Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6919/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.6.2024 tra:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
e residente in [...] C.F._1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Franco Fabiani, C.F.
(PEC del foro di Como, con C.F._2 Email_1 studio in 22100 Como, via Giocondo Albertolli, n. 9 e dall'avv. Nicola Laurenti, C.F.
(PEC ) del foro di Roma, C.F._3 Email_2 con studio in 00197 Roma (RM), Via Francesco Denza n. 50/A (come da procura allegata) nonché domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio di quest'ultimo in
00197 Roma (RM), Via Francesco Denza n. 50/A.
- APPELLANTE -
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Controparte_1
Tower A, capitale sociale deliberato per euro 21.080.891.990,48, sottoscritto e versato per euro 21.059.536.950,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi banca iscritta all'Albo delle Banche e P.IVA_1
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod.
ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. , munito dei necessari Controparte_2 poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 Persona_1 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
), Marco Pesenti (C.F. ), prof. Christian C.F._4 C.F._5
Romeo (C.F. ; , Luciana C.F._6 Email_3
Cipolla (C.F. ), Flora Lettenmayer (C.F. ; C.F._7 C.F._8
e Simona Daminelli (C.F. Email_4
; del Foro di Milano, C.F._9 Email_5 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile Persona_2
2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), i quali hanno eletto domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio Legale La Scala, VIA PO, 12
- 00198, ROMA.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19210/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/9 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
19210/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande da essa proposte nei confronti della con sua conseguente condanna alla refusione in favore della Controparte_1 stessa delle spese e competenze del giudizio.
L'attore, in particolare, sul presupposto di intrattenere con la banca convenuta un rapporto di c/c e che la banca, espressamente richiesta, gli aveva fornito solo la documentazione relativa ai rapporti meglio descritti in citazione, aveva riferito che essi erano stati gestiti dall'istituto in modo non corretto con applicazione di interessi superiori al tasso soglia e con addebiti per spese e commissioni non dovute ed aveva così concluso:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale
In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (quanto agli interessi ultralegali per i periodi con riferimento ai quali detta pattuizione manca) della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 23.865,99, come quantificata dalla attrice, o la maggiore o minor somma risultante a credito della medesima attrice per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB, eventualmente disponendo la remissione in istruttoria onde disporre un supplemento di indagine peritale tesa alla eliminazione degli effetti della capitalizzazione degli interessi operata dopo il 30 giugno 2000.
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata e con espressa riserva di gravame: accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui pag. 3/9 alle contabili prodotte in atti, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (quanto agli interessi ultralegali per i periodi con riferimento ai quali detta pattuizione manca) della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 12.923,48, come quantificata all'esito della esperita istruttoria (pg. 23) o la maggiore o minor somma risultante a credito della medesima attrice per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Salvis iuribus”.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto come motivo principale, la erroneità della sentenza impugnata per non avere in particolare il Giudice di prime cure considerato che le domande proposte avevano avuto ad oggetto i soli periodi pertinenti alla effettiva documentazione prodotta e non a tutto il periodo dei rapporti, sicchè egli aveva commesso un evidente errore nell'affermare che stante la mancanza di gran parte della documentazione contabile agli atti, non era stato possibile procedere alla ricostruzione del saldo/avere tra le parti.
Sulla base di tale errata interpretazione dei fatti e della domanda attorea, il Tribunale aveva anche male applicato tutta la giurisprudenza sia di merito che di Legittimità esistente al riguardo.
Come secondo motivo, ha poi indicato la erroneità della decisione appellata anche nella parte in cui il Primo giudice ha disatteso le risultanze della espletata ctu. che, per i singoli periodi di riferimento di cui alle contabili prodotte, ha comunque ricostruito il saldo dare/avere tra le parti.
pag. 4/9 In prospettiva dell'accoglimento dei primi due motivi, ha riproposto tutte le altre questioni già sollevate in primo grado ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata n.
19210/19 emessa, all'esito del contenzioso RG 73855/15, dal Tribunale di Roma, sezione
XVI, GU dott.ssa Enrica Ciocca in data 03 ottobre 2019, pubblicata in data 08 ottobre
2019 e notificata via PEC all'indirizzo in data 09 Email_1 ottobre 2019 così giudicare:
Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (quanto agli interessi ultralegali per i periodi con riferimento ai quali detta pattuizione manca) della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la appellata a pagare alla appellante la somma di € 23.865,99, come quantificata dalla appellante, o la maggiore o minor somma risultante a credito della medesima appellante per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB, eventualmente disponendo la remissione in istruttoria onde disporre un supplemento di indagine peritale tesa alla eliminazione degli effetti della capitalizzazione degli interessi operata dopo il 30 giugno 2000.
