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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4095/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4095/2022 promossa da:
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, da- C.F._2 gli Avv.ti Lina Cini, e Aurora Vercani, entrambe del Foro di Pisa, presso il cui studio sito in Pisa, Via Mercanti 8, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
(P. Iva ), con sede in viale Europa n.190, 00144 Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'avv.
Jessica Mannini, ed elettivamente domiciliata presso - Filiale di Li- Controparte_1 vorno, Via Cairoli 12/16 57123 Livorno
CONVENUTA
Oggetto: operazioni di pagamento con strumenti elettronici indebite/abusive – responsabi- lità del professionista La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte in sosti- tuzione dell'udienza del 19.12.2024.
Per gli attori Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere ogni avversa domanda e comunque ogni contra- ria istanza, eccezione e deduzione e − accertato il grave inadempimento della convenuta, per i motivi tutti in atti, condannare , detratta, se ed in quanto applicabi- Controparte_1
le, la franchigia di Euro 50,00, a corrispondere, ai sig.ri e Parte_1 Parte_3
[..
[...] [
la somma di Euro 8.959,32, o la minore o maggiore somma che sarà accertata in
[...] corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi fino al dì del saldo;
− condannare al- tresì , per i motivi tutti in atti, a corrispondere ai sig.ri Controparte_1 Parte_4
e a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno subito, la somma di
[...] Parte_2
Euro 1.000,00 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi fino al dì del saldo. Con vittoria di compensi, spese generali, spese sostenute, oltre IVA e CAP.”
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione:
1. In via principale e nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e respingere, comunque, ogni altra pretesa avanzata nei confronti di
[...]
Con vittoria di spese e onorari di causa. CP_2
2. In via subordinata accertare e dichiarare il fatto colposo – la condotta imperita e im- prudente del Sig. e della Sig.ra meglio generalizzati Parte_1 Parte_2
in atti – e per l'effetto rigettare le domande avanzate nei confronti di Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, accertare e dichiarare in quale misura le parti in causa abbiano concorso a cagionare l'evento, e per l'effetto condannare la convenuta Controparte_1
al risarcimento del danno in misura proporzionale all'entità della colpa riconosciuta. Con vittoria di spese e onorari di causa. Salvis iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_5 Controparte_1 al fine di domandare la condanna di quest'ultima al rimborso delle somme indebita-
[...]
mente prelevate dal loro conto corrente postale ad opera di ignoti che si erano impossessati delle relative carte Postamat, nonché il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giu- stizia oltre interessi.
A fondamento della domanda, gli attori deducevano in punto di fatto quanto segue:
2 i) di essere cointestatari del conto corrente BancoPosta n. 46414892, aperto presso
[...]
, Ufficio , Via Cairoli, n. 12, al quale sono associate due carte Posta- CP_1 CP_3
mat, ossia la carta n. 36796257 e n. 34430391; ii) che alla data del 11/03/2022, il predetto conto aveva un saldo contabile pari ad Euro 8.982,34, rimasto invariato fino al 23/03/2022;
iii) di aver subito la mattina del 23/03/2022 il furto sia del portafoglio che del portamonete
(rispettivamente custoditi dal dalla che contenevano rispet- Parte_1 Pt_2
tivamente entrambe le carte ed entrambe le credenziali/PIN; iv) di essersi recato il
[...] ntorno alle ore 13:00 dello stesso giorno presso l'Ufficio delle Poste sito in CP_4
Livorno, Via Cairoli n. 12 per denunciare l'accaduto e bloccare l'operatività delle due car- te;
v) di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dell'addetta allo sportello che, anzi, dopo avergli fatto una “ramanzina”, lo avrebbe invitato a contattare il numero verde al fine di bloccare le due carte;
vi) di aver telefonato al numero verde insieme alla di lui figlia Per_1
dal telefono fisso della loro abitazione (n. 0586855512) alle ore 14:00 al fine di denunciare quanto avvenuto e provvedere al blocco delle carte;
l'operatrice, dopo aver avvertito che la telefonata sarebbe stata registrata, avrebbe provveduto ad effettuare il richiesto blocco for- nendo all'utente altresì i due codici associati (vale dire CodiceFiscale_3
per la carta intestata al sig. e per la carta in- Parte_1 CodiceFiscale_4
testata alla sig.ra ; vii) di aver subito dopo (segnatamente alle ore 14.54 del mede- Pt_2 simo giorno) denunciato l'accaduto presso il Comando dei Carabinieri di Livorno;
viii) di aver richiesto il giorno successivo, ovvero in data 24/03/2022, l'estratto del conto corrente e di essersi resi conto che, nonostante l'operatrice del numero verde avesse assicurato che le carte erano state entrambe bloccate i prelievi erano continuati sino a prosciugare quasi in- teramente il conto;
ix) di essersi nuovamente recato presso l'Ufficio postale ove prendeva contezza di aver perso quasi tutte le somme presenti sul conto (ad eccezione di € 23,02) non ricevendo alcun aiuto da parte dell'addetta allo sportello la quale anche in tale occasione lo invitava a contattare il numero verde;
x) che la di lui figlia si sarebbe a quel punto Per_2
allontanata dallo sportello per tentare ripetutamente, a partire dalle ore 14:16 (sino alle
14:24) di contattare il numero verde senza riuscire a stabilire una linea di comunicazione in quanto le chiamate dopo qualche squillo venivano chiuse dall'operatore; xi) di aver solleci- tato finanche l'impiegata delle poste affinché contattasse lei stessa il numero verde e poi di essere riusciti finalmente a stabilire un contatto con l'operatore del numero verde di
[...]
[..
[...] [
; che solo alle ore 14:35 la figlia sarebbe riuscita finalmente ad interloqui- CP_5 Per_2 re, tramite il proprio cellulare con l'operatrice del numero verde;
la predetta operatrice, previo ammonimento sulla necessità di custodire con più cura gli strumenti di pagamento, non riusciva a fornire alcuna motivazione sul perché, nonostante la richiesta e l'esecuzione del blocco delle carte, fossero continuati i prelievi ad opera di ignoti;
la figlia a Per_2 quel punto, avrebbe richiesto all'operatrice le sue generalità al fine di aprire una segnala- zione ricevendo, tuttavia, in reazione la brusca interruzione della telefonata da parte dell'operatrice; xii) di aver la di lui figlia nuovamente contattato il numero verde Per_2 alle ore 14:41 dello stesso giorno spiegando di nuovo l'accaduto e ricevendo solo in quel frangente dall'operatrice la notizia che solo una delle due carte (segnatamente la carta del
AM) era stata effettivamente bloccata nonostante la richiesta di blocco di en- trambe avanzata il giorno precedente;
xiii) di essersi in seguito recati nuovamente presso il
Comando dei Carabinieri per denunciare anche gli ulteriori avvenimenti.
In punto di diritto, parte attrice allegava che non aveva usato al- Controparte_1 cuna diligenza per impedire l'indebito accesso al conto da parte di ignoti illegittimi utilizza- tori richiamando a tal fine la normativa di riferimento (segnatamente artt. 8 comma 1 lett.
d) e 12 comma 3 D. Lgs. 11/2010).
Parte attrice eccepiva altresì l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo contrat- tuale di contenimento entro il limite di € 1.200,00 giornalieri ed € 3.000,00 mensili dei pa- gamenti effettuabili presso gli esercizi convenzionati.
Eccepiva, poi, l'inadempimento di rispetto all'obbligo di assicurare all'utenza CP_1
la disponibilità di strumenti adeguati per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 com- ma1 lett. b) D. Lgs. 11/2010.
Gli attori, infine, rivendicavano il ristoro dei danni non patrimoniali – quantificati in €
1.000,00 o nella diversa somma di giustizia – in relazione ai disagi patiti (ansia e sgomento nel veder “spariti” tutti i risparmi che avevano sul conto e nel ricevere un trattamento spia- cevole da parte del soggetto che era preposto a “salvaguardare” il loro interesse) a causa della condotta illegittima di CP_1
4 Si costituiva tardivamente la convenuta on la comparsa di co- Controparte_1
stituzione del 28 marzo 2023, contestando la domanda di parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già riportate in epigrafe.
A tal fine, contestava la sussistenza della propria responsabilità per gli indebiti prelevamenti dal conto corrente effettuati da terzi che si erano illegittimamente appropriati della carta bancomat dei clienti, deducendo in punto di diritto quanto segue: i) gli attori avrebbero vio- lato l'obbligo di custodia delle credenziali delle carte perché, con colpa grave, avevano cu- stodito unitamente alle carte stesse anche il codice segreto (PIN) necessario per il loro uti- lizzo (tale circostanza, ad avviso della convenuta, sarebbe evincibile dal breve lasso di tem- po intercorrente fra il furto e la prima operazione) non risultando agevole estrarre il PIN dal chip della carta in poco tempo e con risorse limitate;
ii) secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell'entrata in vigore (il 13/01/2018) del
D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle ope- razioni di pagamento basate su carta, le operazioni oggetto di contestazione sarebbero da ri- tenersi effettuate con il consenso dei correntisti in quanto – ai sensi dell'Art. 5 (Consenso e revoca del consenso) del predetto testo normativo – il consenso risulterebbe stato corretta- mente espresso mediante l'utilizzazione della chiave di accesso al proprio sistema di paga- mento;
iii) gli attori si sarebbero resi inadempienti rispetto agli obblighi di custodia di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs. e, pertanto, la violazione degli obblighi posti in capo all'utilizzatore dalla legge o dal contratto in essere con il suo prestatore di servizi di paga- mento integrerebbe una condotta negligente con conseguente la responsabilità dell'utilizzatore per gli utilizzi non autorizzati;
iv) che ai sensi dell'art. 12 del citato testo normativo la sopportazione delle perdite derivanti da operazioni di pagamento non autoriz- zate graverebbe integralmente sull'utilizzatore nel caso in cui questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7 con dolo o colpa grave; v) secondo il recente orientamento dell'Arbitro Bancario AN (Cfr.
ABF Torino 25 ottobre 2019) si presume la colpa grave del cliente in presenza di un ristret- to lasso temporale tra il furto e l'indebito prelevamento atteso che tale circostanza sarebbe Co infatti un indizio circa la custodia/conservazione non diligente del;
vi) l'insussistenza
5 della propria responsabilità risarcitoria in quanto spetterebbe al danneggiato la prova dell'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa e il danno subito, non potendo il soggetto agente (ovvero, ) essere investito da una presunzione di responsabili- CP_1
tà rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile;
vii) nel caso di spe- cie sarebbe in ogni caso suscettibile di applicazione l'art 1227 II comma c.c..
