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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/11/2024, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata Parte_1 in Piano di Sorrento (NA), alla Piazza Cota, n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Aniello Calemma
e Massimo D'Amora, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] - cod. fisc. CP_1
, residente in [...]. C.F._1
RESISTENTE – contumace
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.06.2024, il procuratore di parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti di causa, ha concluso affinché l'On.le Tribunale adito voglia: “pronunziare sentenza di pag. 1 di 5 cessazione degli effetti civili del matrimonio per cui è giudizio, emettendo ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, ai seguenti patti: 1) i coniugi vivranno separatamente, nel luogo che riterranno opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
2) nulla si provvede in ordine all'affido del figlio ora Persona_1 maggiorenne;
3) viene stabilito l'affido condiviso del figlio con residenza presso la madre;
4) Persona_2 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, nel rispetto delle Persona_2 esigenze del minore e previo appuntamento, da concordarsi anche telefonicamente con la ricorrente;
5) tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e aspirazione dei figli;
6) entrambi i coniugi si obbligano a comunicare gli eventuali loro cambi di domicilio entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
7) considerato che l'istante per gli anni dal 2018 al 2022, come si Parte_1 evince anche dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, ha i di € 22.573,00 per l'anno di imposta 2018, € 22.908,00 per l'anno di imposta 2019, € 17.871,00 per l'anno di imposta 2020, € 19.596,00 per l'anno di imposta 2021 ed € 24.312,00 per l'anno di imposta 2022, mentre svolge la CP_1 professione di autista e percepisce regolare retribuzione, quest'ultimo verserà alla ricorrente, a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, ed PE
i quali continueranno a risiedere entrambi presso la madre, l'importo mensile di € 500,00, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
8) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche straordinarie, non coperte dal SSN, e le spese scolastiche, universitarie e per corsi di formazione professionale per entrambi i figli ed 9) nessuna forma di PE Per_2 mantenimento i coniugi si dovranno reciprocamente poiché autosufficienti dal punto di vista economico;
10) sin d'ora i coniugi rilasciano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche dei figli, e per il suo eventuale rinnovo;
11) per tutto quanto non previsto sopra verranno applicate le norme vigenti in materia;
12) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per Legge, da attribuirsi ai deducenti procuratori, antistatari”.
Con atto del 22.09.2023, il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08.06.2020, ha chiesto a questo Tribunale che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28.10.2000 con , da cui erano nati, a Vico Equense, due figli: , il 26.09.2000, ed CP_1 PE
il 24.02.2006. Per_2
A sostegno della domanda ha dedotto che, con decreto del 12.04.2011, questo Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi (di cui al verbale di comparizione del 16.03.2011); nella separazione consensuale veniva disposto l'affido condiviso dei figli, allora minorenni, ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla una Per_2 Parte_1 somma mensile pari a Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, occorrenti per questi ultimi;
non era previsto alcun contributo al mantenimento del coniuge;
i coniugi non avevano più ripreso la convivenza coniugale sicché ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3 della legge 6-3-1987 n. 74. Ha chiesto, quindi, la conferma delle pattuizioni convenute in sede di separazione consensuale, salvo nulla prevedere in merito all'affido e al collocamento del figlio , PE divenuto nelle more maggiorenne.
pag. 2 di 5 All'esito dell'udienza presidenziale del 12.05.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione data l'assenza del resistente, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla rammentata separazione giudiziale, ad eccezione delle statuizioni relative all'affidamento del figlio e alla frequentazione di questi con il genitore non PE collocatario, in considerazione della maggiore età frattanto conseguita dal predetto;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a questi, assegnando alle parti, rispettivamente, i termini per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione in giudizio. Dichiarata la contumacia di parte resistente, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettate dal G.I. le richieste istruttorie formulate dalla sola parte costituita, all'udienza cartolare del 20.09.2023, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rinviata attesa la necessità di acquisire l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso;
acquisite le conclusioni del PM, la causa è stata rimessa in CP_2 decisione al Collegio, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta in data 16.03.2011), e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
2. Si osserva, poi, che, nelle more del presente giudizio, è divenuto maggiorenne altresì il figlio nato il [...], sicché non vanno assunti i provvedimenti circa l'affido del Per_2 predetto ed il diritto/dovere di visita del padre.
3. In ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli ed PE Per_2 entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha domandato la conferma dei provvedimenti disposti in sede di separazione, ponendosi a carico della controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento dei suddetti figli mediante il versamento in suo favore di una somma mensile pari a complessivi Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi. In sede presidenziale è stata confermata provvisoriamente detta previsione. Orbene, la madre, in quanto convivente con i figli maggiorenni, provvederà al relativo mantenimento in via diretta, mentre il padre, genitore non convivente con i predetti, dovrà contribuirvi indirettamente, atteso che la corresponsione dell'assegno è la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785).
