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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2219 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LOISI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA BARBARA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: INFORTUNIO SUL LAVORO
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.11.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al CP_1
fine di far accertare che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 30.03.2012, ha riportato una lesione della integrità psico-fisica ( danno biologico) in misura superiore al 5%, contestando le conclusioni dell'Ente in sede amministrativa (danno biologico riconosciuto 4%), con conseguente diritto alla liquidazione del danno biologico in capitale, ovvero alla liquidazione dell'indennizzo in rendita, qualora il grado di menomazione sia pari o superiore al 16%. Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Ente al pagamento dei relativi benefici, con decorrenza di legge , con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
Nella resistenza dell' la causa all'udienza del 19.03.2024, sostituita dal deposito CP_1
di note scritte, è decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.1-Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. n. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'“occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/2000). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr.
Cass. 13447/2000).
Risulta, in quanto espressamente dedotto da parte ricorrente e non contestato dall' , che l'infortunio è occorso in occasione dello svolgimento dell'attività CP_1
lavorativa.
È opportuno evidenziare che, per quanto attiene all'ambito dei danni risarcibili, la disciplina è stata significativamente modificata dal d.lgs. n. 38/2000 (pubblicato in G.U.
n. 172 del 25/07/2000), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/2000
e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene la fattispecie di cui è causa, trattandosi di un incidente intervenuto in data 23.09.2020), l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
-nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia);
-indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
-indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%.
2.2- Tutto ciò premesso, con riguardo alla presente controversia, va rilevato che il c.t.u. medico-legale, dott. dopo attento esame della documentazione sanitaria Persona_1 ed esame clinico del ricorrente, ha accertato che a seguito dell'infortunio Parte_1
lavorativo avvenuto in data 30.03.2012, ha riportato trauma cranico non commotivo con ferita lacero-contusa alla regione parieto-occipitale.
Il c.t.u. ha osservato che suddetto evento traumatico, necessitante nell'immediatezza l'intervento dei sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso del P.O. di Milazzo, è stato oggetto di accurata medicazione e sutura nonché analizzato sul piano strumentale con esito negativo. Il c.t.u ha rilevato che Dagli atti prodotti al fascicolo, non risultano ulteriori documentazioni relative al successivo iter diagnostico-terapeutico seguito nel corso del tempo, tanto che, fino al 31.05.2016, l'attuale periziando, non ha necessitato alcuna valutazione neuro-psichiatrica né eventuali rivalutazioni strumentali cranio- encefaliche. Difatti, solo in data 31.05.2016, senza alcuna apparente prescrizione e/o indicazione e a distanza di circa 4 anni dall'evento infortunistico per cui è causa, si è sottoposto a RMN encefalo con riscontro di rilievi strumentali compatibili con
“pregresso evento lacero-contusivo traumatico...tracce di verosimile emosiderina in sede corticale parietale sinistra da pregresse contusioni”.
Il c.t.u. ha ritenuto quindi che, analizzando l'intero quadro anamnestico-obiettivo strumentale, non appare possibile ricondurre causalmente all'evento infortunistico di lieve entità riportato in data 30.03.2012, il quadro descritto alla RMN del 31.05.2016.
Tale considerazione deriva, in prima istanza, dal mancato rispetto del criterio della continuità fenomenica per assenza di qualsiasi sintomatologia presentata nel corso degli anni tra il 2012 e il 2016, dell'efficienza lesiva in quanto traumatismo determinante una soluzione di continuo senza eventi fratturativi pericranici e con esame
TC encefalo in urgenza negativo, e finanche topografico trattandosi di verosimile trauma alla regione parieto-occipitale ma con descrizione di lesioni lacero-contusive poroencefaliche a livello temporale. Premesso quanto sopra, inoltre, risulta doveroso sottolineare come, anche il consulente tecnico di parte, dott. , nelle Persona_2 proprie relazioni certificative successive all'accertamento RMN, riporti correttamente in diagnosi gli esiti di trauma cranico con cicatrici, non indicando alcuna emorragia
e/o lesione lacero-contusa encefalica. Proprio le cicatrici sono state oggetto di approfondito esame medico legale non essendo ben indicate dallo stesso periziando in corso di consulenza. Solo dopo approfondito esame obiettivo è stato possibile rilevare minimi esiti discromici, visibili solo da distanza molto ravvicinata e determinanti un pregiudizio estetico di sfumatissima entità. Sul piano neuro-psichico, il soggetto risulta affetto da “Somatizzazioni, insonnia, emicrania ricorrente e crisi vertiginose” le quali sono state oggetto di approfondimento in singola valutazione psichiatrica effettuata in data 19.07.2024, a ben 12 anni dall'evento per cui è causa. Quanto indicato dallo specialista, tra l'altro, risulta espressione di sintomatologie ad esclusiva estrinsecazione soggettiva e non configuranti una diagnosi oggettivamente identificabile in ambito medico-legale oltre che non compatibile criteriologicamente con un trauma cranico non commotivo giudicato guaribile in 8 giorni.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che, con riferimento alle tabelle ministeriali allegate al D. lgs 38/2000, è possibile valutare le menomazioni conseguenti all'evento infortunistico indicato in denuncia, così come segue: - Pregresso trauma cranico non commotivo con sfumatissimi esiti cicatriziali al vertice-, valutabili, complessivamente, per analogia con la voce prevista dal Codice 182 (Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico…Fino a 4%) in misura pari e non superiore al 4% (quattro percento) con decorrenza analoga a quanto stabilito in sede . CP_1
Non appare necessario disporre il rinnovo della c.t.u., come richiesto dal ricorrente, avendo il consulente compiutamente e logicamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente, evidenziando come non sia corretto, in assenza di qualsiasi riferimento scientifico sanitario nonché metodologico medico-legale, porre in correlazione con l'infortunio subito i sintomi evidenziati in corso di visita psichiatrica a distanza di ben
12 anni dall'evento infortunistico - “insonnia, all'emicrania ricorrente ed alle sindromi vertiginose” e, comunque, ad esclusiva estrinsecazione soggettiva e, come tali privi di considerazione medico-legale oggettiva.
Il c.t.u. ha peraltro precisato che l'intera disamina della documentazione prodotta al fascicolo di causa evidenzia una carenza di numerosi presupposti tecnico-scientifici in termini di riconducibilità causale all'evento degli attuali quadri patologici rilevabili nonché un mancato rispetto di vari criteri medico-legali che possano permettere di ricondurre al trauma cranico riportato, maggiori esiti anatomo-funzionali rispetto alla considerazione della voce tabellare n°182 del D.lgs 38/2000. Si rileva, altresì, che
l'aleatoria considerazione delle voci 314 e 315, anche per analogia, in assenza di qualsiasi accertamento che evidenzi una sindrome labirintica e/o una sindrome vertiginosa parossistica, oltre che determinare una errata valutazione formale del danno biologico presente sul ricorrente e una sostanziale duplicazione di una stessa voce diagnostica valutativa, risulta effettuata secondo parametri privi di fondamento metodologico nonché dottrinario. La formula di BA, difatti, non trova alcuna applicazione nell'ambito giuridico oggetto di causa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda, in quanto il danno biologico riportato dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio subito è inferiore alla soglia indennizzabile prevista dalla legge e peraltro analoga a quella stabilita dall' in sede amministrativa. CP_1
3- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. e per la stessa ragione le spese di c.t.u devono essere poste a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2219/2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano