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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 463/2025 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessio Oldrini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Milano, Via Podgora, n. 10, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 08.07.2024 il Sig. ha Parte_1 svolto istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, negati dalla competente
Commissione a seguito di visita medico-legale eseguita in data 07.02.2024. La causa veniva rubricata avanti l'intestato Tribunale con R.G. 1155/2024 e l si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura, dott.ssa , ha redatto relazione medico-legale con la quale ha valutato Persona_1 sussistenti le condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento, valutando pagina 1 di 4 che la decorrenza fosse da individuarsi dal momento dello stesso accertamento peritale, ossia dicembre 2024.
In data 10.02.2025 il Giudice, Dott.ssa Molinari, ha emesso decreto attestando la chiusura delle operazioni peritali e in data 03.03.2025 il sig. ha espresso il proprio motivato Pt_1 dissenso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2. Il ricorrente - ritenendo errato l'accertamento operato - ha instaurato la presente opposizione mediante ricorso ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 18.03.2025, CP_ ed ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il ricorrente, dalla data del 10.4.2024, necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
con vittoria di spese [oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge] per entrambe le fasi di giudizio, con incremento ai sensi dell'art. 4 n°1-bis, del D.M. n°55/2014 e distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
3. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del CP_1
17.06.2025.
4. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione e concessi i termini per il deposito di note scritte ex art 127ter, la causa viene decisa con deposito di sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Il ricorrente ha dedotto che la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio non sarebbe condivisibile in quanto non terrebbe conto del quadro clinico del periziato e delle certificazioni mediche depositate. Ciò in quanto la CTU ha riconosciuto sussistenti le condizioni oggetto del ricorso, individuando come data di decorrenza delle stesse quella dell'accertamento peritale.
Il ricorrente ha rilevato che il ctu ha errato in quanto “L'individuazione di tale data di decorrenza però suscita non pochi dubbi;
infatti, affermare che le condizioni sussistono dal momento della visita peritale equivale a ritenere che fino al giorno prima il sig. fosse Pt_1 autonomo nel vivere quotidiano, mentre la mattina in cui si è recato alla visita dalla dott.ssa
le sue condizioni siano drasticamente peggiorate, tanto da non essere più Per_1 autonomo”.
Il ricorrente ha dunque impugnato e contestato le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in quanto ritenute non corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente.
pagina 2 di 4 Ritiene questo Giudice di condividere le osservazioni della parte ricorrente in quanto la giurisprudenza consente l'individuazione della decorrenza al momento delle operazioni peritali solo in casi eccezionali, secondo stringenti criteri, non rinvenibili nel caso di specie.
Infatti, per poter sostenere che il momento della decorrenza sia coincidente con le operazioni peritali:
1. deve trattarsi di un caso eccezionale;
2. vi dovrebbe essere la completa assenza di documentazione comprovante la preesistenza delle condizioni e 3. dovrebbe essere impossibile qualunque giudizio di retrodatazione basato sullo studio evolutivo della patologia sulla base della scienza medica.
Venendo al caso di specie, non risulta che la dott.ssa abbia descritto il caso come Per_1 eccezionale, né che abbia approfondito e appurato l'evoluzione della patologia, al fine di verificare, anche applicando il criterio probabilistico, il “più probabile che non” momento di insorgenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Inoltre, vi è agli atti una certificazione geriatrica, suffragata dalla somministrazione di test specialistici, che la CTU riporta nella pagina 2 dell'elaborato peritale (doc. 2 ricorrente), che evidenzia che già in data 10.04.2024 erano sussistenti le condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento constatate dal CTU in sede di operazioni peritali.
È dunque evidente che il caso di specie non possa essere annoverato tra i casi “eccezionali” di assoluta mancanza di indizi sintomatici;
al contrario, vi è la prova che le condizioni di non autonomia nel vivere quotidiano riscontrate dal consulente tecnico nominato d'ufficio in sede di operazioni peritali già sussistessero al momento della visita geriatrica del 10.04.2024.
Il ricorso in opposizione deve essere, di conseguenza, accolto.
Deve essere, pertanto, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data del 10.04.2024 e che, di conseguenza, il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024.
