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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 322/2025 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 322/25 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 7.2.2025
D A
, con il proc. dom. avv. Luca Umana Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, contumace Controparte_1
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale
C O N C L U S I O N I
Per la parte ricorrente:
“pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio a Codroipo il
28.10.2010 alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori con aumento però ad euro 600,00 dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie e con rinuncia alla domanda di addebito. Spese rifuse integralmente”
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.2.2025 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio il 28.10.2010 con e che dalla Controparte_1 loro unione è nato il [...], ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente Per_1 la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, reo di avere violato l'obbligo di fedeltà. Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del figlio con suo collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare da assegnarsi a quest'ultima e un concorso del padre nel mantenimento del figlio di euro 700,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno di mantenimento di euro 700,00 con obbligo per il marito di continuare a pagare l'intero rateo del mutuo cointestati ai coniugi e contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il marito è rimasto contumace.
La ricorrente non ha provveduto al deposito delle memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti temporanei e urgenti, segnatamente: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
ha assegnato Per_1 alla madre la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha fissato in euro 450,00 mensili l'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre al
70% delle spese straordinarie. Ha fissato in euro 400,00 mensili l'assegno per la moglie e fissato udienza per monitoraggio.
All'udienza del 28.10.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
***
1- sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non costituendosi ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2- sull'addebito della separazione.
La domanda è stata rinunciata, sicché la stessa non verrà analizzata.
2 3- sull'affido e sul collocamento del figlio minore.
Con i provvedimenti provvisori il giudice istruttore aveva disposto l'affido del figlio minore Per_1 in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Il giudice istruttore aveva altresì disciplinato il diritto/dovere di visita paterno a weekend alternati, dal sabato al termine della scuola sino alla domenica dopocena - con pernotto da introdurre quando il marito avrà reperito idonea abitazione -, oltre a uno o due giorni alla settimana per l'orario di cena da concordare tra le parti (un giorno nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e due giorni nella settimana che termina con weekend di competenza materna); per due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e oltre a metà vacanze natalizie e pasquali con alternanza della settimana di
Natale e di Capodanno e con alternanza della giornata di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti.
Tali provvedimenti provvisori debbono trovare conferma.
Pertanto, stante il diritto – da ritenersi assolutamente preminente – del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione ed istruzione, il caso concreto dovrà essere disciplinato secondo la regola legale dell'affido condiviso, sulla cui applicazione non sono state evidenziate da parte della ricorrente effettive e documentate ragioni ostative (avendo anzi formulato domanda di affido condiviso).
Il figlio minori verrà, pertanto, affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre.
Consegue a ciò l'assegnazione alla moglie della casa coniugale.
Va evidenziato come all'udienza del 28.10.2025 la sig.ra abbia dichiarato al giudice Pt_1 istruttore che il marito ha effettivamente rilasciato, con il mese settembre, la casa coniugale reperendo un alloggio in locazione a Campoformido in Via Vecchia Postale n. 12. Ha dichiarato altresì di avere visionato la casa che ha giudicato idonea ad ospitare il figlio. La sig.ra ha Pt_1 dichiarato altresì che il calendario provvisorio non presenta astratte criticità, seppur non pedissequamente rispettato. , infatti, ha iniziato a recarsi nella casa del padre i fine settimana Per_1 alternati, purtuttavia senza pernottarvi e comunque non ancora per l'intero fine settimana di competenza, e, a volte, anche infrasettimanalmente.
La madre ha sottolineato che il padre non si disinteressa del bambino, essendovi semplicemente impegni lavorativi del marito, come anche le trasferte, che non gli consentono di rispettare il calendario, oltre che esigenze scolastiche di da tenere in considerazione. Per_1
3 Può dunque trovare conferma il calendario di visite paterne introdotto in via provvisoria e urgente
(potendosi tenere conto della circostanza che lo stesso non viene pedissequamente rispettato nel successivo paragrafo).
4- sul mantenimento della prole.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Con il ricorso introduttivo la madre aveva chiesto la corresponsione di un assegno mensile di euro
700,00 per il figlio oltre al 100% delle spese straordinarie. In sede di discussione ha sostanzialmente aderito ai provvedimenti provvisori e urgenti con i quali il giudice istruttore aveva fissato in euro
450,00 l'assegno a carico del marito oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di dover confermare tale statuizione che appare conforme ai preminenti interessi del figlio, tenuto peraltro conto della sua età e dei connessi bisogni, ma anche del fatto che è la madre ad occuparsi in via assolutamente prevalente del relativo mantenimento diretto nonché della situazione reddituale delle parti siccome accertata nel corso del procedimento.
Da un lato, la ricorrente - di anni 41 - dichiara di essere disoccupata da tempo (sulla relativa situazione economico-lavorativa si tornerà nel paragrafo successivo).
Dall'altro lato, il marito risulta lavorare alle dipendenze di Controparte_2
Dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022 (730/2023) prodotta dalla moglie, è possibile apprezzare la percezione da parte del sig. di un reddito netto medio mensile di euro CP_1
2.231,00 (al risultato si perviene detraendo dal reddito complessivo pari ad euro 33.269,00
l'imposta netta di euro 6.010,00 oltre alle addizionali comunali e regionali per euro 409,00 e 67,00 e suddividendo il risultato per 12 mensilità).
4 Nondimeno, dalla analisi degli estratti del conto corrente cointestato ai coniugi emerge come gli accrediti datoriali siano risultati sensibilmente superiori. Infatti, sommando gli accrediti stipendiali registrati nell'anno 2022 e suddividendo il risultato per il numero di mensilità interessate, il resistente ha incassato dal datore di lavoro una entrata netta media mensile di euro 2.799,00.
Va detto, tuttavia, che tale ultimo dato non è di per sé dirimente, posto che - per espressa dichiarazione della moglie - il marito svolge trasferte all'estero per motivi di lavoro, sicché è evidente che tale maggiore introito non può che dipendere (quantomeno anche) dall'accredito di altre voci non retributive, quali ad esempio i rimborsi spese per le trasferte medesime.
Va aggiunto che l'estratto conto riferito all'anno 2024 attesta, per quell'anno, l'accredito di entrate nette sensibilmente superiori rispetto a quelle precedentemente analizzate soprattutto in due mesi estivi (rispettivamente di euro 5.841,00 e di euro 4.665,00); operando una media delle entrate, si perviene, in effetti, ad una entrata netta media mensile di euro 3.471,00. Tuttavia, richiamando quanto sopra esposto in relazione alle voci non retributive, tale aumento non pare essere determinante, avendo la moglie riferito al giudice istruttore di una importante trasferta bimestrale del marito avvenuta nell'estate del 2024.
Ancora, i coniugi sono comproprietari della casa coniugale per il qual acquisto hanno contratto un mutuo cointestato con rateo mensile di euro 400,00 – rateo per lungo tempo integralmente onorato dal marito. Nondimeno, la ricorrente ha dichiarato di avere iniziato a versare al marito la propria quota parte del rateo del mutuo pari a circa 200,00 euro.
Il Collegio ritiene, pertanto, congruo confermare i provvedimenti provvisori e fissare in euro 450,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, il contributo che il resistente dovrà versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore tenendo altresì conto:
1) del fatto che il resistente contribuisce indirettamente al mantenimento del figlio versando mensilmente la quota parte del rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
2) dell'esborso sostenuto a titolo di canone di locazione, stante il fatto che la stessa ricorrente ha dichiarato al giudice istruttore il reperimento, da parte del marito, di un alloggio idoneo ad ospitare il figlio;
3) dello scarso contributo diretto paterno nell'assolvimento degli oneri connessi alla gestione ordinaria del minore (stanti i ridotti tempi di permanenza del minore presso il padre);
4) dell'integrale riconoscimento dell'a.u.u. alla madre.
Le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago vengono ripartite fra i genitori nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un
5 preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
5- sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Resta da esaminare la domanda di contributo economico per la moglie, richiesta dalla stessa per euro 700,00 in ricorso e in euro 600,00 in sede di discussione.
Orbene, il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento, a seguito della separazione personale, trova il suo fondamento nell'art. 156 c.c. e viene riconosciuto al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e a condizione che egli non abbia adeguati redditi propri.
Come è noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, n.41797, Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017).
Sul punto, giova specificare che, fatte salve alcune rare decisioni difformi (Cassazione civile sez.