pag. 3 di 5 Nella specie, la ricorrente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha allegato di svolgere l'attività lavorativa di cassiera in un bar e di percepire una retribuzione netta mensile pari a circa Euro 1200/1300,00; ha dichiarato redditi lordi nel 2020 di Euro 17.871,00, nel 2021 di Euro 19.596,00 e nel 2022 di Euro 24.312,00 (cfr. modelli 730 in atti degli anni 2021/22/23). Ha precisato di vivere, unitamente ai figli, in una casa condotta in locazione, per la quale versa, mensilmente, un canone pari a Euro 600,00. La ricorrente, pur avendo presentato formale istanza all'Agenzia delle Entrate, non ha documentato alcunché sulla condizione economico-patrimoniale del resistente, essendosi limitata a dedurre - in sede di ricorso e nei successivi atti difensivi- che il , per quanto a Per_2 sua conoscenza, dal 2018 continua a svolgere l'attività di autista percependo “regolare retribuzione”. La ricorrente ha, altresì, dedotto, nei propri scritti difensivi, che il resistente dal dicembre del 2017 non provvede al versamento dell'assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, per i figli. Di talché, sulla scorta delle scarne deduzioni e allegazioni di parte ricorrente circa la condizione economica del resistente, tenuto conto dell'età dei figli (di anni 23) e PE
(di 18 anni), bensì in mancanza di indicazioni in ordine al tenore di vita goduto da Per_2 questi durante il coniugio dei genitori, il Collegio reputa congruo confermare quanto previsto in sede di separazione, ponendo a carico di il dovere di compartecipare al CP_1 mantenimento dei figli ed maggiorenni ma economicamente non PE Per_2 autosufficienti, corrispondendo in favore di un importo mensile, aggiornato Parte_1 all'attualità rispetto alla data della separazione, pari a Euro 631,00 (Euro 315,50 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal 1.10.2025, nonché il 50% di quanto occorrente per far fronte al pagamento delle spese straordinarie, purché previamente concordate e/o documentate, occorrenti per i medesimi figli.
3. La peculiare natura del giudizio, finalizzato a un mutamento dello status realizzabile mediante l'intervento dell'organo giurisdizionale, l'esito complessivo dello stesso e la contumacia del resistente costituiscono validi motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, CP_1 così provvede: A) accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28.10.2000 in Meta (NA) da nata a [...] Parte_1
(NA) il 01.05.1979, e da , nato a [...] il [...] (atto CP_1
n. 44 - P. II, S.A, reg. atti matrimonio anno 2000); B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-70 n. 898, 134 r.d. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
pag. 4 di 5 C) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 mensile complessiva di Euro 631,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, da Per_2 PE corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dal 1.10.2025; D) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
E) dichiara non ripetibili le spese di lite. Torre Annunziata, 23.10.2024
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata Parte_1 in Piano di Sorrento (NA), alla Piazza Cota, n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Aniello Calemma
e Massimo D'Amora, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] - cod. fisc. CP_1
, residente in [...]. C.F._1
RESISTENTE – contumace
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.06.2024, il procuratore di parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti di causa, ha concluso affinché l'On.le Tribunale adito voglia: “pronunziare sentenza di pag. 1 di 5 cessazione degli effetti civili del matrimonio per cui è giudizio, emettendo ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, ai seguenti patti: 1) i coniugi vivranno separatamente, nel luogo che riterranno opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
2) nulla si provvede in ordine all'affido del figlio ora Persona_1 maggiorenne;
3) viene stabilito l'affido condiviso del figlio con residenza presso la madre;
4) Persona_2 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, nel rispetto delle Persona_2 esigenze del minore e previo appuntamento, da concordarsi anche telefonicamente con la ricorrente;
5) tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e aspirazione dei figli;
6) entrambi i coniugi si obbligano a comunicare gli eventuali loro cambi di domicilio entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
7) considerato che l'istante per gli anni dal 2018 al 2022, come si Parte_1 evince anche dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, ha i di € 22.573,00 per l'anno di imposta 2018, € 22.908,00 per l'anno di imposta 2019, € 17.871,00 per l'anno di imposta 2020, € 19.596,00 per l'anno di imposta 2021 ed € 24.312,00 per l'anno di imposta 2022, mentre svolge la CP_1 professione di autista e percepisce regolare retribuzione, quest'ultimo verserà alla ricorrente, a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, ed PE
i quali continueranno a risiedere entrambi presso la madre, l'importo mensile di € 500,00, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
8) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche straordinarie, non coperte dal SSN, e le spese scolastiche, universitarie e per corsi di formazione professionale per entrambi i figli ed 9) nessuna forma di PE Per_2 mantenimento i coniugi si dovranno reciprocamente poiché autosufficienti dal punto di vista economico;
10) sin d'ora i coniugi rilasciano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche dei figli, e per il suo eventuale rinnovo;
11) per tutto quanto non previsto sopra verranno applicate le norme vigenti in materia;
12) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per Legge, da attribuirsi ai deducenti procuratori, antistatari”.
