Articolo 2 della Legge 26 gennaio 1978, n. 28
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 febbraio 1978
Art. 2.
L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presentera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente