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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2024, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
n. 1852/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Quarto c.f. , presso il cui studio in San Marcellino (CE), via C.F._2
G. Manica n. 22, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto, e
, nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Salatiello c.f. , presso il cui studio in C.F._4
Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n. 299, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.11.2024, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate con le precisazioni indicate nel verbale di udienza quanto al diritto di visita del padre. pagina 1 di 5 Il PM apponeva il visto in data 16.05.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 07.05.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Giugliano in Campania (NA) il Controparte_1
03.05.2011, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano due figli: (a CP_2
AP il 19.03.2012) ed (a AP il 31.03.2015) dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_1
impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano al Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 07.11.2024, i ricorrenti presenti di persona ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso precisando a verbale le modalità di visita del padre ed il GD riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano con la modifica di cui al verbale di udienza del 7.11.24 :
“1. Ciascun coniuge vivrà separato con obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, fatto salvo l'obbligo di comunicarsi l'eventuale cambiamento;
2. la casa familiare sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Vicinale Rannola n. 22, di proprietà esclusiva della sig.ra , verrà assegnata alla stessa sig.ra con tutto quanto Controparte_1 CP_1
in essa contenuto, ovvero con arredi e corredi, la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori;
3. i figli minori, e , continueranno ad abitare con la madre anche se, in CP_2 Persona_2
virtù della normativa attualmente vigente, gli stessi vengono congiuntamente affidati ad entrambi i genitori allo scopo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di pagina 2 di 5 ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno dei genitori;
4. al sig. verrà garantito il diritto di visita ai minori, prevedendo che lo stesso potrà vedere i Pt_1
figli secondo le modalità di seguito indicate prelevandoli e riaccompagnandoli, presso il domicilio della madre o altro luogo dalla stessa preventivamente indicato. All'uopo, lasciando in ogni caso ai genitori ampia facoltà di determinazione dei giorni e degli orari di visita, il tutto nel preminente interesse di tutela dell'equilibrio psicofisico degli stessi figli, si propone la seguente regolamentazione:
a) il padre terrà con se i figli minori due giorni a settimana , uno il martedì compreso il pernotto e l'altro il venerdì agganciato al fine settimana quando già stanno con lui e quando invece il fine settimana non è si spettanza del padre il secondo giorno della settimana viene indicato nel lunedì o il mercoledì quando i figli hanno attività sportiva, in quest'ultimo caso senza pernottamento.
b) il sig. si impegna sin d'ora a comunicare alla madre l'indirizzo dell'abitazione ove Pt_1
accoglierà i figli ed eventuali variazioni;
d) relativamente alle festività Natalizie e Pasquali, i minori, ad anni alterni, le trascorreranno con i genitori secondo le modalità di volta in volta stabilite e tenuto conto delle primarie volontà ed esigenze dei minori;
c) per quanto attiene alle ferie estive, i minori, trascorreranno con il padre giorni quindici (15) secondo il periodo feriale che il padre godrà, indipendentemente se detto periodo sia allo stesso concesso durante il mese di luglio ovvero durante il mese di agosto. Ferie che i figli trascorreranno presso il luogo dal padre prescelto ed indicato;
luogo che il sig. preventivamente dovrà Pt_1
comunicare per iscritto alla sig.ra almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale. Il CP_1
rimanente periodo feriale i minori lo trascorreranno con la madre presso il luogo dalla stessa prescelto e ritenuto più idoneo;
anche la signora si impegna a comunicare al sig. , alle CP_1 Pt_1
modalità di cui sopra, il luogo ove la stessa trascorrerà le ferie unitamente ai figli. Le comunicazioni, dovranno avvenire per iscritto affinché entrambi i genitori possano essere a conoscenza dei luoghi ove i figli trascorreranno il periodo feriale;
g) i figli minori trascorreranno gli altri giorni festivi dell'anno (es. 01/05, 02/06, 25/04), con esclusione delle festività già indicate, in alternanza con il padre o con la madre, alternando una festa per ciascun genitore;
h) i figli trascorreranno altresì con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e della festa del papà, ugualmente trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma;
pagina 3 di 5 i) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore riservando all'altro genitore la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo con i figli per festeggiare anche con questi il compleanno. Si intende che per l'anno 2024 i minori festeggeranno il giorno del proprio compleanno con la madre ed il pomeriggio successivo saranno con il padre,
l'anno successivo i genitori alterneranno;
k) i genitori si impegnano, reciprocamente, in caso di assenza dalla città di residenza, in assenza o in compagnia dei figli, a tenere informato l'altro genitore circa la propria reperibilità; l) fermo restando il calendario delle visite padre-figlio, i coniugi con la sottoscrizione dei seguenti patti si impegnano ad essere disponibili e collaborativi nell'interesse preminente dei figli minori ad una crescita equilibrata, sana ed armoniosa che richiede, per essere tale, l'apporto educativo ed effettivo di entrambi i genitori.
