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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9467 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 18515/2024, avente ad oggetto: ricostruzione carriera anno 2013;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 alla salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l' , in Napoli alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
per l'effetto; condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1
1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condannare il
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate e seguito della Controparte_1 ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ministero convenuto;
nel merito, rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.8.2024, esponeva di Parte_1 essere dipendente del con contratto a tempo indeterminato dal Controparte_1
01.09.1994, con qualifica di collaboratore scolastico, attualmente in servizio presso il Convitto
Nazionale Emanuele II di Napoli.
Aggiungeva di aver svolto periodi di servizio pre-ruolo e di aver presentato al ministero convenuto l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera, ai sensi del d.lgs. 297/94 del T.U.
Scuola.
Lamentava che l'amministrazione scolastica, nell'effettuare la ricostruzione di carriera, non aveva valutato l'intera anzianità effettivamente maturata, non avendo computato l'anno 2013 né ai fini economici, né ai fini giuridici, ancorché regolarmente svolto.
Deduceva l'illegittimità del cd. “blocco degli scatti di anzianità”, introdotto dal legislatore in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il e del merito per sentir accertare il diritto al riconoscimento, ai soli fini Controparte_1 giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
per l'effetto; condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condannare il
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate e seguito della Controparte_1 ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il – Controparte_1 unitamente all – si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, Controparte_2 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva in favore dell'istituto scolastico che aveva emesso il provvedimento di ricostruzione di carriera.
Nel merito, insisteva per la legittimità del decreto di ricostruzione carriera, rilevando di avere assolto a tutti gli oneri previsti dalla legge;
in particolare, riteneva inalterato il blocco
2 dell'anno 2013 non interessato da alcuna disposizione normativa vigente, anche a seguito sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015.
Concludeva per l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza dell'11.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. In via preliminare, quanto alla legittimazione passiva dei singoli istituti scolastici è stato ripetutamente affermato che: “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno
1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico”, (cfr. Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n.
9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal D.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione).
In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i dirigenti preposti alle singole istituzioni scolastiche devono qualificarsi come organi del
, come tali deputati al compimento di atti esterni da imputarsi Controparte_3
- ai fini della responsabilità - al medesimo in virtù del principio generale CP_1 dell'immedesimazione organica.
Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva del e Controparte_1 dell' . Controparte_1
3 3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso da ultimo dalla
Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 13619/2025 del 21.5.2025 (condiviso anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
I fatti sono pacifici e non contestati, avendo il ricorrente prestato attività di docenza per l'anno 2013.
Come premesso, la causa verte sulla applicazione delle norme eccezionali e temporanee contenute nel decreto-legge n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122 del 2010), con il quale si è provveduto al contenimento della dinamica retributiva dei dipendenti pubblici per le annualità
2011, 2012 e 2013 nonché del D.P.R. 122/2013, art. 9, co. 23, a norma del quale le predette annualità non comportano alcuna utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Il decreto richiamato, più in dettaglio, nell'ottica di un contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, aveva disposto che gli anni 2010, 2011 e 2012 non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, misura successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1 comma 1 lett. b del DPR n.122/2013.
In seguito, un intervento della Corte costituzionale del 2015, con il quale si dichiarava l'illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 1 comma 1 lett. c del DPR n. 122/2013, aveva portato alla rimozione degli effetti del blocco per gli anni 2011 e 2012, rimanendo escluso il 2013, rispetto al quale non è stata mai avviata alcuna procedura di contrattazione relativa al comparto scolastico, . Controparte_4
Sulla base di tale quadro normativo, negli anni successivi il Controparte_1
, nel ricostruire la carriera degli insegnanti, ha escluso, come dedotto in ricorso, il 2013
[...] quale anno utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per gli scatti stipendiali di anzianità.
Sulla questione era intervenuta in particolare la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 66/2024 che nei suoi passaggi salienti aveva osservato che “l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”.
