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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3726/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO LL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3726/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte e preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022), pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Cellole Parte_1 C.F._1
(CE) alla Via Bari n.2, presso lo studio dell'Avv. Montecuollo Giacomo (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo;
ATTORE
E
(c.f.: e (c.f.: Parte_2 C.F._3 Controparte_1
), entrambi elettivamente domiciliati in Aversa (CE), alla via C.F._4
Alfonso d'Aragona n. 20, presso lo studio dell'Avv. Verde Franco (c.f.:
e dell'Avv. Menale Giuseppe (c.f.: ), dai quali C.F._5 C.F._6 sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
NONCHE' (c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'Avv. Vaiana Giorgio (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._7 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: “Responsabilità professionale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato nei confronti delle controparti unitamente al decreto di fissazione udienza, l'istante, , Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale gli Avv.ti e Parte_2 Controparte_1 per ivi sentirli condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 19.758,02
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, in ragione della condotta negligente che i convenuti avrebbe tenuto nell'esercizio dell'attività professionale svolta in favore dell'odierno istante.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: — di aver conferito agli Avv.ti e l'incarico di proporre opposizione a due decreti ingiuntivi (D.I. n. Pt_2 CP_1
1115/2016 e n. 1129/2016) emessi dal Giudice di pace di Casoria in favore degli Avv.ti Di
NO e DI per il pagamento di compensi professionali;
— per entrambe le ingiunzioni di pagamento, le doglianze espresse dal consistevano nell'abusivo Pt_1 riempimento di fogli firmati in bianco e in modo difforme dagli accordi inizialmente pattuiti con gli allora opposti (tecnicamente riempimento contra pacta); — nonostante la contestazione del cliente sul riempimento contra pacta (da far valere con mezzi di prova ordinari), gli Avv.ti e , in pendenza dei giudizi di opposizione, attivavano Pt_2 CP_1 autonomamente e senza procura speciale due giudizi di querela di falso (n. 12691/2017 RG
e n. 12697/2017 RG) innanzi al Tribunale di Napoli Nord;
— entrambe le querele di falso venivano dichiarate inammissibili per mancanza di procura speciale (requisito essenziale per la querela di falso ex art. 221 c.p.c.), omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, improponibilità della querela di falso, trattandosi nella fattispecie, di due ipotesi di riempimento contra pactum anziché absque pactis; — in conseguenza dell'inammissibilità delle querele, l'odierno attore veniva condannato a rifondere le spese legali in favore delle controparti per un totale di euro 16.528,14; — anche i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si concludevano sfavorevolmente per il con il Pt_1 rigetto delle opposizioni e la condanna al pagamento di ulteriori spese legali pari ad euro
3.229,88.
Ciò premesso, l'attore concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei resistenti, per imprudenza, imperizia e negligenza della loro condotta e condannare gli stessi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla costituzione in mora al saldo;
Ed in particolare:
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
- accertare la condotta negligente, imprudente ed imperita dei resistenti,
l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale e, per l'effetto, rilevatone il nesso causale con i pregiudizi patrimoniali e non, voglia condannare i resistenti al risarcimento dei danni occorsi al ricorrente, a titolo di danno emergente, quantificato nella somma pari ad € 19.758,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il danno non patrimoniale (soprattutto quello morale ed esistenziale) subito dal ricorrente per le dedotte vicende da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto dannoso al soddisfo;
- in ogni caso, accertare la responsabilità dei resistenti derivante dalla violazione dei doveri di informazione che gravano in capo al professionista prestatore d'opera intellettuale e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento dei danni che l'On.le
Giudicante vorrà determinare in via equitativa, oltre accessori di legge;
- in subordine, dichiarata l'illiceità della condotta dei resistenti, condannare quest'ultimi al risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal ricorrente nella misura che verrà accertata in corso di causa o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
-in ogni caso, condannare i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Disposta la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti dei resistenti, si costituivano tempestivamente in riconvenzionale gli Avv.ti e i quali, preliminarmente formulavano istanza di chiamata in garanzia Pt_2 CP_1 del terzo ex art. 269 c.p.c., nei confronti della Compagnia in Controparte_2 virtù della polizza n. 0801285135 (decorrente dal 17/04/2012 al 17/04/2024) stipulata dal solo Avv. per la copertura dei rischi da responsabilità professionale;
con Pt_2 riguardo alla domanda attorea, deducevano ed eccepivano: — preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto per i contratti d'opera intellettuale (art. 5 d.lgs. n. 28/2010, come riformato); — l'insussistenza dei presupposti per procedere al rito semplificato, con richiesta di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
—
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, in favore del Tribunale di Napoli in quanto luogo in cui è sorta l'obbligazione professionale (residenza e studio dei convenuti); — nel merito, infondatezza dell'avversa domanda per assenza di responsabilità professionale a carico dei resistenti, in quanto l'esito dei giudizi non avrebbe potuto essere diverso, poiché le azioni erano oggettivamente infondate e il aveva piena consapevolezza della loro natura pretestuosa e dilatoria;
— in via Pt_1 riconvenzionale, i resistenti contestavano l'inadempimento contrattuale del ricorrente, chiedendo il pagamento delle loro parcelle professionali non saldate, ovvero: euro
16.493,82 in favore dell'Avv. ed euro 6.428,50 in favore dell'Avv. , oltre il Pt_2 CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali all'immagine e alla reputazione.
Per tutto quanto sopra esposto, i resistenti, e così Parte_2 Controparte_1 concludevano:
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
“- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito
e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di
Napoli;
- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
- In via preliminare e in rito, accertare l'insussistenza dei presupposti per procedere al rito semplificato e disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
- sempre in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni Controparte_2
[...]
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto alla luce delle esposte ragioni;
- nel merito, in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo CP_3 Controparte_2
in persona del tenuto a manlevare, garantire e tenere
[...] CP_4 indenne, in forza del rapporto contrattuale assicurativo, parte convenuta dal pagamento della somma accertata, tanto per sorte che per accessori e spese processuali, in favore del ricorrente, e da qualunque somma parte resistente fosse condannata a pagare nonché per tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare alla medesima dal presente giudizio, ivi compresi i diritti, onorari e spese da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari per il presente giudizio e, per l'effetto, condannare esclusivamente la società al pagamento delle dette somme;
Controparte_2
- in via riconvenzionale, in ragione dei motivi suesposti, previa declaratoria di responsabilità da inadempimento contrattuale, condannare il ricorrente, in favore dei convenuti/resistenti, al risarcimento dei danni patrimoniali per il mancato pagamento delle parcelle professionali quantificato in Euro 16.493,82 in favore dell'Avv. Pt_2
e Euro 6.428,50 in favore dell'Avv. oltre interessi,
[...] Controparte_1 svalutazione monetaria e maggior danno e dei danni non patrimoniali da quantificarsi in corso di causa o secondo l'apprezzamento equitativo del giudice;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge, da attribuire ai procuratori antistatari.”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 08/02/2024 si costituiva in giudizio la
Compagnia Assicurativa la quale, impugnando e contestando Controparte_2
l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, deduceva quanto segue: — in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli nord, in favore del Tribunale di Napoli;
— in subordine, eccepiva l'inoperatività della polizza nell'ipotesi di condotte non garantite, ovvero la riduzione dell'eventuale indennizzo dovuto al convenuto in base ai massimali, alle franchigie e alle esclusioni previste dal contratto di assicurazione dedotto in lite;
— nel merito, insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria, deducendone la nullità, inammissibilità, improponibilità e infondatezza.
Tanto premesso, così concludeva: Controparte_2
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
“1) in via preliminare, si aderisce alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, al quale si richiede di rimettere le parti innanzi al Tribunale di
Napoli, come ampiamente esposto in narrativa;
2) dichiarare nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata la chiamata in garanzia nei confronti della Soc. per le causali esposte, anche per Controparte_2 mancanza dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
3) dichiarare che nulla sarà dovuto in favore dell'assicurato alla luce delle previsioni delle CGA (Professionista ed. 2012), per come descritte nella narrativa del presente atto che devono intendersi qui per ripetute e trascritte;
4) accertare e dichiarare sempre e comunque che il diritto alla manleva opera nei limiti di quanto dedotto in narrativa, il tutto entro il massimale di polizza;
5) accertare sempre e comunque la sussistenza dei limiti e delle esclusioni previste dal contratto di polizza come pure descritte in narrativa;
6) in ipotesi di corresponsabilità dell'assicurato con altri soggetti, anche se estranei a questo giudizio, limitare l'onere indennitario alla quota di addebiti a carico dell'avv.
