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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 654 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via S. Parte_1 C.F._1
Agata, 132, presso lo studio dell'avv. Sabrina Mannarino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato in data 23.03.2017 presso il Tribunale di Cosenza nel giudizio R.G, n. 853/2017
appellante
E
, in persona del suo Presidente l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello
Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. Roberto Fantini di
Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2024, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato a
Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e
283 c.p.c.; in via principale e nel merito, accogliere per i tutti i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 625/2023 emessa dal Tribunale di
Paola, nell'ambito del giudizio n. RG 774/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ L'On. Tribunale adito Voglia ogni contraria istanza disattesa, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: - Dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33420160006323675000 previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per CP_ l'effetto: - Dichiarare la non debenza delle somme ( per contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2009, per complessivi € 13.718,11; Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore e sentenza provvisoriamente esecutiva. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore. >>;
CP_ per l' < impugnata, con vittoria di spese di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di
Cosenza, con tempestivo ricorso in riassunzione depositato in data 01.05.2019, parte CP_ ricorrente in epigrafe propone opposizione avverso l'avviso di addebito dell' n.
33420160006323675000, notificato in data 19.1.2017, con il quale l'ente resistente gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 13.718,11 a titolo di contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, relativamente all'anno 2009, oltre interessi, accessori e sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000. Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria considerato che la contribuzione rivendicata dall'Istituto afferisce all'anno 2009 e che il titolo opposto è stato notificato soltanto il 19.01.2017, oltre il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3 CP_ comma 9, L. n. 335/1995. Si costituisce in riassunzione l' contestando il merito delle avverse argomentazioni e chiedendone il rigetto, considerato che il termine prescrizionale era stato interrotto con 1 una prima richiesta di pagamento del 09.06.2015 consegnata alla parte ricorrente in data 30.06.2015. Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa – dal giudice medio tempore subentrato nel ruolo – a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni>>.
§2.1
Pag. 2 di 4 Il Tribunale rigetta il ricorso perché il termine per adempiere era stato prorogato al 6 luglio
2010 e il 30 giugno 2015 all'opponente era stata notificato sollecito a adempiere;
il termine di scadenza del versamento dei contributi era stato prorogato dal 16.6.2010 al 6.7.2010 in forza del DPCM 10.6.10 e la proroga suddetta si applica anche ai professionisti per i quali non operano i cd. studi di settore.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato l'11.6.2024. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, l'appellante, senza muovere alcuna critica alle articolate argomentazioni del Tribunale, peraltro conformi ai più recenti e consolidati arresti della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione in materia, ripropone la tesi dell'inapplicabilità della proroga al 6 luglio 2010 del termine per il versamento dei contributi relativi all'anno 2009.
§4.1
L'appello, pertanto, è da reputare inammissibile.
Invero, << Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del dinanzi al TSAP, ha cassato la Pt_2 sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)>> (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Manca, nel caso di specie, come già evidenziato, la parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo Giudice.
§5
Pag. 3 di 4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue la conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 11 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 625/2023, resa in data 11 dicembre 2023, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2906,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 654 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via S. Parte_1 C.F._1
Agata, 132, presso lo studio dell'avv. Sabrina Mannarino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato in data 23.03.2017 presso il Tribunale di Cosenza nel giudizio R.G, n. 853/2017
appellante
E
, in persona del suo Presidente l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello
Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. Roberto Fantini di
Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2024, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato a
Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e
283 c.p.c.; in via principale e nel merito, accogliere per i tutti i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 625/2023 emessa dal Tribunale di
Paola, nell'ambito del giudizio n. RG 774/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ L'On. Tribunale adito Voglia ogni contraria istanza disattesa, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: - Dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33420160006323675000 previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per CP_ l'effetto: - Dichiarare la non debenza delle somme ( per contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2009, per complessivi € 13.718,11; Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore e sentenza provvisoriamente esecutiva. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore. >>;
CP_ per l' < impugnata, con vittoria di spese di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di
Cosenza, con tempestivo ricorso in riassunzione depositato in data 01.05.2019, parte CP_ ricorrente in epigrafe propone opposizione avverso l'avviso di addebito dell' n.
33420160006323675000, notificato in data 19.1.2017, con il quale l'ente resistente gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 13.718,11 a titolo di contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, relativamente all'anno 2009, oltre interessi, accessori e sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000. Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria considerato che la contribuzione rivendicata dall'Istituto afferisce all'anno 2009 e che il titolo opposto è stato notificato soltanto il 19.01.2017, oltre il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3 CP_ comma 9, L. n. 335/1995. Si costituisce in riassunzione l' contestando il merito delle avverse argomentazioni e chiedendone il rigetto, considerato che il termine prescrizionale era stato interrotto con 1 una prima richiesta di pagamento del 09.06.2015 consegnata alla parte ricorrente in data 30.06.2015. Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa – dal giudice medio tempore subentrato nel ruolo – a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni>>.
§2.1
Pag. 2 di 4 Il Tribunale rigetta il ricorso perché il termine per adempiere era stato prorogato al 6 luglio
2010 e il 30 giugno 2015 all'opponente era stata notificato sollecito a adempiere;
il termine di scadenza del versamento dei contributi era stato prorogato dal 16.6.2010 al 6.7.2010 in forza del DPCM 10.6.10 e la proroga suddetta si applica anche ai professionisti per i quali non operano i cd. studi di settore.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato l'11.6.2024. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, l'appellante, senza muovere alcuna critica alle articolate argomentazioni del Tribunale, peraltro conformi ai più recenti e consolidati arresti della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione in materia, ripropone la tesi dell'inapplicabilità della proroga al 6 luglio 2010 del termine per il versamento dei contributi relativi all'anno 2009.
§4.1
L'appello, pertanto, è da reputare inammissibile.
Invero, << Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del dinanzi al TSAP, ha cassato la Pt_2 sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)>> (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Manca, nel caso di specie, come già evidenziato, la parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo Giudice.
§5
Pag. 3 di 4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue la conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 11 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 625/2023, resa in data 11 dicembre 2023, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2906,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4