Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luigi Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE UG, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parco nazionale dell'Alta Murgia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della RE UG, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, servizio territoriale Bari-BAT, del 21/02/2023 prot. AOO_180-21022023/00010685, notificato in pari data, recante il diniego di autorizzazione al taglio di impianto arboreo “artificiale” sito in agro di Gravina in UG (BA), alla località Iazzo Spiridicchio, identificato in catasto al foglio 18 part. 53 ed al foglio 26 part. 32;
- nonché di ogni altro eventuale atto e provvedimento, riferibile alla predetta istanza dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della RE UG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NZ EV e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Volpe, per la parte ricorrente, e avv. Anna Bucci, per la RE UG;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava il provvedimento di diniego di autorizzazione al taglio dell’impianto arboreo artificiale, in agro di Gravina in UG (BA), adottato dal competente ufficio della RE UG, in data 21 febbraio 2023, nonché gli atti connessi.
In fatto, deduceva che il “progetto di imboschimento” fu redatto in attuazione del Regolamento CEE 2080 del 30/06/1992, sicché detti impianti hanno cicli produttivi medio-lunghi con durata 20 anni e che non sono da considerare alla stregua di un “bosco”; infine, che gli alberi hanno raggiunto il diametro massimo raggiungibile per la specie “Pino d’Aleppo” e, dunque, di avere l’urgente necessità di tornare a praticare la precedente coltura agraria di tipo “seminativo annuale”.
In diritto, con ricorso articolato in n. 14 punti, anche ripetitivi, censurava:
1) eccesso di potere per allegazione di falsi o erronei presupposti; 2) eccesso di potere per arbitrarietà; 3) violazione del regolamento CEE n. 2080 del 30/06/1992; 4) violazione del regolamento regionale n. 10 del 30.6.2009, nonché regolamento regionale n. 19 del 13.10.2017, nonché d.lgs. 18.5.2001 n. 227; 5) violazione del regolamento CEE n.2080 del 30.6.1992; eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti; 6) eccesso di potere per violazione di principi di cui agli artt. 41 e 42 Cost.; 7) eccesso di potere per carente applicazione di criteri uniformi, contraddizione con coeve manifestazioni, illogicità ed ingiustizia manifesta; 8) eccesso di potere per omessa considerazione di presupposti e violazione sotto ulteriore profilo del regolamento CEE n. 2080 del 30/06/1992; 9) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 227 del 18.2.2001, nonché artt. 3, 5 e 8 d.lgs. 3.4.2018 n. 34; 10) violazione dell’art. 29 L.R. 31.5.2001 n. 14, artt. 1, 2 e 13 regolamento regionale n. 10 del 30.6.2009 artt. 1, 2 e 3 regolamento regionale n. 19 del 13.10.2017; 11) eccesso di potere per violazione dei principi di settore, nonché per omessa o trascurata considerazione dei presupposti; 12) violazione di legge per carente o falsa applicazione della direttiva CEE n. 43 del 21/05/1999 (art. 1 e punto 9 all. 1), d.P.R. 8.9.1997, n. 357 (punto 9 all. 1), L.R. 12.4.2001, n. 11, regolamento regionale n. 15 del 18.7.2008 (art. 4), regolamento regionale n. 10 del 30.6.2009 (art. 4), regolamento regionale n. 16 del 10.5.2016 (art. 12), regolamento regionale n. 19 del 31.10.2017 (art. 4); 13) violazione di legge per carente o falsa applicazione: delib. G.R. n. 214 del 22/03/2016 (approvazione NTA del Piano per il Parco dell’Alta Murgia), eccesso di potere per travisata considerazione dei presupposti; 14) violazione di legge per carente o falsa applicazione: artt. 60, 61 e 62 P.P.T.R. approvato con delib. G.R. n.176 del 16/02/2015, eccesso di potere per travisata considerazione dei presupposti.
2.- Si costituiva la RE, la quale depositava i documenti del procedimento e resisteva funditus , contestando in toto la ricostruzione della parte ricorrente; segnatamente, evidenziava come venisse in evidenza un bosco realizzato con i finanziamenti pubblici concessi con provvedimento della RE UG risalente al 20 dicembre 1996, in attuazione del Reg. CEE 2080/1992; per cui erronea doveva ritenersi la qualificazione del sito quale “piantagione a ciclo breve (sino a 20 anni)”, ascrivibile ad “arboricoltura da legno”, tanto meno il detto bosco poteva ritenersi destinato alla produzione di legno o di biomassa.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Insiste parte ricorrente nel rappresentare una realtà fattuale e giuridica che contrasta con evidenza con i deliberati pregressi atti dell’amministrazione regionale che, mediante la concessione di sovvenzioni pubbliche, ha originato un bosco, che si vorrebbe ricondurre, oramai consolidatosi e trascorsi alcuni decenni, a terreno seminativo.
Ma va osservato che, come risulta dagli atti e documenti depositati, l’impianto di cui si discute è stato realizzato, con i finanziamenti concessi dalla RE UG (nota prot. n. 3929 del 20.12.1996), in attuazione del Reg. CEE 2080/1992, per cui esso è, a tutti gli effetti, un “bosco” e non già, come rappresentato dal ricorrente, una “piantagione a ciclo breve (sino a 20 anni)”.
In tal senso è dirimente la classificazione contenuta nella delibera di Consiglio regionale n. 849 del 22.4.1994 (B.U.R.P. n. 80 del 1.6.1994), avente oggetto “ Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (delibere di Giunta n. 1737 del 14/6/93 e n. 430 dell’1/2/94) ”, e, segnatamente, quanto stabilito al punto 2.2.2.