VI, 19/06/2019, n.16405), anche dopo le pronunce innovative in materia di assegno divorzile (cfr.
Sezioni Unite n. 18287/2018) resta consolidato l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale, cui parametrare l' “ adeguatezza” delle risorse economiche del coniuge richiedente, quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162).
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.02.2006,
n. 2626; Tribunale Bari sez. I, 07/02/2019, n. 606).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via
6 presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24.05.2001 n. 7068 e Cass. Civ., n. 7672/1999).
Infine, la giurisprudenza di merito ha altresì dato rilevanza, ai fini della determinazione del quantum del contributo, alla durata del matrimonio (Trib. Bari 7 febbraio 2019; App. Venezia 8 novembre
2018; App. Roma 29 maggio 2018; Trib. Bologna 1 febbraio 2018).
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza del diritto della moglie all'erogazione, da parte del marito, di un contributo economico mensile, essendo evidente sia l'attuale divario reddituale tra le parti sia l'inadeguatezza dei redditi della moglie rispetto alla condizione economica della stessa in costanza di matrimonio.
Quanto alla situazione lavorativa del marito si è già fatto cenno nel paragrafo precedente;
parimenti si è evidenziata la mancata occupazione lavorativa della moglie (dedita probabilmente all'accudimento del figlio minore) e l'impegno economico della stessa in relazione alla quota parte del rateo del mutuo cointestato al marito.
Tuttavia, non può non tenersi conto, ai fini che qui interessano, anche dell'indubbia potenzialità reddituale della moglie, vuoi per età (41 anni), vuoi per condizioni di salute e soprattutto per pacifica pregressa esperienza professionale qualificata, avendo ella dichiarato al giudice istruttore di avere svolto diverse mansioni prima della nascita del figlio, anche quale assicuratrice.
Del resto, l'età del figlio senz'altro le consentirà di reperire attività lavorativa, quantomeno part- time.
Non va sottaciuto, a conferma della capacità lavorativa della ricorrente, che, sempre al giudice istruttore, la predetta ha aggiunto di avere svolto, nel mese di ottobre scorso, lavoretti occasionali in forma irregolare (baby-sitter o assistenza anziani per qualche ora).
Passando ora all'analisi del tenore di vita coniugale, a ben vedere esso, nel caso di specie, non costituisce elemento decisivo per la quantificazione dell'assegno (in assenza di allegazioni specifiche a supporto), quanto, piuttosto, criterio di giudizio marginale, dovendosi la liquidazione basare sulle riscontrate differenze reddituali emerse a seguito della separazione, sulle cause di tale divario e sulle future prospettive di guadagno delle parti (tutti elementi già valutati nelle righe precedenti).
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato;
✓ valorizzata da ultimo anche la durata del matrimonio (quasi 15 anni);
✓ tenuto conto dell'esborso ulteriore sostenuto dal marito per l'alloggio che occupa;
✓ sottolineato che il marito comunque indirettamente contribuisce al mantenimento della moglie attraverso il pagamento della quota parte del rateo del mutuo contratto per l'acquisto
7 della casa coniugale, assegnata alla moglie, il Tribunale ritiene equo rideterminare in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del marito.
Tale rideterminazione avrà decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
6- sulle spese di lite
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti attesa la non opposizione del marito e, al contrario, lo spontaneo adempimento da parte dello stesso ai provvedimenti provvisori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio nel Comune di Codroipo in data 28.10.2010 alle seguenti
[...] condizioni:
1) affida il figlio minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegna alla moglie la casa coniugale;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato al termine della scuola sino alla domenica dopocena, oltre a uno o due giorni alla settimana per l'orario di cena da concordare tra le parti (un giorno nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e due giorni nella settimana che termina con weekend di competenza materna); inoltre lo potrà tenere per due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e oltre a metà vacanze natalizie e pasquali con alternanza della settimana di Natale e di Capodanno e con alternanza della giornata di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
4) ordina al padre di concorrere nel mantenimento del figlio versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno complessivo di euro 450,00, salva rivalutazione ex indici ISTAT, oltre al rimborso del 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5) dispone che il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 300,00, salva rivalutazione ex indici ISTAT, così rideterminato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codroipo di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto n. 20, Parte 1 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
