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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, TO
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3284/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0114700 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21598/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, in persona del rappresentante legale p.t. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, propone ricorso
contro
COMUNE DI POZZUOLI avverso rigetto dichiarazione per uscita dal servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani di cui al prot.0114700 del 26.11.2024.
In un primo momento il Comune accoglieva istanza della società del 30.6.2022 prot.54788 nella quale chiedeva di volersi avvalere di un gestore privato per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani con decorrenza dal 1.1.2023.
Nelle more della richiesta suddetta l'art.238 c.10 D.lgs.152/06 veniva modificato dall'art.3 c.12 D.
Lgs.116/2020 ed il 27/08/2022, in data successiva a quella di presentazione della istanza, entrava in vigore la legge n.118 del 05/08/2022 che riduce l'obbligo di permanenza al di fuori del servizio pubblico di raccolta del RR.SS.UU. da 5 anni a 2 anni.
Tenuto conto che la contribuente, ha assunto, con la suddetta richiesta (prot. n.54788 del 30/06/2022) accolta in data 28/07/2022, l'obbligo di servirsi del servizio di raccolta dei RR.SS.UU ad opera del privato per n.2 anni a partire dal 01/01/2023 sino al 31/12/2024.
La ricorrente depositava nuova istanza (prot. 69328 del 28/06/2024) di fuoriuscita dal servizio di gestione dei rifiuti con affidamento al privato per le annualità 2025/2026 a cui seguiva l'impugnato rigetto.
Il Comune insiste sulla correttezza del proprio operato in quanto l'atto opposto non ha natura impositiva non contenendo nessuna richiesta tributaria e, di conseguenza, non rientrerebbe tra gli atti impugnabili previsti dalla normativa del D.lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed invero ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto di ricorso non contenga alcuna pretesa tributaria e che pertanto l'impugnativa realizzi una fattispecie di inammissibilità di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. È evidente che l'atto debba avere natura impositiva, requisito del tutto assente nel provvedimento impugnato.
Il rifiuto dell'istanza di fuoriuscita dal servizio di raccolta rifiuti può, comunque, essere oggetto di ricorso, ma la competenza è principalmente amministrativa, non tributaria. L'atto amministrativo di rifiuto, infatti, è contestabile davanti al giudice amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale - TAR), mentre la giurisdizione tributaria si occupa principalmente delle controversie relative a imposte e tasse.
Tutto quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese della procedura si ritengono compensate per eccezionali ragioni di giustizia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, TO
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3284/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0114700 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21598/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, in persona del rappresentante legale p.t. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, propone ricorso
contro
COMUNE DI POZZUOLI avverso rigetto dichiarazione per uscita dal servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani di cui al prot.0114700 del 26.11.2024.
In un primo momento il Comune accoglieva istanza della società del 30.6.2022 prot.54788 nella quale chiedeva di volersi avvalere di un gestore privato per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani con decorrenza dal 1.1.2023.
Nelle more della richiesta suddetta l'art.238 c.10 D.lgs.152/06 veniva modificato dall'art.3 c.12 D.
Lgs.116/2020 ed il 27/08/2022, in data successiva a quella di presentazione della istanza, entrava in vigore la legge n.118 del 05/08/2022 che riduce l'obbligo di permanenza al di fuori del servizio pubblico di raccolta del RR.SS.UU. da 5 anni a 2 anni.
Tenuto conto che la contribuente, ha assunto, con la suddetta richiesta (prot. n.54788 del 30/06/2022) accolta in data 28/07/2022, l'obbligo di servirsi del servizio di raccolta dei RR.SS.UU ad opera del privato per n.2 anni a partire dal 01/01/2023 sino al 31/12/2024.
La ricorrente depositava nuova istanza (prot. 69328 del 28/06/2024) di fuoriuscita dal servizio di gestione dei rifiuti con affidamento al privato per le annualità 2025/2026 a cui seguiva l'impugnato rigetto.
Il Comune insiste sulla correttezza del proprio operato in quanto l'atto opposto non ha natura impositiva non contenendo nessuna richiesta tributaria e, di conseguenza, non rientrerebbe tra gli atti impugnabili previsti dalla normativa del D.lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed invero ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto di ricorso non contenga alcuna pretesa tributaria e che pertanto l'impugnativa realizzi una fattispecie di inammissibilità di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. È evidente che l'atto debba avere natura impositiva, requisito del tutto assente nel provvedimento impugnato.
Il rifiuto dell'istanza di fuoriuscita dal servizio di raccolta rifiuti può, comunque, essere oggetto di ricorso, ma la competenza è principalmente amministrativa, non tributaria. L'atto amministrativo di rifiuto, infatti, è contestabile davanti al giudice amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale - TAR), mentre la giurisdizione tributaria si occupa principalmente delle controversie relative a imposte e tasse.
Tutto quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese della procedura si ritengono compensate per eccezionali ragioni di giustizia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.