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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8540 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 28/10/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 8726 /2024 R.G. cui è stata riunita la causa n.rg
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv. CALASCIONE RAFFAELE ,
Pt_1 P.IVA_1 presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della CP_1 [...]
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle rese in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 la ha impugnato l'avviso di addebito n n. Pt_1
371 2024 00010478 60 000 notificato, a mezzo pec, il 04/03/2024, con il venivano richiesti
€ 21.408,22 per contributi previdenziali –modello DM 10/V, per il periodo dal 06/2015 al
06/2015, più relative sanzioni, interessi, spese di notifica, in toto euro 38.133,54.
Ha dedotto il ricorrente l'intervenuta decadenza ex art. 25 dlgs n.46/99; la maturata prescrizione del credito e la non debenza delle somme richieste in quanto era stata autorizzata per il periodo dal 03/10/2014 al 02/10/2015 al trattamento di integrazione
1 salariale, con Decreto Ministeriale n. 87033 e che nel periodo di paga 06/2015 erano state erogate ai dipendenti (cfr. Cedolino paga riassuntivo) le seguenti somme:
1) CIGS (solidarietà) € 18.969,82
2) Rimborso ferie € 2.438,41; per un totale credito su del 06/2015 di € 21.408,22, proprio la somma Parte_2 dei contributi che viene richiesta dall' con avviso di addebito opposto. CP_1
Con separato ricorso depositato in data 11.7.2024 la società opponeva anche l'avviso di addebito n. 371 2024 00033878 24 000 notificato, a mezzo pec, il 04/06/2024, con il quale si chiedeva:
1) € 9.732,23 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
01/2012 al 01/2012, più relative sanzioni, interessi;
2) € 3.424,12 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
06/2012 al 06/2012, più relative sanzioni, interessi;
3) € 9,586,18 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
07/2012 al 07/2012, più relative sanzioni, interessi;
4) € 3.235,65 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
08/2012 al 08/2012, più relative sanzioni, interessi;
5) € 467,45 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
010/2012 al 010/2012, più relative sanzioni, interessi;
6) € 18.747,83 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
12/2012 al 12/2012, più relative sanzioni, interessi;
7) € 11.322,33 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
02/2013 al 02/2013, più relative sanzioni, interessi;
8) € 2.147,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
03/2013 al 03/2013, più relative sanzioni, interessi;
9) € 2.147,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
04/2013 al 04/2013, più relative sanzioni, interessi;
10) € 2.147,71 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
05/2013 al 05/2013, più relative sanzioni, interessi;
11) € 2.147,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
06/2013 al 06/2013, più relative sanzioni, interessi;
12) € 959,45 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
07/2013 al 07/2013, più relative sanzioni, interessi;
13) € 1.733,37 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
2 08/2013 al 08/2013, più relative sanzioni, interessi;
14) € 1.886,76 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
09/2013 al 09/2013, più relative sanzioni, interessi;
15) € 9.946,08 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
03/2014 al 03/2014, più relative sanzioni, interessi;
16) € 136,41 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
04/2014 al 04/2014, più relative sanzioni, interessi;
17) € 61,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
05/2014 al 05/2014, più relative sanzioni, interessi;
18) € 593,60 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
06/2014 al 06/2014, più relative sanzioni, interessi;
19) € 151,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
07/2014 al 07/2014, più relative sanzioni, interessi;
20) € 10.965,13 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 08/2014 al 08/2014, più relative sanzioni, interessi;
21) € 20.209,37 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 09/2014 al 09/2014, più relative sanzioni, interessi;
22) € 4.654,13 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
12/2014 al 12/2014, più relative sanzioni, interessi;
23) € 1.343,00 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
01/2015 al 01/2015, più relative sanzioni, interessi;
24) € 2.311,82 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
02/2015 al 02/2015, più relative sanzioni, interessi;
25) € 2.733,99 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
03/2015 al 03/2015, più relative sanzioni, interessi;
26) € 4.408,25 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
04/2015 al 04/2015, più relative sanzioni, interessi;
27) € 22.594,91 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 06/2015 al 06/2015, più relative sanzioni, interessi;
28) € 22.429,81 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 03/2016 al 03/2016, più relative sanzioni, interessi;
29) € 21.200,58 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 09/2016 al 09/2016, più relative sanzioni, interessi;
30) € 20.996,94 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo
3 dal 12/2016 al 12/2016, più relative sanzioni, interessi;
31) € 22.120,47 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 01/2017 al 01/2017, più relative sanzioni, interessi;
32) € 21.075,06 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 02/2017 al 02/2017, più relative sanzioni, interessi;
33) € 1.202,87 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
05/2023 al 05/2023, più relative sanzioni, interessi;
per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di euro 289.722,63.
