TAR Bari, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 297
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per allegazione di falsi o erronei presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'impianto è effettivamente un bosco, come dimostrato dalla documentazione e dai finanziamenti ottenuti per la sua realizzazione secondo normative specifiche, non una piantagione a ciclo breve o destinata all'arboricoltura da legno.

  • Rigettato
    Violazione del Regolamento CEE n. 2080/1992

    Il Tribunale ha confermato che l'impianto è stato realizzato in attuazione del Reg. CEE 2080/1992 e rientra nella definizione di bosco, con vincolo forestale e destinazione ad alto fusto, come da domanda di finanziamento e relazione tecnica.

  • Rigettato
    Violazione dei regolamenti regionali e del d.lgs. 227/2001

    Il Tribunale ha ritenuto che le norme invocate dal ricorrente non sono applicabili nel caso specifico, dato che l'impianto è qualificato come bosco e non come piantagione a ciclo breve o per arboricoltura da legno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 297
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 297
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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