8 Il Giudice Est.
Dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Antonini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 322/25 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 7.2.2025
D A
, con il proc. dom. avv. Luca Umana Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, contumace Controparte_1
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale
C O N C L U S I O N I
Per la parte ricorrente:
“pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio a Codroipo il
28.10.2010 alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori con aumento però ad euro 600,00 dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie e con rinuncia alla domanda di addebito. Spese rifuse integralmente”
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.2.2025 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio il 28.10.2010 con e che dalla Controparte_1 loro unione è nato il [...], ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente Per_1 la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, reo di avere violato l'obbligo di fedeltà. Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del figlio con suo collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare da assegnarsi a quest'ultima e un concorso del padre nel mantenimento del figlio di euro 700,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno di mantenimento di euro 700,00 con obbligo per il marito di continuare a pagare l'intero rateo del mutuo cointestati ai coniugi e contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il marito è rimasto contumace.
La ricorrente non ha provveduto al deposito delle memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti temporanei e urgenti, segnatamente: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
ha assegnato Per_1 alla madre la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha fissato in euro 450,00 mensili l'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre al
70% delle spese straordinarie. Ha fissato in euro 400,00 mensili l'assegno per la moglie e fissato udienza per monitoraggio.
All'udienza del 28.10.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
***
1- sullo status
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non costituendosi ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2- sull'addebito della separazione.
La domanda è stata rinunciata, sicché la stessa non verrà analizzata.
2 3- sull'affido e sul collocamento del figlio minore.
Con i provvedimenti provvisori il giudice istruttore aveva disposto l'affido del figlio minore Per_1 in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Il giudice istruttore aveva altresì disciplinato il diritto/dovere di visita paterno a weekend alternati, dal sabato al termine della scuola sino alla domenica dopocena - con pernotto da introdurre quando il marito avrà reperito idonea abitazione -, oltre a uno o due giorni alla settimana per l'orario di cena da concordare tra le parti (un giorno nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e due giorni nella settimana che termina con weekend di competenza materna); per due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e oltre a metà vacanze natalizie e pasquali con alternanza della settimana di
Natale e di Capodanno e con alternanza della giornata di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti.
Tali provvedimenti provvisori debbono trovare conferma.
Pertanto, stante il diritto – da ritenersi assolutamente preminente – del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione ed istruzione, il caso concreto dovrà essere disciplinato secondo la regola legale dell'affido condiviso, sulla cui applicazione non sono state evidenziate da parte della ricorrente effettive e documentate ragioni ostative (avendo anzi formulato domanda di affido condiviso).
Il figlio minori verrà, pertanto, affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre.
Consegue a ciò l'assegnazione alla moglie della casa coniugale.
Va evidenziato come all'udienza del 28.10.2025 la sig.ra abbia dichiarato al giudice Pt_1 istruttore che il marito ha effettivamente rilasciato, con il mese settembre, la casa coniugale reperendo un alloggio in locazione a Campoformido in Via Vecchia Postale n. 12. Ha dichiarato altresì di avere visionato la casa che ha giudicato idonea ad ospitare il figlio. La sig.ra ha Pt_1 dichiarato altresì che il calendario provvisorio non presenta astratte criticità, seppur non pedissequamente rispettato. , infatti, ha iniziato a recarsi nella casa del padre i fine settimana Per_1 alternati, purtuttavia senza pernottarvi e comunque non ancora per l'intero fine settimana di competenza, e, a volte, anche infrasettimanalmente.
La madre ha sottolineato che il padre non si disinteressa del bambino, essendovi semplicemente impegni lavorativi del marito, come anche le trasferte, che non gli consentono di rispettare il calendario, oltre che esigenze scolastiche di da tenere in considerazione. Per_1
3 Può dunque trovare conferma il calendario di visite paterne introdotto in via provvisoria e urgente
(potendosi tenere conto della circostanza che lo stesso non viene pedissequamente rispettato nel successivo paragrafo).
4- sul mantenimento della prole.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Con il ricorso introduttivo la madre aveva chiesto la corresponsione di un assegno mensile di euro
700,00 per il figlio oltre al 100% delle spese straordinarie. In sede di discussione ha sostanzialmente aderito ai provvedimenti provvisori e urgenti con i quali il giudice istruttore aveva fissato in euro
450,00 l'assegno a carico del marito oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene di dover confermare tale statuizione che appare conforme ai preminenti interessi del figlio, tenuto peraltro conto della sua età e dei connessi bisogni, ma anche del fatto che è la madre ad occuparsi in via assolutamente prevalente del relativo mantenimento diretto nonché della situazione reddituale delle parti siccome accertata nel corso del procedimento.