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (quanto agli interessi ultralegali per i periodi con riferimento ai quali detta pattuizione manca) della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per
Commissioni e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la pag. 5/9 appellata a pagare alla appellante la somma di € 12.923,48, come quantificata all'esito della esperita istruttoria (pg. 23) o la maggiore o minor somma risultante a credito della medesima appellante per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Salvis iuribus.
In via istruttoria
Voglia il sig. G.I. ammettere un supplemento di istruttoria teso alla indicazione dell'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, e quindi anche dopo il 30 giugno 2000, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame, in quanto a suo Controparte_1 dire inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor ai sensi Pt_1 dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto.
Nel merito:
- previo rigetto della istanza istruttoria formulata dell'appellante, respingere integralmente l'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Pt_1
pag. 6/9 19210/2019, nonché le domande ivi proposte, in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa di restituzione delle rimesse solutorie effettuate fino al decennio anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado e, comunque, rigettare le domande formulate dall'appellante poichè infondate;
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di “supplemento di istruttoria”, peraltro mai formulata in primo grado, considerata la finalità meramente esplorativa della richiesta e l'infondatezza dell'appello proposto per quanto esposto in narrativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.6.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile avendo la difesa appellante bel indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi nonché i motivi a sostegno del proprio atto impugnatorio.
Nel merito, i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il Tribunale ha respinto le domande proposte dall'attore sul presupposto che il Pt_1 non avesse ottemperato al proprio onere probatorio di produrre tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione del singolo rapporto dal momento iniziale fino a quello di chiusura o comunque della domanda stessa, tanto più che anche la richiesta ex art. 119
TUB non aveva avuto ad oggetto tutti gli e/c relativi ai singoli periodi.
Proprio per tale motivo, il Tribunale ha quindi concluso nel senso di ritenere non attendibili le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario che non ha potuto adottare l'unico metodo corretto per la ricostruzione dei rapporti, ovvero quello c.d. “analitico”.
Ebbene, il ctu. ha testualmente affermato:
“Per il rapporto di conto oggetto di perizia la documentazione disponibile in atti risulta estremamente lacunosa… non risultano infatti prodotti in atti gli estratti movimenti del rapporto di conto corrente, mentre solo per alcuni trimestri risultano prodotti i riassunti pag. 7/9 scalari con il dettaglio dei saldi giornalieri, che permettono anche in assenza degli estratti movimenti di ricostruire puntualmente l'andamento del rapporto e di conseguenza di effettuare i ricalcoli richiesti dal quesito”.
E ancora: “l'analisi peritale ha interessato un unico rapporto di conto corrente, intrattenuto dal sig. con e identificato dal n. 5542434 (già 8625536). Il Parte_1 Controparte_1 rapporto al 31.03.2013, ultima data documentata, evidenzia un saldo creditore di € 20,39.
A causa della rilevante lacunosità della documentazione contabile in atti, si è provveduto a sviluppare due ipotesi di ricalcolo”.
Dunque, è pacifica e non contesta, la assoluta lacunosità della documentazione prodotta, tanto da non aver potuto il ctu. adottare l'unico criterio scientificamente corretto ed in grado di dare contezza precisa del rapporto esaminato.
Ritiene pertanto il Collegio, che non sia condivisibile il diverso criterio “sintetico” adottato dal ctu. che, proprio per la estrema lacunosità della documentazione in atti, non ha di fatto consentito una puntuale ricostruzione del rapporto che non può essere certamente limitato, come pure vorrebbe parte appellante, ai singoli periodi dovendosi piuttosto considerare i movimenti e gli aggiustamenti che ben possono essere stati apportati nei periodi diversi non coperti dalla compiuta documentazione.
Del resto, l'ausiliario ha in via principale ritenuto opportuno interessarsi del solo primo trimestre essendo rimasti gli altri in gran parte privi di adeguata documentazione.
Ciò detto, essendo pacifico che anche in tema di domanda di accertamento negativo del debito, non muta il principio dell'onere probatorio che ricade a carico del correntista che agisce, così come affermato dalla S.C. secondo cui “il titolare del conto corrente che agisce per l'accertamento negativo del credito e per la ripetizione di indebito, è tenuto ad allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica) ed a produrre il testo del contratto o dei contratti stipulati con l'istituto di credito e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto” (Cass. 22387/2021 per tutte), nel caso de quo la grave carenza documentale non consente la applicazione neanche di quanto ulteriormente statuito sempre dalla S.C., secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass., 4 aprile 2019, n.
9526).
pag. 8/9 L'appello, per tali motivi, deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Ogni altra questione deve ritenersi dunque superata ivi compresa quella inerente la invocata richiesta di istruttoria nuovamente formulata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al medio della fascia di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 19210/19 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore Parte_1 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9