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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3495/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Desenzano del Garda Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. CECCATELLI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. CECCATELLI FRANCESCO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) Vita sepatata con l'obbligo del mutuo rispetto.
1 2) Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori che dovranno collaborare Per_1 Persona_2
fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) I minori conserveranno la loro residenza presso l'immobile già adibito a casa familiare da assegnarsi, in ragione del prevalente collocamento della prole, alla RA che si farà carico, previa Parte_1 voltura, di tutte le spese per consumi e gestione ordinaria dell'immobile.
4) Esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Assunzione disgiunta delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori).
5) Il signor si trasferirà presso altra abitazione in Serle (BS) via Piave n. 34 e terrà con sé Parte_2
i figli una o due sere a settimana oltre che il sabato e domenica a week-end alterni, fermo il pernotto della prole presso l'abitazione di Montichiari salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Il signor conserverà la sede della propria ditta individuale nonché della società Trasporti e Pt_2
Logistica Rifiuti St] presso l'immobile in Montichiari (Bs) via Santa Caterina da Siena n. 16.
7) 1 figli trascorreranno con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, ad agosto durante le vacanze estive (secondo modalità e tempi da concordarsi fra 1 genitori entro il mese di maggio di ogni anno in considerazione della turnazione feriale di entrambi), una settimana con ogni genitore durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il periodo dal giovedì Santo al giorno di Pasqua ed il periodo dalla sera del giorno di Pasqua sino alla ripresa della lezioni scolastiche); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo a mezzo comunicazione telefonica.
8) Per quanto concerne il mantenimento della prole il padre signor verserà alla RA a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 1.250,00 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla RA . Il Parte_1
contributo al mantenimento per 1 figli è stato determinato in considerazione del regime di visita padre-figli nonché tenuto conto delle spese per utenze e di gestione ordinaria della casa tutte che, in ragione dell'assegnazione, gravano esclusivamente sulla RA . Parte_1
9) Le spese eccedenti l'ordinario mantenimento saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno previa documentazione e/od accordo ove previsto, il tutto secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in uso al 'Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
2 (A) Spese per la salute: - A1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- A2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
IT) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari. B) Spese per l'istruzione: - B1) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
ITT) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- B2) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: Î) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
D) Spese per la custodia di prole minorenne: - D1) spese che non richiedono il preventivo accordo: Î) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo;
E) Spese per il divertimento: - E1) spese che richiedono il preventivo accordo: Î) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze).
10) Il signor verserà alla RA un contributo al mantenimento pari ad € Parte_2 Parte_1
500,00 mensili da versarsi unitamente al contributo per i figli entro 1l giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
11) Il signor dichiara di accollarsi come in effetti si accolla la residua parte del mutuo fondiario Pt_2 acceso per l'acquisto dell'immobile già adibito a casa familiare in Montichiari (Bs) via Santa Caterina da
Siena n. 16 provvedendo in via esclusiva al pagamento in favore della della Controparte_1 rata mensile di mutuo attualmente pari ad € 1.466,51 (valore dell'accollo alla data odierna pari ad €
128.274,55).
12) 'Trattasi di accollo interno talché rimarranno ferme le garanzie date alla Banca e le obbligazioni di ambedue i mutuatari verso la stessa non intendendosi la RA liberata dalle obbligazioni assunte Pt_1 verso l'istituto di credito.
13) I coniugi percepiranno l'importo riconosciuto dall'Inps ex art. 6, comma 4, D. Lgs. n. 230/2021 a tiolo di Assegno Unico universale per i due figli - ove dovuto - in ragione di una quota pari al 50% ciascuno.
14) I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per sé e per i minori.
15) Spese legali integralmente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MONTICHIARI (BS) in data 27.9.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MONTICHIARI al n. 56, parte II, serie A, anno 2003, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 30.5.2007 e il 1.11.2012. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto , per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3495/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Desenzano del Garda Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. CECCATELLI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. CECCATELLI FRANCESCO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) Vita sepatata con l'obbligo del mutuo rispetto.
1 2) Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori che dovranno collaborare Per_1 Persona_2
fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) I minori conserveranno la loro residenza presso l'immobile già adibito a casa familiare da assegnarsi, in ragione del prevalente collocamento della prole, alla RA che si farà carico, previa Parte_1 voltura, di tutte le spese per consumi e gestione ordinaria dell'immobile.
4) Esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Assunzione disgiunta delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori).
5) Il signor si trasferirà presso altra abitazione in Serle (BS) via Piave n. 34 e terrà con sé Parte_2
i figli una o due sere a settimana oltre che il sabato e domenica a week-end alterni, fermo il pernotto della prole presso l'abitazione di Montichiari salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Il signor conserverà la sede della propria ditta individuale nonché della società Trasporti e Pt_2
Logistica Rifiuti St] presso l'immobile in Montichiari (Bs) via Santa Caterina da Siena n. 16.
7) 1 figli trascorreranno con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, ad agosto durante le vacanze estive (secondo modalità e tempi da concordarsi fra 1 genitori entro il mese di maggio di ogni anno in considerazione della turnazione feriale di entrambi), una settimana con ogni genitore durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il periodo dal giovedì Santo al giorno di Pasqua ed il periodo dalla sera del giorno di Pasqua sino alla ripresa della lezioni scolastiche); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo a mezzo comunicazione telefonica.
8) Per quanto concerne il mantenimento della prole il padre signor verserà alla RA a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 1.250,00 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla RA . Il Parte_1
contributo al mantenimento per 1 figli è stato determinato in considerazione del regime di visita padre-figli nonché tenuto conto delle spese per utenze e di gestione ordinaria della casa tutte che, in ragione dell'assegnazione, gravano esclusivamente sulla RA . Parte_1
9) Le spese eccedenti l'ordinario mantenimento saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno previa documentazione e/od accordo ove previsto, il tutto secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in uso al 'Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
2 (A) Spese per la salute: - A1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- A2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
IT) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari. B) Spese per l'istruzione: - B1) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
ITT) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- B2) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: Î) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
D) Spese per la custodia di prole minorenne: - D1) spese che non richiedono il preventivo accordo: Î) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo;
E) Spese per il divertimento: - E1) spese che richiedono il preventivo accordo: Î) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze).
10) Il signor verserà alla RA un contributo al mantenimento pari ad € Parte_2 Parte_1
500,00 mensili da versarsi unitamente al contributo per i figli entro 1l giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
11) Il signor dichiara di accollarsi come in effetti si accolla la residua parte del mutuo fondiario Pt_2 acceso per l'acquisto dell'immobile già adibito a casa familiare in Montichiari (Bs) via Santa Caterina da
Siena n. 16 provvedendo in via esclusiva al pagamento in favore della della Controparte_1 rata mensile di mutuo attualmente pari ad € 1.466,51 (valore dell'accollo alla data odierna pari ad €
128.274,55).
12) 'Trattasi di accollo interno talché rimarranno ferme le garanzie date alla Banca e le obbligazioni di ambedue i mutuatari verso la stessa non intendendosi la RA liberata dalle obbligazioni assunte Pt_1 verso l'istituto di credito.
13) I coniugi percepiranno l'importo riconosciuto dall'Inps ex art. 6, comma 4, D. Lgs. n. 230/2021 a tiolo di Assegno Unico universale per i due figli - ove dovuto - in ragione di una quota pari al 50% ciascuno.
14) I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per sé e per i minori.
15) Spese legali integralmente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MONTICHIARI (BS) in data 27.9.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MONTICHIARI al n. 56, parte II, serie A, anno 2003, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 30.5.2007 e il 1.11.2012. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto , per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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