Dedotta anche in relazione a quest'avviso l'intervenuta decadenza ex art. 25 e la maturata prescrizione ha insistito per la non debenza delle somme richieste in quanto a seguito di domande presentate al Ministero del Lavoro, era stata autorizzata, per vari periodi, al trattamento di integrazione salariale con i seguenti Decreti Ministeriali:
63985 del 26/01/2012 periodo autorizzato dal 03/10/2011 al 02/10/2012;
71718 del 05/03/2013 periodo autorizzato dal 03/10/2012 al 02/10/2013;
80574 del 14/04/2014 periodo autorizzato dal 03/10/2013 al 02/10/2014;
87033 del 14/01/2015 periodo autorizzato dal 03/10/2014 al 02/10/2015;
94242 del 03/02/2016 periodo autorizzato dal 03/10/2015 al 02/10/2017;
Inoltre ha evidenziato che per il periodo 06/2015, le relative somme erano state già richieste con l'avviso di addebito n. 371 2024 00010478 60, avviso impugnato con il ricorso avente rg. 8726/2024.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice adito:“Voglia l'adito Giudice, respinta e disattesa ogni contraria istanza, sulla base dei suesposti motivi e in accoglimento del presente ricorso, procedere nel dichiarare l' decaduto dalla possibilità di riscuotere i contributi CP_1
de quo e di conseguenza dichiarare illegittimo l'atto impugnato, pertanto affermarne la nullità o comunque annullarlo, quindi disporre ogni provvedimento di legge derivante. In via subordinata:“Voglia l'adito Giudice, respinta e disattesa ogni contraria istanza, sulla base dei suesposti motivi e in accoglimento del presente ricorso, procedere nel dichiarare prescritto il presunto diritto di credito azionato dall' di conseguenza dichiarare CP_1 illegittimo l'atto impugnato, pertanto affermarne la nullità o comunque annullarlo, quindi disporre ogni provvedimento di legge derivante. In via ulteriormente degradata:
“Voglia l'adito Giudice, respinta e disattesa ogni contraria istanza, sulla base del motivo esposto al punto 3) e in accoglimento del presente ricorso, procedere nel dichiarare infondato l'atto opposto, quindi dichiararlo nullo o comunque annullarlo, pertanto affermare la non debenza dei contributi e delle relative sanzioni ed interessi riportati
4 nell'atto impugnato, quindi disporre ogni provvedimento di legge derivante.”
Con il decreto di fissazione dell'udienza veniva sospesa l'esecutività degli avvisi di addebito opposti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' anche quale procuratore speciale della CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dei ricorsi in Controparte_2 CP_3
quanto infondati in fatto e diritto.
In via preliminare chiariva che non vi è sovrapposizione con l'AVA
37120240003387824000 – giudizio rg. 16913724- in quanto la società presenta due inadempienze per il periodo 06/2015, quella relativa all'AVA 371 2024 000338782 40 riguarda una nota di rettifica (codice 25) mentre quella che va a formare l'AVA 371 2024
00010478 60 è frutto di una diffida (codice 18).
Nel merito rappresentava che quanto all' “Avviso di addebito 37120240001047860000 per il periodo 06/2015, la nota di rettifica (che si allega alla presente) si è generata per mancata esposizione del numero di autorizzazione, in quanto nella denuncia originaria, l'azienda ha inserito un numero non corrispondente ad alcun provvedimento, per questo la procedura ha scartato l'importo richiesto a conguaglio. A tutt'oggi non si rinvengono variazioni per il periodo 06/2015, ovvero proposte VIG in cui venga esposto correttamente il numero di autorizzazione..” Precisava quindi che le note di rettifica si erano generate per “denuncia originaria, l'azienda ha inserito un numero non corrispondente ad alcun provvedimento, per questo la procedura ha scartato l'importo richiesto a conguaglio. Su questo vi sono state anche interlocuzioni, tutt'ora in corso, tra la Sede competente e CP_1
la società, anche tramite il suo consulente, come dimostrano gli allegati “dettaglio
Tickets”.
