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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/11/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 2574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Lami
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5/8/2025, i Sig.ri e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento della figlia RS minore, (19/2/2020), nata dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa.
In particolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte nei termini che seguono:
1 RS
“
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, in Montopoli V. no (PI), alla via di Capanne n. 40.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la RS piccola a settimane alterne, nei seguenti modi:
a) nella prima e terza settimana del mese, nei giorni del martedi e del giovedi dall'uscita da scuola fino alla sera dopo cena;
b) nella seconda e quarta settimana del mese, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 20.00.
Le settimane sopra individuate, previo accordo dei genitori, sono da considerarsi intercambiabili.
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, nel piano genitoriale allegato.
5. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà, con ciascun genitore, fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
6. Il Sig. verserà alla Sig. ra tramite accredito in conto corrente (Iban Pt_2 Pt_1
[...]), entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia, pari ad Euro 150,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
7. Le Parti hanno concordato la suddivisione delle spese straordinarie nel modo seguente: fino a quando il sig. sarà in stato di disoccupazione, contribuirà alle spese straordinarie nella misura Pt_2 del 30%; nel momento in cui il sig. avrà reperito una nuova attività lavorativa, le spese Pt_2 straordinarie saranno suddivise al 50%; ai fini di una miglior gestione delle stesse, ai coniugi sono state consegnate le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale Forense.
2
8. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
11. Spese legali corrisposte dalla sig.ra . Parte_1
2. All'esito dell'udienza del 1/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme RS imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della figlia e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere poste a carico della
Sig.ra Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede: RS
- dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Montopoli Val D'Arno (PI), Via di Capanne n.
40;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative a educazione, istruzione e salute siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore con cui si troverà la minore nei periodi di rispettiva convivenza;
3 - dispone che il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, sia esercitato mensilmente, a settimane alterne, secondo il seguente calendario, precisandosi che le settimane sotto individuate, previo accordo tra i genitori, devono intendersi intercambiabili: RS
▪ nella prima e nella terza settimana del mese: il padre terrà con sé nelle giornate del martedì
e del giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla sera dopo cena, con pernotto nel periodo extrascolastico;
RS
▪ nella seconda e nella quarta settimana del mese: il padre terrà con sé dal venerdì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00 della domenica. RS
- dispone che la minore trascorra con i genitori le festività di Natale, Capodanno e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
- dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con la figlia fino ad un massimo di due settimane anche non continuative, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo della località prescelta per trascorrere le vacanze con la figlia;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per la figlia minore pari ad € Parte_2
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, da versarsi a mezzo bonifico bancario (Iban [...]) in favore di entro e Parte_1 non oltre il giorno 15 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie per la figlia, sino a quando non abbia reperito Parte_2 una stabile occupazione lavorativa e sia disoccupato, siano poste a carico del padre nella misura del
30% e per il residuo 70% a carico della madre. Nel momento in cui reperirà una Parte_2 nuova attività lavorativa, invece, entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo del CNF nell'anno 2017;
- dà atto che:
▪ le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
▪ le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, secondo le indicazioni contenute nel piano genitoriale elaborato e redatto dalle stesse;
4 ▪ le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendosi, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio documento;
▪ le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle condizioni raggiunte, che entrambi hanno accettato e sottoscritto;
- dichiara le spese di lite integralmente a carico di . Parte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Lami
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5/8/2025, i Sig.ri e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento della figlia RS minore, (19/2/2020), nata dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa.
In particolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte nei termini che seguono:
1 RS
“
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, in Montopoli V. no (PI), alla via di Capanne n. 40.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la RS piccola a settimane alterne, nei seguenti modi:
a) nella prima e terza settimana del mese, nei giorni del martedi e del giovedi dall'uscita da scuola fino alla sera dopo cena;
b) nella seconda e quarta settimana del mese, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 20.00.
Le settimane sopra individuate, previo accordo dei genitori, sono da considerarsi intercambiabili.
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, nel piano genitoriale allegato.
5. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà, con ciascun genitore, fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
6. Il Sig. verserà alla Sig. ra tramite accredito in conto corrente (Iban Pt_2 Pt_1
[...]), entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia, pari ad Euro 150,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
7. Le Parti hanno concordato la suddivisione delle spese straordinarie nel modo seguente: fino a quando il sig. sarà in stato di disoccupazione, contribuirà alle spese straordinarie nella misura Pt_2 del 30%; nel momento in cui il sig. avrà reperito una nuova attività lavorativa, le spese Pt_2 straordinarie saranno suddivise al 50%; ai fini di una miglior gestione delle stesse, ai coniugi sono state consegnate le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale Forense.
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8. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
11. Spese legali corrisposte dalla sig.ra . Parte_1
2. All'esito dell'udienza del 1/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme RS imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della figlia e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere poste a carico della
Sig.ra Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede: RS
- dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Montopoli Val D'Arno (PI), Via di Capanne n.
40;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative a educazione, istruzione e salute siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore con cui si troverà la minore nei periodi di rispettiva convivenza;
3 - dispone che il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, sia esercitato mensilmente, a settimane alterne, secondo il seguente calendario, precisandosi che le settimane sotto individuate, previo accordo tra i genitori, devono intendersi intercambiabili: RS
▪ nella prima e nella terza settimana del mese: il padre terrà con sé nelle giornate del martedì
e del giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla sera dopo cena, con pernotto nel periodo extrascolastico;
RS
▪ nella seconda e nella quarta settimana del mese: il padre terrà con sé dal venerdì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00 della domenica. RS
- dispone che la minore trascorra con i genitori le festività di Natale, Capodanno e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
- dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con la figlia fino ad un massimo di due settimane anche non continuative, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo della località prescelta per trascorrere le vacanze con la figlia;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per la figlia minore pari ad € Parte_2
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, da versarsi a mezzo bonifico bancario (Iban [...]) in favore di entro e Parte_1 non oltre il giorno 15 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie per la figlia, sino a quando non abbia reperito Parte_2 una stabile occupazione lavorativa e sia disoccupato, siano poste a carico del padre nella misura del
30% e per il residuo 70% a carico della madre. Nel momento in cui reperirà una Parte_2 nuova attività lavorativa, invece, entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo del CNF nell'anno 2017;
- dà atto che:
▪ le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
▪ le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, secondo le indicazioni contenute nel piano genitoriale elaborato e redatto dalle stesse;
4 ▪ le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendosi, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio documento;
▪ le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle condizioni raggiunte, che entrambi hanno accettato e sottoscritto;
- dichiara le spese di lite integralmente a carico di . Parte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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