In punto di fatto contestava altresì che gli attori si fossero effettivamente recati presso l'Ufficio postale alle ore 13 del giorno 23.03.2022 per bloccare l'operatività delle carte;
che questi avessero effettuato una richiesta di blocco delle carte alle ore 14 del 23.03.2022 e, soprattutto, la convenuta contestava lo stesso accesso abusivo al conto degli attori.
All'udienza cartolare del 28 settembre 2023 lo scrivente Giudicante sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. ma, stante il rifiuto espresso dalla società convenuta veniva disposta, in occasione dell'udienza del 2 novembre 2023,
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice.
La causa veniva istruita mediante la produzione, a seguito dell'ordine di esibizione emesso da questo Giudice nei confronti della società convenuta, delle registrazioni delle chiamate dagli attori al numero verde 800.00.33.22, nonché mediante l'escussione di due testimoni, ovvero le figlie degli attori all'udienza del 24/01/2024 e Parte_6 Tes_1 all'udienza del 03/04/2024.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2024, lo scrivente Giudicante, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
Gli attori hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1 per sentirla condannare, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 8.959,32, ovve- ro la somma corrispondente agli importi indebitamente ed abusivamente prelevati dal loro conto cointestato da parte di terzi i quali, con destrezza, avevano derubato la mattina del 23 marzo 2022 gli attori sottraendo loro il portafoglio ed il portamonete contenenti rispettiva- mente gli strumenti di pagamento (segnatamente, due carte Postamat) e le relative creden- ziali (PIN) utilizzandoli per effettuare prelievi e pagamenti in vari esercizi commerciali per l'importo complessivo sopra richiamato.
6 Gli attori hanno altresì domandato la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno subito nella misura di € 1.000,00 o della mag- giore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna di quest'ultima al risarci- mento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c.
Gli attori allegano che la convenuta sarebbe responsabile per le predette operazioni fraudo- lente in quanto avrebbe violato gli obblighi imposti dall'art. 8 co. I lett. c) del D.lgs. n.
11/2010, il quale farebbe ricadere sul prestatore di servizi bancari l'onere di “assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utente dei servizi di pagamento pos- sa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o
l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia già prov- veduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima”
Costituendosi tardivamente in giudizio la convenuta ha eccepito l'insussistenza della pro- pria responsabilità in quanto gli attori sarebbero stati essi stessi inadempienti rispetto agli obblighi di custodia delle credenziali di utilizzo degli strumenti di pagamento rubati.
In particolare, la convenuta sostiene che dal breve lasso di tempo intercorso fra il furto ed il primo prelievo si possa desumere in via presuntiva la colpa grave degli attori che avrebbero conservato congiuntamente sia lo strumento di pagamento che il PIN necessario per il suo utilizzo.
La società convenuta contesta altresì che gli attori si siano recati presso lo sportello dell'Ufficio centrale di Livorno di (Via Cairoli 12) alle ore 13 del giorno del CP_1
furto al fine di richiedere il blocco delle carte rubate, contestando financo lo stesso accesso abusivo lamentato dagli attori e per il quale gli stessi avevano anche presentato denuncia presso la Questura di Livorno.
2. Preliminarmente occorre precisare come la responsabilità dedotta dagli attori - e che vede la società convenuta chiamata al risarcimento del danno derivante da atti dispositivi non au- torizzati compiuti da terzi su rapporto di conto corrente - rientri nella responsabilità contrat- tuale.
7 Va detto che in tema di uso non autorizzato dei servizi di pagamento elettronici, la giuri- sprudenza sia di legittimità che di merito è concorde nel rinvenire la responsabilità contrat- tuale della banca (rectius, del prestatore del servizio di pagamento): “La responsabilità del- la banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'uti- lizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di pro- tratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "colpa grave" del cliente per aver atteso due anni prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sol- lecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso più tempe- stivamente)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18045 del 05/07/2019, Rv. 654563 – 01; in senso conforme, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo sez. I, 18/09/2024, n.4475 in
Redazione Giuffrè 2025; Tribunale Frosinone , sez. I , 05/08/2022 , n. 721 in Redazione
Giuffrè 2022).
La giurisprudenza ha avuto modo già da parecchi anni di affrontare la materia e nel tempo è andato elaborandosi un orientamento che ormai possiamo definire consolidato, essendo sta- to ribadito in diversi precedenti della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. III,
5/7/2019, n. 18045; Cass. Sez. VI, 12/4/2018, n. 9158; Cass. Sez. I, 3/2/2017, n. 2950).
La soluzione propugnata dalla Suprema Corte - che, come si vedrà, è da ritenersi oggi par- zialmente superata dalla normativa sopravvenuta - discende dall'applicazione dei principi fondamentali sul riparto dell'onere prova in materia contrattuale, in forza dei quali spetta al debitore convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto oppure dimostrare l'im- possibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Tale principio generale ha trovato una sua specificazione con riguardo all'utilizzazione di servizi di pagamento che si avvalgono di mezzi elettronici, in quanto si è ritenuto che spetta all'istituto bancario dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a garan- tire la sicurezza del servizio, secondo un criterio di diligenza di natura tecnica che ten- ga conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assuma parametro la figura dell'"accorto banchiere" (cfr., inter alia, nella giurisprudenza di merito Tribunale
Lecco sez. I, 21/01/2020, n.32 in Redazione Giuffrè 2020).
8 Questo sistema di riparto dell'onere probatorio certamente amplia la sfera di rischio del- la ma ciò risulta del tutto giustificabile nella prospettiva generale del sistema, CP_7
poiché, come ha statuito la Suprema Corte nelle sentenze sopra citate in tema di responsabi- lità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta in- teresse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio pro- fessionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appro- priate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (Cassazione civile sez. I, 20/05/2022, n. 16417; conforme, al- tresì, Cassazione civile sez. I, 03/02/2017, n. 2950).
Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchie- re, era tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (cfr. Cass.
2950/2017 cit.).
Questi principi giurisprudenziali, sebbene affermati in pronunce molto recenti, riguardano però casi antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010 attuativo della direttiva euro- pea n. 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento.
Per l'inquadramento delle finalità legislative e delle novità introdotte dal d.lgs. n. 11/2010 in materia di utilizzo non autorizzato dei sistemi di pagamento elettronici, si può richiamare l'autorevole opinione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario AN (de- cisione del 26/10/2012 n. 3498), secondo cui: - l'obiettivo del legislatore era di rendere l'ambiente informatico-finanziario improntato a criteri di maggior sicurezza e affidabilità; - tale obiettivo è stato conseguito, da un lato, imponendo agli intermediari, nella loro qualità di prestatori di servizi di pagamento, specifici obblighi di precauzione, primo fra tutti l'ob- bligo di garantire l'inaccessibilità dei dispositivi di pagamento a soggetti non autorizzati e, dall'altro lato, istituendo un regime di speciale protezione e di altrettanto speciale favor pro- batorio a beneficio degli utilizzatori;
- nel concreto, tali speciali disposizioni prevedono: 1) che in caso di disconoscimento di un'operazione di pagamento, è onere dell'intermediario
9 dimostrare che la sua patologia non si debba a malfunzionamenti delle procedure esecutive o ad altri inconvenienti del sistema (cfr. art. 10); 2) che la responsabilità dell'utente resta circoscritta ai casi di comportamento fraudolento o all'inadempimento gravemente colposo agli obblighi che l'art. 7 del decreto pone a suo carico, cioè gli obblighi di utilizzare lo strumento di pagamento in conformità ai termini del servizio e di denunciare tempestiva- mente lo smarrimento o ogni altro uso non autorizzato dello strumento. Ove una simile re- sponsabilità non possa affermarsi, l'utilizzatore non sopporterà le conseguenze dell'uso fraudolento, o comunque non autorizzato, del mezzo di pagamento (cfr. art. 12); - logica- mente l'onere probatorio relativo alla colpa grave dell'utente incombe sull'intermediario pre- statore del servizio;
- le predette disposizioni determinano un evidente squilibrio nel rappor- to fra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento, che però si giustifica per il principio del rischio d'impresa, essendo razionale far gravare sull'intermediario i rischi statisticamen- te prevedibili legati ad attività oggettivamente "pericolose", che interessano un'ampia molti- tudine di consumatori o utenti, in quanto il costo dell'assicurazione di detti rischi può essere computato nella determinazione dei prezzi di vendita dei beni o di fornitura del servizio alla generalità degli utenti.
In conclusione, come si può vedere, dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010 discende un aggravamento degli oneri probatori posti a carico dell'Istituto di credito: mentre in precedenza per liberarsi dalla responsabilità era sufficiente dimostrare di avere adottato tutti i sistemi di sicurezza ragionevolmente esigibili, ora occorre anche la dimostrazione di una colpa grave dell'utente per non avere utilizzato correttamente lo strumento di paga- mento elettronico o per non aver protetto le credenziali di accesso al sistema.
Sia consentito, infine, richiamare una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cassa- zione civile sez. III, 12/02/2024, n.3780) alla stregua della quale “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'uti- lizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni Controparte_1
fraudolente eseguite con la sua carta Postepay, la dimostrazione della previa adozione di
10 mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esem- pio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola opera- zione)”.
Applicando tali principi ermeneutici alla fattispecie che oggi ci occupa, si deve dare atto che laddove – come nel caso di specie – il cliente abbia puntualmente e tempestivamente negato di aver autorizzato operazioni di pagamento/prelievi già eseguiti da terzi ignoti, spet- ta all'ente prestatore del servizio di pagamento elettronico/intermediario provare ex art. 10 comma 2 del D. Lgs. più volte citato, oltre all'insussistenza di malfunzionamenti, anche
“l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni discono- sciute” nonché e, a norma del successivo comma 4, “fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore.”
In mancanza di tale duplice prova, l'ente erogatore del servizio di pagamento elettro- nico è tenuto integralmente a sopportare le conseguenze delle operazioni disconosciu- te, senza alcuna limitazione o franchigia (“Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pa- gamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il presta- tore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente suf- ficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamen- to, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”; cfr., sul punto, Tri- bunale Biella sez. I, 10/07/2024, n.190 in Redazione Giuffrè 2024).
L'intenzione del legislatore è all'evidenza quella di sollecitare la fissazione - da parte del prestatore di servizi - di elevati standard di trasparenza e sicurezza e di riversare su di esso, almeno in linea di principio, le conseguenze sfavorevoli dell'uso fraudolento o non autoriz- zato degli strumenti di pagamento, tanto in base alla logica per cui la banca, quale operatore professionale che gestisce il servizio di pagamento, è il soggetto più idoneo a sopportare il rischio delle operazioni non autorizzate.
Senza peraltro obliterare il fatto che la S.C. ha precisato come “(…) da un lato, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla
11 banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comun- que alla volontà del cliente (…)” (Cass. Civ., sez. I, Ordinanza 2 marzo - 26 maggio 2020,
n. 9721).