Quanto alla eccepita prescrizione rappresentava che la stessa società aveva tentato di sistemare la situazione inviando tramite cassetto bidirezionale così riconoscendo il debito ed interrompendo la prescrizione, interrotta anche dal DMVIG allegato .
Eccepiva infine la sospensione dei termini per effetto della disciplina emergenziale Covid.
Ha quindi concluso chiedendo “previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva della
per i crediti NON oggetto di cessione, e previa riunione con rg. 16193/24, si CP_4 dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese.”
All'udienza del 28.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate , la causa è stata decisa.
5 Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito (4.3.2024 e 4.6.2024) rispetto alla data di deposito dei ricorsi giudiziario(11.4.2024 e 11.7.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sempre in via preliminare, va rammentato che l'opposizione ha ad oggetto avvisi di
CP_ addebito emessi dall' per recupero CIGS.
Non possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione gli atti che l' ha CP_1
depositato solo in data 20.11.2024 in una alle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Invero ai sensi del chiaro disposto dell'art. 146 c.p.c. il convenuto avrebbe dovuto depositare contestualmente alla memoria di costituzione anche la documentazione relativa alle notifiche delle note di rettifica, documentazione tutta di data precedente alla costituzione avvenuta in data 11.11.2024 e comunque relativa ad una eccezione di prescrizione svolta ritualmente nel ricorso introduttivo pertanto nemmeno può ritenersi che la loro produzione sia giustificata dal successivo sviluppo del giudizio.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1
sussistenza dei presupposti che avevano giustificato l'emissione di note di rettifica.
Ebbene per entrambi gli avvisi di addebito impugnati l' ha evidenziato nella memoria CP_1
di costituzione che “Le note di rettifica si è generata per mancata esposizione del numero di autorizzazione, in quanto nella denuncia originaria, l'azienda ha inserito un numero non corrispondente ad alcun provvedimento, per questo la procedura ha scartato l'importo richiesto a conguaglio”.
L' ha poi richiamato il contenuto del Messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016 CP_1
contenente i chiarimenti in merito all'invio dei flussi Uniemens di regolarizzazione e della documentazione specifica rispetto al tipo di regolarizzazione da inviare, tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l'oggetto: “Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio
6 documentazione”. Ha inoltre chiarito che in presenza di documentazione incongrua o insufficiente , l' sollecita l'integrazione della documentazione e decorsi inutilmente 30 CP_1
giorni dal ricevimento, il flusso regolarizzativo (proposta vig) verrà respinta, con conseguente ripristino della situazione iniziale.
Questa sarebbe la situazione in cui era incorso la che, a fronte dei ticket generati, Pt_1
non avrebbe provveduto alla regolarizzazione della denuncia originaria per erronea esposizione del numero di autorizzazione.
La difesa svolta dall' non coglie nel segno essendo basata esclusivamente su pretesi CP_1
vizi procedurali nella gestione del flusso di denunce presentate dalla società , senza mai nemmeno allegare l'insussistenza del diritto da questa vantato.
L' nelle note di trattazione per l'udienza del 28.10.2025 ha infatti continuato a CP_1
sostenere “Le note di rettifica si sono generate per mancata esposizione del numero di autorizzazione e/o esposizione errata dei codici di conguaglio. la società ha inviato dei codici CIG errati o ha richiesto conguagli per importi superiori all'importo consentito.”
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio CP_1 generale secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso in esame l' non ha eccepito -se non in modo generico- la insussistenza del CP_1
diritto di controparte al trattamento di integrazione salariale limitandosi a sostenere che per una erronea indicazione del numero di autorizzazione nella denuncia uniemens non era stata in grado di ricostruire il provvedimento autorizzativo ovvero che vi sarebbe stata una erronea esposizione dei codici di conguaglio. Solo nelle ultime note depositate ha genericamente allegato che la società avrebbe richiesto “conguagli per importi superiori all'importo consentito” ma senza alcuna specificazione in ordine a tale difformità né in relazione agli importi richiesti dalla società né tanto meno agli importi spettanti.