5. alcun mantenimento viene individuato a favore della sig.ra CP_1
6. il sig. per il mantenimento dei figli minori verserà la somma mensile di euro 800,00 Pt_1
(ottocento/00), ossia euro 400,00 per ciascun figlio;
somma che verrà rivalutata ogni anno come per legge. La somma mensile di euro 800,00 verrà versata direttamente in favore della sig.ra CP_1
con accredito su c/c ovvero su carta prepagata intestata alla beneficiaria, i cui estremi
[...]
verranno successivamente comunicati al sig. , entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese;
Pt_1
7. il sig. , oltre al mantenimento come sopra precisato, si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_1
nella misura del 50%, all'occorrenza e su richiesta della moglie, tutte le spese straordinarie CP_1 secondo il protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di AP Nord e dal
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di AP Nord del 25.10.2019; Il sig. si obbliga a Pt_1
provvedere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e dell'acquisto di tutti i medicinali di cui dovessero aver bisogno i figli, unitamente alle spese odontoiatriche, oculistiche ed interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private.
8. I ricorrenti di comune accordo decidono che il costo della TARI spettante fino ad oggi e riferita alla casa familiare verrà sostenuta e corrisposta dagli stessi coniugi nella misura del 50%;
9. i ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua questione di carattere patrimoniale e dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20.06.1980, e , nata ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Controparte_1
co. 1 c.c. ed omologa le condizioni come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano (Atto n. 22, Parte II, Serie A - Anno 2011);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.11.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Quarto c.f. , presso il cui studio in San Marcellino (CE), via C.F._2
G. Manica n. 22, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto, e
, nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Salatiello c.f. , presso il cui studio in C.F._4
Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n. 299, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.11.2024, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate con le precisazioni indicate nel verbale di udienza quanto al diritto di visita del padre. pagina 1 di 5 Il PM apponeva il visto in data 16.05.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 07.05.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Giugliano in Campania (NA) il Controparte_1
03.05.2011, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano due figli: (a CP_2
AP il 19.03.2012) ed (a AP il 31.03.2015) dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_1
impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano al Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 07.11.2024, i ricorrenti presenti di persona ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso precisando a verbale le modalità di visita del padre ed il GD riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano con la modifica di cui al verbale di udienza del 7.11.24 :
“1. Ciascun coniuge vivrà separato con obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, fatto salvo l'obbligo di comunicarsi l'eventuale cambiamento;
2. la casa familiare sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Vicinale Rannola n. 22, di proprietà esclusiva della sig.ra , verrà assegnata alla stessa sig.ra con tutto quanto Controparte_1 CP_1
in essa contenuto, ovvero con arredi e corredi, la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori;
3. i figli minori, e , continueranno ad abitare con la madre anche se, in CP_2 Persona_2
virtù della normativa attualmente vigente, gli stessi vengono congiuntamente affidati ad entrambi i genitori allo scopo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di pagina 2 di 5 ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno dei genitori;
4. al sig. verrà garantito il diritto di visita ai minori, prevedendo che lo stesso potrà vedere i Pt_1
figli secondo le modalità di seguito indicate prelevandoli e riaccompagnandoli, presso il domicilio della madre o altro luogo dalla stessa preventivamente indicato. All'uopo, lasciando in ogni caso ai genitori ampia facoltà di determinazione dei giorni e degli orari di visita, il tutto nel preminente interesse di tutela dell'equilibrio psicofisico degli stessi figli, si propone la seguente regolamentazione:
a) il padre terrà con se i figli minori due giorni a settimana , uno il martedì compreso il pernotto e l'altro il venerdì agganciato al fine settimana quando già stanno con lui e quando invece il fine settimana non è si spettanza del padre il secondo giorno della settimana viene indicato nel lunedì o il mercoledì quando i figli hanno attività sportiva, in quest'ultimo caso senza pernottamento.
b) il sig. si impegna sin d'ora a comunicare alla madre l'indirizzo dell'abitazione ove Pt_1
accoglierà i figli ed eventuali variazioni;
d) relativamente alle festività Natalizie e Pasquali, i minori, ad anni alterni, le trascorreranno con i genitori secondo le modalità di volta in volta stabilite e tenuto conto delle primarie volontà ed esigenze dei minori;
c) per quanto attiene alle ferie estive, i minori, trascorreranno con il padre giorni quindici (15) secondo il periodo feriale che il padre godrà, indipendentemente se detto periodo sia allo stesso concesso durante il mese di luglio ovvero durante il mese di agosto. Ferie che i figli trascorreranno presso il luogo dal padre prescelto ed indicato;
luogo che il sig. preventivamente dovrà Pt_1
comunicare per iscritto alla sig.ra almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale. Il CP_1
rimanente periodo feriale i minori lo trascorreranno con la madre presso il luogo dalla stessa prescelto e ritenuto più idoneo;
anche la signora si impegna a comunicare al sig. , alle CP_1 Pt_1
modalità di cui sopra, il luogo ove la stessa trascorrerà le ferie unitamente ai figli. Le comunicazioni, dovranno avvenire per iscritto affinché entrambi i genitori possano essere a conoscenza dei luoghi ove i figli trascorreranno il periodo feriale;
g) i figli minori trascorreranno gli altri giorni festivi dell'anno (es. 01/05, 02/06, 25/04), con esclusione delle festività già indicate, in alternanza con il padre o con la madre, alternando una festa per ciascun genitore;
h) i figli trascorreranno altresì con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e della festa del papà, ugualmente trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma;
pagina 3 di 5 i) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore riservando all'altro genitore la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo con i figli per festeggiare anche con questi il compleanno. Si intende che per l'anno 2024 i minori festeggeranno il giorno del proprio compleanno con la madre ed il pomeriggio successivo saranno con il padre,
l'anno successivo i genitori alterneranno;
k) i genitori si impegnano, reciprocamente, in caso di assenza dalla città di residenza, in assenza o in compagnia dei figli, a tenere informato l'altro genitore circa la propria reperibilità; l) fermo restando il calendario delle visite padre-figlio, i coniugi con la sottoscrizione dei seguenti patti si impegnano ad essere disponibili e collaborativi nell'interesse preminente dei figli minori ad una crescita equilibrata, sana ed armoniosa che richiede, per essere tale, l'apporto educativo ed effettivo di entrambi i genitori.
5. alcun mantenimento viene individuato a favore della sig.ra CP_1
6. il sig. per il mantenimento dei figli minori verserà la somma mensile di euro 800,00 Pt_1
(ottocento/00), ossia euro 400,00 per ciascun figlio;
somma che verrà rivalutata ogni anno come per legge. La somma mensile di euro 800,00 verrà versata direttamente in favore della sig.ra CP_1
con accredito su c/c ovvero su carta prepagata intestata alla beneficiaria, i cui estremi
[...]
verranno successivamente comunicati al sig. , entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese;
Pt_1
7. il sig. , oltre al mantenimento come sopra precisato, si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_1
nella misura del 50%, all'occorrenza e su richiesta della moglie, tutte le spese straordinarie CP_1 secondo il protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di AP Nord e dal
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di AP Nord del 25.10.2019; Il sig. si obbliga a Pt_1
provvedere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e dell'acquisto di tutti i medicinali di cui dovessero aver bisogno i figli, unitamente alle spese odontoiatriche, oculistiche ed interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private.
8. I ricorrenti di comune accordo decidono che il costo della TARI spettante fino ad oggi e riferita alla casa familiare verrà sostenuta e corrisposta dagli stessi coniugi nella misura del 50%;
9. i ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua questione di carattere patrimoniale e dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20.06.1980, e , nata ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Controparte_1
co. 1 c.c. ed omologa le condizioni come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano (Atto n. 22, Parte II, Serie A - Anno 2011);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.11.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5