Pt_2
7) escludere dall'obbligazione indennitaria le somme eventualmente dovute dall'assicurato a titolo di rimborso del compenso ricevuto per l'opera professionale espletata;
8) dichiarare la nullità dell'atto di citazione e comunque l'inammissibilità e
l'improcedibilità della domanda;
9) dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per le causali esposte in narrativa;
10)condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
Nel prosieguo del giudizio, disposto il mutamento del rito, da semplificato di cognizione a ordinario (non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 281-decies, comma 1 c.p.c., per quanto osservato nella ordinanza resa in data 04 marzo 2024), assegnati alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione, ritenute in parte inammissibili e in parte irrilevanti le prove dichiarative articolate da parte convenuta nelle depositate memorie ex art. 171-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 31 ottobre 2025 la causa veniva riservata in decisione.
In via pregiudiziale di rito va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
Sul punto, invero, basti qui rammentare l'oramai pacifico principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte in tema di rapporti tra avvocato e cliente, secondo cui “quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del
d.lgs. n. 206 del 2005.” (cfr., tra tutte e tra le più recenti, Cass. 7357/2022; Cass. 21187/2017).
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
Per cui, risiedendo pacificamente l'attore (consumatore) in Casavatore (NA) — ovvero all'interno della circoscrizione del Tribunale adito — , non vi sono dubbi che sussiste pienamente la competenza territoriale del Giudice adito a decidere la controversia.
Ancora, in via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di contratti d'opera (intellettuale).
Vi è, infatti, prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione delle parti convenute invitate (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice, in allegato al deposito telematico operato in data
06/05/2024).
Nel merito, le domande proposte da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nella misura e nei termini di seguito precisati.
In diritto giova premettere che, in tema di responsabilità professionale dell'Avvocato, è arresto giurisprudenziale assolutamente maggioritario e pacifico quello per cui la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (cfr. Cass. 2638/2013, conf. Cass. 1169/2020); inoltre, sempre in merito, è stato altresì osservato come “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr., da ultimo,
Cass. 25112/2017 e Cass. 1169/2020).
Ed infatti, “Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione." e che occorre fare, quindi, un giudizio prognostico sull'eventuale esito favorevole della lite per la parte che abbia contestato la responsabilità professionale del difensore” (cfr. Cass. 23740/2018, Cass. 10320/2018, e molte altre).
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
In altri termini, il cliente che intenda far valere la responsabilità professionale del proprio avvocato è tenuto a dare compiuta dimostrazione della condotta inadempiente imputabile al professionista e del nesso causale — secondo la regola eziologica della preponderanza dell'evidenza causale (regola c.d. del “più probabile che non”) — tra la condotta del professionista e il risultato sfavorevole derivatone, nonché del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili da parte dell'avvocato.
Sulla base dei parametri che precedono, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice della causa sulla responsabilità dell'avvocato ha un potere di autonomo apprezzamento delle circostanze oggetto del giudizio in cui il legale ha prestato la propria attività, dovendo procedere, al fine di accertare l'eventuale pregiudizio subito dall'assistito in seguito alla condotta negligente del legale, al riesame di merito delle questioni poste nell'ambito del giudizio a quo (e ciò senza incorrere in alcuna violazione del giudicato eventualmente formatosi sul precedente giudizio), onde verificare se ipotizzando il compimento dell'attività dovuta ed omessa dal difensore del danneggiato l'esito del giudizio sarebbe potuto andare incontro ad esito differente e più favorevole per l'assistito
(cfr. Cass. 1169/2020 cit.).
Ciò chiarito, nella specie, parte attrice ha addebitato ai professionisti convenuti ben circoscritte condotte, fondanti — secondo la propria prospettazione — responsabilità professionale da parte di questi ultimi, le quali, pertanto, andranno in appresso approfonditamente vagliate.
In particolare, l'istante ha innanzitutto dedotto la responsabilità dei convenuti riguardo ai proposti giudizi per querele di falso per: (a) violazione dell'art. 221 c.p.c. dovuta alla mancanza di procura speciale;
(b) assenza dei presupposti per procedere alle impugnative di falso;
(c) omessa indicazione delle prove della falsità ex art. 221, c. 2 c.p.c.
In aggiunta a quanto sopra, inoltre, sempre il ha censurato la condotta Pt_1 professionale tenuta dai convenuti nell'ambito dei due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria per: (i) genericità della citazione;
(ii) omessa indicazione dei mezzi di prova;
(iii) aver subordinato le due opposizioni esclusivamente all'esito delle rispettive querele di falso.
Ebbene, mentre sicuri profili di responsabilità professionale possono individuarsi con riguardo alla proposizione e gestione, da parte dei professionisti convenuti, dei due giudizi per querela di falso innanzi indicati, altrettanto non può dirsi con riguardo agli ulteriori due giudizi promossi innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria.
Ed invero, dalla lettura delle due sentenze conclusive dei menzionati giudizi per querela di falso (n. 1147/2022 — R.G. n. 12697/2017 — e n. 1129/2020 — R.G. n. 12691/2017 — ), emerge chiaramente come le azioni proposte non siano state attentamente vagliate dai professionisti convenuti (nei loro stessi presupposti processuali) e, per quanto riguarda il giudizio n. 12691/2017, proposte anche in difetto di ius postulandi, per la mancanza di idonea e valida procura speciale.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
In particolare, entrambi i giudizi di falso venivano dichiarati inammissibili, avendo rilevato la sentenza n. 1147/2022 la “omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c.” e la sentenza n. 1129/2020, da un lato, finanche il difetto di procura speciale e, dall'altro lato, la proposizione di un'impugnativa di falso avverso un documento asseritamente abusivamente riempito contra pacta e non absque pactis (per stessa asserzione attorea).
Entrambe le sentenza conclusive dei menzionati procedimenti, con motivazioni analitiche e condivisibili e non connotate da concreti elementi di censura (con valutazione qui espressa incidenter tanutm e per i diversi fini e profili che in questa sede strettamente interessano), hanno chiaramente evidenziato un negligente studio, valutazione e gestione delle azioni di falso avventatamente proposte da parte dei difensori convenuti, le quali, peraltro, lungi dall'essere state rigettate nel merito su questioni opinabili e complesse, sono state dichiarate radicalmente inammissibili in rito per gravi vizi procedurali, che non avrebbero potuto (e dovuto) sfuggire all'accorto difensore.
In particolare, mentre il primo giudizio di falso si è rivelato genericamente proposto con la totale omissione delle “prove della falsità” (quale elemento essenziale dell'atto propositivo di un tal tipo di giudizio, ex art. 221 c.p.c.), il secondo giudizio di falso veniva proposto sulla scorta di una procura ictu oculi inidonea alla proposizione di un tal giudizio (secondo quanto previsto dallo stesso art. 221 c.p.c.), nonché per contestare un profilo (id est quello dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, tuttavia contra pacta e non absque pactis) ritenuto da granitica giurisprudenza di legittimità non denunciabile con l'attivato strumento della querela di falso (cfr. sentenze nn. 1147/2022 e 1129/2020 prodotte in atti da parte attrice).
Del resto, l'inammissibilità della querela di falso avviata da un difensore privo di procura speciale è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, anche a seguito dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che, nella sentenza n. 13431/2014, ha chiarito che “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. Civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale…, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica”.
Infatti, l'art. 221 c.p.c. dispone che la querela di falso deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, e ciò costituisce requisito di ammissibilità della querela medesima, la cui omissione è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore ai sensi dell'art. 99 delle disp. att. c.p.c.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
Vi è da aggiungere che la possibilità di sanare retroattivamente il difetto di procura è regolata dall'art. 125 c.p.c. ove si prevede, al secondo comma, che la procura può essere rilasciata al difensore anche in un momento successivo alla notificazione di un atto, purché, però, ciò avvenga prima della costituzione in giudizio della parte rappresentata.
Tuttavia, non tutti i difetti possono essere sanati ed è lo stesso art. 125 c.p.c. a porre dei limiti. Nel comma 3, infatti, la norma stabilisce che il principio generale viene derogato se la procura alle liti deve essere speciale, come, appunto, per la querela di falso.
Nel caso in cui la legge richieda che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale, quindi, il principio generale sulla sanabilità del difetto di procura deve essere disapplicato comportando l'inammissibilità degli atti posti dal legale che non ha il diritto di rappresentanza in giudizio del proprio cliente.
Ed ancora, sempre il secondo comma dell'art. 221 c.p.c. stabilisce che la querela, sia nell'ipotesi in cui venga proposta in via principale che in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile (e, quindi, di inammissibilità), l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e ciò al fine di consentire al giudice di merito, davanti al quale essa sia stata proposta, di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così un'irragionevole dilatazione dei tempi di decisione del processo principale.
