Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2802/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2802/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla via Sorrentino n. Parte_1
190, presso lo studio dell'avvocato Emiliano Del Balzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Domenico Cimarosa n. 84 – Via F.P. Michetti n. 4, presso lo studio dell'avvocato Renato Fiore, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione - pagamento indennizzo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 15-4-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data del 13-5-2022, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, evocava in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
pag. 1
A tal fine deduceva che: era proprietario dell'auto Ford Fiesta targata FP 743 NC assicurata contro il furto con la polizza n. 00162603608408, avente validità dal 15-5-2019 al 1-11-2019; in data 7-10-2019, fra le ore 02:00 e le ore 11.30, l'auto si trovava parcheggiata in Boscoreale (NA) alla via Promiscua Isolato 11, con tutte le portiere chiuse a chiave, i finestrini alzati ed integri;
verso le ore 11:30 del medesimo giorno, PE
, figlio dell'attore, si era recato a riprendere l'auto e si accorgeva che la stessa era
[...] stata rubata;
veniva sporta denuncia querela per il reato di furto contro ignoti, da PE
, presso la Caserma dei Carabinieri di Boscoreale (NA); l'auto era stata assicurata
[...] in data 15-5-2019 per un valore di euro 14.630,00, in virtù del valore dell'auto a quella data di euro 13.300,00 e del valore degli accessori di euro 1.330,00; l'evento era stato prontamente denunciato all'assicurazione che rubricava il sinistro al n. CP_1
2019/5/20114 e comunicava a di inviare l'intera documentazione in Parte_1 originale, che inoltrava in data 13-7-2020; tuttavia, nonostante le richieste formali di indennizzo inoltrate dall'assicurato, in data 3-2-2020 e in data 29-9-2020, la convenuta restava inadempiente.
Instauratosi il contraddittorio, contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda sia in punto di an che di quantum debeatur, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
2. La convenuta non ha contestato di aver sottoscritto con l'attore la polizza assicurativa a garanzia del furto del veicolo di sua proprietà, prima indicato - che peraltro ha prodotto – né il pagamento dei relativi premi.
Ha contestato, invece, la sussistenza dei presupposti per l'operatività della polizza, evidenziando che, sotto il profilo dell'an della pretesa indennitaria, l'attore non aveva provato il furto denunciato;
sotto il profilo del quantum, sussistevano delle anomalie in ordine alle vicende circolatorie del veicolo oggetto di controversia.
In particolare, la convenuta ha sottolineato la mancanza di prova del furto, risultando insufficiente la denuncia sporta da , essendo inidonea a fondare la Persona_1 dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa indennitaria.
pag. 2 Ha evidenziato, inoltre, l'assenza di un'ulteriore condizione di operatività della polizza, costituita dalla mancata consegna di chiavi originali ed integre alla Compagnia assicuratrice, atteso che le chiavi consegnate dall'attore, secondo la perizia di parte operata dalla società fiduciaria Sachverstandigenburo Warmuth Gmbh, non risultano corrispondenti agli originali forniti all'acquirente proprietario dalla casa madre.
In secondo luogo, l'impresa assicuratrice ha osservato che dal certificato cronologico
PRA del veicolo Ford Fiesta tg. FP 743 NCA (sub 1) risultava che la vettura, nell'arco di tempi di pochi mesi, era stata oggetto di una sequela di compravendite.
In particolare, dal menzionato certificato emergeva che: in data 27-4-2018 il veicolo veniva acquistato dalla per un importo di euro 16.213,46; in data 18-12-2018 CP_2 veniva acquistato da “ per l'importo di euro 1.700,00 Parte_2
(e ciò dopo la verificazione di un grave sinistro che per la entità dei danni il veicolo era ridotto alla stregua di un relitto: cfr. doc sub 2); in data 4-4-2019 era stata acquistata da per l'importo di euro 2.400,00; in data 8-5-2019 era stato acquistato Persona_2 da per un importo di euro 4.000,00 e nella medesima data (8-5-2019), il Controparte_3 veicolo era stato acquistato dall'attore per l'importo di euro 12.500,00.
