Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 133
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Natura non impositiva dell'atto impugnato

    Il Collegio ritiene che il provvedimento oggetto di ricorso non contenga alcuna pretesa tributaria, configurando una fattispecie di inammissibilità ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. L'atto amministrativo di rifiuto è contestabile davanti al giudice amministrativo (TAR), non alla giurisdizione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 133
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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