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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10082 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 3.7.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Parte_1
Roma, via della Giuliana 80, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tenga e dell'avv. Fabio Calò che la rappresentano e difendo per procura in atti RICORRENTE-OPPONENTE E
, in persona del pro-tempore, dom.to ex lege in Roma, via Controparte_1 CP_2 dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge RESISTENTE E
nonché presso il Tribunale Penale di Roma CP_3 Controparte_4 resistenti non costituiti
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281 decies cpc. CONCLUSIONI: all'udienza del 3.7.2025 in trattazione scritta i procuratori delle parti costituite concludevano come da relative note di trattazione e da rispettivi atti introduttivi. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (inoltrato il 10.5.2024 e notificato il 10.7.2024 con il relativo decreto di fissazione di udienza) la ha proposto opposizione contro il Pt_1 Parte_1 provvedimento di liquidazione del Tribunale Penale di Roma datato 9.4.2024, depositato il 10.4.2024
e notificato in pari data (emesso nel procedimento R.G.P.M. 17130/17 – R.G. Dib. 7414/17) con il quale si liquidava la somma di € 2.272,40 per indennità di custodia e trasporto.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il solo , eccependo la prescrizione Controparte_1
e assumendo che il Giudice aveva correttamente liquidato il compenso, facendo riferimento alle tariffe dell'Agenzia del Demanio. Il resistente contestava, quindi, la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Con ordinanza del 31.10.2024 veniva dichiarata la contumacia di e la causa era rinviata CP_3 per conclusioni e decisione.
All'udienza del 3.7.2025 in trattazione scritta, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
Ciò posto deve rilevarsi, in primo luogo, che il presente procedimento è regolato ex lege dal rito semplificato di cognizione per espressa previsione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011; peraltro trattasi di causa meramente documentale.
Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto – anche volendo fare riferimento alla decorrenza dal singolo giorno di maturazione del credito – il termine di prescrizione decennale
(indicato nella stessa giurisprudenza citata dal ) a far data dal sequestro del 15.4.2017 non CP_1 risulta decorso, anche in considerazione degli atti interruttivi rappresentati dalla istanza in atti del
21.10.2022, dalla richiesta di liquidazione del 19.10.2023 e dal presente ricorso.
Ciò posto nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Giova rilevare che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 58 DPR
115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo all'art. 5 che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali;
non
è quindi contemplato il ricorso al criterio sussidiario dell'equità.
Merita altresì osservare che la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio è stata già riconosciuta da recente giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. da ultimo ord. Cass. 4506/24; nonché Cass. 2507/22; 2789/23;
24933/20; Cass. 21693/24; Corte Appello Roma ord. 22/7/22 RG 127/22; ord. 30.5.22 RG
111/2022).
Né occorre verificare, per il riconoscimento dell'uso locale, la sussistenza del requisito soggettivo della “opinio iuris ac necessitatis” (v. Cass. 4506/24; 11553/2019; 24933/2020).
Parimenti è irrilevante la circostanza che nelle raccolte della Camera di Commercio (avente mera finalità riepilogativa) tale uso possa eventualmente non essere stato riportato, atteso che comunque l'accertamento della sua esistenza è riservato all'autorità giudiziaria.
Orbene nel caso di specie la ricorrente ha fornito adeguata prova dell'uso, avendo depositato una pluralità di precedenti giurisprudenziali emessi da diversi Uffici Giudiziari del Paese (e anche dalla
Corte di Appello Penale di Roma) – ma anche provvedimenti della Camera di Commercio di Roma
- dai quali risulta il riferimento alle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio per la determinazione dell'indennità di custodia. Del resto nello stesso provvedimento impugnato il Tribunale penale di Roma ha fatto espresso riferimento alle tariffe dell'Agenzia del Demanio, ritenendole equiparabili agli usi locali, e il CP_1 resistente, nel costituirsi, non ha contestato tale applicazione, assumendo piuttosto di ritenere corretti il calcolo e la liquidazione effettuati.
Tuttavia il giudice penale ha ridotto immotivatamente l'importo richiesto.
Orbene una siffatta decurtazione operata dal Tribunale penale non appare corretta. Invero da un lato le tariffe ministeriali di cui al citato D.M. 265/2006 non trovano applicazione al caso in esame, ma riguardano unicamente la diversa ipotesi di liquidazione delle indennità di custodia per i veicoli a motore e per i natanti.