Sotto il profilo della prova del dolo o della colpa grave del cliente, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la stessa debba essere fornita positivamente dal presta- tore di servizi, non potendo presumersi in ragione dell'idoneità delle protezioni adottate dalla banca, al fine di evitare l'esecuzione di operazioni fraudolente.
Così ha statuito in proposito Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n. 26916: “La respon- sabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con partico- lare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattua- le e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente.” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta c.d. prepagata "Postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere te- nuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti).
Venendo al caso in esame, va rilevato come gli attori hanno ampiamente fornito la prova
(cfr. registrazioni delle telefonate effettuate dalle figlie degli attori al numero verde di
[...]
in data 23 e 24 marzo 2022, nonché la denuncia di furto di cui al doc. 3 e doc. 5 di CP_1 parte attrice nonché le emergenze istruttorie dell'espletata istruttoria orale), di aver in ogni modo e con la dovuta diligenza del caso effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, co. 1, lett. b) del D. lgs. 11/2010, anche alla stregua della loro peculiare situazione, essendo gli attori stessi ultranovantenni e vittime (nelle ore immediatamente precedenti alla segnala- zione) di un furto con destrezza che, con ogni probabilità, li aveva scossi notevolmente a li- vello emotivo.
Difatti dal contenuto delle chiamate effettuate al numero verde di , il CP_1 quale risulta già di per sé molto eloquente (cfr. doc “
[...]
), si può constatare come CodiceFiscale_5 Parte_1
12 gli attori, comprensibilmente coadiuvati dalle loro figlie, avevano segnalato il furto e richie- sto il blocco di entrambe le carte.
Infatti, come si può constatare fin dall'inizio della telefonata, la figlia Parte_6 comunicava all'operatore che “al mio babbo… gli hanno rubato il portafoglio e dentro ave- va tutte e due le tesserine del Banco Posta, sia intestato a lui che intestato alla mia mamma
e io volevo fare il blocco di tutte e due le carte...”.
Durante la chiamata in parola, durata circa 16 minuti a causa di problemi tecnici - ammessi dall'operatrice stessa - la figlia degli attori ha, nel modo più chiaro possibile, espresso l'intenzione di bloccare entrambe le carte, sia quella del padre che quella della ma- Pt_1
dre e, per quanto è possibile evincere dallo scambio con cui si conclude Parte_2 Pt_2
la telefonata, il blocco di entrambe le carte doveva essere avvenuto in quanto l'operatrice comunicava “che con il blocco va a generare sia alla mamma che al papa un codice di blocco che è dato dal codice fiscale e del papa, e della mamma, seguito dalla data di oggi
23/03/2022. Questo è il codice di blocco. Quindi per la carta del papa è il codice fiscale di papa, per la carta della mamma è il codice fiscale di mamma”.
E' evidente dunque come ogni prelievo effettuato a seguito di tale chiamata non possa che ritenersi sicuramente responsabilità esclusiva della convenuta, la quale era stata opportunamente posta a conoscenza del furto degli strumenti di pagamento e, pertanto, ave- va l'obbligo di intervenire e porre gli attori al riparo da ulteriori conseguenze pregiudizievo- li.
Del resto, “Va ritenuta responsabile la banca che, nonostante fosse a conoscenza dell'il- legittima sottrazione delle credenziali e password dell'home banking, a opera di terzi e ai danni del proprio correntista, non ha cautelativamente e immediatamente provveduto al blocco del conto corrente del cliente” (Tribunale Ragusa, 07/03/2024, n.420 in Diritto &
Giustizia 2024, 27 giugno (nota di: ). Persona_3
Senza peraltro obliterare il tentativo di effettuare la predetta comunicazione effettuato nel momento immediatamente successivo al furto da parte dello stesso il Parte_1
quale si era recato in prima persona presso l'Ufficio centrale delle Poste sito in Livorno,
Via Cairoli n. 12.
Egli, nonostante le difficoltà del caso, essendo un soggetto ultranovantenne appena stato vittima di un furto che lo vedeva sottoposto al rischio di perdere i propri modesti risparmi,
13 aveva tentato di chiedere all'addetto dello sportello dell'ufficio postale il blocco delle carte che gli erano state derubate ma, anziché aiutarlo e provvedere a dare seguito alla richiesta,
l'addetto lo respingeva, invitandolo a chiamare un numero verde che gli veniva indicato e trascritto su un biglietto di carta.
Ebbene, tale circostanza risulta provata dalla testimonianza resa da Parte_6 all'udienza del 24 gennaio 2024, la quale ha affermato di aver incontrato il padre in Piazza
Damiano Chiesa e che quest'ultimo “Aveva con sé un fogliettino di carta rilasciatogli dalle con le indicazioni del numero verde da contattare. Lui non aveva ancora effettuato la CP_1 chiamata perché era in confusione ed attendeva il mio intervento”.
, agendo in questo modo per il tramite del suo operatore, si è resa ulteriormen- CP_1 te inadempiente rispetto al già citato obbligo di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del D. lgs.
11/2010, sol che si consideri il fatto che l'attore anziché ricevere dal personale dell'ufficio postale l'assistenza richiesta, veniva dirottato verso il numero verde e che, comunque, il contatto telefonico con tale linea telefonica risultava essere estremamente difficoltoso, sia per la quantità di chiamate necessarie per stabilire una connessione, che per la presenza di problemi tecnici appalesati durante la prima telefonata di 16 minuti e già richiamati.
Al contrario, il comportamento estremamente diligente degli attori risulta ulteriormente comprovato dal fatto che il giorno seguente agli eventi sopra descritti, questi richiedevano allo sportello delle di Piazza Dante n. 38 (Livorno) un estratto conto dal quale ap- CP_1
prendevano che sul conto residuava la sola somma di euro 23,02.
A quel punto, visto che l'addetto allo sportello invitava loro a prendere nuovamente contatti con il numero verde senza fornire ulteriori aiuto e/o spiegazioni, gli attori effettuavano – con non poche difficoltà visti, appunto, i molteplici tentativi di chiamata prima di riuscire a stabilire un collegamento (cfr. testimonianza resa all'udienza del Testimone_1
03/04/2024, segnatamente sulle circostanze di cui al cap. 8), 9) e 10)) – una ulteriore telefo- nata al fine di effettuare nuovamente il blocco della carta rimasta attiva nonostante la segna- lazione del giorno precedente.
Ebbene a fronte della richiesta di bloccare carta e conto e di conoscere le azioni da poter in- traprendere per far sì che le operazioni non ancora contabilizzate non andassero a buon fine l'operatrice esordiva esclamando “io la sicurezza non è che gliela posso garantire....tra 48 ore di nuovo l'ufficio postale deve stilare la lista movimenti e vede com'è il saldo contabile
14 e il saldo disponibile” ed ancora “..tra due giorni controlla signora non può fare diversa- mente non è che lo può fare in tempo reale... e che possiamo fare noi signora bisognava cu- stodire bene la carta non farsela rubare” (cfr. chiamata di cui al doc. 16251_002F2ACE-
). CodiceFiscale_6
E' dunque di palmare evidenza come gli attori si siano da subito attivati con estrema dili- genza per sollecitare la convenuta ad adottare le dovute cautele e gli interventi necessari af- finché il loro conto non venisse totalmente prosciugato da ignoti malviventi.
E' parimenti evidente come il personale della società convenuta non abbia adempiuto con diligenza ai propri obblighi di legge, segnatamente omettendo di dare corso alla richiesta di blocco delle carte e provvedendo a bloccare solamente una delle due carte.
Gli attori, lo si ripete, sono stati vittime di un furto commesso con destrezza, hanno imme- diatamente denunciato l'accaduto, hanno richiesto il blocco di entrambe le carte ed hanno contestato le operazioni effettuate in data 23 e 24/03/2022. Nessun consenso e/o autorizza- zione da parte loro può predicarsi in relazione all'esecuzione delle contestate disposizioni patrimoniali.
Il tutto, non obliterando il fatto che ai sensi dell'art.10, 2 co. del D.Lgs. n. 11/2010, quando l'utilizzatore nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita e/o l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, la corretta di- gitazione delle chiavi di accesso non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli obbli- ghi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 11/2010.
Per quanto riguarda l'onere della prova in capo alla convenuta, si rileva che questo non è stato affatto assolto, essendosi limitata ad allegare genericamente CP_1
l'inadempimento dell'obbligo di custodia degli strumenti di pagamento e delle credenziali per il loro utilizzo da parte degli attori, ma senza tuttavia fornire alcuna prova a riguardo.
A ciò si aggiunga che, vista l'incontestata tardiva costituzione della convenuta, tenuto conto che ha formulato in comparsa sia l'eccezione di inadempimento che CP_1
l'eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. – entrambe pacificamente integranti eccezioni in sen- so stretto, non rilevabili d'ufficio e per le quali opera la decadenza ex art. 167 c.p.c. (cfr. per l'eccezione di inadempimento Cons. Stato, Sez. V, 13/09/2023, n. 8301; Cass. Civ., sez. II,
15 16/03/2011, n. 6168; Trib. Milano, sez. V, 14/02/2019, n. 1456; Trib. Velletri, Sez. II,
Sent., 04/01/2023, n. 2, Trib. Taranto, Sez. III, Sent.,20/02/2019, n. 465; Trib. Monza,
05/05/2011, n. 1358; Trib. Cassino, 31/03/2011, n. 289; cfr. per l'eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/08/2022, n. 23947; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19/07/2018, n. 19218; Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2013, n. 25607; Cass. civ., Sez.
III, 22/03/2011, n. 6551; Cass. civ., Sez. III, Sent. 25/05/2010, n. 12714; Trib. Napoli, Sez.
IV, Sent., 03/02/2023, n. 1238; Corte d'Appello Milano, Sez. II, Sent., 06/07/2022, n. 2392;
Corte d'Appello Genova, Sez. II, Sent., 08/10/2021, n. 1018; Trib. Velletri, Sez. II, Sent.,
06/05/2020, n. 684) - va dato atto che parte convenuta è incorsa nella relativa decadenza ex artt. 166 e 167 c.p.c..
Anche a voler prescindere dalla rilevata decadenza, si consideri l'infondatezza dell'assunto della convenuta secondo cui gli attori avrebbero “ammesso” la conservazione congiunta delle carte e dei relativi codici PIN.
Ed invero in sede di atto di citazione gli attori hanno dichiarato che le carte erano custodite nel portafoglio del (circostanza confermata anche nella denuncia in atti) e che Parte_1
Co le credenziali/codici erano conservati nel portamonete della Parte_2
Ebbene tale circostanza, peraltro non espressamente e specificamente contestata dalla con- venuta, deve ritenersi pacifica e, alla luce di quanto innanzi rappresentato non possono dun- que ritenersi integrati i requisiti del dolo e/o colpa grave dell'utilizzatore del servizio di pa- gamento, i quali sarebbero in grado di far venir meno la responsabilità della convenuta.