Quanto poi alla controversa interpretazione sull'abusivo riempimento della scrittura privata — avvenuta sine pacta, piuttosto che contra pacta, secondo le divergenti prospettazioni fornite dalla difesa degli Avv.ti e — è noto che costituisce Pt_2 CP_1 arresto pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui è necessaria la querela di falso quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento "absque pactis", cioè senza che l'autore del riempimento sia stato in alcun modo autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, e non quando, invece, il riempimento sia avvenuto "contra pacta", cioè in modo difforme rispetto al precedente accordo intervenuto tra le parti (ex multis: Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza
17 gennaio 2018 n. 899).
Di contro, l'inammissibilità delle querele di falso spiegate nella specie risiedeva già nella stessa prospettazione attorea, ove già nell'atto introduttivo al giudizio iscritto con R.G. n.
12691/2017, è dato leggere quanto segue: “Il sig. non ha mai sottoscritto la Parte_1 scrittura privata di conferimento di incarico professionale. L'odierno deducente, infatti, come provvederà a dimostrare nel corso del presente giudizio anche a mezzo di prova testimoniale che sin da ora si richiede, fu indotto dall'Avv. Di NO ad apporre la sua firma su di un foglio di carta totalmente in bianco. Il sig. pertanto, pur avendo concordato oralmente l'importo Pt_1 da corrispondere al Di NO per l'assistenza legale che questi avrebbe dovuto fornirgli nel procedimento penale n. 2116/2016, non ha mai letto né sottoscritto alcun accordo in merito agli importi e alle modalità di pagamento delle suddette rate, né gli è stato mai consegnato alcun contratto […]”.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
Da quanto sopra è evidente una ricostruzione della fattispecie data dai difensori convenuti in aperto contrasto con l'ipotesi concreta che si stava deducendo in lite, laddove erano state evidenziate circostanze di fatto univocamente dirette a prospettare un abusivo riempimento del foglio firmato in bianco contra pacta (e non già absque pactis, come dedotto dalla difesa della stessa parte istante nella promossa querela di falso).
Allo stato, dunque, l'interpretazione della fattispecie (così per come esposta dallo stesso attore e per come esposta nei giudizi di falso in questione) non poneva margini di opinabilità: era stato chiaramente dedotto l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco in modo asseritamente difforme rispetto ai patti comunque raggiunti tra le parti (e non radicalmente absque pactis): da tanto deriva che le due cause per querela di falso fondate in questi termini avevano, già secondo una valutazione ex ante che competeva svolgere ai professionisti convenuti, una seria ed elevatissima probabilità di esito sfavorevole (in concreto, poi, effettivamente verificatosi).
E' noto, infatti, che il conferimento dell'incarico comporta, per l'avvocato, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., lo svolgimento diligente della prestazione professionale sia nel corso del rapporto che all'atto del conferimento del mandato stesso, in cui — per quel che maggiormente interessa in questa sede — il professionista è tenuto a inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta alla sua attenzione, a rilevare elementi favorevoli e sfavorevoli per il proprio assistito, ad informare e rappresentare al medesimo le questioni di fatto e diritto anche ostative al raggiungimento del risultato sperato o produttive di effetti per lui dannosi e , nel caso, a dissuadere il cliente dalla proposizione o prosecuzione del giudizio, ciò pure in forza delle regole di deontologia e delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt.
1375 e 1175 c.c.
Può dunque dirsi che, ricevuto l'incarico, l'avvocato ha il dovere di studio e approfondimento preliminare della controversia, dovendo egli fornire al cliente tutte le informazioni necessarie, perché il medesimo possa decidere con cognizione se instaurare il giudizio.
La giurisprudenza della Cassazione, in merito, ha chiarito che incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta nei termini suddetti, non bastando il rilascio delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità “[…] a deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019).
In tale ottica resta dunque configurabile una responsabilità professionale dell'avvocato che sia correlata all'inadeguato studio e approfondimento della causa e alla inadeguata informazione e che può generarsi, non solo quando il professionista ignori o violi precise disposizioni di legge, ma anche quando, secondo un giudizio ex ante, erri o persegua strategie processuali inadeguate, nel risolvere questioni giuridiche oggettivamente prive n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
di margine di opinabilità, come si ritiene essere avvenuto nella fattispecie (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11906 del 10/06/2016).
Le doglianze dell'attore vanno, quindi, accolte in relazione ai su richiamati giudizi per querela di falso e va dichiarata, in relazione ad essi, la responsabilità professionale degli
Avv.ti e conseguente all'inadempimento dell'incarico professionale Pt_2 CP_1 assunto in favore dell'attore.
Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria dell'attore per la soccombenza riportata anche nei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati dinanzi al G.d.P. di
Casoria, in considerazione del fatto che in entrambi i casi il mancato accoglimento delle pretese attoree risulta essere stato motivato sulla scorta della assoluta carenza di elementi probatori idonei a giustificare l'omesso pagamento dei compensi dovuti in favore dei precedenti procuratori (parti opposte di quei giudizi), così come pattuiti con le scritture private del 23 e 25 febbraio 2016, in ordine al qual profilo assolutamente irrilevante si appalesa qualsivoglia negligenza eventualmente addebitale ai professionisti convenuti.
Ed invero, va ribadito che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (giurisprudenza graniticamente conforme ex multis, Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2638).
Il dunque, avrebbe dovuto provare (anche in via presuntiva) che anche in Pt_1 presenza dell'attività corretta, e invece omessa, tenuta dai propri difensori in quei giudizi, sarebbe per lui conseguito il risultato sperato, che non è, nella specie, affatto scontato, automatico e insito nell'errore.
In altre parole, anche qualora non fossero stati malamente proposti i suddetti due giudizi di querele di falso, non vi è prova che l'attore avesse ottenuto — nell'ambito dei distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi innanzi al Giudice di Pace di Casoria
— certamente la revoca dei due provvedimenti monitori emessi a suo carico;
revoca che presupponeva, pur sempre, la concreta deduzione e prova di una eventuale ipotesi di difforme riempimento delle menzionate scritture rispetto agli accordi raggiunti e, dunque,
l'inadempimento del mandato ad scribendum a carico degli opposti di quei giudizi (Avv.ti
DI e Di NO).
Allo stato, non è possibile addivenire, dunque, ad una conclusione diversa rispetto a quella raggiunta nell'ambito dei menzionati giudizi di opposizione instaurati innanzi al
Giudice di Pace di Casoria, se si considera come l'allora opponente si sia limitato a contestare solo genericamente le avverse pretese, assumendo la falsità delle due scritture private, mentre i creditori opposti ebbero in quella sede a dimostrare la fondatezza dei n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
rispettivi crediti, attraverso le predette scritture private e le ricevute di pagamento sulle quali erano annotate le date di scadenza e di versamento delle singole rate, con le sottoscrizioni delle parti o dei loro delegati.
Appare evidente, dunque, un esito comunque sfavorevole della causa a carico dell'odierno attore, anche in caso di tenuta, da parte dei difensori odierni convenuti, dell'attività o del comportamento ritenuto omesso.
Quanto alle conseguenze dannose che risultano essere derivate all'attore per l'accertata responsabilità professionale dei convenuti nei propri confronti, va osservato che l'istante ha compiutamente dimostrato unicamente i danni diretti di natura patrimoniale consistenti negli esborsi sostenuti per le controversie definite con le sentenze 1129/2020 e n. 1147/2022, che, se non promosse (poiché rivelatesi prive di ogni adeguato e ragionevole fondamento, non correttamente valutato dai difensori convenuti, per tutto quanto sopra già osservato), avrebbe certamente evitato.
Tali spese sono state così quantificate dall'attore nel proprio libello introduttivo (cfr. pagg.
3, 4 e 20 dell'atto citazione) nel modo che segue: “[…] Peraltro, con la sentenza n.1129/2020 pubbl. il 04/06/2020 assunta a definizione del procedimento n. 12691/2017 RG (All.9), il sig. veniva condannato alla refusione delle spese in favore degli Avv.ti Alessandro Parte_1
DI e GI Di NO, dichiarati antistatari, quantificate nella somma pari ad € 4.072,00 di cui € 3.972,00 per compensi professionali ed € 100,00 come spese vive non imponibili, oltre spese generali, iva e cpa. Con la sentenza n.1147/2022 pubbl. il 29/03/2022 assunta a definizione del procedimento n. 12697/2017 RG (All.10), il sig. veniva condannato alla Parte_1 refusione delle spese in favore degli Avv.ti Alessandro DI e GI Di NO, dichiarati antistatari, quantificate nella somma pari ad € 9.430,20, oltre spese generali, iva e cpa. […] Il sig.
dunque, si trovava costretto, anche al fine di evitare azioni esecutive, a corrispondere in Pt_1 favore degli Avv.ti DI e Di NO i seguenti importi a titolo di compensi professionali: a) bonifico bancario del 12/06/2020 (All.13) in favore dell'Avv. Alessandro DI per l'importo pari ad € 2.427,26 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza
n.1129/2020 del 4/06/2020 (querela di falso rg.12691/2017); b) bonifico bancario del 12/06/2020
(All.14) in favore dell'Avv. GI Di NO per l'importo pari ad € 2.427,26 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n.1129/2020 del 4/06/2020 (querela di falso rg.12691/2017); c) bonifico bancario del 11/05/2022 (All.15) in favore dell'Avv. Alessandro
DI per l'importo pari ad € 5.942,36 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n.1147/2022 del 29/03/2022 (querela di falso rg.12697/2017); d) bonifico bancario del 11/05/2022 (All.16) in favore dell'Avv. GI Di NO per l'importo pari ad € 5.641,26 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n.1147/2022 del 29/03/2022
(querela di falso rg.12697/2017);”.