Per il principio della soccombenza parte resistente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a favore della ricorrente per entrambi i gradi del giudizio quantificate in euro
4244,5 (applicati i minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate nello scaglione sino a 26.000, omessa la fase istruttoria, già applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2024 e, per l'effetto,
- dichiara che l'opponente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €. 4.244,5= per compensi oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 29 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 463/2025 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessio Oldrini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Milano, Via Podgora, n. 10, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 08.07.2024 il Sig. ha Parte_1 svolto istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, negati dalla competente
Commissione a seguito di visita medico-legale eseguita in data 07.02.2024. La causa veniva rubricata avanti l'intestato Tribunale con R.G. 1155/2024 e l si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura, dott.ssa , ha redatto relazione medico-legale con la quale ha valutato Persona_1 sussistenti le condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento, valutando pagina 1 di 4 che la decorrenza fosse da individuarsi dal momento dello stesso accertamento peritale, ossia dicembre 2024.
In data 10.02.2025 il Giudice, Dott.ssa Molinari, ha emesso decreto attestando la chiusura delle operazioni peritali e in data 03.03.2025 il sig. ha espresso il proprio motivato Pt_1 dissenso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2. Il ricorrente - ritenendo errato l'accertamento operato - ha instaurato la presente opposizione mediante ricorso ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 18.03.2025, CP_ ed ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il ricorrente, dalla data del 10.4.2024, necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
con vittoria di spese [oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge] per entrambe le fasi di giudizio, con incremento ai sensi dell'art. 4 n°1-bis, del D.M. n°55/2014 e distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
3. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del CP_1
17.06.2025.
4. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione e concessi i termini per il deposito di note scritte ex art 127ter, la causa viene decisa con deposito di sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Il ricorrente ha dedotto che la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio non sarebbe condivisibile in quanto non terrebbe conto del quadro clinico del periziato e delle certificazioni mediche depositate. Ciò in quanto la CTU ha riconosciuto sussistenti le condizioni oggetto del ricorso, individuando come data di decorrenza delle stesse quella dell'accertamento peritale.
Il ricorrente ha rilevato che il ctu ha errato in quanto “L'individuazione di tale data di decorrenza però suscita non pochi dubbi;
infatti, affermare che le condizioni sussistono dal momento della visita peritale equivale a ritenere che fino al giorno prima il sig. fosse Pt_1 autonomo nel vivere quotidiano, mentre la mattina in cui si è recato alla visita dalla dott.ssa
le sue condizioni siano drasticamente peggiorate, tanto da non essere più Per_1 autonomo”.
Il ricorrente ha dunque impugnato e contestato le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in quanto ritenute non corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente.
pagina 2 di 4 Ritiene questo Giudice di condividere le osservazioni della parte ricorrente in quanto la giurisprudenza consente l'individuazione della decorrenza al momento delle operazioni peritali solo in casi eccezionali, secondo stringenti criteri, non rinvenibili nel caso di specie.
Infatti, per poter sostenere che il momento della decorrenza sia coincidente con le operazioni peritali:
1. deve trattarsi di un caso eccezionale;
2. vi dovrebbe essere la completa assenza di documentazione comprovante la preesistenza delle condizioni e 3. dovrebbe essere impossibile qualunque giudizio di retrodatazione basato sullo studio evolutivo della patologia sulla base della scienza medica.
Venendo al caso di specie, non risulta che la dott.ssa abbia descritto il caso come Per_1 eccezionale, né che abbia approfondito e appurato l'evoluzione della patologia, al fine di verificare, anche applicando il criterio probabilistico, il “più probabile che non” momento di insorgenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Inoltre, vi è agli atti una certificazione geriatrica, suffragata dalla somministrazione di test specialistici, che la CTU riporta nella pagina 2 dell'elaborato peritale (doc. 2 ricorrente), che evidenzia che già in data 10.04.2024 erano sussistenti le condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento constatate dal CTU in sede di operazioni peritali.
È dunque evidente che il caso di specie non possa essere annoverato tra i casi “eccezionali” di assoluta mancanza di indizi sintomatici;
al contrario, vi è la prova che le condizioni di non autonomia nel vivere quotidiano riscontrate dal consulente tecnico nominato d'ufficio in sede di operazioni peritali già sussistessero al momento della visita geriatrica del 10.04.2024.
Il ricorso in opposizione deve essere, di conseguenza, accolto.
Deve essere, pertanto, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data del 10.04.2024 e che, di conseguenza, il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024.
Per il principio della soccombenza parte resistente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a favore della ricorrente per entrambi i gradi del giudizio quantificate in euro
4244,5 (applicati i minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate nello scaglione sino a 26.000, omessa la fase istruttoria, già applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2024 e, per l'effetto,
- dichiara che l'opponente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €. 4.244,5= per compensi oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 29 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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