Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2104 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Cessazione
Separazione
giudiziale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Michele Moggi Giudice
Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione contenziosa iscritto al n. 2104 /2024 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.FASANARO MARIA TERESA ,
STRADA MASSETANA ROMANA N. 64 SI IE AL , che la rappresenta e difende,
Ricorrente
CONTRO
, , nato il [...] , a [...] , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GONNELLI IRENE MARGHERITA , VIA
GIUSEPPE GARIBALDI 29 53100 IE , che lo rappresenta e difende,
Convenuto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: : atti trasmessi il 13 novembre 2024.
Ricorrenti: “Le parti danno atto che la riconciliazione vi è stata e che in effetti è ripresa la normale convivenza. Pertanto chiedono al Tribunale una declaratoria di cessazione della pronunciata separazione con conseguente compensazione delle spese legali”.
Pagina 1
a Siena il 22.09.2011 e (c.f. ), nata a [...] il [...]; di Per_2 C.F._4 disporre che le frequentazioni tra il padre e i figli fossero riprese, in via graduale, soltanto previo accertamento della capacità genitoriale della figura paterna. Spiegava che si è sposata con il convenuto in Albania nel 2008 ma che i coniugi vivono stabilmente in Italia dal 2012; (a Sovicille dal 2021 in casa di proprietà tramite mutuo che grava per circa € 600 mensili sul conto cointestato); specificava che l'intollerabilità della convivenza coniugale dipendeva dai ripetuti episodi di violenza sessuale, aggressione fisica (tornando talvolta a casa dal bar in stato di ubriachezza lanciandole contro il viso una bottiglia di vetro o percuotendola) o di minacce di morte a danno di lei e dei figli nonchè vessazione morale (asservita al coniuge che con parole ingiuriose le aveva imposto restrizioni nelle uscite, nel controllo delle telefonate e dell' uso dello smartphone, nella tipologia di abbigliamento o abbellimento della persona) perpetrate dal convenuto a suo danno, anche in presenza dei figli (fatti per i quali aveva presentato esposto alla locale Procura nel luglio del 2024); lamentava che per tali ragioni e nello stesso mese si era vista costretta a rivolgersi al Centro Antiviolenze
“Associazione Donna Chiama Donna” di Siena ove l'équipe di professionisti del ridetto centro, unitamente ai Servizi Sociali, nella persona della Dott.ssa , stante CP_2
l'imminente e attuale pericolo per l'integrità psico-fisica della ricorrente e dei suoi figli, si erano attivati prontamente per farla allontanare con urgenza–dalla casa familiare;
così il 17.7.2024 ella era stata posta in collocazione protetta, congiuntamente ai due figli minori. Aveva anche chiesto, stante la conseguita indisponibilità della comune abitazione e dell'attività lavorativa, un contributo di mantenimento per se medesima di
€ 500 nonchè di € 1.000 per i due figli, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Il convenuto, muratore dipendente con stipendio mensile netto di circa € 1.800, si era costituito associandosi alla altrui richiesta di trasmissione del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minori di Firenze per essere riunito al presente. Per il resto, aveva contestato la nullità del ricorso per indeterminatezza e carenza di elementi probatori;
negato ogni accusa e delineato un quadro familiare normale, accusando la
Pagina 2 moglie di slealtà a causa della fuga di casa con l'invenzione di fatti mai avvenuti
(dunque, concludeva sul punto, la separazione le doveva essere addebitata).
Specificava che il mutuatario è solo l'esponente per quanto datori di ipoteca siano entrambi i coniugi (confermava che le rate di ammortamento vengono addebitate sul conto cointestato). Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso paritario nella casa familiare con alternanza dei genitori durante la settimana (con conseguente mantenimento diretto dei figli per i rispettivi periodi e suddivisione delle relative spese straordinarie, opponendosi a versare quello per la moglie) e nell'immediato la possibilità di incontrare anche in forma protetta i figli;
richiedeva una CTU sulle rispettive idoneità genitoriali e di potersi sottoporre a test alcolometrico;
non si opponeva alla separazione su cui anzi chiedeva sentenza non definitiva, ma pretendeva che la controparte venisse condannata per lite temeraria in ordine alla restanti richieste.
Il 31 dicembre scorso è stata trasmessa dai Servizi sociali una prima relazione sulla sistemazione protetta della ricorrente con i due figli;
dalla relazione (sono stati ascoltati anche i coniugi che hanno ribadito le rispettive posizioni: la donna stava cercando di trovare lavoro) emergeva la rabbia ed insofferenza del figlio maggiore per la nuova situazione che lo vedeva privato della rete amicale, dei cugini e dei dispositivi elettronici;
la minore era meglio ambientata ma dispiaciuta di non poter più vedere il padre;
entrambi avevano acconsentito alla possibilità di fare videochiamate con il padre alla presenza di un operatore;
comunque, entrambi i minori si erano ben ambientati nel nuovo contesto scolastico;
i Servizi ipotizzavano la calendarizzazione di incontri protetti tra padre e figli soltanto a seguito di valutazione delle competenze genitoriali di entrambi con eventuale percorso di sostegno e valutazione presso il SERD del padre, oltre ad un supporto psicologico per entrambi i minori vuoi per i possibili conflitti ed episodi cui potrebbero aver assistito sia per la nuova situazione ambientale in cui si erano improvvisamente ritrovati.