Gli esborsi risultano tutti documentalmente provati in atti dall'attore (cfr. i richiami allegati numeri 13, 14, 15 e 16), sicché i convenuti, e Parte_2 Controparte_1 vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, Parte_1
, della somma complessiva di euro 16.338,14 (sedicimilatrecentotrentotto/14), oltre
[...] interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 18/01/2023 (ovvero data di n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
ricezione da parte dei convenuti della prima richiesta di risarcimento, con conseguente loro messa in mora, così come comprovato in atti da parte attrice) e sino al soddisfo.
Quanto alle ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall'attore con riguardo ad eventuali e presunti ulteriori danni asseritamente subiti, riconducibili ai fatti di cui in narrativa, si rileva la carenza di allegazione e prova in ordine sia all'an che al quantum, non risultando alcuna indicazione né prova dei pregiudizi di cui parte attrice pretende il ristoro.
Alla genericità delle allegazioni ed alla carenza probatoria sopra evidenziata non può sopperirsi con la richiesta di liquidazione in via equitativa (o secondo giustizia) del danno asseritamente patito e non quantificato.
Ed invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, dall'altro, non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. civ. 2018 n. 4310).
Venendo, quindi, alla trattazione della domanda di manleva e garanzia impropria avanzata da parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, occorre osservare che, anche all'esito della costituzione in giudizio di quest'ultima parte, il rapporto assicurativo intercorrente tra le parti è rimasto sostanzialmente incontestato
(oltre che documentalmente provato in atti).
Le considerazioni astratte ed ipotetiche svolte sul punto dalla Compagnia Assicurativa chiamata in causa (e che appare essersi limitata genericamente a “richiedere la prova” dei fatti costitutivi della propria garanzia assicurativa, anziché specificamente a contestarli in relazione ad eventuali elementi concreti e contrari rispetto a quelli dedotti avversamente in lite — neppure da essa allegati — ) non sono risultate in grado di porre in seria discussione l'effettiva sussistenza del diritto indennitario del convenuto Parte_2
(a cui nome la dedotta polizza assicurativa risulta essere stata stipulata) ad essere garantito dalla propria Compagnia Assicurativa per le somme che lo stesso sarà chiamato a corrispondere in favore dell'attore per effetto della presente decisione, di sua stretta spettanza e con esclusione del vincolo della solidarietà con l'ulteriore convenuta.
Allo scopo, in ordine alla domanda avanzata dalla Compagnia Assicurativa chiamata in causa di graduare le responsabilità e le colpe dei due convenuti, in vista di una futura azione di “regresso condizionato”, va osservato che, in assenza di concreti elementi fattuali o probatori in atti che consentano di valutare in modo difforme le posizioni dei due convenuti (e gli apporti eziologici degli stessi nella causazione dell'evento di danno dedotto in lite), e considerato che entrambi i convenuti hanno assunto la difesa dell'attore svolgendo un'attività professionale di difesa cumulativa e indistinta, la responsabilità
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
professionale qui individuata in capo ai predetti soggetti va attribuita in capo ad entrambi loro nelle rispettive e paritarie quote del 50%.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti Avv.ti e Pt_2
, nei confronti dell'attore e riguardante i compensi professionali a loro spettanti per i CP_1 richiamati giudizi di falso, oltre che per altri giudizi genericamente richiamati nella loro comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, quanto ai giudizi per i quali è stata accertata responsabilità professionale, va osservato che la violazione del dovere di diligenza comporta inadempimento contrattuale da parte degli stessi convenuti e fonda, dunque, il pari inadempimento dell'attore ex art. 1460 c.c.. Peraltro, nella specie — e per tutto quanto in precedenza già osservato — si è al cospetto di un'attività professionale rivelatesi del tutto inutile, oltre che dannosa, per il cliente, sicché non vi è luogo per remunerazione della stessa.
Quanto, invece, alla remunerazione asseritamente pretesa dai convenuti per presunti ulteriori giudizi, del tutto differenti e indipendenti rispetto all'attività professionale specificamente venuta in considerazione nella presente lite, una tale domanda riconvenzionale si è rivelata radicalmente inammissibile.
Ed invero, tale domanda si è dimostrata del tutto avulsa dall'oggetto principale del giudizio, non dipendente in alcun modo né dal titolo principale dedotto in giudizio da parte attrice né da quello già appartenente alla causa come eventuale mezzo di eccezione, in aperto contrasto con il chiaro disposto di cui all'art. 36 c.p.c.. Ciò rende del tutto ingiustificato il richiesto “simultaneus processus”, in aperta violazione coi principi — ormai costituzionalizzati — di economia processuale e ragionevole durata del processo, con la conseguente inammissibilità della relativa domanda (cfr., sul punto, Cass. 24684/2013).
Per quanto, infine, riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, dalla soccombenza soltanto parziale riportata dai convenuti nei confronti dell'attore (sia nel quantum che nell'an, rispetto alle pretese azionate in lite), deriva, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la altrettanto parziale compensazione delle dette spese di lite tra le parti, nella misura ritenuta congrua di un terzo, dovendosi porre i residui due terzi interamente in capo ai medesimi convenuti.
Data, invece, la soccombenza riportata dalla parte chiamata in causa nei confronti del convenuto chiamante la prima andrà condannata alla rifusione delle Parte_2 dette spese nei confronti del secondo.
Tutte tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti in causa (estrinsecatasi nelle n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., tenuto conto della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto dirimenti ai fini decisori e dell'esigua attività processuale svolta).
Va, inoltre, osservato che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (nella formulazione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. 149/2022 e ratione temporis applicabile al caso di specie), quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge, dovendo, peraltro, la relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca (cfr. Tribunale Roma, 5/7/2012).
Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione allegato in atti da parte attrice con deposito telematico operato in data 06/05/2024), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO LL, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3726/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”, pendente tra Parte_1
— attore —, e — convenuti —, nonché
[...] Parte_2 Controparte_1
— terza chiamata in causa —, ogni contraria istanza Controparte_2 disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità professionale dei convenuti nei confronti dell'attore, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, condanna i convenuti, e in solido Parte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, , della somma Parte_1 complessiva di euro 16.338,14 (sedicimilatrecentotrentotto/14), per le causali risarcitorie di cui in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 18/01/2023 e sino al soddisfo;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti nei confronti dell'attore, per le ragioni di cui in motivazione;
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 15 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
3. in accoglimento della domanda di manleva e garanzia impropria azionata dal convenuto nei confronti della chiamata in causa Parte_2 Controparte_2
condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e
[...] tenere indenne il predetto convenuto, di tutto quanto lo stesso Parte_2 corrisponderà all'attore, , per le causali risarcitorie sancite nella Parte_1 presente decisione, nei limiti di quanto di sua stretta spettanza e con esclusione del vincolo della solidarietà con l'ulteriore convenuta (nella misura specificata in motivazione);
4. compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite relative al presente giudizio tra l'attore e i convenuti, contestualmente condannando questi ultimi, e Parte_2
al pagamento, in favore di parte attrice, , dei Controparte_1 Parte_1 residui due terzi delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 3.176,00 (tremilacentosettantasei/00), di cui euro 176,00
(centosettantasei/00) per spese, ed euro 3.000,00 (tremila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Giacomo Montecuollo, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c;
5. condanna la parte chiamata in causa, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta chiamante,
delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in Parte_2 complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), per compensi professionali (in assenza di spese vive documentate, non avendo la predetta parte convenuta mai dimostrato in atti il versamento del contributo unificato e della marca da bollo in relazione alla spiegata chiamata in causa), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte convenuta, Avv.ti Verde Franco e Menale Giuseppe, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
6. condanna, ex art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, le parti convenute al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 02/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO LL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO LL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3726/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte e preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022), pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Cellole Parte_1 C.F._1
(CE) alla Via Bari n.2, presso lo studio dell'Avv. Montecuollo Giacomo (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo;
ATTORE
E
(c.f.: e (c.f.: Parte_2 C.F._3 Controparte_1
), entrambi elettivamente domiciliati in Aversa (CE), alla via C.F._4
Alfonso d'Aragona n. 20, presso lo studio dell'Avv. Verde Franco (c.f.:
e dell'Avv. Menale Giuseppe (c.f.: ), dai quali C.F._5 C.F._6 sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
NONCHE' (c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'Avv. Vaiana Giorgio (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._7 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: “Responsabilità professionale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato nei confronti delle controparti unitamente al decreto di fissazione udienza, l'istante, , Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale gli Avv.ti e Parte_2 Controparte_1 per ivi sentirli condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 19.758,02
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, in ragione della condotta negligente che i convenuti avrebbe tenuto nell'esercizio dell'attività professionale svolta in favore dell'odierno istante.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: — di aver conferito agli Avv.ti e l'incarico di proporre opposizione a due decreti ingiuntivi (D.I. n. Pt_2 CP_1
1115/2016 e n. 1129/2016) emessi dal Giudice di pace di Casoria in favore degli Avv.ti Di
NO e DI per il pagamento di compensi professionali;
— per entrambe le ingiunzioni di pagamento, le doglianze espresse dal consistevano nell'abusivo Pt_1 riempimento di fogli firmati in bianco e in modo difforme dagli accordi inizialmente pattuiti con gli allora opposti (tecnicamente riempimento contra pacta); — nonostante la contestazione del cliente sul riempimento contra pacta (da far valere con mezzi di prova ordinari), gli Avv.ti e , in pendenza dei giudizi di opposizione, attivavano Pt_2 CP_1 autonomamente e senza procura speciale due giudizi di querela di falso (n. 12691/2017 RG
e n. 12697/2017 RG) innanzi al Tribunale di Napoli Nord;
— entrambe le querele di falso venivano dichiarate inammissibili per mancanza di procura speciale (requisito essenziale per la querela di falso ex art. 221 c.p.c.), omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, improponibilità della querela di falso, trattandosi nella fattispecie, di due ipotesi di riempimento contra pactum anziché absque pactis; — in conseguenza dell'inammissibilità delle querele, l'odierno attore veniva condannato a rifondere le spese legali in favore delle controparti per un totale di euro 16.528,14; — anche i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si concludevano sfavorevolmente per il con il Pt_1 rigetto delle opposizioni e la condanna al pagamento di ulteriori spese legali pari ad euro
3.229,88.
Ciò premesso, l'attore concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei resistenti, per imprudenza, imperizia e negligenza della loro condotta e condannare gli stessi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla costituzione in mora al saldo;
Ed in particolare:
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
- accertare la condotta negligente, imprudente ed imperita dei resistenti,
l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale e, per l'effetto, rilevatone il nesso causale con i pregiudizi patrimoniali e non, voglia condannare i resistenti al risarcimento dei danni occorsi al ricorrente, a titolo di danno emergente, quantificato nella somma pari ad € 19.758,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il danno non patrimoniale (soprattutto quello morale ed esistenziale) subito dal ricorrente per le dedotte vicende da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto dannoso al soddisfo;
- in ogni caso, accertare la responsabilità dei resistenti derivante dalla violazione dei doveri di informazione che gravano in capo al professionista prestatore d'opera intellettuale e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento dei danni che l'On.le
Giudicante vorrà determinare in via equitativa, oltre accessori di legge;
- in subordine, dichiarata l'illiceità della condotta dei resistenti, condannare quest'ultimi al risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal ricorrente nella misura che verrà accertata in corso di causa o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
-in ogni caso, condannare i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Disposta la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti dei resistenti, si costituivano tempestivamente in riconvenzionale gli Avv.ti e i quali, preliminarmente formulavano istanza di chiamata in garanzia Pt_2 CP_1 del terzo ex art. 269 c.p.c., nei confronti della Compagnia in Controparte_2 virtù della polizza n. 0801285135 (decorrente dal 17/04/2012 al 17/04/2024) stipulata dal solo Avv. per la copertura dei rischi da responsabilità professionale;
con Pt_2 riguardo alla domanda attorea, deducevano ed eccepivano: — preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto per i contratti d'opera intellettuale (art. 5 d.lgs. n. 28/2010, come riformato); — l'insussistenza dei presupposti per procedere al rito semplificato, con richiesta di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
—
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, in favore del Tribunale di Napoli in quanto luogo in cui è sorta l'obbligazione professionale (residenza e studio dei convenuti); — nel merito, infondatezza dell'avversa domanda per assenza di responsabilità professionale a carico dei resistenti, in quanto l'esito dei giudizi non avrebbe potuto essere diverso, poiché le azioni erano oggettivamente infondate e il aveva piena consapevolezza della loro natura pretestuosa e dilatoria;
— in via Pt_1 riconvenzionale, i resistenti contestavano l'inadempimento contrattuale del ricorrente, chiedendo il pagamento delle loro parcelle professionali non saldate, ovvero: euro
16.493,82 in favore dell'Avv. ed euro 6.428,50 in favore dell'Avv. , oltre il Pt_2 CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali all'immagine e alla reputazione.
Per tutto quanto sopra esposto, i resistenti, e così Parte_2 Controparte_1 concludevano:
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
“- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito
e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di
Napoli;
- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
- In via preliminare e in rito, accertare l'insussistenza dei presupposti per procedere al rito semplificato e disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario;
- sempre in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni Controparte_2
[...]
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto alla luce delle esposte ragioni;
- nel merito, in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo CP_3 Controparte_2
in persona del tenuto a manlevare, garantire e tenere
[...] CP_4 indenne, in forza del rapporto contrattuale assicurativo, parte convenuta dal pagamento della somma accertata, tanto per sorte che per accessori e spese processuali, in favore del ricorrente, e da qualunque somma parte resistente fosse condannata a pagare nonché per tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare alla medesima dal presente giudizio, ivi compresi i diritti, onorari e spese da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari per il presente giudizio e, per l'effetto, condannare esclusivamente la società al pagamento delle dette somme;
Controparte_2
- in via riconvenzionale, in ragione dei motivi suesposti, previa declaratoria di responsabilità da inadempimento contrattuale, condannare il ricorrente, in favore dei convenuti/resistenti, al risarcimento dei danni patrimoniali per il mancato pagamento delle parcelle professionali quantificato in Euro 16.493,82 in favore dell'Avv. Pt_2
e Euro 6.428,50 in favore dell'Avv. oltre interessi,
[...] Controparte_1 svalutazione monetaria e maggior danno e dei danni non patrimoniali da quantificarsi in corso di causa o secondo l'apprezzamento equitativo del giudice;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge, da attribuire ai procuratori antistatari.”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 08/02/2024 si costituiva in giudizio la
Compagnia Assicurativa la quale, impugnando e contestando Controparte_2
l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, deduceva quanto segue: — in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli nord, in favore del Tribunale di Napoli;
— in subordine, eccepiva l'inoperatività della polizza nell'ipotesi di condotte non garantite, ovvero la riduzione dell'eventuale indennizzo dovuto al convenuto in base ai massimali, alle franchigie e alle esclusioni previste dal contratto di assicurazione dedotto in lite;
— nel merito, insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria, deducendone la nullità, inammissibilità, improponibilità e infondatezza.
Tanto premesso, così concludeva: Controparte_2
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
“1) in via preliminare, si aderisce alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, al quale si richiede di rimettere le parti innanzi al Tribunale di
Napoli, come ampiamente esposto in narrativa;
2) dichiarare nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata la chiamata in garanzia nei confronti della Soc. per le causali esposte, anche per Controparte_2 mancanza dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
3) dichiarare che nulla sarà dovuto in favore dell'assicurato alla luce delle previsioni delle CGA (Professionista ed. 2012), per come descritte nella narrativa del presente atto che devono intendersi qui per ripetute e trascritte;
4) accertare e dichiarare sempre e comunque che il diritto alla manleva opera nei limiti di quanto dedotto in narrativa, il tutto entro il massimale di polizza;
5) accertare sempre e comunque la sussistenza dei limiti e delle esclusioni previste dal contratto di polizza come pure descritte in narrativa;
6) in ipotesi di corresponsabilità dell'assicurato con altri soggetti, anche se estranei a questo giudizio, limitare l'onere indennitario alla quota di addebiti a carico dell'avv.
Pt_2
7) escludere dall'obbligazione indennitaria le somme eventualmente dovute dall'assicurato a titolo di rimborso del compenso ricevuto per l'opera professionale espletata;
8) dichiarare la nullità dell'atto di citazione e comunque l'inammissibilità e
l'improcedibilità della domanda;
9) dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per le causali esposte in narrativa;
10)condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
Nel prosieguo del giudizio, disposto il mutamento del rito, da semplificato di cognizione a ordinario (non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 281-decies, comma 1 c.p.c., per quanto osservato nella ordinanza resa in data 04 marzo 2024), assegnati alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione, ritenute in parte inammissibili e in parte irrilevanti le prove dichiarative articolate da parte convenuta nelle depositate memorie ex art. 171-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 31 ottobre 2025 la causa veniva riservata in decisione.
In via pregiudiziale di rito va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
Sul punto, invero, basti qui rammentare l'oramai pacifico principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte in tema di rapporti tra avvocato e cliente, secondo cui “quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del
d.lgs. n. 206 del 2005.” (cfr., tra tutte e tra le più recenti, Cass. 7357/2022; Cass. 21187/2017).
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
Per cui, risiedendo pacificamente l'attore (consumatore) in Casavatore (NA) — ovvero all'interno della circoscrizione del Tribunale adito — , non vi sono dubbi che sussiste pienamente la competenza territoriale del Giudice adito a decidere la controversia.
Ancora, in via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di contratti d'opera (intellettuale).
Vi è, infatti, prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione delle parti convenute invitate (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice, in allegato al deposito telematico operato in data
06/05/2024).
Nel merito, le domande proposte da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nella misura e nei termini di seguito precisati.
In diritto giova premettere che, in tema di responsabilità professionale dell'Avvocato, è arresto giurisprudenziale assolutamente maggioritario e pacifico quello per cui la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (cfr. Cass. 2638/2013, conf. Cass. 1169/2020); inoltre, sempre in merito, è stato altresì osservato come “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr., da ultimo,
Cass. 25112/2017 e Cass. 1169/2020).
Ed infatti, “Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione." e che occorre fare, quindi, un giudizio prognostico sull'eventuale esito favorevole della lite per la parte che abbia contestato la responsabilità professionale del difensore” (cfr. Cass. 23740/2018, Cass. 10320/2018, e molte altre).
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
In altri termini, il cliente che intenda far valere la responsabilità professionale del proprio avvocato è tenuto a dare compiuta dimostrazione della condotta inadempiente imputabile al professionista e del nesso causale — secondo la regola eziologica della preponderanza dell'evidenza causale (regola c.d. del “più probabile che non”) — tra la condotta del professionista e il risultato sfavorevole derivatone, nonché del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili da parte dell'avvocato.
Sulla base dei parametri che precedono, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice della causa sulla responsabilità dell'avvocato ha un potere di autonomo apprezzamento delle circostanze oggetto del giudizio in cui il legale ha prestato la propria attività, dovendo procedere, al fine di accertare l'eventuale pregiudizio subito dall'assistito in seguito alla condotta negligente del legale, al riesame di merito delle questioni poste nell'ambito del giudizio a quo (e ciò senza incorrere in alcuna violazione del giudicato eventualmente formatosi sul precedente giudizio), onde verificare se ipotizzando il compimento dell'attività dovuta ed omessa dal difensore del danneggiato l'esito del giudizio sarebbe potuto andare incontro ad esito differente e più favorevole per l'assistito
(cfr. Cass. 1169/2020 cit.).
Ciò chiarito, nella specie, parte attrice ha addebitato ai professionisti convenuti ben circoscritte condotte, fondanti — secondo la propria prospettazione — responsabilità professionale da parte di questi ultimi, le quali, pertanto, andranno in appresso approfonditamente vagliate.
In particolare, l'istante ha innanzitutto dedotto la responsabilità dei convenuti riguardo ai proposti giudizi per querele di falso per: (a) violazione dell'art. 221 c.p.c. dovuta alla mancanza di procura speciale;
(b) assenza dei presupposti per procedere alle impugnative di falso;
(c) omessa indicazione delle prove della falsità ex art. 221, c. 2 c.p.c.
In aggiunta a quanto sopra, inoltre, sempre il ha censurato la condotta Pt_1 professionale tenuta dai convenuti nell'ambito dei due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria per: (i) genericità della citazione;
(ii) omessa indicazione dei mezzi di prova;
(iii) aver subordinato le due opposizioni esclusivamente all'esito delle rispettive querele di falso.
Ebbene, mentre sicuri profili di responsabilità professionale possono individuarsi con riguardo alla proposizione e gestione, da parte dei professionisti convenuti, dei due giudizi per querela di falso innanzi indicati, altrettanto non può dirsi con riguardo agli ulteriori due giudizi promossi innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria.
Ed invero, dalla lettura delle due sentenze conclusive dei menzionati giudizi per querela di falso (n. 1147/2022 — R.G. n. 12697/2017 — e n. 1129/2020 — R.G. n. 12691/2017 — ), emerge chiaramente come le azioni proposte non siano state attentamente vagliate dai professionisti convenuti (nei loro stessi presupposti processuali) e, per quanto riguarda il giudizio n. 12691/2017, proposte anche in difetto di ius postulandi, per la mancanza di idonea e valida procura speciale.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
In particolare, entrambi i giudizi di falso venivano dichiarati inammissibili, avendo rilevato la sentenza n. 1147/2022 la “omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c.” e la sentenza n. 1129/2020, da un lato, finanche il difetto di procura speciale e, dall'altro lato, la proposizione di un'impugnativa di falso avverso un documento asseritamente abusivamente riempito contra pacta e non absque pactis (per stessa asserzione attorea).
Entrambe le sentenza conclusive dei menzionati procedimenti, con motivazioni analitiche e condivisibili e non connotate da concreti elementi di censura (con valutazione qui espressa incidenter tanutm e per i diversi fini e profili che in questa sede strettamente interessano), hanno chiaramente evidenziato un negligente studio, valutazione e gestione delle azioni di falso avventatamente proposte da parte dei difensori convenuti, le quali, peraltro, lungi dall'essere state rigettate nel merito su questioni opinabili e complesse, sono state dichiarate radicalmente inammissibili in rito per gravi vizi procedurali, che non avrebbero potuto (e dovuto) sfuggire all'accorto difensore.
In particolare, mentre il primo giudizio di falso si è rivelato genericamente proposto con la totale omissione delle “prove della falsità” (quale elemento essenziale dell'atto propositivo di un tal tipo di giudizio, ex art. 221 c.p.c.), il secondo giudizio di falso veniva proposto sulla scorta di una procura ictu oculi inidonea alla proposizione di un tal giudizio (secondo quanto previsto dallo stesso art. 221 c.p.c.), nonché per contestare un profilo (id est quello dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, tuttavia contra pacta e non absque pactis) ritenuto da granitica giurisprudenza di legittimità non denunciabile con l'attivato strumento della querela di falso (cfr. sentenze nn. 1147/2022 e 1129/2020 prodotte in atti da parte attrice).
Del resto, l'inammissibilità della querela di falso avviata da un difensore privo di procura speciale è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, anche a seguito dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che, nella sentenza n. 13431/2014, ha chiarito che “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. Civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale…, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica”.
Infatti, l'art. 221 c.p.c. dispone che la querela di falso deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, e ciò costituisce requisito di ammissibilità della querela medesima, la cui omissione è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore ai sensi dell'art. 99 delle disp. att. c.p.c.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
Vi è da aggiungere che la possibilità di sanare retroattivamente il difetto di procura è regolata dall'art. 125 c.p.c. ove si prevede, al secondo comma, che la procura può essere rilasciata al difensore anche in un momento successivo alla notificazione di un atto, purché, però, ciò avvenga prima della costituzione in giudizio della parte rappresentata.
Tuttavia, non tutti i difetti possono essere sanati ed è lo stesso art. 125 c.p.c. a porre dei limiti. Nel comma 3, infatti, la norma stabilisce che il principio generale viene derogato se la procura alle liti deve essere speciale, come, appunto, per la querela di falso.
Nel caso in cui la legge richieda che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale, quindi, il principio generale sulla sanabilità del difetto di procura deve essere disapplicato comportando l'inammissibilità degli atti posti dal legale che non ha il diritto di rappresentanza in giudizio del proprio cliente.
Ed ancora, sempre il secondo comma dell'art. 221 c.p.c. stabilisce che la querela, sia nell'ipotesi in cui venga proposta in via principale che in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile (e, quindi, di inammissibilità), l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e ciò al fine di consentire al giudice di merito, davanti al quale essa sia stata proposta, di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così un'irragionevole dilatazione dei tempi di decisione del processo principale.