Orbene, avuto riguardo del caso di specie, la collocazione dei codici PIN in un portafoglio separato da quello in cui sono conservate le carte di pagamento, nonché la conservazione dei rispettivi portafogli presso due soggetti distinti, appaiono cautele espressive di un'adeguata diligenza da parte degli attori e che solo la sfortunata – e non agli stessi impu- tabile – sottrazione di entrambi i portamonete/portafogli ha potuto condurre agli indebiti utilizzi degli strumenti elettronici di pagamento da parte di ignoti malfattori.
Gli attori, nel rispetto dei principi riguardo al riparto dell'onere della prova, hanno dato di- mostrazione del proprio diritto ed hanno allegato (e anche dimostrato) l'inadempimento del- la società convenuta, la quale invece non ha in alcun modo assolto al proprio onere della prova.
16 Pertanto, la domanda degli attori merita integrale accoglimento, dovendosi ritenere la con- venuta responsabile del danno derivante dagli indebiti utilizzi degli strumenti di pagamento.
POSTE ITALIANE i) non ha correttamente apposto il blocco alle carte di entrambi gli atto- ri nonostante la loro immediata richiesta (richiesta effettuata in data 23/03/2022 alle ore 14 circa); ii) non ha messo a disposizione strumenti adeguatamente funzionanti ma soprattutto, adeguatamente accessibili, al fine di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7, com- ma 1, lettera b) del D. lgs. 11/2010 atteso che non è stata fornita alcuna assistenza presso lo sportello di per poter effettuare la comunicazione di blocco delle carte ed il CP_1
servizio del numero verde di , in più di un'occasione, ha presentato dei gravi CP_1
difetti ed anomalie, sia per la reiterata impossibilità di accedere al contatto telefonico con l'operatore, sia per il prolungato blocco del sistema durante la chiamata effettuata dalla sig.ra in data 23/03/22, sia anche per la mancanza di disponibilità se Parte_6
non anche di educazione da parte di alcuni operatori (come risultante dalle chiamate regi- strate e prodotte in giudizio solo all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.); iii) non ha impedito l'utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione ex art. 7 comma 1 lett. b); iv) non ha adottato adeguate misure/servizi di sicurezza tali da con- sentire il blocco delle illegittime operazioni1; v) non ha fatto sì che i prelievi/pagamenti ef- fettuati da ignoti malfattori potessero esser contenuti nei limiti di utilizzo contrattualmente convenuti (circostanza quest'ultima puntualmente allegata dagli attori e mai tempestiva- mente e specificamente contestata dalla convenuta).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non potendo dunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della banca dall'art. 10 del d.lgs. 11/10, la domanda risarci- toria proposta dagli attori va senz'altro accolta nella misura dell'importo indebitamente sot- tratto di € 8.959,32.
Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere ri- valutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto lesivo - da individuarsi in quella di ef- fettuazione dell'ultima delle operazioni contestate del 24/03/2022 - alla pubblicazione della
17 presente decisione. Sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento, pari ad € 856,79, il tutto per complessivi € 10.729,96.
Merita accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli attori sulla scorta dell'allegato stato di ansia e di sofferenza psicologica da- gli stessi patita in relazione alle condotte illecite dell'ente erogatore dei servizi di pagamen- to.
Dall'espletata istruttoria – in particolare dall'escussione delle figlie degli attori che con do- vizia di particolari hanno ricostruito tutte le fasi successive al patito furto delle carte – e te- nuto conto dell'età avanzata degli attori (anziani ultranovantenni pensionati) può agevol- mente desumersi la circostanza per cui la serenità degli odierni attori sia stata indubbiamen- te intaccata dalla condotta negligente della convenuta. Hanno assistito alla “sparizione” in un soffio di quasi tutti i risparmi che avevano sul conto senza ricevere la dovuta assistenza da parte dell'ente erogatore del servizio di pagamento elettronico.
Il si rammenti, è stato dapprima redarguito e respinto dallo Sportellista Parte_1
di , per poi essere respinto dal numero verde che ha chiamato ripetutamente CP_1
per diversi minuti insieme alla figlia ed ha subito tutta la difficoltà di chi tenta sen- Per_2
za risultato di salvaguardare i propri modesti risparmi.
Gli attori, pur trovandosi in una condizione di particolare vulnerabilità essendo di età molto avanzata (ultranovantenni) ed altresì vittime di un furto, sono stati costretti, a causa della condotta colpevolmente ostruttiva della convenuta, ad intraprendere una dispendiosa - in termini sia di tempo che di risorse economiche - iniziativa giudiziaria al fine di recuperare i loro modesti risparmi.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare congruo liquidare in via equitativa a titolo di ri- sarcimento del danno la somma di € 1.000,00 richiesta dagli attori (da ritenersi già rivaluta- ta all'attualità), oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia sino al soddisfo.
Quanto, infine, alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., si precisa quanto segue.
Se da un lato non vi sono margini per applicare la richiesta condanna ex art. 96 comma 1
c.p.c. non essendovi prova del relativo danno, si può, dall'altro lato, applicare il richiesto art. 96 comma 3 c.p.c.
18 L'art. 96 comma 3 c.p.c. come noto prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente de- terminata”.
Con il proposito di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali, la L.
18.6.2009 n. 69 ha aggiunto all'articolo in commento un 3° co., con cui si introduce la pos- sibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della contropar- te di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui in commen- to, deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece in- dispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. È, invece, pre- supposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostan- ziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr., ex pluris, Cass.
15017/2016).
Nel caso di specie, parte convenuta i) si è costituita tardivamente, ii) ha formulato eccezioni in senso stretto da cui era decaduta, ii) non ha dato riscontro alla richiesta attorea (pre in- troduzione del presente giudizio) di ottenere copia delle registrazioni delle chiamate effet- tuate dagli attori per richiedere il blocco delle carte al numero verde in data 23 e 24 marzo
2022 per negare del tutto infondatamente in comparsa l'effettuazione delle predette chia- mate;
iii) ha immotivatamente rifiutato di aderire alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. (che prevedeva la corresponsione della ridotta somma di € 5.994,30 da parte della convenuta a tacitazione di ogni pretesa attorea ed un minimo contributo di €
1.000,00 a titolo di spese legali) prolungando del tutto ingiustificatamente il corso del pre- sente giudizio con escussione di testimoni e con acquisizione dei file audio di cui alle più volte chiamate numero verde.
Si consideri che nella proposta ex art. 185 bis c.p.c. lo scrivente Giudicante aveva modo di evidenziare alle parti quanto segue “la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e il con-
19 tegno manifestato dalle parti può rilevare in sede di regolamentazione delle spese del giu- dizio visto che, come stabilito dalla giurisprudenza di merito, “Il momento deliberativo conclusivo del processo non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento, ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti: in particolare, il Tribunale deve valutare quale sia stata la condotta delle parti al cospetto di una proposta del giudice e condannare alle spese del processo la parte che quella proposta abbia ingiustamente rifiutato, se il suo con- tenuto sia stato recepito nella decisione. In aggiunta, il rifiuto della proposta del giudice, può anche esporre la parte alla condanna per responsabilità processuale aggravata, ex of- ficio, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., dove il litigante, con la dovuta prudenza e dili- genza del caso, ben poteva e doveva accorgersi che il procedimento necessariamente non poteva che concludersi in quel modo” (Tribunale Milano 26 giugno 2013 - Pres. Gloria
Servetti - Est. Rosa Muscio). A ciò si aggiunga che “La previsione di cui all'art. 185 bis
c.p.c., attribuendo al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fa- scicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimil- mente utilizzabili al momento della decisione, assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sen- tenza. In tal senso, sebbene le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, qualora i criteri delineati con il provvedimento del giudice sono sostanzialmente conferma- ti in sentenza, deve ritenersi che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svol- gimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare. Quanto innanzi comporta che la mancata accettazione della proposta giudiziale può configurare un'ipotesi di responsabi- lità processuale ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..” (Tribunale di Pistoia 30 gennaio
2018)”.
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, condannarsi parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore degli attori della somma equitativamente determina- ta in € 2.932,80, pari ad 1/3 di quanto spettante a titolo di spese di lite. (cfr. per la possibili- tà di rapportare la sanzione di cui all'art 96 comma terzo alle spese o a un multiplo delle stesse tra le altre Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30/11/2012, n. 21570, cfr. anche Cass.
4925/2013).
20 Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositi- vo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 tenuto conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate.
Si precisa, che sono stati presi in considerazione i valori medi per le fasi di studio ed intro- duttiva ed i valori massimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale dei compensi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso nello scaglione fra
€. 5.201,00 e € 26.000,002.
E' da riconoscersi anche il richiesto aumento del 30% per aver il difensore degli attori assi- stito due parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 comma 2 del
D.M.55/20143.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la convenuta corrispondere agli attori Controparte_1 [...]
e a titolo di risarcimento del danno patri- Parte_1 Parte_2 moniale dagli stessi subito l'importo di €. 10.729,96 oltre ad interessi al saggio le- gale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sogget- to al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Non sembra superfluo rammentare che “L''art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014, facendo esplicito riferimento a
"soggetti" e non a "parti" ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d'essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice (di regola) tener conto del maggior lavo- ro, peraltro limitato dalla identità della posizione processuale, che ne deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo (basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, anagra fare ognuno d'essi e far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi), senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022, Rv. 664988 - 01) e che “L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ha infatti lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un la- to remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unita- ria. Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista)” (in tal senso, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024, Rv. 670079 - 01).
21 - condanna la convenuta a corrispondere agli attori Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno non pa- Parte_1 Parte_2 trimoniale, l'importo equitativamente determinato di € 1.000,00 oltre ad interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore degli attori e che si liqui- Parte_1 Parte_2 dano in € 264,00 per esborsi ed in € 8.798,40 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, 2.520,00 per la fase istruttoria e 2.552,00 per la fase decisionale oltre € 2.030,40 per l'aumento del 30% di cui in parte motiva) per com- pensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- letto ed applicato l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna a Controparte_1 versare a ed a la ulteriore somma di € Parte_1 Parte_2
2.932,80.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del resto “Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi...(omissis)...la mancata attivazione del servizio di sms alert o altro servizio assimilabile costituisce generalmente un profilo di responsabilità dell'intermediario
(da inadeguata organizzazione imputabile esclusivamente al medesimo intermediario), da cui questi può an- dare esente solo dimostrando l'esplicito rifiuto dell'utente ad avvalersene” (ABF, Collegio di Napoli, deci- sione n. 16270 del 06/07/2021 che richiama Collegio di Coordinamento, decisione n. 24366/2019; Conforme ex multis ABF, Collegio Milano, Decisione N. 12825 del 13/12/2024).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4095/2022 promossa da:
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, da- C.F._2 gli Avv.ti Lina Cini, e Aurora Vercani, entrambe del Foro di Pisa, presso il cui studio sito in Pisa, Via Mercanti 8, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
(P. Iva ), con sede in viale Europa n.190, 00144 Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'avv.