Da un lato, la ricorrente - di anni 41 - dichiara di essere disoccupata da tempo (sulla relativa situazione economico-lavorativa si tornerà nel paragrafo successivo).
Dall'altro lato, il marito risulta lavorare alle dipendenze di Controparte_2
Dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022 (730/2023) prodotta dalla moglie, è possibile apprezzare la percezione da parte del sig. di un reddito netto medio mensile di euro CP_1
2.231,00 (al risultato si perviene detraendo dal reddito complessivo pari ad euro 33.269,00
l'imposta netta di euro 6.010,00 oltre alle addizionali comunali e regionali per euro 409,00 e 67,00 e suddividendo il risultato per 12 mensilità).
4 Nondimeno, dalla analisi degli estratti del conto corrente cointestato ai coniugi emerge come gli accrediti datoriali siano risultati sensibilmente superiori. Infatti, sommando gli accrediti stipendiali registrati nell'anno 2022 e suddividendo il risultato per il numero di mensilità interessate, il resistente ha incassato dal datore di lavoro una entrata netta media mensile di euro 2.799,00.
Va detto, tuttavia, che tale ultimo dato non è di per sé dirimente, posto che - per espressa dichiarazione della moglie - il marito svolge trasferte all'estero per motivi di lavoro, sicché è evidente che tale maggiore introito non può che dipendere (quantomeno anche) dall'accredito di altre voci non retributive, quali ad esempio i rimborsi spese per le trasferte medesime.
Va aggiunto che l'estratto conto riferito all'anno 2024 attesta, per quell'anno, l'accredito di entrate nette sensibilmente superiori rispetto a quelle precedentemente analizzate soprattutto in due mesi estivi (rispettivamente di euro 5.841,00 e di euro 4.665,00); operando una media delle entrate, si perviene, in effetti, ad una entrata netta media mensile di euro 3.471,00. Tuttavia, richiamando quanto sopra esposto in relazione alle voci non retributive, tale aumento non pare essere determinante, avendo la moglie riferito al giudice istruttore di una importante trasferta bimestrale del marito avvenuta nell'estate del 2024.
Ancora, i coniugi sono comproprietari della casa coniugale per il qual acquisto hanno contratto un mutuo cointestato con rateo mensile di euro 400,00 – rateo per lungo tempo integralmente onorato dal marito. Nondimeno, la ricorrente ha dichiarato di avere iniziato a versare al marito la propria quota parte del rateo del mutuo pari a circa 200,00 euro.
Il Collegio ritiene, pertanto, congruo confermare i provvedimenti provvisori e fissare in euro 450,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, il contributo che il resistente dovrà versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore tenendo altresì conto:
1) del fatto che il resistente contribuisce indirettamente al mantenimento del figlio versando mensilmente la quota parte del rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
2) dell'esborso sostenuto a titolo di canone di locazione, stante il fatto che la stessa ricorrente ha dichiarato al giudice istruttore il reperimento, da parte del marito, di un alloggio idoneo ad ospitare il figlio;
3) dello scarso contributo diretto paterno nell'assolvimento degli oneri connessi alla gestione ordinaria del minore (stanti i ridotti tempi di permanenza del minore presso il padre);
4) dell'integrale riconoscimento dell'a.u.u. alla madre.
Le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago vengono ripartite fra i genitori nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un
5 preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
5- sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Resta da esaminare la domanda di contributo economico per la moglie, richiesta dalla stessa per euro 700,00 in ricorso e in euro 600,00 in sede di discussione.
Orbene, il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento, a seguito della separazione personale, trova il suo fondamento nell'art. 156 c.c. e viene riconosciuto al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e a condizione che egli non abbia adeguati redditi propri.
Come è noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, n.41797, Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017).
Sul punto, giova specificare che, fatte salve alcune rare decisioni difformi (Cassazione civile sez.
VI, 19/06/2019, n.16405), anche dopo le pronunce innovative in materia di assegno divorzile (cfr.
Sezioni Unite n. 18287/2018) resta consolidato l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale, cui parametrare l' “ adeguatezza” delle risorse economiche del coniuge richiedente, quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162).
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.02.2006,
n. 2626; Tribunale Bari sez. I, 07/02/2019, n. 606).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via
6 presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24.05.2001 n. 7068 e Cass. Civ., n. 7672/1999).
Infine, la giurisprudenza di merito ha altresì dato rilevanza, ai fini della determinazione del quantum del contributo, alla durata del matrimonio (Trib. Bari 7 febbraio 2019; App. Venezia 8 novembre
2018; App. Roma 29 maggio 2018; Trib. Bologna 1 febbraio 2018).
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono dubbi circa la sussistenza del diritto della moglie all'erogazione, da parte del marito, di un contributo economico mensile, essendo evidente sia l'attuale divario reddituale tra le parti sia l'inadeguatezza dei redditi della moglie rispetto alla condizione economica della stessa in costanza di matrimonio.
Quanto alla situazione lavorativa del marito si è già fatto cenno nel paragrafo precedente;
parimenti si è evidenziata la mancata occupazione lavorativa della moglie (dedita probabilmente all'accudimento del figlio minore) e l'impegno economico della stessa in relazione alla quota parte del rateo del mutuo cointestato al marito.
Tuttavia, non può non tenersi conto, ai fini che qui interessano, anche dell'indubbia potenzialità reddituale della moglie, vuoi per età (41 anni), vuoi per condizioni di salute e soprattutto per pacifica pregressa esperienza professionale qualificata, avendo ella dichiarato al giudice istruttore di avere svolto diverse mansioni prima della nascita del figlio, anche quale assicuratrice.
Del resto, l'età del figlio senz'altro le consentirà di reperire attività lavorativa, quantomeno part- time.
Non va sottaciuto, a conferma della capacità lavorativa della ricorrente, che, sempre al giudice istruttore, la predetta ha aggiunto di avere svolto, nel mese di ottobre scorso, lavoretti occasionali in forma irregolare (baby-sitter o assistenza anziani per qualche ora).
Passando ora all'analisi del tenore di vita coniugale, a ben vedere esso, nel caso di specie, non costituisce elemento decisivo per la quantificazione dell'assegno (in assenza di allegazioni specifiche a supporto), quanto, piuttosto, criterio di giudizio marginale, dovendosi la liquidazione basare sulle riscontrate differenze reddituali emerse a seguito della separazione, sulle cause di tale divario e sulle future prospettive di guadagno delle parti (tutti elementi già valutati nelle righe precedenti).
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato;
✓ valorizzata da ultimo anche la durata del matrimonio (quasi 15 anni);
✓ tenuto conto dell'esborso ulteriore sostenuto dal marito per l'alloggio che occupa;
✓ sottolineato che il marito comunque indirettamente contribuisce al mantenimento della moglie attraverso il pagamento della quota parte del rateo del mutuo contratto per l'acquisto
7 della casa coniugale, assegnata alla moglie, il Tribunale ritiene equo rideterminare in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del marito.
Tale rideterminazione avrà decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
6- sulle spese di lite
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti attesa la non opposizione del marito e, al contrario, lo spontaneo adempimento da parte dello stesso ai provvedimenti provvisori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio nel Comune di Codroipo in data 28.10.2010 alle seguenti
[...] condizioni:
1) affida il figlio minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegna alla moglie la casa coniugale;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato al termine della scuola sino alla domenica dopocena, oltre a uno o due giorni alla settimana per l'orario di cena da concordare tra le parti (un giorno nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e due giorni nella settimana che termina con weekend di competenza materna); inoltre lo potrà tenere per due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e oltre a metà vacanze natalizie e pasquali con alternanza della settimana di Natale e di Capodanno e con alternanza della giornata di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
4) ordina al padre di concorrere nel mantenimento del figlio versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno complessivo di euro 450,00, salva rivalutazione ex indici ISTAT, oltre al rimborso del 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5) dispone che il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 300,00, salva rivalutazione ex indici ISTAT, così rideterminato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codroipo di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto n. 20, Parte 1 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
8 Il Giudice Est.
Dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Antonini
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