D'altro canto neppure gli artt. 3 e 1 del citato D.M. 265/2006 (emanato in applicazione dell'art. 59 dpr 115/2002) potrebbero trovare applicazione nel caso di specie in via analogica, tenuto conto della diversa tipologia di merce sequestrata (cerchi in lega e tappeti anziché veicoli a motore e natanti) rispetto a quella dei veicoli a motore o natanti, che si riflette anche sul relativo stato di conservazione.
E' poi il caso di sottolineare che nell'istanza di liquidazione il custode ha già considerato le riduzioni delle tariffe in ragione del trascorrere del tempo, come da tabella dell'Agenzia del Demanio.
Pertanto per il periodo considerato (dal 15.4.2017 al 19.10.2023) può essere riconosciuto alla ricorrente per la custodia del materiale oggetto di sequestro (4 cerchi in lega e 2 tappeti per mc 2)
l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione di complessivi € 4.355,40 oltre € 25,00 per trasporto e chiamata (oltre iva se dovuta) in applicazione delle tabelle dell'Agenzia del Demanio del 2002 (all.
2) tenuto conto del fatto che la quantità di merce risulta dagli atti e non è contestata e che dal verbale di sequestro emerge che si è reso necessario il trasporto del materiale mediante veicolo modello
Fiat Iveco tg. RM6D6093; inoltre dal verbale di distruzione del 19.10.2023 emerge che la merce era custodita in ambiente chiuso e custodito.
In questi termini va quindi riformato l'impugnato provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio (in mancanza di notula) ai sensi del D.M. n. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la semplificazione del rito e la natura della controversia, con esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
Quanto al contumace ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese, in considerazione della differente posizione processuale e della non opposizione alla pretesa della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione impugnato del 9.4.2024, liquida in favore della ricorrente a titolo di indennità di custodia (compreso il trasporto) la somma complessiva di € 4.380,40 oltre Iva se dovuta, in luogo della minor somma di cui all'impugnato decreto;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 145,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali fra le altre parti.
Così deciso in Roma, lì 7 luglio 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 3.7.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Parte_1
Roma, via della Giuliana 80, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tenga e dell'avv. Fabio Calò che la rappresentano e difendo per procura in atti RICORRENTE-OPPONENTE E
, in persona del pro-tempore, dom.to ex lege in Roma, via Controparte_1 CP_2 dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge RESISTENTE E
nonché presso il Tribunale Penale di Roma CP_3 Controparte_4 resistenti non costituiti
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281 decies cpc. CONCLUSIONI: all'udienza del 3.7.2025 in trattazione scritta i procuratori delle parti costituite concludevano come da relative note di trattazione e da rispettivi atti introduttivi. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (inoltrato il 10.5.2024 e notificato il 10.7.2024 con il relativo decreto di fissazione di udienza) la ha proposto opposizione contro il Pt_1 Parte_1 provvedimento di liquidazione del Tribunale Penale di Roma datato 9.4.2024, depositato il 10.4.2024
e notificato in pari data (emesso nel procedimento R.G.P.M. 17130/17 – R.G. Dib. 7414/17) con il quale si liquidava la somma di € 2.272,40 per indennità di custodia e trasporto.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il solo , eccependo la prescrizione Controparte_1
e assumendo che il Giudice aveva correttamente liquidato il compenso, facendo riferimento alle tariffe dell'Agenzia del Demanio. Il resistente contestava, quindi, la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Con ordinanza del 31.10.2024 veniva dichiarata la contumacia di e la causa era rinviata CP_3 per conclusioni e decisione.
All'udienza del 3.7.2025 in trattazione scritta, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
Ciò posto deve rilevarsi, in primo luogo, che il presente procedimento è regolato ex lege dal rito semplificato di cognizione per espressa previsione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011; peraltro trattasi di causa meramente documentale.
Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto – anche volendo fare riferimento alla decorrenza dal singolo giorno di maturazione del credito – il termine di prescrizione decennale
(indicato nella stessa giurisprudenza citata dal ) a far data dal sequestro del 15.4.2017 non CP_1 risulta decorso, anche in considerazione degli atti interruttivi rappresentati dalla istanza in atti del
21.10.2022, dalla richiesta di liquidazione del 19.10.2023 e dal presente ricorso.