Tale genericità nella richiesta di regolarizzazione e nel contenuto dei relativi avvisi di addebito emerge ancor più in forza dell'ulteriore circostanza evidenziata dall' sempre CP_1
nelle note da ultimo depositate avendo l'Istituto affermato che “Le variazioni per i periodi
01/2012, 06/2012, 07/2012, 10/2012, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
7 09/2013, 01/2015, 02/2015, 04/2015 , allegate in atti , sono state tutte lavorate ed hanno generato uno sgravio parziale della cartella per un importi di € 52.737,05.”
Al contrario la società ricorrente ha depositato i provvedimenti autorizzativi alla CIGS per tutti i periodi oggetto degli avvisi di addebito (vedi decreti ministeriali depositati nei ricorsi introduttivi) offrendo elementi sufficienti a sostenere la corretta imputazione da parte della stessa delle somme a titolo di CIGS per i periodi oggetto del giudizio.
Deve inoltre evidenziarsi che negli atti impugnati sono state solo genericamente indicate le motivazioni che avevano determinato la regolarizzazione essendo nel primo avviso di addebito esclusivamente indicato dall' “di aver proceduto al controllo della posizione CP_1 contributiva sopra riportata relativamente a: da 06/2015 a 06/2015” e nel secondo avviso di addebito “di aver proceduto al controllo della posizione contributiva sopra riportata relativamente a: da 01/2012 a 05/2023”. CP_ In conclusione, in mancanza di elementi probatori offerti dall' deve ritenersi che la pretesa contributiva in esame non sia legittima e, di conseguenza, che i relativi avvisi di addebito debbano essere annullati.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza assorbe l'esame delle eccezioni relative alla sostenuta decadenza e prescrizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito impugnati e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n. 371 2024 00010478 60
000 e n. 371 2024 00033878 24 000 ;
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in €4200,00 a titolo di CP_1
onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 19/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 28/10/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 8726 /2024 R.G. cui è stata riunita la causa n.rg
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv. CALASCIONE RAFFAELE ,
Pt_1 P.IVA_1 presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della CP_1 [...]
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: conformi a quelle rese in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 la ha impugnato l'avviso di addebito n n. Pt_1
371 2024 00010478 60 000 notificato, a mezzo pec, il 04/03/2024, con il venivano richiesti
€ 21.408,22 per contributi previdenziali –modello DM 10/V, per il periodo dal 06/2015 al
06/2015, più relative sanzioni, interessi, spese di notifica, in toto euro 38.133,54.
Ha dedotto il ricorrente l'intervenuta decadenza ex art. 25 dlgs n.46/99; la maturata prescrizione del credito e la non debenza delle somme richieste in quanto era stata autorizzata per il periodo dal 03/10/2014 al 02/10/2015 al trattamento di integrazione
1 salariale, con Decreto Ministeriale n. 87033 e che nel periodo di paga 06/2015 erano state erogate ai dipendenti (cfr. Cedolino paga riassuntivo) le seguenti somme:
1) CIGS (solidarietà) € 18.969,82
2) Rimborso ferie € 2.438,41; per un totale credito su del 06/2015 di € 21.408,22, proprio la somma Parte_2 dei contributi che viene richiesta dall' con avviso di addebito opposto. CP_1
Con separato ricorso depositato in data 11.7.2024 la società opponeva anche l'avviso di addebito n. 371 2024 00033878 24 000 notificato, a mezzo pec, il 04/06/2024, con il quale si chiedeva:
1) € 9.732,23 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
01/2012 al 01/2012, più relative sanzioni, interessi;
2) € 3.424,12 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
06/2012 al 06/2012, più relative sanzioni, interessi;
3) € 9,586,18 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
07/2012 al 07/2012, più relative sanzioni, interessi;
4) € 3.235,65 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
08/2012 al 08/2012, più relative sanzioni, interessi;
5) € 467,45 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
010/2012 al 010/2012, più relative sanzioni, interessi;
6) € 18.747,83 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
12/2012 al 12/2012, più relative sanzioni, interessi;
7) € 11.322,33 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
02/2013 al 02/2013, più relative sanzioni, interessi;
8) € 2.147,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
03/2013 al 03/2013, più relative sanzioni, interessi;
9) € 2.147,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
04/2013 al 04/2013, più relative sanzioni, interessi;
10) € 2.147,71 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
05/2013 al 05/2013, più relative sanzioni, interessi;
11) € 2.147,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
06/2013 al 06/2013, più relative sanzioni, interessi;