Con ordinanza del 14 gennaio scorso il Giudice designato osservava che parte ricorrente non ha formulato istanze di prova orale mentre quelle di parte convenuta sono generiche, di contenuto negativo o vertenti su fatti irrilevanti (sono invece significative le fotografie prodotte dall'uomo da cui emergono atteggiamenti affettuosi dei figli nei suoi confronti e della stessa moglie la quale appare ben vestita anche in abiti scollati e sgambati, truccata e in contesti conviviali mondani niente affatto restrittivi e claustrali).
Pagina 3 Veniva disposta CTU psicologica ed invitato il convenuto a presentarsi presso il locale SERD per ogni valutazione ed esame del caso. Mandava alla Cancelleria di richiedere al P.M. in sede informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p . Riservava al seguito (al Pers pari dell'interrogatorio libero delle parti) l'audizione del figlio rimetteva la causa al collegio per la sola decisione sulla sentenza parziale (che veniva pronunciata con sentenza del 14/1/2025).
Venendo all'adozione dei provvedimenti provvisori, il Giudice designato ed attuale
Presidente relatore disponeva con lo stesso provvedimento l'affidamento esclusivo alla ricorrente della prole (stante l'indubbia valenza indiziaria delle dichiarazioni della presunta persona offesa e dell'altrimenti inspiegabile fuga di casa dopo sedici anni di matrimonio), ma con possibilità di effettuare due videochiamate settimanali tra padre e figli con la presenza di operatore dei Servizi competenti che avrebbe deciso giorni, durata ed orario;
disponeva l'obbligo dell'uomo di versare un contributo mensile di mantenimento in favore della moglie (€ 200) che si trovava pacificamente a dover reperire attività lavorativa generica e poco qualificata, sicuramente meno retribuita rispetto a quella del coniuge (in tale sede provvisoria non venivano presi in considerazione i rispettivi oneri abitativi in quanto la ricorrente era ospitata, sino a prova contraria, in comunità mentre il convenuto poteva contare sulla piena disponibilità dell'abitazione ma anche sostenere i costi di ammortamento del relativo mutuo); il convenuto veniva inoltre obbligato al versamento di un assegno mensile per il mantenimento dei figli (€ 200 per ciascuno),ed al rimborso del 50% spese straordinarie (il tutto sin dal deposito della domanda di parte ricorrente). Infine mandava ai Servizi sociali tra tre mesi di relazionare il giudicante sull'andamento di quanto disposto in tale sede, proseguendo nel monitoraggio del nucleo familiare e sul sostegno psicologico ai minori.
Il conferimento dell'incarico peritale non ha poi avuto seguito né gli altri incombenti istruttori perché all'udienza del 14 febbraio 2025 si sono presentati i coniugi dichiarando inopinatamente di essersi riconciliati e di voler estinguere il presente giudizio;
il Giudice ha rinviato al 10 giugno 2025 disponendo monitoraggio da parte dei Servizi sociali sulla sopravvenuta nuova situazione familiare.
Il 21 maggio e 10 giugno 2025 sono arrivate le relazioni dei Servizi sociali dalle quali
Pagina 4 emerge effettivamente la conferma della riconciliazione ed il generale benessere psicofisico della coppia e dei figli.
Il Collegio, stando così le cose, richiama il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la riconciliazione successiva al provvedimento di separazione determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento pronunciato, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale (Cass. Sentenza n. 19541 del 26/08/2013).
La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere (in caso di contestazione, peraltro nella specie insussistente) di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass. Ordinanza n. 20323 del
26/07/2019 ).
E, qualora entrambi i coniugi (come nella specie) abbiano dichiarato di aver ripristinato la convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale, tale dichiarazione, ai sensi dell'art.157 cod.civ., è sufficiente a fare cessare gli effetti della precedente separazione personale (Cass. Ordinanza n. 334 del 12/01/2012).
Nel caso in esame, la ripresa della convivenza è stata sia espressamente dichiarata dai coniugi sin dal mese di febbraio scorso ma pure confermata dalle indagini fatte d'ufficio (a tutela della prole interessata).
Ne consegue, dunque, la perdita di effetto della pronunciata sentenza parziale e la necessità di revocare i provvedimenti provvisori assunti dal Giudice designato.
Le spese, in relazione al particolare esito del giudizio ed alle conclusioni della parti interessate, meritano integrale compensazione.
PQM
definitivamente pronunciando
Pagina 5 dichiara cessata la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 revoca tutti i provvedimenti provvisori ed istruttori emessi con ordinanza monocratica del 14 gennaio 2025; dichiara compensate le spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 10/06/2025
Il Presidente relatore ed estensore
Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 6