Jessica Mannini, ed elettivamente domiciliata presso - Filiale di Li- Controparte_1 vorno, Via Cairoli 12/16 57123 Livorno
CONVENUTA
Oggetto: operazioni di pagamento con strumenti elettronici indebite/abusive – responsabi- lità del professionista La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte in sosti- tuzione dell'udienza del 19.12.2024.
Per gli attori Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere ogni avversa domanda e comunque ogni contra- ria istanza, eccezione e deduzione e − accertato il grave inadempimento della convenuta, per i motivi tutti in atti, condannare , detratta, se ed in quanto applicabi- Controparte_1
le, la franchigia di Euro 50,00, a corrispondere, ai sig.ri e Parte_1 Parte_3
[..
[...] [
la somma di Euro 8.959,32, o la minore o maggiore somma che sarà accertata in
[...] corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi fino al dì del saldo;
− condannare al- tresì , per i motivi tutti in atti, a corrispondere ai sig.ri Controparte_1 Parte_4
e a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno subito, la somma di
[...] Parte_2
Euro 1.000,00 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi fino al dì del saldo. Con vittoria di compensi, spese generali, spese sostenute, oltre IVA e CAP.”
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione:
1. In via principale e nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e respingere, comunque, ogni altra pretesa avanzata nei confronti di
[...]
Con vittoria di spese e onorari di causa. CP_2
2. In via subordinata accertare e dichiarare il fatto colposo – la condotta imperita e im- prudente del Sig. e della Sig.ra meglio generalizzati Parte_1 Parte_2
in atti – e per l'effetto rigettare le domande avanzate nei confronti di Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, accertare e dichiarare in quale misura le parti in causa abbiano concorso a cagionare l'evento, e per l'effetto condannare la convenuta Controparte_1
al risarcimento del danno in misura proporzionale all'entità della colpa riconosciuta. Con vittoria di spese e onorari di causa. Salvis iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_5 Controparte_1 al fine di domandare la condanna di quest'ultima al rimborso delle somme indebita-
[...]
mente prelevate dal loro conto corrente postale ad opera di ignoti che si erano impossessati delle relative carte Postamat, nonché il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giu- stizia oltre interessi.
A fondamento della domanda, gli attori deducevano in punto di fatto quanto segue:
2 i) di essere cointestatari del conto corrente BancoPosta n. 46414892, aperto presso
[...]
, Ufficio , Via Cairoli, n. 12, al quale sono associate due carte Posta- CP_1 CP_3
mat, ossia la carta n. 36796257 e n. 34430391; ii) che alla data del 11/03/2022, il predetto conto aveva un saldo contabile pari ad Euro 8.982,34, rimasto invariato fino al 23/03/2022;
iii) di aver subito la mattina del 23/03/2022 il furto sia del portafoglio che del portamonete
(rispettivamente custoditi dal dalla che contenevano rispet- Parte_1 Pt_2
tivamente entrambe le carte ed entrambe le credenziali/PIN; iv) di essersi recato il
[...] ntorno alle ore 13:00 dello stesso giorno presso l'Ufficio delle Poste sito in CP_4
Livorno, Via Cairoli n. 12 per denunciare l'accaduto e bloccare l'operatività delle due car- te;
v) di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dell'addetta allo sportello che, anzi, dopo avergli fatto una “ramanzina”, lo avrebbe invitato a contattare il numero verde al fine di bloccare le due carte;
vi) di aver telefonato al numero verde insieme alla di lui figlia Per_1
dal telefono fisso della loro abitazione (n. 0586855512) alle ore 14:00 al fine di denunciare quanto avvenuto e provvedere al blocco delle carte;
l'operatrice, dopo aver avvertito che la telefonata sarebbe stata registrata, avrebbe provveduto ad effettuare il richiesto blocco for- nendo all'utente altresì i due codici associati (vale dire CodiceFiscale_3
per la carta intestata al sig. e per la carta in- Parte_1 CodiceFiscale_4
testata alla sig.ra ; vii) di aver subito dopo (segnatamente alle ore 14.54 del mede- Pt_2 simo giorno) denunciato l'accaduto presso il Comando dei Carabinieri di Livorno;
viii) di aver richiesto il giorno successivo, ovvero in data 24/03/2022, l'estratto del conto corrente e di essersi resi conto che, nonostante l'operatrice del numero verde avesse assicurato che le carte erano state entrambe bloccate i prelievi erano continuati sino a prosciugare quasi in- teramente il conto;
ix) di essersi nuovamente recato presso l'Ufficio postale ove prendeva contezza di aver perso quasi tutte le somme presenti sul conto (ad eccezione di € 23,02) non ricevendo alcun aiuto da parte dell'addetta allo sportello la quale anche in tale occasione lo invitava a contattare il numero verde;
x) che la di lui figlia si sarebbe a quel punto Per_2
allontanata dallo sportello per tentare ripetutamente, a partire dalle ore 14:16 (sino alle
14:24) di contattare il numero verde senza riuscire a stabilire una linea di comunicazione in quanto le chiamate dopo qualche squillo venivano chiuse dall'operatore; xi) di aver solleci- tato finanche l'impiegata delle poste affinché contattasse lei stessa il numero verde e poi di essere riusciti finalmente a stabilire un contatto con l'operatore del numero verde di
[...]
[..
[...] [
; che solo alle ore 14:35 la figlia sarebbe riuscita finalmente ad interloqui- CP_5 Per_2 re, tramite il proprio cellulare con l'operatrice del numero verde;
la predetta operatrice, previo ammonimento sulla necessità di custodire con più cura gli strumenti di pagamento, non riusciva a fornire alcuna motivazione sul perché, nonostante la richiesta e l'esecuzione del blocco delle carte, fossero continuati i prelievi ad opera di ignoti;
la figlia a Per_2 quel punto, avrebbe richiesto all'operatrice le sue generalità al fine di aprire una segnala- zione ricevendo, tuttavia, in reazione la brusca interruzione della telefonata da parte dell'operatrice; xii) di aver la di lui figlia nuovamente contattato il numero verde Per_2 alle ore 14:41 dello stesso giorno spiegando di nuovo l'accaduto e ricevendo solo in quel frangente dall'operatrice la notizia che solo una delle due carte (segnatamente la carta del
AM) era stata effettivamente bloccata nonostante la richiesta di blocco di en- trambe avanzata il giorno precedente;
xiii) di essersi in seguito recati nuovamente presso il
Comando dei Carabinieri per denunciare anche gli ulteriori avvenimenti.
In punto di diritto, parte attrice allegava che non aveva usato al- Controparte_1 cuna diligenza per impedire l'indebito accesso al conto da parte di ignoti illegittimi utilizza- tori richiamando a tal fine la normativa di riferimento (segnatamente artt. 8 comma 1 lett.
d) e 12 comma 3 D. Lgs. 11/2010).
Parte attrice eccepiva altresì l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo contrat- tuale di contenimento entro il limite di € 1.200,00 giornalieri ed € 3.000,00 mensili dei pa- gamenti effettuabili presso gli esercizi convenzionati.
Eccepiva, poi, l'inadempimento di rispetto all'obbligo di assicurare all'utenza CP_1
la disponibilità di strumenti adeguati per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 com- ma1 lett. b) D. Lgs. 11/2010.
Gli attori, infine, rivendicavano il ristoro dei danni non patrimoniali – quantificati in €
1.000,00 o nella diversa somma di giustizia – in relazione ai disagi patiti (ansia e sgomento nel veder “spariti” tutti i risparmi che avevano sul conto e nel ricevere un trattamento spia- cevole da parte del soggetto che era preposto a “salvaguardare” il loro interesse) a causa della condotta illegittima di CP_1
4 Si costituiva tardivamente la convenuta on la comparsa di co- Controparte_1
stituzione del 28 marzo 2023, contestando la domanda di parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già riportate in epigrafe.
A tal fine, contestava la sussistenza della propria responsabilità per gli indebiti prelevamenti dal conto corrente effettuati da terzi che si erano illegittimamente appropriati della carta bancomat dei clienti, deducendo in punto di diritto quanto segue: i) gli attori avrebbero vio- lato l'obbligo di custodia delle credenziali delle carte perché, con colpa grave, avevano cu- stodito unitamente alle carte stesse anche il codice segreto (PIN) necessario per il loro uti- lizzo (tale circostanza, ad avviso della convenuta, sarebbe evincibile dal breve lasso di tem- po intercorrente fra il furto e la prima operazione) non risultando agevole estrarre il PIN dal chip della carta in poco tempo e con risorse limitate;
ii) secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell'entrata in vigore (il 13/01/2018) del
D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle ope- razioni di pagamento basate su carta, le operazioni oggetto di contestazione sarebbero da ri- tenersi effettuate con il consenso dei correntisti in quanto – ai sensi dell'Art. 5 (Consenso e revoca del consenso) del predetto testo normativo – il consenso risulterebbe stato corretta- mente espresso mediante l'utilizzazione della chiave di accesso al proprio sistema di paga- mento;
iii) gli attori si sarebbero resi inadempienti rispetto agli obblighi di custodia di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs. e, pertanto, la violazione degli obblighi posti in capo all'utilizzatore dalla legge o dal contratto in essere con il suo prestatore di servizi di paga- mento integrerebbe una condotta negligente con conseguente la responsabilità dell'utilizzatore per gli utilizzi non autorizzati;
iv) che ai sensi dell'art. 12 del citato testo normativo la sopportazione delle perdite derivanti da operazioni di pagamento non autoriz- zate graverebbe integralmente sull'utilizzatore nel caso in cui questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7 con dolo o colpa grave; v) secondo il recente orientamento dell'Arbitro Bancario AN (Cfr.
ABF Torino 25 ottobre 2019) si presume la colpa grave del cliente in presenza di un ristret- to lasso temporale tra il furto e l'indebito prelevamento atteso che tale circostanza sarebbe Co infatti un indizio circa la custodia/conservazione non diligente del;
vi) l'insussistenza
5 della propria responsabilità risarcitoria in quanto spetterebbe al danneggiato la prova dell'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa e il danno subito, non potendo il soggetto agente (ovvero, ) essere investito da una presunzione di responsabili- CP_1
tà rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile;
vii) nel caso di spe- cie sarebbe in ogni caso suscettibile di applicazione l'art 1227 II comma c.c..
In punto di fatto contestava altresì che gli attori si fossero effettivamente recati presso l'Ufficio postale alle ore 13 del giorno 23.03.2022 per bloccare l'operatività delle carte;
che questi avessero effettuato una richiesta di blocco delle carte alle ore 14 del 23.03.2022 e, soprattutto, la convenuta contestava lo stesso accesso abusivo al conto degli attori.
All'udienza cartolare del 28 settembre 2023 lo scrivente Giudicante sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. ma, stante il rifiuto espresso dalla società convenuta veniva disposta, in occasione dell'udienza del 2 novembre 2023,
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice.
La causa veniva istruita mediante la produzione, a seguito dell'ordine di esibizione emesso da questo Giudice nei confronti della società convenuta, delle registrazioni delle chiamate dagli attori al numero verde 800.00.33.22, nonché mediante l'escussione di due testimoni, ovvero le figlie degli attori all'udienza del 24/01/2024 e Parte_6 Tes_1 all'udienza del 03/04/2024.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2024, lo scrivente Giudicante, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
Gli attori hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1 per sentirla condannare, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 8.959,32, ovve- ro la somma corrispondente agli importi indebitamente ed abusivamente prelevati dal loro conto cointestato da parte di terzi i quali, con destrezza, avevano derubato la mattina del 23 marzo 2022 gli attori sottraendo loro il portafoglio ed il portamonete contenenti rispettiva- mente gli strumenti di pagamento (segnatamente, due carte Postamat) e le relative creden- ziali (PIN) utilizzandoli per effettuare prelievi e pagamenti in vari esercizi commerciali per l'importo complessivo sopra richiamato.
6 Gli attori hanno altresì domandato la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno subito nella misura di € 1.000,00 o della mag- giore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna di quest'ultima al risarci- mento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c.
Gli attori allegano che la convenuta sarebbe responsabile per le predette operazioni fraudo- lente in quanto avrebbe violato gli obblighi imposti dall'art. 8 co. I lett. c) del D.lgs. n.
11/2010, il quale farebbe ricadere sul prestatore di servizi bancari l'onere di “assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utente dei servizi di pagamento pos- sa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o
l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia già prov- veduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima”
Costituendosi tardivamente in giudizio la convenuta ha eccepito l'insussistenza della pro- pria responsabilità in quanto gli attori sarebbero stati essi stessi inadempienti rispetto agli obblighi di custodia delle credenziali di utilizzo degli strumenti di pagamento rubati.
In particolare, la convenuta sostiene che dal breve lasso di tempo intercorso fra il furto ed il primo prelievo si possa desumere in via presuntiva la colpa grave degli attori che avrebbero conservato congiuntamente sia lo strumento di pagamento che il PIN necessario per il suo utilizzo.
La società convenuta contesta altresì che gli attori si siano recati presso lo sportello dell'Ufficio centrale di Livorno di (Via Cairoli 12) alle ore 13 del giorno del CP_1
furto al fine di richiedere il blocco delle carte rubate, contestando financo lo stesso accesso abusivo lamentato dagli attori e per il quale gli stessi avevano anche presentato denuncia presso la Questura di Livorno.
2. Preliminarmente occorre precisare come la responsabilità dedotta dagli attori - e che vede la società convenuta chiamata al risarcimento del danno derivante da atti dispositivi non au- torizzati compiuti da terzi su rapporto di conto corrente - rientri nella responsabilità contrat- tuale.
7 Va detto che in tema di uso non autorizzato dei servizi di pagamento elettronici, la giuri- sprudenza sia di legittimità che di merito è concorde nel rinvenire la responsabilità contrat- tuale della banca (rectius, del prestatore del servizio di pagamento): “La responsabilità del- la banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'uti- lizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di pro- tratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "colpa grave" del cliente per aver atteso due anni prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sol- lecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso più tempe- stivamente)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18045 del 05/07/2019, Rv. 654563 – 01; in senso conforme, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo sez. I, 18/09/2024, n.4475 in
Redazione Giuffrè 2025; Tribunale Frosinone , sez. I , 05/08/2022 , n. 721 in Redazione
Giuffrè 2022).
La giurisprudenza ha avuto modo già da parecchi anni di affrontare la materia e nel tempo è andato elaborandosi un orientamento che ormai possiamo definire consolidato, essendo sta- to ribadito in diversi precedenti della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. III,
5/7/2019, n. 18045; Cass. Sez. VI, 12/4/2018, n. 9158; Cass. Sez. I, 3/2/2017, n. 2950).
La soluzione propugnata dalla Suprema Corte - che, come si vedrà, è da ritenersi oggi par- zialmente superata dalla normativa sopravvenuta - discende dall'applicazione dei principi fondamentali sul riparto dell'onere prova in materia contrattuale, in forza dei quali spetta al debitore convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto oppure dimostrare l'im- possibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Tale principio generale ha trovato una sua specificazione con riguardo all'utilizzazione di servizi di pagamento che si avvalgono di mezzi elettronici, in quanto si è ritenuto che spetta all'istituto bancario dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a garan- tire la sicurezza del servizio, secondo un criterio di diligenza di natura tecnica che ten- ga conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assuma parametro la figura dell'"accorto banchiere" (cfr., inter alia, nella giurisprudenza di merito Tribunale
Lecco sez. I, 21/01/2020, n.32 in Redazione Giuffrè 2020).
8 Questo sistema di riparto dell'onere probatorio certamente amplia la sfera di rischio del- la ma ciò risulta del tutto giustificabile nella prospettiva generale del sistema, CP_7
poiché, come ha statuito la Suprema Corte nelle sentenze sopra citate in tema di responsabi- lità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta in- teresse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio pro- fessionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appro- priate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (Cassazione civile sez. I, 20/05/2022, n. 16417; conforme, al- tresì, Cassazione civile sez. I, 03/02/2017, n. 2950).
Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchie- re, era tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (cfr. Cass.
2950/2017 cit.).
Questi principi giurisprudenziali, sebbene affermati in pronunce molto recenti, riguardano però casi antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010 attuativo della direttiva euro- pea n. 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento.
Per l'inquadramento delle finalità legislative e delle novità introdotte dal d.lgs. n. 11/2010 in materia di utilizzo non autorizzato dei sistemi di pagamento elettronici, si può richiamare l'autorevole opinione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario AN (de- cisione del 26/10/2012 n. 3498), secondo cui: - l'obiettivo del legislatore era di rendere l'ambiente informatico-finanziario improntato a criteri di maggior sicurezza e affidabilità; - tale obiettivo è stato conseguito, da un lato, imponendo agli intermediari, nella loro qualità di prestatori di servizi di pagamento, specifici obblighi di precauzione, primo fra tutti l'ob- bligo di garantire l'inaccessibilità dei dispositivi di pagamento a soggetti non autorizzati e, dall'altro lato, istituendo un regime di speciale protezione e di altrettanto speciale favor pro- batorio a beneficio degli utilizzatori;
- nel concreto, tali speciali disposizioni prevedono: 1) che in caso di disconoscimento di un'operazione di pagamento, è onere dell'intermediario
9 dimostrare che la sua patologia non si debba a malfunzionamenti delle procedure esecutive o ad altri inconvenienti del sistema (cfr. art. 10); 2) che la responsabilità dell'utente resta circoscritta ai casi di comportamento fraudolento o all'inadempimento gravemente colposo agli obblighi che l'art. 7 del decreto pone a suo carico, cioè gli obblighi di utilizzare lo strumento di pagamento in conformità ai termini del servizio e di denunciare tempestiva- mente lo smarrimento o ogni altro uso non autorizzato dello strumento. Ove una simile re- sponsabilità non possa affermarsi, l'utilizzatore non sopporterà le conseguenze dell'uso fraudolento, o comunque non autorizzato, del mezzo di pagamento (cfr. art. 12); - logica- mente l'onere probatorio relativo alla colpa grave dell'utente incombe sull'intermediario pre- statore del servizio;
- le predette disposizioni determinano un evidente squilibrio nel rappor- to fra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento, che però si giustifica per il principio del rischio d'impresa, essendo razionale far gravare sull'intermediario i rischi statisticamen- te prevedibili legati ad attività oggettivamente "pericolose", che interessano un'ampia molti- tudine di consumatori o utenti, in quanto il costo dell'assicurazione di detti rischi può essere computato nella determinazione dei prezzi di vendita dei beni o di fornitura del servizio alla generalità degli utenti.
In conclusione, come si può vedere, dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010 discende un aggravamento degli oneri probatori posti a carico dell'Istituto di credito: mentre in precedenza per liberarsi dalla responsabilità era sufficiente dimostrare di avere adottato tutti i sistemi di sicurezza ragionevolmente esigibili, ora occorre anche la dimostrazione di una colpa grave dell'utente per non avere utilizzato correttamente lo strumento di paga- mento elettronico o per non aver protetto le credenziali di accesso al sistema.
Sia consentito, infine, richiamare una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cassa- zione civile sez. III, 12/02/2024, n.3780) alla stregua della quale “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'uti- lizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni Controparte_1
fraudolente eseguite con la sua carta Postepay, la dimostrazione della previa adozione di
10 mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esem- pio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola opera- zione)”.
Applicando tali principi ermeneutici alla fattispecie che oggi ci occupa, si deve dare atto che laddove – come nel caso di specie – il cliente abbia puntualmente e tempestivamente negato di aver autorizzato operazioni di pagamento/prelievi già eseguiti da terzi ignoti, spet- ta all'ente prestatore del servizio di pagamento elettronico/intermediario provare ex art. 10 comma 2 del D. Lgs. più volte citato, oltre all'insussistenza di malfunzionamenti, anche
“l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni discono- sciute” nonché e, a norma del successivo comma 4, “fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore.”
In mancanza di tale duplice prova, l'ente erogatore del servizio di pagamento elettro- nico è tenuto integralmente a sopportare le conseguenze delle operazioni disconosciu- te, senza alcuna limitazione o franchigia (“Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pa- gamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il presta- tore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente suf- ficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamen- to, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”; cfr., sul punto, Tri- bunale Biella sez. I, 10/07/2024, n.190 in Redazione Giuffrè 2024).
L'intenzione del legislatore è all'evidenza quella di sollecitare la fissazione - da parte del prestatore di servizi - di elevati standard di trasparenza e sicurezza e di riversare su di esso, almeno in linea di principio, le conseguenze sfavorevoli dell'uso fraudolento o non autoriz- zato degli strumenti di pagamento, tanto in base alla logica per cui la banca, quale operatore professionale che gestisce il servizio di pagamento, è il soggetto più idoneo a sopportare il rischio delle operazioni non autorizzate.
Senza peraltro obliterare il fatto che la S.C. ha precisato come “(…) da un lato, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla
11 banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comun- que alla volontà del cliente (…)” (Cass. Civ., sez. I, Ordinanza 2 marzo - 26 maggio 2020,
n. 9721).
