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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2354/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10304/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02600213 44 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1522/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento nnrr. 09720240260021344 e 09720240260021243 emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per Imposta di registro su Sentenza del GDP di Roma nr.
10823/21 e per insufficiente pagamento CUT, anno 2019, oltre sanzioni ed interessi. Il contribuente, in particolare, ha eccepito, con riferimento alla cartella concernente il CUT, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale;
in subordine, ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni in ragione della propria buona fede.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 03.07.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, si è costituito in giudizio con atto di intervento volontario del 04.07.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
in data
06.11.2025 ha versato in atti documentazione inerente alla notifica via PEC dell'invito al pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In via pregiudiziale, coglie pienamente nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata nella memoria dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sul rilievo assorbente che il ricorso è stato notificato a quest'ultima il 16.03.2025 ma poi il contribuente si è costituito in giudizio solo in data 07.06.2025, oltre il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992; al riguardo, preme sottolineare che l'istituto del reclamo-mediazione è stato abrogato per effetto del Decreto Legislativo nr. 220 del 2023, con riferimento ai ricorsi notificati a decorrere dal 04.01.2024.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale, senza accertamento assertivo di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10304/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02600213 44 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1522/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento nnrr. 09720240260021344 e 09720240260021243 emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per Imposta di registro su Sentenza del GDP di Roma nr.
10823/21 e per insufficiente pagamento CUT, anno 2019, oltre sanzioni ed interessi. Il contribuente, in particolare, ha eccepito, con riferimento alla cartella concernente il CUT, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale;
in subordine, ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni in ragione della propria buona fede.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 03.07.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, si è costituito in giudizio con atto di intervento volontario del 04.07.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
in data
06.11.2025 ha versato in atti documentazione inerente alla notifica via PEC dell'invito al pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In via pregiudiziale, coglie pienamente nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata nella memoria dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sul rilievo assorbente che il ricorso è stato notificato a quest'ultima il 16.03.2025 ma poi il contribuente si è costituito in giudizio solo in data 07.06.2025, oltre il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992; al riguardo, preme sottolineare che l'istituto del reclamo-mediazione è stato abrogato per effetto del Decreto Legislativo nr. 220 del 2023, con riferimento ai ricorsi notificati a decorrere dal 04.01.2024.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale, senza accertamento assertivo di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)