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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2811 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di primo grado, dall'avvocato Antonio Pileggi, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
[...]
[...
Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata
[...] telematicamente in uno con il ricorso introduttivo di primo grado, dall'avvocato Mario
Occhipinti, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6854/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata il 19.7.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come verbale di udienza del 11.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., l' sul presupposto di aver erogato al suo CP_1 dipendente, avvocato un Trattamento di Fine Servizio (di seguito, Parte_1 breviter TFS) calcolato comprendendovi anche una quota riferibile all'emolumento Pag. 1 a 6
denominato onorari legali e compensi professionali e sul presupposto che in realtà detta voce, secondo l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
7158/2010, doveva essere esclusa dalla base di calcolo del TFS, chiedeva condannarsi il proprio dipendente alla restituzione della somma di € 284.991,78, corrispondente all'importo netto liquidatogli a tale titolo.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda e così condannava al pagamento del sopra riportato importo, oltre Parte_1 interessi.
In particolare, il primo giudice: (I) richiamava il principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite n. 7158/2010, così ritenendo che la c.d. quota onorari corrisposta ai dipendenti del settore legale, come appunto l'avvocato non concorresse a Pt_1 formare la base di calcolo utile per il TFS;
(II) escludeva la rilevanza delle norme interne dell' in ipotesi difformi rispetto a detto principio, osservando che queste ultime CP_1 non potevano derogare all'art. 13 l. 70/1975; (III) sanciva l'applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 2033 c.c., ricordava la doverosità del recupero da parte dell'ente pubblico, affermava che la buona fede dell'accipiens rilevava per la sola restituzione dei frutti e degli interessi ed osservava che il pagamento era avvenuto con riserva di ripetizione. interpone appello contro questa decisione, affidando la sua Parte_1 impugnazione a tre motivi, volti a sostenere, in dissenso dalla decisione gravata: (I)
l'erronea ed incostituzionale interpretazione degli artt. 13 e 26 l. 70/1975, sul presupposto che il Tribunale non avrebbe considerato che dette norme si riferiscono allo stipendio complessivo in godimento (e non al solo stipendio tabellare), composto anche dalla c.d. quota onorari, che (secondo l'appellante) ne rappresenta parte integrante, siccome in sostanza corrispondente alla retribuzione di posizione erogata ai dirigenti amministrativi dell'Ente e pacificamente computata nella base di calcolo del loro TFS;
(II) l'avvenuta legittima deroga, da parte della contrattazione collettiva, dei principi espressi dall'art. 13 e dall'art. 26 l. 70/1975, ove intesi nel significato accolto dal
Tribunale e l'illegittimità costituzionale di detti articoli di legge, in relazione agli artt. 3
e 36 Cost. ed alla situazione dei dirigenti amministrativi dell'Ente, poiché questi, in forza del computo dell'indennità di posizione nella base di calcolo del TFS, a parità di retribuzione in costanza di rapporto percepiscono una retribuzione differita (TFS) di importo triplo rispetto a quella spettante agli avvocati dell' ; (III) l'irripetibilità CP_1 delle somme percepite, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e di quello
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affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza c.d. (n. Pt_2
4893/13 dell'11 febbraio 2021, causa contro ). Chiede accogliersi l'appello Pt_2 CP_2
e riformarsi la sentenza di primo grado, nel senso di respingere il ricorso proposto in primo grado dall' CP_1
L' si costituisce in appello, chiedendo la reiezione Controparte_3 dell'impugnazione, argomentando sull'infondatezza delle singole censure e rilevando come l'appellante non censuri la determinazione del quantum né contesti per mezzo di uno specifico motivo di impugnazione la condanna alla refusione delle spese di lite pronunciata in primo grado.
