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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 922/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 28.5.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. MERCATALI NICOLA
ATTORE
E
CF: rappresentato e difeso come in Controparte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. CAPPELLINI STEFANO, SCHIAVONE ANTONIO e
MENGHINI STEFANO
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti
Conclusioni: all'udienza del 28.5.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La causa ha ad oggetto la fase di merito del ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 7.3.2024 in seno all'esecuzione immobiliare RGE
153/2023 Corà. Questi i motivi di opposizione:
a) Nullità della clausola sugli interessi del mutuo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo e consequenziale assenza di mora al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
per l'effetto, non includibilità del credito azionato tra quelli in sofferenza oggetto di cessione in blocco in favore di CP_1
;
[...]
b) Indeterminabilità dell'oggetto della cessione in blocco in favore di;
CP_1
c) Carenza di prova in ordine alla classificazione di sofferenza.
d) Mancata produzione del contratto di cessione in blocco e assenza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
L'opposizione è infondata.
1. Sulla mancata produzione del contratto di cessione in blocco e assenza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese. Partendo dal motivo qui rubricato sub d), può osservarsi in diritto che, come noto, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019,
n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo
2 unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n.
5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Su un piano diverso opera invece la prova della titolarità, sotto il profilo sostanziale, del diritto che si assume ceduto. Al riguardo, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass. Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
3 Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova della stessa;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. È pertanto compito del Giudice valutare se, alla luce di tutti gli atti prodotti, vi sia prova: i) della cessione;
il) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
iii) se utile notizia del medesimo negozio sia stata data al debitore ceduto, in coerenza con i principi sopra descritti, e perciò anche con la notifica del precetto, poiché in questo senso, la pubblicazione in
Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto. (cfr. in parte motiva Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del
2021).
Nel caso di specie è contestata la mancanza di prova dell'intervenuta cessione che, a mente della giurisprudenza sopra citata, deve essere autonomamente documentata, nel caso in cui tale fatto non sia pacifico.
Tanto premesso in diritto, nel merito due sono le cessioni che hanno interessato il rapporto de quo:
-da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. a EV (avvenuta con provvedimento della Banca d'Italia del 26.1.2016 – EV Gestione
Crediti S.p.A., peraltro, è una società totalmente partecipata dalla stessa ) e, quindi, CP_2
-da EV a , con operazione di cartolarizzazione del CP_1
15.6.2017 realizzata ai sensi della legge n. 130/1999.
Il fatto che vi siano state le operazioni di cessione non è contestato da parte opponente, la quale, invece, pur lamentando la mancata produzione del contratto di cessione e della documentazione della avvenuta pubblicità dello stesso sul REI, contesta fondamentalmente che il credito per cui si procede fosse incluso tra quelli trasferiti. Se ciò è vero, dunque, non assume rilievo dirimente, ai fini del decidere, il fatto che il contratto sia o meno stato prodotto in atti, in quanto esso non è rilevante ex se, ma quale
4 prova privilegiata con cui dimostrare l'avvenuto avvicendamento nella titolarità sostanziale della posizione creditoria, prova che, non essendo vincolata ad oneri di forma ad substantiam actus o ad probationem tantum, resta libera;
del resto, la prova è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità liberamente fornibile anche in caso di contestazione stessa dell'esistenza del negozio di cessione (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), sicché, a maggior ragione, sarà libera la prova dell'inclusione del rapporto ceduto nella cessione la cui esistenza non è revocata in dubbio.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che sussistano elementi probatori idonei a ritenere che il credito azionato fosse ricompreso tra quelli che le parti hanno incluso nella cessione massiva. Al riguardo, ritiene questo giudicante che la produzione della certificazione notarile che attesta la specifica inclusione del rapporto de quo, peraltro non con mero codice alfanumerico, ma anche con indicazione nominativa del debitore, nel novero delle posizioni cedute analiticamente elencate quale allegato al contratto di cessione costituisce senz'altro una prova idonea ad attestare l'intervenuto trasferimento del credito (come anticipato, non è in atti il contratto integrale, che nella sua esistenza non è comunque contestato, ma un estratto autentico notarile dell'allegato al contratto che elenca individualmente i crediti ceduti – docc. 17 e 18 convenuto per le due rispettive cessioni).
