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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5254/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Felice Martino, che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso l'Avvocatura distrettuale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a precetto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 ottobre 2019 proponeva opposizione Parte_1
ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole dall' il 14 ottobre 2019, CP_1
unitamente alla sentenza n. 827/2018 del 16 novembre 2018, con cui la Corte di Appello di
Messina confermava la sentenza di rigetto n. 78/2015 del 20 gennaio 2015, resa da questo ufficio nel giudizio di opposizione instaurato dalla ricorrente avverso due avvisi di addebito notificatile dall' per contributi omessi relativi agli anni 2004-2009 e la condannava al CP_1 pagamento delle spese processuali, liquidate in “€ 4.757,50 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%”.
Contestava il diritto dell'Istituto di procedere ad esecuzione forzata avendo ella aderito, nella pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, alla definizione agevolata di cui all'art. 3 d.l. n. 119/2018, regolarmente accettata dalla Riscossione Sicilia, con conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, a fronte dell'impegno assunto dalla contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai crediti oggetto di definizione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza n. 827/2018, di dichiarare nullo e comunque privo di effetti l'atto di precetto opposto.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 25 marzo 2025 dal deposito CP_2
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari, sollevate dall'opposto, di incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di Pace e/o del Giudice civile e di inammissibilità della domanda, poiché erroneamente introdotta con ricorso e non con atto di citazione.
Si rammenta, infatti, che a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c., laddove si contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e questa non sia ancora iniziata, è possibile proporre opposizione al precetto innanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27.
Trattasi, pertanto, di materia attribuita alla cognizione del Tribunale ai sensi dell'art. 9
c.p.c., da individuarsi in funzione di Giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c., avendo la controversia ad oggetto le spese liquidate dalla Corte d'Appello in favore dell'opposto risultato vittorioso in un giudizio relativo a contributi previdenziali e assistenziali;
ne consegue, altresì, che correttamente l'opposizione è stata introdotta con ricorso, quale forma prescritta per la domanda dall'art. 414 c.p.c. anche in relazione ai giudizi in sede esecutiva.
3.- Ciò posto, l'opposizione è però infondata.
L'art. 3 d.l. n. 118/2019, conv, con modif. dalla l. n. 136/2018, recante disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 “possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento”.
L'accesso alla definizione agevolata avviene dietro manifestazione, da parte del debitore all'agente della riscossione, della sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1,
2 tramite apposita dichiarazione, da presentarsi entro il 30 aprile 2019, nella quale egli indica
“l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume
l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione
e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
La norma, diversamente da quanto previsto dal successivo art. 6 – relativo alla sola definizione agevolata delle controversie tributarie in cui sia parte l' – e al Controparte_3
pari del precedente art. 6 d.l. n. 193/2016, conv, con modif. dalla l. n. 225/2016, qui richiamato dall'opponente, non estende la propria portata applicativa anche alle ipotesi in cui sono pendenti i termini per l'impugnazione (espressamente regolamentate, invece, dal comma 12 del richiamato art. 6, a norma del quale “Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”), ma richiede l'attualità della pendenza del giudizio al momento dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata, con la precisazione che la sospensione e l'estinzione del processo possono aversi solo dietro presentazione di copia al giudice della predetta dichiarazione di adesione e ferma la successiva attestazione, nel medesimo giudizio, dell'effettivo perfezionamento della definizione, con allegazione di tutti i pagamenti effettuati.
Né per essa il legislatore ha previsto la medesima efficacia “retroattiva” della definizione di cui all'art. 6, il cui comma 9 dispone, invece, che “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che solo a seguito della definizione del giudizio di secondo grado, conclusosi con sentenza n. 827/2018, resa il 18 ottobre 2018 (quindi antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, avvenuta il 24 ottobre
2018) e pubblicata il successivo 16 novembre – e della quale è pacifico l'avvenuto passaggio in giudicato, sebbene non ne sia stata chiarita l'epoca - ha aderito alla Parte_1
definizione agevolata di cui al richiamato art. 3 con dichiarazione del 25 marzo 2019, prot. n.
93043, alla quale ha fatto seguito la comunicazione da parte della Riscossione Sicilia delle somme dovute, con provvedimento n. AT – 29590201900072524131.
Ne consegue che alcun effetto di sospensione e/o estinzione del giudizio può riconoscersi a tale dichiarazione, non essendovi all'epoca dell'adesione alcun giudizio pendente in relazione
3 ai carichi oggetto di definizione, peraltro qui neppure specificati in ricorso, né risultanti dalla copia della sentenza in atti, nella quale non sono riportati gli estremi degli avvisi di addebito opposti.
Va, poi, rilevato che nella stessa dichiarazione di adesione presentata dall'opponente non sono indicati, per nessuno dei quattro provvedimenti oggetto di definizione, il numero di ruolo e la data di iscrizione degli eventuali giudizi pendenti e che la stessa richiedente ha dichiarato che non vi erano all'epoca “giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”, rendendo così priva di effetto la successiva dichiarazione di impegno “a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”, la quale, come sopra precisato, non può valere nella specie quale mera rinuncia all'impugnazione.
Si precisa, in ogni caso, che nulla ha allegato e provato la ricorrente in ordine all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata – quale unico presupposto al quale gli artt. 3 e 6
d.l. n. 118/2019 ricollegano l'effetto estintivo del giudizio pendente o “sostitutivo” delle pronunce emesse in precedenza e non passate in giudicato – non essendovi in atti prova degli avvenuti pagamenti, la cui ultima rata era prevista in scadenza per il 30 novembre 2023.
Per l'effetto, l'opposizione va integralmente respinta.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 2.620 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e condanna Parte_1
a rimborsare all' le spese del giudizio, liquidate in 2.620 euro, oltre spese generali
[...] CP_1
e accessori di legge.
Messina, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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