Instaurato il contraddittorio in appello e acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 11.9.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. La sentenza appellata, nell'escludere il computo della c.d. quota onorari nella base di calcolo del TFS, indipendentemente da ogni diversa ed in ipotesi difforme disposizione della contrattazione collettiva, costituisce corretta applicazione dei principi
- che di recente il giudice delle leggi (Corte cost. 26.4.2024 n. 73) ha ritenuto costituire il c.d. diritto vivente e che poi ha valutato conformi alla Costituzione, sotto il profilo del possibile contrasto con l'art. 3 e con l'art. 36 Cost., con argomentazioni alle quali questo rinvia ex art. 118 att. c.p.c. - già espressi in fattispecie del tutto similare dalle Sezioni
Unite (Cass., ss.uu., 25.3.2010 n. 7158) e dalle successive e conformi Sezioni semplici
(Cass. 25.5.2011 n. 4749, Cass.
9.3.2012 n. 3775, nonché Cass. 18.1.2012 n. 709 e
Cass.
2.12.2016 n. 24673, quanto all'inderogabilità ad opera della contrattazione collettiva), alle cui motivazioni in questa sede si aderisce si rinvia ex art. 118 att. c.p.c. senza ripetitive e superflue considerazioni.
Il primo ed il secondo motivo di appello debbono essere, dunque, giudicati infondati, poiché essi in sintesi ripropongono questioni già esaminate e disattese dalle sopra richiamate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale prospettata nell'ambito del secondo motivo di appello, inoltre, deve stimarsi manifestamente inammissibile, poiché
l'impugnante non pone a raffronto due diverse discipline normative e quindi due diverse norme di rango primarie, ma due distinti comportamenti dell' , che Controparte_3
(in ipotesi) liquiderebbe il TFS degli avvocati senza ricomprendervi la quota onorari e invece liquiderebbe quello dei dirigenti ricomprendendovi l'indennità di posizione, che l'appello assume assimilabile alla quota onorari.
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L'appellante, in sostanza, si duole che l abbia agito come se la contrattazione CP_1 collettiva potesse legittimamente derogare all'art. 13 l. 70/1975 nel solo caso dei dirigenti (per l'indennità di posizione) e non anche nel caso degli avvocati (per la quota onorari), così dolendosi di un comportamento materiale e non di una norma derivante da fonte primaria.
A ciò aggiungasi che l'ipotetica fondatezza dei presupposti fattuali e giuridici dai quale muove l'argomentazione dell'appellante (1. l'indennità di posizione e la quota onorari sono del tutto assimilabili, 2. nessuna delle due costituisce retribuzione tabellare ai sensi dell'art. 13 l. 70/1975, 3. per entrambe la computabilità nel TFS è prevista dalla contrattazione collettiva e dalle norme interne dell'ente) porterebbe unicamente ad una valutazione di illegittimità del criterio di calcolo del TFS dei dirigenti da parte dell' CP_1 con il corollario dell'impossibilità di assumere a tertium comparationis una condotta (in ipotesi) contra legem.
3. Il terzo motivo di appello lamenta l'omessa motivazione in relazione al principio della tutela dell'affidamento e ripropone la tesi, già vanamente sostenuta in primo grado, per cui proprio la necessità di tutelare l'affidamento incolpevole del dipendente osterebbe alla pretesa restitutoria dell' CP_1
L'appello cade in errore allorché lamenta che il Tribunale non abbia esaminato la questione, in quanto la decisione gravata ha espressamente affermato che il lavoratore non poteva invocare la lesione dei principi fondamentali del legittimo affidamento e della buona fede perché anche nella materia del pubblico impiego trova applicazione l'art. 2033 c.c., perché il recupero delle somme indebitamente corrisposte rappresenta un preciso dovere del datore di lavoro pubblico, la cui inerzia è fonte di danno erariale e perché la buona fede dell'accipiens rileva unicamente come limite alla restituzione di frutti ed interessi.
Le conclusioni del Tribunale sono pienamente condivisibili e qui condivise, perché conformi ai principi espressi dal giudice di legittimità (Cass. 27.3.2025 n. 8136; Cass
27.3.2025 n. 8134; Cass. 19.9.2023 n. 24807; Cass. 20.6.2023 n. 17648; Cass.
9.5.2022 n. 14672; Cass. 20.2.2017 n. 4323), da quello delle leggi (Corte cost.
27.1.2023 n. 8) e dal giudice amministrativo (Consiglio Stato 23.9.2024 n. 7712), i quali, nell'affrontare ex professo la questione della tutela dell'affidamento del dipendente pubblico anche alla luce dell'insegnamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU 11.2.2021, c. Italia, in RG n. 4893/13), hanno in sintesi Pt_2 affermato che nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito
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del dipendente a continuare a percepire – o a ritenere se già erogato – un trattamento economico indebitamente corrisposto e che, «a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente» (così Cass.
27.3.2025 n. 8136 in parte motiva), così escludendo che l'affidamento possa determinare il consolidarsi del diritto.
Tali argomentazioni, dunque, portano (indipendentemente dalla verifica in concreto di un affidamento tutelabile, che nella specie, peraltro, parrebbe da escludersi, essendo stato il TFS erogato con riserva di ripetizione della parte imputabile alla c.d. quota onorari) a respingere la tesi dell'appellante, con la quale questi sostiene che la propria buona fede nella percezione delle somme e il proprio affidamento nella legittimità della dazione sarebbero sufficienti alla reiezione della pretesa restitutoria.
La tutela dell'accipiens di buona fede, infatti, opera su di un diverso versante e precisamente nel determinare un «dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto», nel senso che «la pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva» (Corte cost. 27.1.2023 n. 8, § 12.1) e nell'escludere che il ritardo nell'adempimento possa legittimare una pretesa risarcitoria da parte del datore di lavoro pubblico, quando il tardivo soddisfacimento del diritto alla restituzione sia conseguente a «particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso» (Corte cost. 27.1.2023 n. 8, ivi).
Tali principi, però, non rilevano nel presente giudizio, in primo luogo perché
l'appellante, indubbiamente gravato dall'onere di allegare e provare la sussistenza delle proprie condizioni economiche e patrimoniali e quindi l'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio (arg. ex Cass. 18.8.2023
n. 24807, in parte motiva), si è limitato a generiche ed indimostrate affermazioni (ossia di aver investito il TFS «per la propria famiglia e per gravi motivi di salute»), senza peraltro neppure dedurre, a fronte dell'evidente fungibilità del denaro, che egli non possa far fronte o che non possa far agevolmente fronte all'obbligazione restitutoria tramite il proprio attuale reddito ed il proprio attuale patrimonio.
A ciò aggiungasi che risulta documentalmente che l' si dichiarò sin da subito CP_1
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disponibile a valutare una proposta di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria da parte dell'obbligato (cfr. doc. 8 fasc. I grado e che l'appellante non ha mai CP_1 formulato una richiesta in tal senso, né tanto meno ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui l'ha condannato alla restituzione immediata dell'intera somma, così chiaramente palesando il suo difetto di interesse ad ottenere la rateizzazione del proprio debito.
Il terzo motivo di censura è dunque respinto.
4. L'appello, quindi, deve essere interamente respinto, non essendo stata contrastata (se non in maniera del tutto apodittica scevra da ogni riferimento alle ipotetiche contestazioni svolte in primo grado ed in ipotesi ignorate dal Tribunale) la sentenza di primo grado nella parte in cui ha valutato non contestato il quantum e non essendo stata censurata (se non con generiche allegazioni nella parte espositiva del ricorso, del tutto inidonee ad integrare i presupposti per l'esercizio del potere di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c.) la pronunciata condanna alla refusione delle spese del giudizio innanzi al Tribunale,.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna a rifondere all' le spese del grado, che liquida Parte_1 CP_1 in € 7.120,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 11.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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