Pertanto, ha osservato che, sebbene il prezzo dell'auto, dopo il sinistro, si fosse assestato tra la somma di euro 1.700,00 ed euro 4.000,00, era stato assicurato per un importo di euro 14.300,00 in assenza di prova della sua riparazione.
3. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, condiviso dal Tribunale - sia per l'autorevolezza della fonte che per la fondatezza degli argomenti logico/giuridici posti a fondamento -, “In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (Cass. civ. 4234/2012; 6108/2006; Corte app. Milano, sentenza n. 2616 del
9-9-2021, in dejure.it).
La S.C. ha, in particolare, affermato che: “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di pag. 3 cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (respinta, nella specie, la richiesta di indennizzo avanzata da una società di noleggio veicoli a seguito del furto di una autovettura, atteso che la mera denuncia penale relativa al furto non era di per sé sufficiente per ottenere il corrispondente indennizzo dalla compagnia assicurativa)” - (Cass. civ., sez. VI, n. 32637 del 7-11-2022; v. anche, Cass. civ., sentenza n. 1935 del 10-2-2003).
La mera produzione della denuncia di furto non esime dunque l' dalla prova Parte_3 rigorosa della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e della verificazione dell'evento furto.
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto copia di documenti comprovanti l'avvenuto acquisto dell'auto e la denuncia di furto, presentata da , il 7-10-2019 Persona_1
(alle ore 11:56, ai carabinieri di Boscotrecase), figlio dell'attore; alcuna osservazione o replica ha formulato in relazione ai gravi danni subiti del veicolo a seguito del sinistro avvenuto in data 30-8-2018 – documentata nei rilievi fotografici allegati nella relazione di incidente stradale del 30-8-2018 dei Carabinieri di Santa Teresa di Gallura depositata il 6-
5-2024 dalla convenuta – e alla eventuale riparazione ed eliminazione di essi e se ciò fosse avvenuto osservando le procedure stabilite della casa produttrice e con ricambi originali.
Inoltre, in corso di causa è stato anche escusso, quale testimone, , il Persona_1 quale ha ribadito sostanzialmente quanto denunziato, ovvero che aveva parcheggiato l'auto dopo le ore ventiquattro del giorno 6-10-2019 (in denunzia dichiarava alle ore 02:00 circa del giorno 7-10-2019), chiudendola con le chiavi e, al mattino, verso le 10:30 (in denunzia dichiarava alle ore 11:30), uscito per ritornare a lavoro, scopriva che l'auto non c'era più.
Sulla scorta di tali circostanze non può ritenersi provato il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda.
Invero, oltre ad apparire inverosimile la circostanza che il valore della vettura, al momento della denunzia, fosse quello assicurato – essendo stato acquistato ad un prezzo di gran lunga superiore a quello pagato dal dante causa nello stesso giorno del 4-4-2019 in cui aveva a sua volta acquistato l'auto e poi venduto essa all'attore ed avendo il c.t.u. escluso comunque che il valore di mercato fosse quello assicurato – l'attore nulla ha riferito in ordine alla mancata consegna delle chiavi originali della vettura.
pag. 4 I descritti indizi, invero, contrastano evidentemente con la prospettazione del furto dell'auto avente il valore allegato in citazione, e la sola denunzia del furto, il cui contenuto
è stato ribadito in udienza dal denunziante - escusso quale testimone -, non è bastevole, sia per la scarsa attendibilità di questi, in ragione dei legami parentali/affettivi esistenti con l'attore, sia per la mancanza di alcun riscontro anche solo indiziario che non può ravvisarsi nella escussione, quale teste, del denunziate.
Non può quindi ritenersi assolta da parte del danneggiato la prova del furto quale evento costitutivo del diritto all'indennizzo azionato essendosi, anzi, evidenziate nel corso del giudizio elementi indiziari con esso contrastanti.
La domanda, quindi, deve essere respinta.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'attore
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_1
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Controparte_1
5.077,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
C) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
Torre Annunziata, 23 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 5