Ebbene, la Corte di Cassazione, che si è trovata ad affrontare la questione per la prima volta con ordinanza n. 16133/2024, ha confermato l'orientamento secondo cui le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive sono da considerarsi eccezionali e, in quanto tali, da
4 interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
Conseguentemente, la Corte ha concluso che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici e il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve riguardare solo gli effetti economici e limitatamente al periodo di blocco considerato, senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
La questione giuridica è stata nuovamente affrontata in tempi ancora più recenti dalla
Cassazione (sez. lav., sent. nn. 13618 e 13619/2025), che, ribaltando parzialmente il pregresso orientamento e muovendo dalla diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha precisato: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
È stato specificato nelle indicate sentenze che la sterilizzazione delle annualità 2010- 2013
“pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
In tal senso, la Cassazione ha chiarito che, mentre il recupero di spesa relativo alle progressioni in senso proprio è conseguibile con il mero differimento all'esercizio di bilancio successivo della sua efficacia, “l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale
5 dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico”.
La pronuncia qui richiamata risolve la questione giuridica scaturente dalla proiezione nel tempo degli effetti della sterilizzazione delle annualità nel senso di addurre a tali provvedimenti emergenziali effetti di natura esclusivamente economica con la logica conseguenza che il personale attinto, perché in servizio nell'annualità del 2013, debba vedere conteggiato a suo favore il periodo di lavoro prestato senza, cioè, che il rapporto di lavoro risulti fittiziamente interrotto per il periodo interessato dal d.l. 78/2010.
L'arresto sopra richiamato, in definitiva, così ha ritenuto: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, potendosi allo stato riconoscere esclusivamente, in favore del ricorrente, l'annualità 2013 ai fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle rispettive posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Alla dichiarazione del diritto, segue la condanna del Controparte_1 ad effettuare la rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno
2013, per i soli fini sopra indicati. Mentre non merita accoglimento la domanda di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
4. In punto di spese, l'accoglimento parziale della domanda e la complessità della questione, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, ne giustificano la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e condanna il Controparte_1 Con e merito ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 22.12.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 18515/2024, avente ad oggetto: ricostruzione carriera anno 2013;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 alla salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l' , in Napoli alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
per l'effetto; condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1
1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condannare il
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate e seguito della Controparte_1 ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ministero convenuto;
nel merito, rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.8.2024, esponeva di Parte_1 essere dipendente del con contratto a tempo indeterminato dal Controparte_1
01.09.1994, con qualifica di collaboratore scolastico, attualmente in servizio presso il Convitto
Nazionale Emanuele II di Napoli.
Aggiungeva di aver svolto periodi di servizio pre-ruolo e di aver presentato al ministero convenuto l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera, ai sensi del d.lgs. 297/94 del T.U.
Scuola.
Lamentava che l'amministrazione scolastica, nell'effettuare la ricostruzione di carriera, non aveva valutato l'intera anzianità effettivamente maturata, non avendo computato l'anno 2013 né ai fini economici, né ai fini giuridici, ancorché regolarmente svolto.
Deduceva l'illegittimità del cd. “blocco degli scatti di anzianità”, introdotto dal legislatore in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il e del merito per sentir accertare il diritto al riconoscimento, ai soli fini Controparte_1 giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
per l'effetto; condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condannare il
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate e seguito della Controparte_1 ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il – Controparte_1 unitamente all – si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, Controparte_2 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva in favore dell'istituto scolastico che aveva emesso il provvedimento di ricostruzione di carriera.
Nel merito, insisteva per la legittimità del decreto di ricostruzione carriera, rilevando di avere assolto a tutti gli oneri previsti dalla legge;
in particolare, riteneva inalterato il blocco
2 dell'anno 2013 non interessato da alcuna disposizione normativa vigente, anche a seguito sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015.
Concludeva per l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza dell'11.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. In via preliminare, quanto alla legittimazione passiva dei singoli istituti scolastici è stato ripetutamente affermato che: “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno
1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico”, (cfr. Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n.
9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal D.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione).