Oltre tale prova, già di per sé idonea a provare l'intervenuta cessione, può osservarsi che ulteriore elemento indiziario è ravvisabile nel dato di fatto del possesso del titolo esecutivo, nonché della certificazione ex art. 50 TUB, che non sarebbero disponibili alla parte, specie quest'ultima, ove non vi fosse stata una cessione del rapporto.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione è dunque infondata.
Con riguardo al secondo profilo della omessa prova della pubblicazione della cessione nel REI, come già chiarito nei paragrafi precedenti, la questione è irrilevante. Si tratta, infatti, di formalità
5 che (unitamente alla pubblicazione in GU) sostituisce la comunicazione individuale della cessione, comunicazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene a sua volta surrogabile mediante la stessa notificazione del precetto (cfr. anche, sempre nella giurisprudenza di questo Tribunale, ordinanza del 15.2.2024, resa in reclamo R.G. 134/2024).
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione appare infondata.
2. Sulla indeterminabilità dell'oggetto della cessione in blocco in favore di e sulla carenza di prova in ordine alla CP_1 classificazione di sofferenza.
Lamenta l'opponente che, in ragione della ritenuta fondatezza delle doglianze (che si esamineranno infra) in punto di nullità del tasso di interesse, il mutuo de quo non sarebbe più qualificabile come a sofferenza e, pertanto, non potrebbe essere stato oggetto di cessione;
deduce inoltre che lo stesso accordo di cessione avvenuto tra EV Gestione Crediti e sarebbe nullo per CP_1 indeterminabilità, in quanto l'accordo sarebbe eccessivamente generico, ricomprendendo “di tutto indipendentemente dalla data di stipula, dall'importo originario, dall'ammontare del debito residuo, dalla tipologia del contratto iniziale (è giusto esclusa la sola locazione finanziaria), dalla data di decadenza dal beneficio del termine, etc.”, oltre a non specificare quale nozione di sofferenza venga utilizzata, se in senso tecnico (ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, recante istruzioni per la classificazione a sofferenza e successiva segnalazione in
Centrale dei Rischi) o atecnico, quale mera difficoltà di recupero.
Al riguardo, ritiene questo giudicante che il motivo di opposizione sia infondato, a prescindere da ogni esito sulla delibazione in ordine alla contestata nullità del tasso – e, conseguentemente, allo stato della mora al momento della cessione. Osserva questo giudicante che in ogni cessione massiva la perimetrazione generale della tipologia dei crediti da cedere non esaurisce mai l'individuazione dell'oggetto del contratto, ma costituisce semmai
6 una clausola di ordine generale-normativo in relazione alla quale sono poi individuati i singoli rapporti che le parti intendono fare oggetto di specifica cessione, e che vengono puntualmente indicati negli elenchi allegati al contratto, di cui costituiscono parte integrante. Non può, dunque, parlarsi di indeterminabilità dell'oggetto del contratto, in quanto l'oggetto del contratto è assolutamente determinato, specificando in maniera analitica quali sono i rapporti ceduti, secondo quella che, in definitiva, è la manifestazione espressa della volontà delle parti. Il fatto che la formulazione delle classi di crediti da cedere avvenga in maniera più o meno specifica non toglie che le parti hanno ritenuto confacente alla propria volontà l'inclusione o meno di determinate posizioni. Del pari, appare del tutto incongruo che un terzo estraneo al contratto possa lamentare che una determinata posizione non corrisponda alla descrizione generale delle classi di credito fatte oggetto di cessione, in quanto ciò costituirebbe una indebita ingerenza in re inter alios acta, nella quale, peraltro, il debitore non ha neppure alcun interesse giuridicamente tutelato a interessarsi, essendo pacifico come, nell'ordinamento italiano, è ritenuta irrilevante per il debitore la sostituzione del proprio creditore, avendo questi un solo limitato interesse a conoscere esattamente il soggetto a cui dover pagare per essere liberato. E infatti la Suprema Corte, anche in tempi recenti, ha chiarito come il debitore ceduto, “al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, [non] può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021).
Tanto premesso, si osserva nuovamente che per entrambe le successive cessioni è stato prodotto l'estratto dell'elenco allegato, che documenta la specifica inclusione del credito nella cessione, ciò che esclude, nel caso di specie, ogni vizio di indeterminatezza, e si osserva inoltre che la eventuale risultanza ex post dell'assenza delle
7 caratteristiche descrittive dei crediti oggetto di cessione è questione che non interessa al debitore ceduto, ma forma semmai parte del rischio calcolato dalle parti in sede di negoziazione delle condizioni di cessione.