Con atto del 22.09.2023, il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08.06.2020, ha chiesto a questo Tribunale che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28.10.2000 con , da cui erano nati, a Vico Equense, due figli: , il 26.09.2000, ed CP_1 PE
il 24.02.2006. Per_2
A sostegno della domanda ha dedotto che, con decreto del 12.04.2011, questo Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi (di cui al verbale di comparizione del 16.03.2011); nella separazione consensuale veniva disposto l'affido condiviso dei figli, allora minorenni, ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla una Per_2 Parte_1 somma mensile pari a Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, occorrenti per questi ultimi;
non era previsto alcun contributo al mantenimento del coniuge;
i coniugi non avevano più ripreso la convivenza coniugale sicché ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3 della legge 6-3-1987 n. 74. Ha chiesto, quindi, la conferma delle pattuizioni convenute in sede di separazione consensuale, salvo nulla prevedere in merito all'affido e al collocamento del figlio , PE divenuto nelle more maggiorenne.
pag. 2 di 5 All'esito dell'udienza presidenziale del 12.05.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione data l'assenza del resistente, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla rammentata separazione giudiziale, ad eccezione delle statuizioni relative all'affidamento del figlio e alla frequentazione di questi con il genitore non PE collocatario, in considerazione della maggiore età frattanto conseguita dal predetto;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a questi, assegnando alle parti, rispettivamente, i termini per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione in giudizio. Dichiarata la contumacia di parte resistente, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettate dal G.I. le richieste istruttorie formulate dalla sola parte costituita, all'udienza cartolare del 20.09.2023, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rinviata attesa la necessità di acquisire l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso;
acquisite le conclusioni del PM, la causa è stata rimessa in CP_2 decisione al Collegio, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta in data 16.03.2011), e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
2. Si osserva, poi, che, nelle more del presente giudizio, è divenuto maggiorenne altresì il figlio nato il [...], sicché non vanno assunti i provvedimenti circa l'affido del Per_2 predetto ed il diritto/dovere di visita del padre.
3. In ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli ed PE Per_2 entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha domandato la conferma dei provvedimenti disposti in sede di separazione, ponendosi a carico della controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento dei suddetti figli mediante il versamento in suo favore di una somma mensile pari a complessivi Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi. In sede presidenziale è stata confermata provvisoriamente detta previsione. Orbene, la madre, in quanto convivente con i figli maggiorenni, provvederà al relativo mantenimento in via diretta, mentre il padre, genitore non convivente con i predetti, dovrà contribuirvi indirettamente, atteso che la corresponsione dell'assegno è la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785).
pag. 3 di 5 Nella specie, la ricorrente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha allegato di svolgere l'attività lavorativa di cassiera in un bar e di percepire una retribuzione netta mensile pari a circa Euro 1200/1300,00; ha dichiarato redditi lordi nel 2020 di Euro 17.871,00, nel 2021 di Euro 19.596,00 e nel 2022 di Euro 24.312,00 (cfr. modelli 730 in atti degli anni 2021/22/23). Ha precisato di vivere, unitamente ai figli, in una casa condotta in locazione, per la quale versa, mensilmente, un canone pari a Euro 600,00. La ricorrente, pur avendo presentato formale istanza all'Agenzia delle Entrate, non ha documentato alcunché sulla condizione economico-patrimoniale del resistente, essendosi limitata a dedurre - in sede di ricorso e nei successivi atti difensivi- che il , per quanto a Per_2 sua conoscenza, dal 2018 continua a svolgere l'attività di autista percependo “regolare retribuzione”. La ricorrente ha, altresì, dedotto, nei propri scritti difensivi, che il resistente dal dicembre del 2017 non provvede al versamento dell'assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, per i figli. Di talché, sulla scorta delle scarne deduzioni e allegazioni di parte ricorrente circa la condizione economica del resistente, tenuto conto dell'età dei figli (di anni 23) e PE
(di 18 anni), bensì in mancanza di indicazioni in ordine al tenore di vita goduto da Per_2 questi durante il coniugio dei genitori, il Collegio reputa congruo confermare quanto previsto in sede di separazione, ponendo a carico di il dovere di compartecipare al CP_1 mantenimento dei figli ed maggiorenni ma economicamente non PE Per_2 autosufficienti, corrispondendo in favore di un importo mensile, aggiornato Parte_1 all'attualità rispetto alla data della separazione, pari a Euro 631,00 (Euro 315,50 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal 1.10.2025, nonché il 50% di quanto occorrente per far fronte al pagamento delle spese straordinarie, purché previamente concordate e/o documentate, occorrenti per i medesimi figli.
3. La peculiare natura del giudizio, finalizzato a un mutamento dello status realizzabile mediante l'intervento dell'organo giurisdizionale, l'esito complessivo dello stesso e la contumacia del resistente costituiscono validi motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, CP_1 così provvede: A) accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28.10.2000 in Meta (NA) da nata a [...] Parte_1
(NA) il 01.05.1979, e da , nato a [...] il [...] (atto CP_1
n. 44 - P. II, S.A, reg. atti matrimonio anno 2000); B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-70 n. 898, 134 r.d. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
pag. 4 di 5 C) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 mensile complessiva di Euro 631,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, da Per_2 PE corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dal 1.10.2025; D) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
E) dichiara non ripetibili le spese di lite. Torre Annunziata, 23.10.2024
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano
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