Quanto poi alla controversa interpretazione sull'abusivo riempimento della scrittura privata — avvenuta sine pacta, piuttosto che contra pacta, secondo le divergenti prospettazioni fornite dalla difesa degli Avv.ti e — è noto che costituisce Pt_2 CP_1 arresto pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui è necessaria la querela di falso quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento "absque pactis", cioè senza che l'autore del riempimento sia stato in alcun modo autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, e non quando, invece, il riempimento sia avvenuto "contra pacta", cioè in modo difforme rispetto al precedente accordo intervenuto tra le parti (ex multis: Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza
17 gennaio 2018 n. 899).
Di contro, l'inammissibilità delle querele di falso spiegate nella specie risiedeva già nella stessa prospettazione attorea, ove già nell'atto introduttivo al giudizio iscritto con R.G. n.
12691/2017, è dato leggere quanto segue: “Il sig. non ha mai sottoscritto la Parte_1 scrittura privata di conferimento di incarico professionale. L'odierno deducente, infatti, come provvederà a dimostrare nel corso del presente giudizio anche a mezzo di prova testimoniale che sin da ora si richiede, fu indotto dall'Avv. Di NO ad apporre la sua firma su di un foglio di carta totalmente in bianco. Il sig. pertanto, pur avendo concordato oralmente l'importo Pt_1 da corrispondere al Di NO per l'assistenza legale che questi avrebbe dovuto fornirgli nel procedimento penale n. 2116/2016, non ha mai letto né sottoscritto alcun accordo in merito agli importi e alle modalità di pagamento delle suddette rate, né gli è stato mai consegnato alcun contratto […]”.
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
Da quanto sopra è evidente una ricostruzione della fattispecie data dai difensori convenuti in aperto contrasto con l'ipotesi concreta che si stava deducendo in lite, laddove erano state evidenziate circostanze di fatto univocamente dirette a prospettare un abusivo riempimento del foglio firmato in bianco contra pacta (e non già absque pactis, come dedotto dalla difesa della stessa parte istante nella promossa querela di falso).
Allo stato, dunque, l'interpretazione della fattispecie (così per come esposta dallo stesso attore e per come esposta nei giudizi di falso in questione) non poneva margini di opinabilità: era stato chiaramente dedotto l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco in modo asseritamente difforme rispetto ai patti comunque raggiunti tra le parti (e non radicalmente absque pactis): da tanto deriva che le due cause per querela di falso fondate in questi termini avevano, già secondo una valutazione ex ante che competeva svolgere ai professionisti convenuti, una seria ed elevatissima probabilità di esito sfavorevole (in concreto, poi, effettivamente verificatosi).
E' noto, infatti, che il conferimento dell'incarico comporta, per l'avvocato, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., lo svolgimento diligente della prestazione professionale sia nel corso del rapporto che all'atto del conferimento del mandato stesso, in cui — per quel che maggiormente interessa in questa sede — il professionista è tenuto a inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta alla sua attenzione, a rilevare elementi favorevoli e sfavorevoli per il proprio assistito, ad informare e rappresentare al medesimo le questioni di fatto e diritto anche ostative al raggiungimento del risultato sperato o produttive di effetti per lui dannosi e , nel caso, a dissuadere il cliente dalla proposizione o prosecuzione del giudizio, ciò pure in forza delle regole di deontologia e delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt.
1375 e 1175 c.c.
Può dunque dirsi che, ricevuto l'incarico, l'avvocato ha il dovere di studio e approfondimento preliminare della controversia, dovendo egli fornire al cliente tutte le informazioni necessarie, perché il medesimo possa decidere con cognizione se instaurare il giudizio.
La giurisprudenza della Cassazione, in merito, ha chiarito che incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta nei termini suddetti, non bastando il rilascio delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità “[…] a deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019).
In tale ottica resta dunque configurabile una responsabilità professionale dell'avvocato che sia correlata all'inadeguato studio e approfondimento della causa e alla inadeguata informazione e che può generarsi, non solo quando il professionista ignori o violi precise disposizioni di legge, ma anche quando, secondo un giudizio ex ante, erri o persegua strategie processuali inadeguate, nel risolvere questioni giuridiche oggettivamente prive n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
di margine di opinabilità, come si ritiene essere avvenuto nella fattispecie (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11906 del 10/06/2016).
Le doglianze dell'attore vanno, quindi, accolte in relazione ai su richiamati giudizi per querela di falso e va dichiarata, in relazione ad essi, la responsabilità professionale degli
Avv.ti e conseguente all'inadempimento dell'incarico professionale Pt_2 CP_1 assunto in favore dell'attore.
Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria dell'attore per la soccombenza riportata anche nei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati dinanzi al G.d.P. di
Casoria, in considerazione del fatto che in entrambi i casi il mancato accoglimento delle pretese attoree risulta essere stato motivato sulla scorta della assoluta carenza di elementi probatori idonei a giustificare l'omesso pagamento dei compensi dovuti in favore dei precedenti procuratori (parti opposte di quei giudizi), così come pattuiti con le scritture private del 23 e 25 febbraio 2016, in ordine al qual profilo assolutamente irrilevante si appalesa qualsivoglia negligenza eventualmente addebitale ai professionisti convenuti.
Ed invero, va ribadito che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (giurisprudenza graniticamente conforme ex multis, Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2638).
Il dunque, avrebbe dovuto provare (anche in via presuntiva) che anche in Pt_1 presenza dell'attività corretta, e invece omessa, tenuta dai propri difensori in quei giudizi, sarebbe per lui conseguito il risultato sperato, che non è, nella specie, affatto scontato, automatico e insito nell'errore.
In altre parole, anche qualora non fossero stati malamente proposti i suddetti due giudizi di querele di falso, non vi è prova che l'attore avesse ottenuto — nell'ambito dei distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi innanzi al Giudice di Pace di Casoria
— certamente la revoca dei due provvedimenti monitori emessi a suo carico;
revoca che presupponeva, pur sempre, la concreta deduzione e prova di una eventuale ipotesi di difforme riempimento delle menzionate scritture rispetto agli accordi raggiunti e, dunque,
l'inadempimento del mandato ad scribendum a carico degli opposti di quei giudizi (Avv.ti
DI e Di NO).
Allo stato, non è possibile addivenire, dunque, ad una conclusione diversa rispetto a quella raggiunta nell'ambito dei menzionati giudizi di opposizione instaurati innanzi al
Giudice di Pace di Casoria, se si considera come l'allora opponente si sia limitato a contestare solo genericamente le avverse pretese, assumendo la falsità delle due scritture private, mentre i creditori opposti ebbero in quella sede a dimostrare la fondatezza dei n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
rispettivi crediti, attraverso le predette scritture private e le ricevute di pagamento sulle quali erano annotate le date di scadenza e di versamento delle singole rate, con le sottoscrizioni delle parti o dei loro delegati.
Appare evidente, dunque, un esito comunque sfavorevole della causa a carico dell'odierno attore, anche in caso di tenuta, da parte dei difensori odierni convenuti, dell'attività o del comportamento ritenuto omesso.
Quanto alle conseguenze dannose che risultano essere derivate all'attore per l'accertata responsabilità professionale dei convenuti nei propri confronti, va osservato che l'istante ha compiutamente dimostrato unicamente i danni diretti di natura patrimoniale consistenti negli esborsi sostenuti per le controversie definite con le sentenze 1129/2020 e n. 1147/2022, che, se non promosse (poiché rivelatesi prive di ogni adeguato e ragionevole fondamento, non correttamente valutato dai difensori convenuti, per tutto quanto sopra già osservato), avrebbe certamente evitato.
Tali spese sono state così quantificate dall'attore nel proprio libello introduttivo (cfr. pagg.
3, 4 e 20 dell'atto citazione) nel modo che segue: “[…] Peraltro, con la sentenza n.1129/2020 pubbl. il 04/06/2020 assunta a definizione del procedimento n. 12691/2017 RG (All.9), il sig. veniva condannato alla refusione delle spese in favore degli Avv.ti Alessandro Parte_1
DI e GI Di NO, dichiarati antistatari, quantificate nella somma pari ad € 4.072,00 di cui € 3.972,00 per compensi professionali ed € 100,00 come spese vive non imponibili, oltre spese generali, iva e cpa. Con la sentenza n.1147/2022 pubbl. il 29/03/2022 assunta a definizione del procedimento n. 12697/2017 RG (All.10), il sig. veniva condannato alla Parte_1 refusione delle spese in favore degli Avv.ti Alessandro DI e GI Di NO, dichiarati antistatari, quantificate nella somma pari ad € 9.430,20, oltre spese generali, iva e cpa. […] Il sig.
dunque, si trovava costretto, anche al fine di evitare azioni esecutive, a corrispondere in Pt_1 favore degli Avv.ti DI e Di NO i seguenti importi a titolo di compensi professionali: a) bonifico bancario del 12/06/2020 (All.13) in favore dell'Avv. Alessandro DI per l'importo pari ad € 2.427,26 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza
n.1129/2020 del 4/06/2020 (querela di falso rg.12691/2017); b) bonifico bancario del 12/06/2020
(All.14) in favore dell'Avv. GI Di NO per l'importo pari ad € 2.427,26 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n.1129/2020 del 4/06/2020 (querela di falso rg.12691/2017); c) bonifico bancario del 11/05/2022 (All.15) in favore dell'Avv. Alessandro
DI per l'importo pari ad € 5.942,36 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n.1147/2022 del 29/03/2022 (querela di falso rg.12697/2017); d) bonifico bancario del 11/05/2022 (All.16) in favore dell'Avv. GI Di NO per l'importo pari ad € 5.641,26 a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n.1147/2022 del 29/03/2022
(querela di falso rg.12697/2017);”.