Da ultimo, è bene precisare che la non esatta rispondenza di una particolare posizione ceduta ai requisiti generali fissati nell'accordo di cessione non produce, ovviamente, alcun vizio di nullità opponibile dai terzi, non essendovi alcuna disposizione positiva in tal senso e non essendo neppure individuabile una implicita norma imperativa posta a tutela di un interesse generale, trattandosi evidentemente di disposizioni strettamente relative alla regolamentazione di interessi imprenditoriali che non incidono, sotto i profili esaminati, sulla tutela dei terzi, per la già esposta ragione per cui si sta discorrendo di una forma alternativa di gestione di cessioni massive creditizie, negozi per i quali l'ordinamento postula l'indifferenza rispetto al ceduto.
Per le medesime ragioni, sfuma nell'irrilevanza il mancato chiarimento in ordine a quale nozione di sofferenza sia stata adottata.
Il motivo di opposizione va pertanto disatteso.
3. Sulla indeterminabilità della clausola degli interessi, parametrati all'EURIBOR.
Va infine esaminato il motivo di doglianza relativo alla nullità della clausola di interessi. Il motivo è infondato.
Recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 34889/2023) ha nuovamente ridestato la questione relativa alla nota vicenda dell'intesa illecita sull'indice EURIBOR, già oggetto di censura da parte dell'organo di vigilanza europeo. In particolare, nella sentenza richiamata, la Suprema Corte osserva che “le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte
8 "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso BO accertato dalla
Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente”. Dall'esame di tale massima risulterebbe che, tenendo conto di tale principio di diritto, non assumerebbe rilievo se la banca mutuante abbia fatto parte o meno del panel di banche coinvolte nella nota manipolazione del tasso EURIBOR e ne conseguirebbe che, a prescindere dal coinvolgimento di un dato istituto di credito nella condotta collusiva, gli effetti dell'intesa non potrebbero che riverberarsi anche su ogni contratto che, nel periodo interessato, abbia fatto riferimento a tale indice. La Corte, peraltro, in motivazione non fornisce alcuna concreta indicazione su quali debbano essere le conseguenze pratiche che il Giudice del merito debba trarne, essendosi limitata a censurare la posizione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, per non avere valutato come prova privilegiata la decisione dell'Antitrust europeo di cui si discorre.
Si osserva, nondimeno, che il medesimo principio di diritto è stato a stretto giro rimeditato dalla medesima terza sezione della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 12007 del 03/05/2024. Con detto successivo pronunciamento, la Corte ha chiarito che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di
9 queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'BO, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”. Ha inoltre precisato come “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'BO sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'BO (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Premette questo giudicante che è noto come la questione, che da tempo non riceve una risposta univoca, è stata rimessa alle sezioni unite perché facciano chiarezza sul punto. Nondimeno, la questione circa un anno dalla remissione non è stata ancora risolta, posto che le stesse Sezioni Unite, con ordinanza del 18.2.2025 (pubblicata i l5.3.2025) hanno rinviato a nuovo ruolo la decisione, a seguito del
10 sollevamento di una questione ex art. 267 TFUE da parte della
Corte d'Appello di Cagliari. Ciononostante, ritiene questo giudicante che, con riferimento alla situazione processuale oggi dedotta, la causa possa comunque essere decisa. La Cassazione ha infatti già dato un plausibile indirizzo circa i requisiti necessari perché, accedendo all'ipotesi per cui i contratti di mutuo possano essere astrattamente considerati contratti a valle dell'intesa euribor, tale vizio possa concretamente riverberarsi sullo specifico contratto oggetto di esame – si tratta dei requisiti indicati nella massima sopra richiamata.
Ebbene, nel caso di specie nessuna deduzione è stata svolta sul punto. La reiezione dell'opposizione conseguirebbe poi, a maggior ragione, laddove il futuro orientamento dovesse consolidarsi nel senso dell'esclusione anche in astratto della qualità di contratto a valle del mutuo ancorato all'indice.
Il motivo di opposizione va pertanto rigettato.
4. Al rigetto di tutti i motivi consegue il rigetto dell'opposizione.
5. La natura fortemente controversa della principale questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Spese compensate.
