toledo nr. 373 era stata inibita con ordinanza della Polizia Municipale su verbale dei
VVFF, in ragione proprio della mancanza di aereazione dell'area cortilizia.
Dunque, ad onta di quanto affermato dagli appellanti, il tribunale ha accertato esattamente il contrario, e cioè che l'area cortilizia difettava di aereazione e che, proprio per questa ragione, unitamente alla mancanza di dotazioni antincendio e perché l'androne ed il cortile comunicavano direttamente con il vano scale e con l'ascensore, che i VVFF avevano redatto il verbale di inidoneità all'utilizzo come area di parcheggio e sosta veicoli delle aree in questione, trattandosi, all'evidenza, di esigenze di sicurezza dei condomini.
3.4. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 IV co c.p.c. degli appellanti, formulata dal . Ritiene la Corte che non possa CP_1
trovare accoglimento, non sussistendone i presupposti, non risultando provata la malafede degli appellanti.
§.
4. L'appello va, dunque, rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori medi, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1894/2021 del Tribunale di Napoli Parte_2
del 30.06.2021, così provvede: Pag. 10 a 11
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento, Controparte_7 Parte_2
in favore del delle spese di lite, Parte_7
che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore anticipatario.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 12.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 11 a 11