In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i dirigenti preposti alle singole istituzioni scolastiche devono qualificarsi come organi del
, come tali deputati al compimento di atti esterni da imputarsi Controparte_3
- ai fini della responsabilità - al medesimo in virtù del principio generale CP_1 dell'immedesimazione organica.
Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva del e Controparte_1 dell' . Controparte_1
3 3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso da ultimo dalla
Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 13619/2025 del 21.5.2025 (condiviso anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
I fatti sono pacifici e non contestati, avendo il ricorrente prestato attività di docenza per l'anno 2013.
Come premesso, la causa verte sulla applicazione delle norme eccezionali e temporanee contenute nel decreto-legge n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122 del 2010), con il quale si è provveduto al contenimento della dinamica retributiva dei dipendenti pubblici per le annualità
2011, 2012 e 2013 nonché del D.P.R. 122/2013, art. 9, co. 23, a norma del quale le predette annualità non comportano alcuna utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Il decreto richiamato, più in dettaglio, nell'ottica di un contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, aveva disposto che gli anni 2010, 2011 e 2012 non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, misura successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1 comma 1 lett. b del DPR n.122/2013.
In seguito, un intervento della Corte costituzionale del 2015, con il quale si dichiarava l'illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 1 comma 1 lett. c del DPR n. 122/2013, aveva portato alla rimozione degli effetti del blocco per gli anni 2011 e 2012, rimanendo escluso il 2013, rispetto al quale non è stata mai avviata alcuna procedura di contrattazione relativa al comparto scolastico, . Controparte_4
Sulla base di tale quadro normativo, negli anni successivi il Controparte_1
, nel ricostruire la carriera degli insegnanti, ha escluso, come dedotto in ricorso, il 2013
[...] quale anno utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per gli scatti stipendiali di anzianità.
Sulla questione era intervenuta in particolare la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 66/2024 che nei suoi passaggi salienti aveva osservato che “l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”.
Ebbene, la Corte di Cassazione, che si è trovata ad affrontare la questione per la prima volta con ordinanza n. 16133/2024, ha confermato l'orientamento secondo cui le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive sono da considerarsi eccezionali e, in quanto tali, da
4 interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
Conseguentemente, la Corte ha concluso che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici e il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve riguardare solo gli effetti economici e limitatamente al periodo di blocco considerato, senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
La questione giuridica è stata nuovamente affrontata in tempi ancora più recenti dalla
Cassazione (sez. lav., sent. nn. 13618 e 13619/2025), che, ribaltando parzialmente il pregresso orientamento e muovendo dalla diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha precisato: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
È stato specificato nelle indicate sentenze che la sterilizzazione delle annualità 2010- 2013
“pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
In tal senso, la Cassazione ha chiarito che, mentre il recupero di spesa relativo alle progressioni in senso proprio è conseguibile con il mero differimento all'esercizio di bilancio successivo della sua efficacia, “l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale
5 dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico”.
La pronuncia qui richiamata risolve la questione giuridica scaturente dalla proiezione nel tempo degli effetti della sterilizzazione delle annualità nel senso di addurre a tali provvedimenti emergenziali effetti di natura esclusivamente economica con la logica conseguenza che il personale attinto, perché in servizio nell'annualità del 2013, debba vedere conteggiato a suo favore il periodo di lavoro prestato senza, cioè, che il rapporto di lavoro risulti fittiziamente interrotto per il periodo interessato dal d.l. 78/2010.
L'arresto sopra richiamato, in definitiva, così ha ritenuto: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, potendosi allo stato riconoscere esclusivamente, in favore del ricorrente, l'annualità 2013 ai fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle rispettive posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Alla dichiarazione del diritto, segue la condanna del Controparte_1 ad effettuare la rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno
2013, per i soli fini sopra indicati. Mentre non merita accoglimento la domanda di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
4. In punto di spese, l'accoglimento parziale della domanda e la complessità della questione, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, ne giustificano la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e condanna il Controparte_1 Con e merito ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 22.12.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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