11 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 1.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 922/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 28.5.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. MERCATALI NICOLA
ATTORE
E
CF: rappresentato e difeso come in Controparte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. CAPPELLINI STEFANO, SCHIAVONE ANTONIO e
MENGHINI STEFANO
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti
Conclusioni: all'udienza del 28.5.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La causa ha ad oggetto la fase di merito del ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 7.3.2024 in seno all'esecuzione immobiliare RGE
153/2023 Corà. Questi i motivi di opposizione:
a) Nullità della clausola sugli interessi del mutuo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo e consequenziale assenza di mora al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
per l'effetto, non includibilità del credito azionato tra quelli in sofferenza oggetto di cessione in blocco in favore di CP_1
;
[...]
b) Indeterminabilità dell'oggetto della cessione in blocco in favore di;
CP_1
c) Carenza di prova in ordine alla classificazione di sofferenza.
d) Mancata produzione del contratto di cessione in blocco e assenza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
L'opposizione è infondata.
1. Sulla mancata produzione del contratto di cessione in blocco e assenza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese. Partendo dal motivo qui rubricato sub d), può osservarsi in diritto che, come noto, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019,
n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo
2 unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n.
5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Su un piano diverso opera invece la prova della titolarità, sotto il profilo sostanziale, del diritto che si assume ceduto. Al riguardo, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass. Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
3 Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova della stessa;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. È pertanto compito del Giudice valutare se, alla luce di tutti gli atti prodotti, vi sia prova: i) della cessione;
il) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
iii) se utile notizia del medesimo negozio sia stata data al debitore ceduto, in coerenza con i principi sopra descritti, e perciò anche con la notifica del precetto, poiché in questo senso, la pubblicazione in
Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto. (cfr. in parte motiva Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del
2021).
Nel caso di specie è contestata la mancanza di prova dell'intervenuta cessione che, a mente della giurisprudenza sopra citata, deve essere autonomamente documentata, nel caso in cui tale fatto non sia pacifico.
Tanto premesso in diritto, nel merito due sono le cessioni che hanno interessato il rapporto de quo:
-da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. a EV (avvenuta con provvedimento della Banca d'Italia del 26.1.2016 – EV Gestione
Crediti S.p.A., peraltro, è una società totalmente partecipata dalla stessa ) e, quindi, CP_2
-da EV a , con operazione di cartolarizzazione del CP_1
15.6.2017 realizzata ai sensi della legge n. 130/1999.
Il fatto che vi siano state le operazioni di cessione non è contestato da parte opponente, la quale, invece, pur lamentando la mancata produzione del contratto di cessione e della documentazione della avvenuta pubblicità dello stesso sul REI, contesta fondamentalmente che il credito per cui si procede fosse incluso tra quelli trasferiti. Se ciò è vero, dunque, non assume rilievo dirimente, ai fini del decidere, il fatto che il contratto sia o meno stato prodotto in atti, in quanto esso non è rilevante ex se, ma quale
4 prova privilegiata con cui dimostrare l'avvenuto avvicendamento nella titolarità sostanziale della posizione creditoria, prova che, non essendo vincolata ad oneri di forma ad substantiam actus o ad probationem tantum, resta libera;
del resto, la prova è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità liberamente fornibile anche in caso di contestazione stessa dell'esistenza del negozio di cessione (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), sicché, a maggior ragione, sarà libera la prova dell'inclusione del rapporto ceduto nella cessione la cui esistenza non è revocata in dubbio.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che sussistano elementi probatori idonei a ritenere che il credito azionato fosse ricompreso tra quelli che le parti hanno incluso nella cessione massiva. Al riguardo, ritiene questo giudicante che la produzione della certificazione notarile che attesta la specifica inclusione del rapporto de quo, peraltro non con mero codice alfanumerico, ma anche con indicazione nominativa del debitore, nel novero delle posizioni cedute analiticamente elencate quale allegato al contratto di cessione costituisce senz'altro una prova idonea ad attestare l'intervenuto trasferimento del credito (come anticipato, non è in atti il contratto integrale, che nella sua esistenza non è comunque contestato, ma un estratto autentico notarile dell'allegato al contratto che elenca individualmente i crediti ceduti – docc. 17 e 18 convenuto per le due rispettive cessioni).
