Ordinanza collegiale 18 luglio 2024
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Libori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno del 13 marzo 2020 (K10/-OMISSIS-) che ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 3 settembre 2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Il ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 3 settembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
L’amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con DM 13 marzo 2020, adottato previa comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, ha respinto la domanda, a causa della presunta incapienza reddituale dello straniero, nonché a causa della riscontrata sussistenza di elementi di controindicazione di carattere penale a carico dell’interessato (due condanne: una del Tribunale di Perugia risalente al 2001 per il reato di ricettazione, fatto commesso in data 14/11/1995; un'altra per la contravvenzione di porto d'armi abusivo, emessa dal Gip del Tribunale di Perugia in data 03/07/2003, fatto commesso in data 28/01/2002) e della moglie dello stesso (arresto in data 18/11/2000 per furto e false attestazioni rese al P.U.
Avverso detto provvedimento l’interessato insorge chiedendone l’annullamento con il presente strumento di gravame, affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e /o elusione di legge dell'art.2 e art. 3 dPR 18 aprile 1994 n. 362., in relazione agli artt. 2 e 3 della l.241/90, nonché violazione e/o elusione dell'art. 97 comma 2 della Costituzione;
II. Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.91. Violazione e /o elusione dell'art 3 legge n.241 del 1990. Violazione e/o elusione dell'art 97 comma 2 della Costituzione. eccesso di potere per carenza di motivazione;
III. Violazione ed errata applicazione dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n.91, in riferimento ai parametri reddituali necessari per il conseguimento della cittadinanza come disposto dall'art. 3 D.L. 382/1989, convertito in legge 25.01.1990 n.8 e dall'art. 2 comma 15 legge 28.12.1995 n. 549.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria difensiva, con cui, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, ha riferito della sopravvenuta concessione della cittadinanza alla moglie e alle figlie, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
L’amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti e una relazione difensiva, con cui respinto quanto ex adverso dedotto e allegato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 14649/2024 sono stati disposta incombenti istruttori, cui la p.a. ha dato esecuzione con il deposito di atti e una relazione difensiva.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
II. – Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento impugnato è stato adottato a causa di elementi di controindicazione di carattere penale, emersi sul conto del richiedente, sulla base dei quali è stato formulato un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione in ragione di “ un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda ”. In particolare, all’istante sono stati contestati due precedenti:
- in data 1.3.2001: sentenza di condanna del Tribunale di Perugia, irrevocabile in data 14.06.2002, per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.);
- in data 3.7.2003: sentenza di condanna del Tribunale di Perugia, esecutiva in data 7.11.2005, per il reato di porto d’armi (art. 4 l. 110/75).
Dal procedimento si evince altresì che nel corso dell’istruttoria è emerso anche un elemento pregiudizievole di carattere penale a carico della moglie, tratta in arresto in data 18.03.2000 per il reato di furto e false attestazioni (artt. 625 e 494 c.p.), nonché un’insufficienza reddituale del nucleo familiare.
Avendo il ricorrente rappresentato che la moglie ha conseguito la cittadinanza, con ordinanza collegiale n. 14649/2024 è stata disposta l’acquisizione di “ una documentata relazione di chiarimenti su fatti e deduzioni posti a fondamento del gravame, oltre che sui motivi ostativi posti a fondamento del diniego, con particolare riferimento alla possibile disparità di trattamento rispetto alla moglie che ha conseguito lo status civitatis, a fronte della medesima capacità reddituale e degli stessi elementi di controindicazione di carattere penale emersi sul conto del nucleo familiare ”.
Al riguardo, la p.a. ha escluso la ravvisabilità di una disparità di trattamento tra “ l’odierno ricorrente - la cui istanza è stata respinta - e il di lui coniuge - a cui è stata concessa la cittadinanza italiana - dal momento che dall’istruttoria esperita è emerso che per il primo è stato condannato con due sentenze emesse a distanza di un paio di anni, mentre per il coniuge … è stata sì arrestata il 18.03.2000 per furto e false attestazioni a P.U., ma il procedimento penale si è risolto con una sentenza di non doversi Procedere ”.
Orbene alla luce di quanto ricostruito, ritiene il Collegio che con quanto controdedotto l’amministrazione resistente sembra individuare in ultima analisi quale fondata causa ostativa al rilascio dello status al ricorrente le sole condanne da questi riportate, consentendo di superare gli ulteriori profili contestati (arresto della moglie e incapienza reddituale del nucleo familiare), non essendo gli stessi stati ritenuti preclusivi ai fini della concessione della cittadinanza al coniuge.
E con specifico riferimento ai precedenti del ricorrente, si rammenta che si tratta delle seguenti condanne del 2001 e del 2003 rispettivamente per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di porto d’armi (art. 4 l. 110/75).
Considerato che la domanda di cittadinanza è stata presentata in data 3 settembre 2015, emerge che le condotte contestate al ricorrente si collocano al di fuori del c.d. “periodo di osservazione”, essendo state poste in essere oltre dieci anni prima della proposizione della richiesta di concessione dello status civitatis .
Ciò nondimeno, l’amministrazione nella motivazione del provvedimento fa discendere la rilevanza di detti precedenti - per i quali l’interessato ha anche ottenuto la riabilitazione - in senso pregiudizievole ai fini della formulazione del giudizio prognostico di ottimale inserimento nella comunità nazionale del richiedente lo status , tra l’altro, dal tempus commissi delicti , assumendo erroneamente che il comportamento addebitato è stato posto in essere nel decennio antecedente la domanda, che rappresenta il c.d. “periodo di osservazione”, in quanto coincidente con il frangente temporale assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione (Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 635/2022).
Il provvedimento risulta pertanto fondato su un’erronea individuazione di un essenziale dato di fatto, concernente l’arco temporale in cui si sono verificati i fatti addebitati al richiedente, che, si ribadisce, nel caso di specie sono ultradecennali rispetto alla presentazione della domanda.
Il non corretto richiamo del c.d. “periodo di osservazione” getta un’ombra sulla puntualità della valutazione effettuata dalla p.a. sul conto dell’aspirante cittadino, pur nella consapevolezza che, al cospetto di condotte penalmente rilevanti, è consentito attribuire, in linea con la costante giurisprudenza, rilevanza anche a fatti vetusti da parte dell’autorità procedente, che tuttavia è onerata di chiarire la specifica valenza negativa degli stessi; in dette circostanze il diniego presuppone la formulazione di un giudizio globale della situazione dello straniero, in quanto rispetto a notizie di reato tanto risalenti, l’Amministrazione deve procedere alla ponderazione delle circostanze del caso concreto, con specifico riferimento alla gravità della vicenda penale e all’effettiva pericolosità del richiedente, le quali, anche se non vincolano la determinazione dell’amministrazione nell’ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano, ciò da cui discende un ineludibile onere di puntualità dei presupposti di fatto della determinazione assunta dell’autorità procedente.
Tanto premesso, il Collegio rileva pertanto che l’operato dell’Amministrazione è inficiato dall’erroneità dei presupposti di fatto con conseguente difetto della motivazione del provvedimento che, risultando non del tutto corretta, non consente di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali alla base della comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente accolto e, per l’effetto, annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.