Art. 8.
Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, e' tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.
La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilita', da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.
Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, e' tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.
La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilita', da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.