Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) Dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza - inoltrata al Comune di Palermo in data 22 aprile 2025 e trasmessa alla Commissione UVM dell’ASP di Palermo in data 30 maggio 2025 - con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto di predisporre un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del disabile -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RC IA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -OMISSIS-, disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l. n. 104/1992, chiedeva l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune e dall’A.S.P. di Palermo e la condanna a provvedere sull’istanza del 22 aprile 2025, volta alla predisposizione del progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000;
Considerato, altresì, che nelle more della decisione camerale, con nota del 9 gennaio 2026, l’A.S.P. convocava il disabile per l’elaborazione del piano personalizzato;
Considerato che, nell’udienza camerale del 13 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione
Ritenuto che il ricorso introduttivo sia improcedibile;
Ritenuto, nondimeno, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, che le spese di lite debbano essere poste a carico delle amministrazioni evocate, ciascuna per la quota di competenza indicata in dispositivo, in mancanza di difesa da parte del Comune di Palermo in merito alla tempestiva effettuazione degli incombenti procedimentali di propria competenza;
Ritenuto, infine, per il carattere ripetuto e anomalo del contegno dell’A.S.P. (istanza per la predisposizione del piano – silenzio inadempimento – ricorso avverso il silenzio – fissazione dell’udienza – convocazione del disabile – conseguente improcedibilità del ricorso con condanna alle spese dell’amministrazione) come valorizzato nel presente ricorso, identico a decine già decisi con lo stesso esito da questa Sezione, peraltro con gli stessi difensori, di disporre l’invio della presente decisione al Direttore Generale della A.S.P. di Palermo, al Direttore Generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana, oltre alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ciascuno per il seguito che riterranno di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile.
Condanna il Comune di Palermo a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 750,00 oltre I.V.A., cpa e accessori di legge, da corrispondere al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Condanna l’A.S.P. di Palermo a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 750,00 oltre I.V.A., cpa e accessori di legge, da corrispondere al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Dispone che copia della sentenza sia inoltrata, a mezzo della Segreteria e in modalità telematica, al Direttore Generale della A.S.P. di Palermo, al Direttore Generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana e alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle sole generalità del minore e della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT AL, Presidente
FA SA RU, Primo Referendario
RC IA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC IA EL | RT AL |
IL SEGRETARIO