Ciò posto nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Giova rilevare che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 58 DPR
115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo all'art. 5 che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali;
non
è quindi contemplato il ricorso al criterio sussidiario dell'equità.
Merita altresì osservare che la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio è stata già riconosciuta da recente giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. da ultimo ord. Cass. 4506/24; nonché Cass. 2507/22; 2789/23;
24933/20; Cass. 21693/24; Corte Appello Roma ord. 22/7/22 RG 127/22; ord. 30.5.22 RG
111/2022).
Né occorre verificare, per il riconoscimento dell'uso locale, la sussistenza del requisito soggettivo della “opinio iuris ac necessitatis” (v. Cass. 4506/24; 11553/2019; 24933/2020).
Parimenti è irrilevante la circostanza che nelle raccolte della Camera di Commercio (avente mera finalità riepilogativa) tale uso possa eventualmente non essere stato riportato, atteso che comunque l'accertamento della sua esistenza è riservato all'autorità giudiziaria.
Orbene nel caso di specie la ricorrente ha fornito adeguata prova dell'uso, avendo depositato una pluralità di precedenti giurisprudenziali emessi da diversi Uffici Giudiziari del Paese (e anche dalla
Corte di Appello Penale di Roma) – ma anche provvedimenti della Camera di Commercio di Roma
- dai quali risulta il riferimento alle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio per la determinazione dell'indennità di custodia. Del resto nello stesso provvedimento impugnato il Tribunale penale di Roma ha fatto espresso riferimento alle tariffe dell'Agenzia del Demanio, ritenendole equiparabili agli usi locali, e il CP_1 resistente, nel costituirsi, non ha contestato tale applicazione, assumendo piuttosto di ritenere corretti il calcolo e la liquidazione effettuati.
Tuttavia il giudice penale ha ridotto immotivatamente l'importo richiesto.
Orbene una siffatta decurtazione operata dal Tribunale penale non appare corretta. Invero da un lato le tariffe ministeriali di cui al citato D.M. 265/2006 non trovano applicazione al caso in esame, ma riguardano unicamente la diversa ipotesi di liquidazione delle indennità di custodia per i veicoli a motore e per i natanti.
D'altro canto neppure gli artt. 3 e 1 del citato D.M. 265/2006 (emanato in applicazione dell'art. 59 dpr 115/2002) potrebbero trovare applicazione nel caso di specie in via analogica, tenuto conto della diversa tipologia di merce sequestrata (cerchi in lega e tappeti anziché veicoli a motore e natanti) rispetto a quella dei veicoli a motore o natanti, che si riflette anche sul relativo stato di conservazione.
E' poi il caso di sottolineare che nell'istanza di liquidazione il custode ha già considerato le riduzioni delle tariffe in ragione del trascorrere del tempo, come da tabella dell'Agenzia del Demanio.
Pertanto per il periodo considerato (dal 15.4.2017 al 19.10.2023) può essere riconosciuto alla ricorrente per la custodia del materiale oggetto di sequestro (4 cerchi in lega e 2 tappeti per mc 2)
l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione di complessivi € 4.355,40 oltre € 25,00 per trasporto e chiamata (oltre iva se dovuta) in applicazione delle tabelle dell'Agenzia del Demanio del 2002 (all.
2) tenuto conto del fatto che la quantità di merce risulta dagli atti e non è contestata e che dal verbale di sequestro emerge che si è reso necessario il trasporto del materiale mediante veicolo modello
Fiat Iveco tg. RM6D6093; inoltre dal verbale di distruzione del 19.10.2023 emerge che la merce era custodita in ambiente chiuso e custodito.
In questi termini va quindi riformato l'impugnato provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio (in mancanza di notula) ai sensi del D.M. n. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la semplificazione del rito e la natura della controversia, con esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
Quanto al contumace ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese, in considerazione della differente posizione processuale e della non opposizione alla pretesa della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione impugnato del 9.4.2024, liquida in favore della ricorrente a titolo di indennità di custodia (compreso il trasporto) la somma complessiva di € 4.380,40 oltre Iva se dovuta, in luogo della minor somma di cui all'impugnato decreto;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 145,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali fra le altre parti.
Così deciso in Roma, lì 7 luglio 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)