Sotto il profilo della prova del dolo o della colpa grave del cliente, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la stessa debba essere fornita positivamente dal presta- tore di servizi, non potendo presumersi in ragione dell'idoneità delle protezioni adottate dalla banca, al fine di evitare l'esecuzione di operazioni fraudolente.
Così ha statuito in proposito Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n. 26916: “La respon- sabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con partico- lare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattua- le e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente.” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta c.d. prepagata "Postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere te- nuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti).
Venendo al caso in esame, va rilevato come gli attori hanno ampiamente fornito la prova
(cfr. registrazioni delle telefonate effettuate dalle figlie degli attori al numero verde di
[...]
in data 23 e 24 marzo 2022, nonché la denuncia di furto di cui al doc. 3 e doc. 5 di CP_1 parte attrice nonché le emergenze istruttorie dell'espletata istruttoria orale), di aver in ogni modo e con la dovuta diligenza del caso effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, co. 1, lett. b) del D. lgs. 11/2010, anche alla stregua della loro peculiare situazione, essendo gli attori stessi ultranovantenni e vittime (nelle ore immediatamente precedenti alla segnala- zione) di un furto con destrezza che, con ogni probabilità, li aveva scossi notevolmente a li- vello emotivo.
Difatti dal contenuto delle chiamate effettuate al numero verde di , il CP_1 quale risulta già di per sé molto eloquente (cfr. doc “
[...]
), si può constatare come CodiceFiscale_5 Parte_1
12 gli attori, comprensibilmente coadiuvati dalle loro figlie, avevano segnalato il furto e richie- sto il blocco di entrambe le carte.
Infatti, come si può constatare fin dall'inizio della telefonata, la figlia Parte_6 comunicava all'operatore che “al mio babbo… gli hanno rubato il portafoglio e dentro ave- va tutte e due le tesserine del Banco Posta, sia intestato a lui che intestato alla mia mamma
e io volevo fare il blocco di tutte e due le carte...”.
Durante la chiamata in parola, durata circa 16 minuti a causa di problemi tecnici - ammessi dall'operatrice stessa - la figlia degli attori ha, nel modo più chiaro possibile, espresso l'intenzione di bloccare entrambe le carte, sia quella del padre che quella della ma- Pt_1
dre e, per quanto è possibile evincere dallo scambio con cui si conclude Parte_2 Pt_2
la telefonata, il blocco di entrambe le carte doveva essere avvenuto in quanto l'operatrice comunicava “che con il blocco va a generare sia alla mamma che al papa un codice di blocco che è dato dal codice fiscale e del papa, e della mamma, seguito dalla data di oggi
23/03/2022. Questo è il codice di blocco. Quindi per la carta del papa è il codice fiscale di papa, per la carta della mamma è il codice fiscale di mamma”.
E' evidente dunque come ogni prelievo effettuato a seguito di tale chiamata non possa che ritenersi sicuramente responsabilità esclusiva della convenuta, la quale era stata opportunamente posta a conoscenza del furto degli strumenti di pagamento e, pertanto, ave- va l'obbligo di intervenire e porre gli attori al riparo da ulteriori conseguenze pregiudizievo- li.
Del resto, “Va ritenuta responsabile la banca che, nonostante fosse a conoscenza dell'il- legittima sottrazione delle credenziali e password dell'home banking, a opera di terzi e ai danni del proprio correntista, non ha cautelativamente e immediatamente provveduto al blocco del conto corrente del cliente” (Tribunale Ragusa, 07/03/2024, n.420 in Diritto &
Giustizia 2024, 27 giugno (nota di: ). Persona_3
Senza peraltro obliterare il tentativo di effettuare la predetta comunicazione effettuato nel momento immediatamente successivo al furto da parte dello stesso il Parte_1
quale si era recato in prima persona presso l'Ufficio centrale delle Poste sito in Livorno,
Via Cairoli n. 12.
Egli, nonostante le difficoltà del caso, essendo un soggetto ultranovantenne appena stato vittima di un furto che lo vedeva sottoposto al rischio di perdere i propri modesti risparmi,
13 aveva tentato di chiedere all'addetto dello sportello dell'ufficio postale il blocco delle carte che gli erano state derubate ma, anziché aiutarlo e provvedere a dare seguito alla richiesta,
l'addetto lo respingeva, invitandolo a chiamare un numero verde che gli veniva indicato e trascritto su un biglietto di carta.
Ebbene, tale circostanza risulta provata dalla testimonianza resa da Parte_6 all'udienza del 24 gennaio 2024, la quale ha affermato di aver incontrato il padre in Piazza
Damiano Chiesa e che quest'ultimo “Aveva con sé un fogliettino di carta rilasciatogli dalle con le indicazioni del numero verde da contattare. Lui non aveva ancora effettuato la CP_1 chiamata perché era in confusione ed attendeva il mio intervento”.
, agendo in questo modo per il tramite del suo operatore, si è resa ulteriormen- CP_1 te inadempiente rispetto al già citato obbligo di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del D. lgs.
11/2010, sol che si consideri il fatto che l'attore anziché ricevere dal personale dell'ufficio postale l'assistenza richiesta, veniva dirottato verso il numero verde e che, comunque, il contatto telefonico con tale linea telefonica risultava essere estremamente difficoltoso, sia per la quantità di chiamate necessarie per stabilire una connessione, che per la presenza di problemi tecnici appalesati durante la prima telefonata di 16 minuti e già richiamati.
Al contrario, il comportamento estremamente diligente degli attori risulta ulteriormente comprovato dal fatto che il giorno seguente agli eventi sopra descritti, questi richiedevano allo sportello delle di Piazza Dante n. 38 (Livorno) un estratto conto dal quale ap- CP_1
prendevano che sul conto residuava la sola somma di euro 23,02.
A quel punto, visto che l'addetto allo sportello invitava loro a prendere nuovamente contatti con il numero verde senza fornire ulteriori aiuto e/o spiegazioni, gli attori effettuavano – con non poche difficoltà visti, appunto, i molteplici tentativi di chiamata prima di riuscire a stabilire un collegamento (cfr. testimonianza resa all'udienza del Testimone_1
03/04/2024, segnatamente sulle circostanze di cui al cap. 8), 9) e 10)) – una ulteriore telefo- nata al fine di effettuare nuovamente il blocco della carta rimasta attiva nonostante la segna- lazione del giorno precedente.
Ebbene a fronte della richiesta di bloccare carta e conto e di conoscere le azioni da poter in- traprendere per far sì che le operazioni non ancora contabilizzate non andassero a buon fine l'operatrice esordiva esclamando “io la sicurezza non è che gliela posso garantire....tra 48 ore di nuovo l'ufficio postale deve stilare la lista movimenti e vede com'è il saldo contabile
14 e il saldo disponibile” ed ancora “..tra due giorni controlla signora non può fare diversa- mente non è che lo può fare in tempo reale... e che possiamo fare noi signora bisognava cu- stodire bene la carta non farsela rubare” (cfr. chiamata di cui al doc. 16251_002F2ACE-
). CodiceFiscale_6
E' dunque di palmare evidenza come gli attori si siano da subito attivati con estrema dili- genza per sollecitare la convenuta ad adottare le dovute cautele e gli interventi necessari af- finché il loro conto non venisse totalmente prosciugato da ignoti malviventi.
E' parimenti evidente come il personale della società convenuta non abbia adempiuto con diligenza ai propri obblighi di legge, segnatamente omettendo di dare corso alla richiesta di blocco delle carte e provvedendo a bloccare solamente una delle due carte.
Gli attori, lo si ripete, sono stati vittime di un furto commesso con destrezza, hanno imme- diatamente denunciato l'accaduto, hanno richiesto il blocco di entrambe le carte ed hanno contestato le operazioni effettuate in data 23 e 24/03/2022. Nessun consenso e/o autorizza- zione da parte loro può predicarsi in relazione all'esecuzione delle contestate disposizioni patrimoniali.
Il tutto, non obliterando il fatto che ai sensi dell'art.10, 2 co. del D.Lgs. n. 11/2010, quando l'utilizzatore nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita e/o l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, la corretta di- gitazione delle chiavi di accesso non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli obbli- ghi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 11/2010.
Per quanto riguarda l'onere della prova in capo alla convenuta, si rileva che questo non è stato affatto assolto, essendosi limitata ad allegare genericamente CP_1
l'inadempimento dell'obbligo di custodia degli strumenti di pagamento e delle credenziali per il loro utilizzo da parte degli attori, ma senza tuttavia fornire alcuna prova a riguardo.
A ciò si aggiunga che, vista l'incontestata tardiva costituzione della convenuta, tenuto conto che ha formulato in comparsa sia l'eccezione di inadempimento che CP_1
l'eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. – entrambe pacificamente integranti eccezioni in sen- so stretto, non rilevabili d'ufficio e per le quali opera la decadenza ex art. 167 c.p.c. (cfr. per l'eccezione di inadempimento Cons. Stato, Sez. V, 13/09/2023, n. 8301; Cass. Civ., sez. II,
15 16/03/2011, n. 6168; Trib. Milano, sez. V, 14/02/2019, n. 1456; Trib. Velletri, Sez. II,
Sent., 04/01/2023, n. 2, Trib. Taranto, Sez. III, Sent.,20/02/2019, n. 465; Trib. Monza,
05/05/2011, n. 1358; Trib. Cassino, 31/03/2011, n. 289; cfr. per l'eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/08/2022, n. 23947; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19/07/2018, n. 19218; Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2013, n. 25607; Cass. civ., Sez.
III, 22/03/2011, n. 6551; Cass. civ., Sez. III, Sent. 25/05/2010, n. 12714; Trib. Napoli, Sez.
IV, Sent., 03/02/2023, n. 1238; Corte d'Appello Milano, Sez. II, Sent., 06/07/2022, n. 2392;
Corte d'Appello Genova, Sez. II, Sent., 08/10/2021, n. 1018; Trib. Velletri, Sez. II, Sent.,
06/05/2020, n. 684) - va dato atto che parte convenuta è incorsa nella relativa decadenza ex artt. 166 e 167 c.p.c..
Anche a voler prescindere dalla rilevata decadenza, si consideri l'infondatezza dell'assunto della convenuta secondo cui gli attori avrebbero “ammesso” la conservazione congiunta delle carte e dei relativi codici PIN.
Ed invero in sede di atto di citazione gli attori hanno dichiarato che le carte erano custodite nel portafoglio del (circostanza confermata anche nella denuncia in atti) e che Parte_1
Co le credenziali/codici erano conservati nel portamonete della Parte_2
Ebbene tale circostanza, peraltro non espressamente e specificamente contestata dalla con- venuta, deve ritenersi pacifica e, alla luce di quanto innanzi rappresentato non possono dun- que ritenersi integrati i requisiti del dolo e/o colpa grave dell'utilizzatore del servizio di pa- gamento, i quali sarebbero in grado di far venir meno la responsabilità della convenuta.