Il ricorrente ebbe a presentare in data 1°.9.1995 domanda di aiuto n. 4110551517, nella quale veniva selezionata l’opzione di “ Impianto con essenze di resinose ”, specificando nel “Quadro B” della stessa domanda, che la l’istanza era riferita alla realizzazione di un “ Impianto con essenze resinose non a ciclo breve ”, riconducibile alla tipologia “ bosco ”, così come definita al punto 2.1 lett. a) della predetta delibera del Consiglio regionale n. 849/1994.
La scelta riportata nella domanda di aiuto trova ulteriore conferma nell’allegata relazione tecnica di progetto, coeva alla domanda, in cui si fa espresso riferimento alla realizzazione di un imboschimento, con benefici effetti “ che la foresta produrrà sull’ambiente […] e sul paesaggio ”, ed avente perciò funzione di tipo “ paesaggistico-ricreativo ”, e non ad altro tipo di impianto (“ arboricoltura da legno ” o “ impianto a rapido accrescimento ”). Detto bosco non era e non è destinato a produrre legname da industria, in considerazione delle caratteristiche dello stesso, inadatte per gli impianti aventi scopi produttivi. La relazione progettuale, controfirmata dallo stesso odierno ricorrente, fissava un turno di 60 anni per le conifere impiantate (ibidem, p. 11), mentre per le latifoglie addirittura di 90 anni. Ed inoltre, prospettava un piano di gestione e coltivazione, che prevedeva di eseguire esclusivamente il diradamento delle essenze impiantate, onde consentirne una loro più proficua crescita, a partire dal 15° anno dall’impianto e da ripetere successivamente ogni 15 anni. L’elaborato tecnico confermava poi che “ il trattamento selvicolturale, data la funzione prevalentemente naturalistico-paesaggistica dell’impianto, si ispirerà alla selvicoltura naturalistica ” (ibidem, p. 12).
Tutto ciò trova una corrispondenza anche nella nota del Parco dell’Alta Murgia (prot. n. 3604 del 27.8.2019), che, per l’appunto, conferma che, nell’area in questione sono consentiti, previo nulla-osta dell’ente Parco, i soli “ interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica […], volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali ”.
Il suolo di cui trattasi rientra in area protetta e plurivincolata.
Il provvedimento di concessione del finanziamento (prot. n. 3929 del 20/12/1996) precisava che “ Le superfici imboschite dovranno essere gestite attenendosi a quanto previsto dal Piano di coltura e conservazione, che sarà formulato al momento del collaudo, pena la restituzione totale dei premi di manutenzione e quelli relativi ai mancati redditi già liquidati e la perdita di qualsiasi diritto su quelli non ancora percepiti ”, e ribadiva che “ le superfici imboschite rimangono sottoposte a vincolo forestale ” e che “ gli impianti finanziati col Regolamento CEE 2080/92 dovranno essere governati ad alto fusto ”.
Pertanto, privo di fondamento è quanto asserito dal ricorrente, circa la reversibilità del bosco a terreno seminativo, che non trova alcun riferimento nel Reg. CEE 2080 del 30/06/1992.
In conclusione, non trattandosi di impianto produttivo (“arboricoltura da legno” o “impianto a rapido accrescimento”), ma di un imboschimento per finalità prettamente paesaggistico-naturalistica, la realizzata copertura vegetazionale è da considerarsi “bosco” a tutti gli effetti, secondo la definizione datane dall’art. 4 del d.lgs. n. 34/2018, tenendo altresì conto di quanto vieppiù specificato dalla circolare del MASAF prot. n. 146184 dell’8.3.2023, che esclude dalla definizione di “bosco” soltanto le “ Formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a): piantagioni temporanee con specie forestali comunque denominate ma non configurabili come arboricoltura da legno, di origine artificiale, realizzate su terreni agricoli nell’ambito di interventi previsti dalla politica agricola comune UE e da altri finanziamenti pubblici o per investimento privato, a meno che la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dalle iniziative di finanziamento pubblico, da bandi o dagli atti di finanziamento pubblico o autorizzativi ”.
L’impianto progettato e realizzato non ha né le caratteristiche (specie impiegate, densità di impianto pari a 1.600 piante/ha, ecc.), né la finalità di un impianto produttivo del tipo “arboricoltura da legno” o “impianto a rapido accrescimento”, per cui non è destinato a produrre legname da industria.
L’impianto di cui trattasi, realizzato con i finanziamenti concessi con provvedimento dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste della RE UG, di cui alla nota prot. n. 3929 del 20.12.1996, in attuazione del Reg. CEE 2080/1992, è a tutti gli effetti un bosco e non già, come rappresentato dal ricorrente, una “piantagione a ciclo breve (sino a 20 anni)” o ascrivibile ad “arboricoltura da legno”, tanto meno destinata alla produzione di legno o di biomassa in genere.
In ultima analisi, non sussiste alcuna violazione di legge, né profilo di eccesso di potere, come invece sostenuto dal ricorrente, in quanto la RE ha adottato il gravato diniego di autorizzazione al taglio di impianto arboreo “artificiale”, in linea con la natura di “bosco” impressa al terreno in discussione, come da domanda di concessione di finanziamento pubblico, che è stato impiegato proprio al fine di realizzare un “bosco” nei termini sopra esposti.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della RE, che si liquidano in €. 4.000,00, oltre accessori di legge. Nulla spese per il Parco nazionale, non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
NZ EV, Primo Referendario, Estensore
NZ Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ EV | NC LA |
IL SEGRETARIO