Articolo 2 della Legge 21 marzo 1974, n. 172
Articolo 1
Versione
4 giugno 1974
Art. 2.
All'onere annuo di lire 1.040.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 sara' fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 giugno 1974