12) € 959,45 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
07/2013 al 07/2013, più relative sanzioni, interessi;
13) € 1.733,37 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
2 08/2013 al 08/2013, più relative sanzioni, interessi;
14) € 1.886,76 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
09/2013 al 09/2013, più relative sanzioni, interessi;
15) € 9.946,08 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
03/2014 al 03/2014, più relative sanzioni, interessi;
16) € 136,41 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
04/2014 al 04/2014, più relative sanzioni, interessi;
17) € 61,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
05/2014 al 05/2014, più relative sanzioni, interessi;
18) € 593,60 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
06/2014 al 06/2014, più relative sanzioni, interessi;
19) € 151,67 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
07/2014 al 07/2014, più relative sanzioni, interessi;
20) € 10.965,13 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 08/2014 al 08/2014, più relative sanzioni, interessi;
21) € 20.209,37 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 09/2014 al 09/2014, più relative sanzioni, interessi;
22) € 4.654,13 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
12/2014 al 12/2014, più relative sanzioni, interessi;
23) € 1.343,00 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
01/2015 al 01/2015, più relative sanzioni, interessi;
24) € 2.311,82 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
02/2015 al 02/2015, più relative sanzioni, interessi;
25) € 2.733,99 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
03/2015 al 03/2015, più relative sanzioni, interessi;
26) € 4.408,25 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
04/2015 al 04/2015, più relative sanzioni, interessi;
27) € 22.594,91 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 06/2015 al 06/2015, più relative sanzioni, interessi;
28) € 22.429,81 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 03/2016 al 03/2016, più relative sanzioni, interessi;
29) € 21.200,58 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 09/2016 al 09/2016, più relative sanzioni, interessi;
30) € 20.996,94 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo
3 dal 12/2016 al 12/2016, più relative sanzioni, interessi;
31) € 22.120,47 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 01/2017 al 01/2017, più relative sanzioni, interessi;
32) € 21.075,06 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal 02/2017 al 02/2017, più relative sanzioni, interessi;
33) € 1.202,87 per contributi previdenziali – modello DM 10/ rettificativo, per il periodo dal
05/2023 al 05/2023, più relative sanzioni, interessi;
per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di euro 289.722,63.
Dedotta anche in relazione a quest'avviso l'intervenuta decadenza ex art. 25 e la maturata prescrizione ha insistito per la non debenza delle somme richieste in quanto a seguito di domande presentate al Ministero del Lavoro, era stata autorizzata, per vari periodi, al trattamento di integrazione salariale con i seguenti Decreti Ministeriali:
63985 del 26/01/2012 periodo autorizzato dal 03/10/2011 al 02/10/2012;
71718 del 05/03/2013 periodo autorizzato dal 03/10/2012 al 02/10/2013;
80574 del 14/04/2014 periodo autorizzato dal 03/10/2013 al 02/10/2014;
87033 del 14/01/2015 periodo autorizzato dal 03/10/2014 al 02/10/2015;
94242 del 03/02/2016 periodo autorizzato dal 03/10/2015 al 02/10/2017;
Inoltre ha evidenziato che per il periodo 06/2015, le relative somme erano state già richieste con l'avviso di addebito n. 371 2024 00010478 60, avviso impugnato con il ricorso avente rg. 8726/2024.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice adito:“Voglia l'adito Giudice, respinta e disattesa ogni contraria istanza, sulla base dei suesposti motivi e in accoglimento del presente ricorso, procedere nel dichiarare l' decaduto dalla possibilità di riscuotere i contributi CP_1
de quo e di conseguenza dichiarare illegittimo l'atto impugnato, pertanto affermarne la nullità o comunque annullarlo, quindi disporre ogni provvedimento di legge derivante. In via subordinata:“Voglia l'adito Giudice, respinta e disattesa ogni contraria istanza, sulla base dei suesposti motivi e in accoglimento del presente ricorso, procedere nel dichiarare prescritto il presunto diritto di credito azionato dall' di conseguenza dichiarare CP_1 illegittimo l'atto impugnato, pertanto affermarne la nullità o comunque annullarlo, quindi disporre ogni provvedimento di legge derivante. In via ulteriormente degradata:
“Voglia l'adito Giudice, respinta e disattesa ogni contraria istanza, sulla base del motivo esposto al punto 3) e in accoglimento del presente ricorso, procedere nel dichiarare infondato l'atto opposto, quindi dichiararlo nullo o comunque annullarlo, pertanto affermare la non debenza dei contributi e delle relative sanzioni ed interessi riportati
4 nell'atto impugnato, quindi disporre ogni provvedimento di legge derivante.”