Oltre tale prova, già di per sé idonea a provare l'intervenuta cessione, può osservarsi che ulteriore elemento indiziario è ravvisabile nel dato di fatto del possesso del titolo esecutivo, nonché della certificazione ex art. 50 TUB, che non sarebbero disponibili alla parte, specie quest'ultima, ove non vi fosse stata una cessione del rapporto.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione è dunque infondata.
Con riguardo al secondo profilo della omessa prova della pubblicazione della cessione nel REI, come già chiarito nei paragrafi precedenti, la questione è irrilevante. Si tratta, infatti, di formalità
5 che (unitamente alla pubblicazione in GU) sostituisce la comunicazione individuale della cessione, comunicazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene a sua volta surrogabile mediante la stessa notificazione del precetto (cfr. anche, sempre nella giurisprudenza di questo Tribunale, ordinanza del 15.2.2024, resa in reclamo R.G. 134/2024).
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione appare infondata.
2. Sulla indeterminabilità dell'oggetto della cessione in blocco in favore di e sulla carenza di prova in ordine alla CP_1 classificazione di sofferenza.
Lamenta l'opponente che, in ragione della ritenuta fondatezza delle doglianze (che si esamineranno infra) in punto di nullità del tasso di interesse, il mutuo de quo non sarebbe più qualificabile come a sofferenza e, pertanto, non potrebbe essere stato oggetto di cessione;
deduce inoltre che lo stesso accordo di cessione avvenuto tra EV Gestione Crediti e sarebbe nullo per CP_1 indeterminabilità, in quanto l'accordo sarebbe eccessivamente generico, ricomprendendo “di tutto indipendentemente dalla data di stipula, dall'importo originario, dall'ammontare del debito residuo, dalla tipologia del contratto iniziale (è giusto esclusa la sola locazione finanziaria), dalla data di decadenza dal beneficio del termine, etc.”, oltre a non specificare quale nozione di sofferenza venga utilizzata, se in senso tecnico (ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, recante istruzioni per la classificazione a sofferenza e successiva segnalazione in
Centrale dei Rischi) o atecnico, quale mera difficoltà di recupero.
Al riguardo, ritiene questo giudicante che il motivo di opposizione sia infondato, a prescindere da ogni esito sulla delibazione in ordine alla contestata nullità del tasso – e, conseguentemente, allo stato della mora al momento della cessione. Osserva questo giudicante che in ogni cessione massiva la perimetrazione generale della tipologia dei crediti da cedere non esaurisce mai l'individuazione dell'oggetto del contratto, ma costituisce semmai
6 una clausola di ordine generale-normativo in relazione alla quale sono poi individuati i singoli rapporti che le parti intendono fare oggetto di specifica cessione, e che vengono puntualmente indicati negli elenchi allegati al contratto, di cui costituiscono parte integrante. Non può, dunque, parlarsi di indeterminabilità dell'oggetto del contratto, in quanto l'oggetto del contratto è assolutamente determinato, specificando in maniera analitica quali sono i rapporti ceduti, secondo quella che, in definitiva, è la manifestazione espressa della volontà delle parti. Il fatto che la formulazione delle classi di crediti da cedere avvenga in maniera più o meno specifica non toglie che le parti hanno ritenuto confacente alla propria volontà l'inclusione o meno di determinate posizioni. Del pari, appare del tutto incongruo che un terzo estraneo al contratto possa lamentare che una determinata posizione non corrisponda alla descrizione generale delle classi di credito fatte oggetto di cessione, in quanto ciò costituirebbe una indebita ingerenza in re inter alios acta, nella quale, peraltro, il debitore non ha neppure alcun interesse giuridicamente tutelato a interessarsi, essendo pacifico come, nell'ordinamento italiano, è ritenuta irrilevante per il debitore la sostituzione del proprio creditore, avendo questi un solo limitato interesse a conoscere esattamente il soggetto a cui dover pagare per essere liberato. E infatti la Suprema Corte, anche in tempi recenti, ha chiarito come il debitore ceduto, “al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, [non] può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021).
Tanto premesso, si osserva nuovamente che per entrambe le successive cessioni è stato prodotto l'estratto dell'elenco allegato, che documenta la specifica inclusione del credito nella cessione, ciò che esclude, nel caso di specie, ogni vizio di indeterminatezza, e si osserva inoltre che la eventuale risultanza ex post dell'assenza delle
7 caratteristiche descrittive dei crediti oggetto di cessione è questione che non interessa al debitore ceduto, ma forma semmai parte del rischio calcolato dalle parti in sede di negoziazione delle condizioni di cessione.