Gli esborsi risultano tutti documentalmente provati in atti dall'attore (cfr. i richiami allegati numeri 13, 14, 15 e 16), sicché i convenuti, e Parte_2 Controparte_1 vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, Parte_1
, della somma complessiva di euro 16.338,14 (sedicimilatrecentotrentotto/14), oltre
[...] interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 18/01/2023 (ovvero data di n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
ricezione da parte dei convenuti della prima richiesta di risarcimento, con conseguente loro messa in mora, così come comprovato in atti da parte attrice) e sino al soddisfo.
Quanto alle ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall'attore con riguardo ad eventuali e presunti ulteriori danni asseritamente subiti, riconducibili ai fatti di cui in narrativa, si rileva la carenza di allegazione e prova in ordine sia all'an che al quantum, non risultando alcuna indicazione né prova dei pregiudizi di cui parte attrice pretende il ristoro.
Alla genericità delle allegazioni ed alla carenza probatoria sopra evidenziata non può sopperirsi con la richiesta di liquidazione in via equitativa (o secondo giustizia) del danno asseritamente patito e non quantificato.
Ed invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, dall'altro, non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. civ. 2018 n. 4310).
Venendo, quindi, alla trattazione della domanda di manleva e garanzia impropria avanzata da parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, occorre osservare che, anche all'esito della costituzione in giudizio di quest'ultima parte, il rapporto assicurativo intercorrente tra le parti è rimasto sostanzialmente incontestato
(oltre che documentalmente provato in atti).
Le considerazioni astratte ed ipotetiche svolte sul punto dalla Compagnia Assicurativa chiamata in causa (e che appare essersi limitata genericamente a “richiedere la prova” dei fatti costitutivi della propria garanzia assicurativa, anziché specificamente a contestarli in relazione ad eventuali elementi concreti e contrari rispetto a quelli dedotti avversamente in lite — neppure da essa allegati — ) non sono risultate in grado di porre in seria discussione l'effettiva sussistenza del diritto indennitario del convenuto Parte_2
(a cui nome la dedotta polizza assicurativa risulta essere stata stipulata) ad essere garantito dalla propria Compagnia Assicurativa per le somme che lo stesso sarà chiamato a corrispondere in favore dell'attore per effetto della presente decisione, di sua stretta spettanza e con esclusione del vincolo della solidarietà con l'ulteriore convenuta.
Allo scopo, in ordine alla domanda avanzata dalla Compagnia Assicurativa chiamata in causa di graduare le responsabilità e le colpe dei due convenuti, in vista di una futura azione di “regresso condizionato”, va osservato che, in assenza di concreti elementi fattuali o probatori in atti che consentano di valutare in modo difforme le posizioni dei due convenuti (e gli apporti eziologici degli stessi nella causazione dell'evento di danno dedotto in lite), e considerato che entrambi i convenuti hanno assunto la difesa dell'attore svolgendo un'attività professionale di difesa cumulativa e indistinta, la responsabilità
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
professionale qui individuata in capo ai predetti soggetti va attribuita in capo ad entrambi loro nelle rispettive e paritarie quote del 50%.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti Avv.ti e Pt_2
, nei confronti dell'attore e riguardante i compensi professionali a loro spettanti per i CP_1 richiamati giudizi di falso, oltre che per altri giudizi genericamente richiamati nella loro comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, quanto ai giudizi per i quali è stata accertata responsabilità professionale, va osservato che la violazione del dovere di diligenza comporta inadempimento contrattuale da parte degli stessi convenuti e fonda, dunque, il pari inadempimento dell'attore ex art. 1460 c.c.. Peraltro, nella specie — e per tutto quanto in precedenza già osservato — si è al cospetto di un'attività professionale rivelatesi del tutto inutile, oltre che dannosa, per il cliente, sicché non vi è luogo per remunerazione della stessa.
Quanto, invece, alla remunerazione asseritamente pretesa dai convenuti per presunti ulteriori giudizi, del tutto differenti e indipendenti rispetto all'attività professionale specificamente venuta in considerazione nella presente lite, una tale domanda riconvenzionale si è rivelata radicalmente inammissibile.
Ed invero, tale domanda si è dimostrata del tutto avulsa dall'oggetto principale del giudizio, non dipendente in alcun modo né dal titolo principale dedotto in giudizio da parte attrice né da quello già appartenente alla causa come eventuale mezzo di eccezione, in aperto contrasto con il chiaro disposto di cui all'art. 36 c.p.c.. Ciò rende del tutto ingiustificato il richiesto “simultaneus processus”, in aperta violazione coi principi — ormai costituzionalizzati — di economia processuale e ragionevole durata del processo, con la conseguente inammissibilità della relativa domanda (cfr., sul punto, Cass. 24684/2013).
Per quanto, infine, riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, dalla soccombenza soltanto parziale riportata dai convenuti nei confronti dell'attore (sia nel quantum che nell'an, rispetto alle pretese azionate in lite), deriva, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la altrettanto parziale compensazione delle dette spese di lite tra le parti, nella misura ritenuta congrua di un terzo, dovendosi porre i residui due terzi interamente in capo ai medesimi convenuti.
Data, invece, la soccombenza riportata dalla parte chiamata in causa nei confronti del convenuto chiamante la prima andrà condannata alla rifusione delle Parte_2 dette spese nei confronti del secondo.
Tutte tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti in causa (estrinsecatasi nelle n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., tenuto conto della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto dirimenti ai fini decisori e dell'esigua attività processuale svolta).
Va, inoltre, osservato che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (nella formulazione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. 149/2022 e ratione temporis applicabile al caso di specie), quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge, dovendo, peraltro, la relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca (cfr. Tribunale Roma, 5/7/2012).
Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione allegato in atti da parte attrice con deposito telematico operato in data 06/05/2024), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO LL, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3726/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”, pendente tra Parte_1
— attore —, e — convenuti —, nonché
[...] Parte_2 Controparte_1
— terza chiamata in causa —, ogni contraria istanza Controparte_2 disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità professionale dei convenuti nei confronti dell'attore, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, condanna i convenuti, e in solido Parte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, , della somma Parte_1 complessiva di euro 16.338,14 (sedicimilatrecentotrentotto/14), per le causali risarcitorie di cui in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 18/01/2023 e sino al soddisfo;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti nei confronti dell'attore, per le ragioni di cui in motivazione;
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 15 di 16 N. 3726/2023 R.G.A.C.
3. in accoglimento della domanda di manleva e garanzia impropria azionata dal convenuto nei confronti della chiamata in causa Parte_2 Controparte_2
condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e
[...] tenere indenne il predetto convenuto, di tutto quanto lo stesso Parte_2 corrisponderà all'attore, , per le causali risarcitorie sancite nella Parte_1 presente decisione, nei limiti di quanto di sua stretta spettanza e con esclusione del vincolo della solidarietà con l'ulteriore convenuta (nella misura specificata in motivazione);
4. compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite relative al presente giudizio tra l'attore e i convenuti, contestualmente condannando questi ultimi, e Parte_2
al pagamento, in favore di parte attrice, , dei Controparte_1 Parte_1 residui due terzi delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 3.176,00 (tremilacentosettantasei/00), di cui euro 176,00
(centosettantasei/00) per spese, ed euro 3.000,00 (tremila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Giacomo Montecuollo, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c;
5. condanna la parte chiamata in causa, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte convenuta chiamante,
delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in Parte_2 complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), per compensi professionali (in assenza di spese vive documentate, non avendo la predetta parte convenuta mai dimostrato in atti il versamento del contributo unificato e della marca da bollo in relazione alla spiegata chiamata in causa), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte convenuta, Avv.ti Verde Franco e Menale Giuseppe, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
6. condanna, ex art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, le parti convenute al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 02/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO LL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3726/2023 r.g.a.c. Pag. 16 di 16