Orbene, avuto riguardo del caso di specie, la collocazione dei codici PIN in un portafoglio separato da quello in cui sono conservate le carte di pagamento, nonché la conservazione dei rispettivi portafogli presso due soggetti distinti, appaiono cautele espressive di un'adeguata diligenza da parte degli attori e che solo la sfortunata – e non agli stessi impu- tabile – sottrazione di entrambi i portamonete/portafogli ha potuto condurre agli indebiti utilizzi degli strumenti elettronici di pagamento da parte di ignoti malfattori.
Gli attori, nel rispetto dei principi riguardo al riparto dell'onere della prova, hanno dato di- mostrazione del proprio diritto ed hanno allegato (e anche dimostrato) l'inadempimento del- la società convenuta, la quale invece non ha in alcun modo assolto al proprio onere della prova.
16 Pertanto, la domanda degli attori merita integrale accoglimento, dovendosi ritenere la con- venuta responsabile del danno derivante dagli indebiti utilizzi degli strumenti di pagamento.
POSTE ITALIANE i) non ha correttamente apposto il blocco alle carte di entrambi gli atto- ri nonostante la loro immediata richiesta (richiesta effettuata in data 23/03/2022 alle ore 14 circa); ii) non ha messo a disposizione strumenti adeguatamente funzionanti ma soprattutto, adeguatamente accessibili, al fine di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7, com- ma 1, lettera b) del D. lgs. 11/2010 atteso che non è stata fornita alcuna assistenza presso lo sportello di per poter effettuare la comunicazione di blocco delle carte ed il CP_1
servizio del numero verde di , in più di un'occasione, ha presentato dei gravi CP_1
difetti ed anomalie, sia per la reiterata impossibilità di accedere al contatto telefonico con l'operatore, sia per il prolungato blocco del sistema durante la chiamata effettuata dalla sig.ra in data 23/03/22, sia anche per la mancanza di disponibilità se Parte_6
non anche di educazione da parte di alcuni operatori (come risultante dalle chiamate regi- strate e prodotte in giudizio solo all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.); iii) non ha impedito l'utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione ex art. 7 comma 1 lett. b); iv) non ha adottato adeguate misure/servizi di sicurezza tali da con- sentire il blocco delle illegittime operazioni1; v) non ha fatto sì che i prelievi/pagamenti ef- fettuati da ignoti malfattori potessero esser contenuti nei limiti di utilizzo contrattualmente convenuti (circostanza quest'ultima puntualmente allegata dagli attori e mai tempestiva- mente e specificamente contestata dalla convenuta).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non potendo dunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della banca dall'art. 10 del d.lgs. 11/10, la domanda risarci- toria proposta dagli attori va senz'altro accolta nella misura dell'importo indebitamente sot- tratto di € 8.959,32.
Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere ri- valutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto lesivo - da individuarsi in quella di ef- fettuazione dell'ultima delle operazioni contestate del 24/03/2022 - alla pubblicazione della
17 presente decisione. Sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento, pari ad € 856,79, il tutto per complessivi € 10.729,96.
Merita accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli attori sulla scorta dell'allegato stato di ansia e di sofferenza psicologica da- gli stessi patita in relazione alle condotte illecite dell'ente erogatore dei servizi di pagamen- to.
Dall'espletata istruttoria – in particolare dall'escussione delle figlie degli attori che con do- vizia di particolari hanno ricostruito tutte le fasi successive al patito furto delle carte – e te- nuto conto dell'età avanzata degli attori (anziani ultranovantenni pensionati) può agevol- mente desumersi la circostanza per cui la serenità degli odierni attori sia stata indubbiamen- te intaccata dalla condotta negligente della convenuta. Hanno assistito alla “sparizione” in un soffio di quasi tutti i risparmi che avevano sul conto senza ricevere la dovuta assistenza da parte dell'ente erogatore del servizio di pagamento elettronico.
Il si rammenti, è stato dapprima redarguito e respinto dallo Sportellista Parte_1
di , per poi essere respinto dal numero verde che ha chiamato ripetutamente CP_1
per diversi minuti insieme alla figlia ed ha subito tutta la difficoltà di chi tenta sen- Per_2
za risultato di salvaguardare i propri modesti risparmi.
Gli attori, pur trovandosi in una condizione di particolare vulnerabilità essendo di età molto avanzata (ultranovantenni) ed altresì vittime di un furto, sono stati costretti, a causa della condotta colpevolmente ostruttiva della convenuta, ad intraprendere una dispendiosa - in termini sia di tempo che di risorse economiche - iniziativa giudiziaria al fine di recuperare i loro modesti risparmi.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare congruo liquidare in via equitativa a titolo di ri- sarcimento del danno la somma di € 1.000,00 richiesta dagli attori (da ritenersi già rivaluta- ta all'attualità), oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia sino al soddisfo.
Quanto, infine, alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., si precisa quanto segue.
Se da un lato non vi sono margini per applicare la richiesta condanna ex art. 96 comma 1
c.p.c. non essendovi prova del relativo danno, si può, dall'altro lato, applicare il richiesto art. 96 comma 3 c.p.c.
18 L'art. 96 comma 3 c.p.c. come noto prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente de- terminata”.
Con il proposito di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali, la L.
18.6.2009 n. 69 ha aggiunto all'articolo in commento un 3° co., con cui si introduce la pos- sibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della contropar- te di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui in commen- to, deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece in- dispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. È, invece, pre- supposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostan- ziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr., ex pluris, Cass.
15017/2016).
Nel caso di specie, parte convenuta i) si è costituita tardivamente, ii) ha formulato eccezioni in senso stretto da cui era decaduta, ii) non ha dato riscontro alla richiesta attorea (pre in- troduzione del presente giudizio) di ottenere copia delle registrazioni delle chiamate effet- tuate dagli attori per richiedere il blocco delle carte al numero verde in data 23 e 24 marzo
2022 per negare del tutto infondatamente in comparsa l'effettuazione delle predette chia- mate;
iii) ha immotivatamente rifiutato di aderire alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. (che prevedeva la corresponsione della ridotta somma di € 5.994,30 da parte della convenuta a tacitazione di ogni pretesa attorea ed un minimo contributo di €
1.000,00 a titolo di spese legali) prolungando del tutto ingiustificatamente il corso del pre- sente giudizio con escussione di testimoni e con acquisizione dei file audio di cui alle più volte chiamate numero verde.
Si consideri che nella proposta ex art. 185 bis c.p.c. lo scrivente Giudicante aveva modo di evidenziare alle parti quanto segue “la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e il con-
19 tegno manifestato dalle parti può rilevare in sede di regolamentazione delle spese del giu- dizio visto che, come stabilito dalla giurisprudenza di merito, “Il momento deliberativo conclusivo del processo non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento, ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti: in particolare, il Tribunale deve valutare quale sia stata la condotta delle parti al cospetto di una proposta del giudice e condannare alle spese del processo la parte che quella proposta abbia ingiustamente rifiutato, se il suo con- tenuto sia stato recepito nella decisione. In aggiunta, il rifiuto della proposta del giudice, può anche esporre la parte alla condanna per responsabilità processuale aggravata, ex of- ficio, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., dove il litigante, con la dovuta prudenza e dili- genza del caso, ben poteva e doveva accorgersi che il procedimento necessariamente non poteva che concludersi in quel modo” (Tribunale Milano 26 giugno 2013 - Pres. Gloria
Servetti - Est. Rosa Muscio). A ciò si aggiunga che “La previsione di cui all'art. 185 bis
c.p.c., attribuendo al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fa- scicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimil- mente utilizzabili al momento della decisione, assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sen- tenza. In tal senso, sebbene le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, qualora i criteri delineati con il provvedimento del giudice sono sostanzialmente conferma- ti in sentenza, deve ritenersi che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svol- gimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare. Quanto innanzi comporta che la mancata accettazione della proposta giudiziale può configurare un'ipotesi di responsabi- lità processuale ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..” (Tribunale di Pistoia 30 gennaio
2018)”.
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, condannarsi parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore degli attori della somma equitativamente determina- ta in € 2.932,80, pari ad 1/3 di quanto spettante a titolo di spese di lite. (cfr. per la possibili- tà di rapportare la sanzione di cui all'art 96 comma terzo alle spese o a un multiplo delle stesse tra le altre Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30/11/2012, n. 21570, cfr. anche Cass.
4925/2013).
20 Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositi- vo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 tenuto conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate.
Si precisa, che sono stati presi in considerazione i valori medi per le fasi di studio ed intro- duttiva ed i valori massimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale dei compensi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso nello scaglione fra
€. 5.201,00 e € 26.000,002.
E' da riconoscersi anche il richiesto aumento del 30% per aver il difensore degli attori assi- stito due parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 comma 2 del
D.M.55/20143.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la convenuta corrispondere agli attori Controparte_1 [...]
e a titolo di risarcimento del danno patri- Parte_1 Parte_2 moniale dagli stessi subito l'importo di €. 10.729,96 oltre ad interessi al saggio le- gale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sogget- to al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Non sembra superfluo rammentare che “L''art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014, facendo esplicito riferimento a
"soggetti" e non a "parti" ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d'essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice (di regola) tener conto del maggior lavo- ro, peraltro limitato dalla identità della posizione processuale, che ne deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo (basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, anagra fare ognuno d'essi e far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi), senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022, Rv. 664988 - 01) e che “L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ha infatti lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un la- to remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unita- ria. Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista)” (in tal senso, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024, Rv. 670079 - 01).
21 - condanna la convenuta a corrispondere agli attori Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno non pa- Parte_1 Parte_2 trimoniale, l'importo equitativamente determinato di € 1.000,00 oltre ad interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore degli attori e che si liqui- Parte_1 Parte_2 dano in € 264,00 per esborsi ed in € 8.798,40 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, 2.520,00 per la fase istruttoria e 2.552,00 per la fase decisionale oltre € 2.030,40 per l'aumento del 30% di cui in parte motiva) per com- pensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- letto ed applicato l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna a Controparte_1 versare a ed a la ulteriore somma di € Parte_1 Parte_2
2.932,80.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del resto “Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi...(omissis)...la mancata attivazione del servizio di sms alert o altro servizio assimilabile costituisce generalmente un profilo di responsabilità dell'intermediario
(da inadeguata organizzazione imputabile esclusivamente al medesimo intermediario), da cui questi può an- dare esente solo dimostrando l'esplicito rifiuto dell'utente ad avvalersene” (ABF, Collegio di Napoli, deci- sione n. 16270 del 06/07/2021 che richiama Collegio di Coordinamento, decisione n. 24366/2019; Conforme ex multis ABF, Collegio Milano, Decisione N. 12825 del 13/12/2024).