Da ultimo, è bene precisare che la non esatta rispondenza di una particolare posizione ceduta ai requisiti generali fissati nell'accordo di cessione non produce, ovviamente, alcun vizio di nullità opponibile dai terzi, non essendovi alcuna disposizione positiva in tal senso e non essendo neppure individuabile una implicita norma imperativa posta a tutela di un interesse generale, trattandosi evidentemente di disposizioni strettamente relative alla regolamentazione di interessi imprenditoriali che non incidono, sotto i profili esaminati, sulla tutela dei terzi, per la già esposta ragione per cui si sta discorrendo di una forma alternativa di gestione di cessioni massive creditizie, negozi per i quali l'ordinamento postula l'indifferenza rispetto al ceduto.
Per le medesime ragioni, sfuma nell'irrilevanza il mancato chiarimento in ordine a quale nozione di sofferenza sia stata adottata.
Il motivo di opposizione va pertanto disatteso.
3. Sulla indeterminabilità della clausola degli interessi, parametrati all'EURIBOR.
Va infine esaminato il motivo di doglianza relativo alla nullità della clausola di interessi. Il motivo è infondato.
Recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 34889/2023) ha nuovamente ridestato la questione relativa alla nota vicenda dell'intesa illecita sull'indice EURIBOR, già oggetto di censura da parte dell'organo di vigilanza europeo. In particolare, nella sentenza richiamata, la Suprema Corte osserva che “le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte
8 "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso BO accertato dalla
Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente”. Dall'esame di tale massima risulterebbe che, tenendo conto di tale principio di diritto, non assumerebbe rilievo se la banca mutuante abbia fatto parte o meno del panel di banche coinvolte nella nota manipolazione del tasso EURIBOR e ne conseguirebbe che, a prescindere dal coinvolgimento di un dato istituto di credito nella condotta collusiva, gli effetti dell'intesa non potrebbero che riverberarsi anche su ogni contratto che, nel periodo interessato, abbia fatto riferimento a tale indice. La Corte, peraltro, in motivazione non fornisce alcuna concreta indicazione su quali debbano essere le conseguenze pratiche che il Giudice del merito debba trarne, essendosi limitata a censurare la posizione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, per non avere valutato come prova privilegiata la decisione dell'Antitrust europeo di cui si discorre.
Si osserva, nondimeno, che il medesimo principio di diritto è stato a stretto giro rimeditato dalla medesima terza sezione della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 12007 del 03/05/2024. Con detto successivo pronunciamento, la Corte ha chiarito che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di
9 queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'BO, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”. Ha inoltre precisato come “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'BO sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'BO (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Premette questo giudicante che è noto come la questione, che da tempo non riceve una risposta univoca, è stata rimessa alle sezioni unite perché facciano chiarezza sul punto. Nondimeno, la questione circa un anno dalla remissione non è stata ancora risolta, posto che le stesse Sezioni Unite, con ordinanza del 18.2.2025 (pubblicata i l5.3.2025) hanno rinviato a nuovo ruolo la decisione, a seguito del
10 sollevamento di una questione ex art. 267 TFUE da parte della
Corte d'Appello di Cagliari. Ciononostante, ritiene questo giudicante che, con riferimento alla situazione processuale oggi dedotta, la causa possa comunque essere decisa. La Cassazione ha infatti già dato un plausibile indirizzo circa i requisiti necessari perché, accedendo all'ipotesi per cui i contratti di mutuo possano essere astrattamente considerati contratti a valle dell'intesa euribor, tale vizio possa concretamente riverberarsi sullo specifico contratto oggetto di esame – si tratta dei requisiti indicati nella massima sopra richiamata.
Ebbene, nel caso di specie nessuna deduzione è stata svolta sul punto. La reiezione dell'opposizione conseguirebbe poi, a maggior ragione, laddove il futuro orientamento dovesse consolidarsi nel senso dell'esclusione anche in astratto della qualità di contratto a valle del mutuo ancorato all'indice.
Il motivo di opposizione va pertanto rigettato.
4. Al rigetto di tutti i motivi consegue il rigetto dell'opposizione.
5. La natura fortemente controversa della principale questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Spese compensate.
11 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 1.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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