Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
Nella persona del Consigliere Istruttore dott. ROSARIO LIONELLO ROSSINO
Letti gli atti della causa civile in grado di appello iscritta al n. 1516/2024 R.G. promossa da
, autodifeso Parte_1
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Bulgarelli, e Controparte_1
BU RE, autodifeso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2025;
Rilevato che l'appello di deve essere dichiarato improcedibile, ai Parte_1
sensi dell'art. 348 comma 1 c. p. c., posto che l'appellante non si è costituito entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, ai sensi degli artt. 347 e
165 c. p. c. (l'atto di appello è stato notificato in data 1ottobre 2024 e il i Parte_1
è costituito il 12 ottobre 2024);
che l'art. 348 comma 3 c. p. c., prevede che, davanti alla Corte di Appello, l'Istruttore,
se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 178 c. p. c.;
che alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello consegue la condanna di al rimborso delle spese di lite, in favore degli appellati Parte_1
e BU RE;
Controparte_1
che il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 1.950,00 Euro
(567,00 Euro per la fase di studio, 461,00 Euro per la fase introduttiva e 922,00 Euro
per la fase di trattazione);
difensiva, estremamente modesta, svolta dagli appellati;
che è stato liquidato anche compenso per la fase di trattazione, essendo stata esaminata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata dall'appellante;
che agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato;
che va dichiarato, infine, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115
PQM
Visto l'art.348 c. p. c.;
Dichiara improcedibile l'appello di;
Parte_1
Condanna l'appellante a rimborsare a e BU Controparte_1
RE le spese del grado, liquidate in 1.950,00 Euro per compenso di avvocato,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello,
a norma dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso in Bologna il 18 marzo 2025
Il Consigliere Istruttore
Rosario Lionello Rossino
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