Con il decreto di fissazione dell'udienza veniva sospesa l'esecutività degli avvisi di addebito opposti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' anche quale procuratore speciale della CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dei ricorsi in Controparte_2 CP_3
quanto infondati in fatto e diritto.
In via preliminare chiariva che non vi è sovrapposizione con l'AVA
37120240003387824000 – giudizio rg. 16913724- in quanto la società presenta due inadempienze per il periodo 06/2015, quella relativa all'AVA 371 2024 000338782 40 riguarda una nota di rettifica (codice 25) mentre quella che va a formare l'AVA 371 2024
00010478 60 è frutto di una diffida (codice 18).
Nel merito rappresentava che quanto all' “Avviso di addebito 37120240001047860000 per il periodo 06/2015, la nota di rettifica (che si allega alla presente) si è generata per mancata esposizione del numero di autorizzazione, in quanto nella denuncia originaria, l'azienda ha inserito un numero non corrispondente ad alcun provvedimento, per questo la procedura ha scartato l'importo richiesto a conguaglio. A tutt'oggi non si rinvengono variazioni per il periodo 06/2015, ovvero proposte VIG in cui venga esposto correttamente il numero di autorizzazione..” Precisava quindi che le note di rettifica si erano generate per “denuncia originaria, l'azienda ha inserito un numero non corrispondente ad alcun provvedimento, per questo la procedura ha scartato l'importo richiesto a conguaglio. Su questo vi sono state anche interlocuzioni, tutt'ora in corso, tra la Sede competente e CP_1
la società, anche tramite il suo consulente, come dimostrano gli allegati “dettaglio
Tickets”.
Quanto alla eccepita prescrizione rappresentava che la stessa società aveva tentato di sistemare la situazione inviando tramite cassetto bidirezionale così riconoscendo il debito ed interrompendo la prescrizione, interrotta anche dal DMVIG allegato .
Eccepiva infine la sospensione dei termini per effetto della disciplina emergenziale Covid.
Ha quindi concluso chiedendo “previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva della
per i crediti NON oggetto di cessione, e previa riunione con rg. 16193/24, si CP_4 dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese.”
All'udienza del 28.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate , la causa è stata decisa.
5 Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito (4.3.2024 e 4.6.2024) rispetto alla data di deposito dei ricorsi giudiziario(11.4.2024 e 11.7.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sempre in via preliminare, va rammentato che l'opposizione ha ad oggetto avvisi di
CP_ addebito emessi dall' per recupero CIGS.
Non possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione gli atti che l' ha CP_1
depositato solo in data 20.11.2024 in una alle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Invero ai sensi del chiaro disposto dell'art. 146 c.p.c. il convenuto avrebbe dovuto depositare contestualmente alla memoria di costituzione anche la documentazione relativa alle notifiche delle note di rettifica, documentazione tutta di data precedente alla costituzione avvenuta in data 11.11.2024 e comunque relativa ad una eccezione di prescrizione svolta ritualmente nel ricorso introduttivo pertanto nemmeno può ritenersi che la loro produzione sia giustificata dal successivo sviluppo del giudizio.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1
sussistenza dei presupposti che avevano giustificato l'emissione di note di rettifica.
Ebbene per entrambi gli avvisi di addebito impugnati l' ha evidenziato nella memoria CP_1
di costituzione che “Le note di rettifica si è generata per mancata esposizione del numero di autorizzazione, in quanto nella denuncia originaria, l'azienda ha inserito un numero non corrispondente ad alcun provvedimento, per questo la procedura ha scartato l'importo richiesto a conguaglio”.
L' ha poi richiamato il contenuto del Messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016 CP_1
contenente i chiarimenti in merito all'invio dei flussi Uniemens di regolarizzazione e della documentazione specifica rispetto al tipo di regolarizzazione da inviare, tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l'oggetto: “Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio
6 documentazione”. Ha inoltre chiarito che in presenza di documentazione incongrua o insufficiente , l' sollecita l'integrazione della documentazione e decorsi inutilmente 30 CP_1
giorni dal ricevimento, il flusso regolarizzativo (proposta vig) verrà respinta, con conseguente ripristino della situazione iniziale.
Questa sarebbe la situazione in cui era incorso la che, a fronte dei ticket generati, Pt_1
non avrebbe provveduto alla regolarizzazione della denuncia originaria per erronea esposizione del numero di autorizzazione.
La difesa svolta dall' non coglie nel segno essendo basata esclusivamente su pretesi CP_1
vizi procedurali nella gestione del flusso di denunce presentate dalla società , senza mai nemmeno allegare l'insussistenza del diritto da questa vantato.
L' nelle note di trattazione per l'udienza del 28.10.2025 ha infatti continuato a CP_1
sostenere “Le note di rettifica si sono generate per mancata esposizione del numero di autorizzazione e/o esposizione errata dei codici di conguaglio. la società ha inviato dei codici CIG errati o ha richiesto conguagli per importi superiori all'importo consentito.”
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio CP_1 generale secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso in esame l' non ha eccepito -se non in modo generico- la insussistenza del CP_1
diritto di controparte al trattamento di integrazione salariale limitandosi a sostenere che per una erronea indicazione del numero di autorizzazione nella denuncia uniemens non era stata in grado di ricostruire il provvedimento autorizzativo ovvero che vi sarebbe stata una erronea esposizione dei codici di conguaglio. Solo nelle ultime note depositate ha genericamente allegato che la società avrebbe richiesto “conguagli per importi superiori all'importo consentito” ma senza alcuna specificazione in ordine a tale difformità né in relazione agli importi richiesti dalla società né tanto meno agli importi spettanti.
Tale genericità nella richiesta di regolarizzazione e nel contenuto dei relativi avvisi di addebito emerge ancor più in forza dell'ulteriore circostanza evidenziata dall' sempre CP_1
nelle note da ultimo depositate avendo l'Istituto affermato che “Le variazioni per i periodi
01/2012, 06/2012, 07/2012, 10/2012, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013,
7 09/2013, 01/2015, 02/2015, 04/2015 , allegate in atti , sono state tutte lavorate ed hanno generato uno sgravio parziale della cartella per un importi di € 52.737,05.”
Al contrario la società ricorrente ha depositato i provvedimenti autorizzativi alla CIGS per tutti i periodi oggetto degli avvisi di addebito (vedi decreti ministeriali depositati nei ricorsi introduttivi) offrendo elementi sufficienti a sostenere la corretta imputazione da parte della stessa delle somme a titolo di CIGS per i periodi oggetto del giudizio.
Deve inoltre evidenziarsi che negli atti impugnati sono state solo genericamente indicate le motivazioni che avevano determinato la regolarizzazione essendo nel primo avviso di addebito esclusivamente indicato dall' “di aver proceduto al controllo della posizione CP_1 contributiva sopra riportata relativamente a: da 06/2015 a 06/2015” e nel secondo avviso di addebito “di aver proceduto al controllo della posizione contributiva sopra riportata relativamente a: da 01/2012 a 05/2023”. CP_ In conclusione, in mancanza di elementi probatori offerti dall' deve ritenersi che la pretesa contributiva in esame non sia legittima e, di conseguenza, che i relativi avvisi di addebito debbano essere annullati.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza assorbe l'esame delle eccezioni relative alla sostenuta decadenza e prescrizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito impugnati e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n. 371 2024 00010478 60
000 e n. 371 2024 00033878 24 000 ;
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in €4200,00 a titolo di CP_1
onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 19/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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